AFFIDAMENTO Clausole campione

AFFIDAMENTO. 1. I singoli contratti specifici verranno affidati dall’INVALSI nel rispetto e alle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara.
AFFIDAMENTO. 1. I singoli contratti specifici verranno affidati dall’INVALSI nel rispetto e alle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara al paragrafo 12.
AFFIDAMENTO. Nessuna delle Parti potrà cedere, trasferire, ipotecare, impegnare, dichiarare un trust o negoziare in qualsiasi altro modo uno o tutti i suoi diritti e obblighi ai sensi del presente Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Nonostante quanto sopra, ciascuna delle Parti ha il diritto di trasferire tutto o parte del Contratto alle proprie Affiliate. In tal caso, essa dovrà notificarlo all'altra Parte per iscritto non appena ciò sia ragionevolmente possibile. Si ritiene che le seguenti operazioni non rientrino nell'ambito di applicazione del presente articolo e sono pertanto autorizzate: (a) modifiche degli azionisti, cambiamenti di partecipazioni, o cambiamento di controllo di una delle Parti, e (b) operazioni quali fusioni, acquisizioni, vendita di beni aziendali, dismissioni, o qualsiasi altra operazione che comporti un trasferimento dei beni di una delle Parti. Se una delle Parti compie una delle operazioni di cui ai precedenti punti (a) o (b), ne informa l'altra Parte. Se l'operazione è realizzata a vantaggio di un diretto concorrente dell'altra Parte, quest'ultima avrà il diritto di recedere dal Contratto e non sarà dovuto alcun risarcimento danni.
AFFIDAMENTO. L’Istituto Scolastico procede all’affidamento dei servizi per viaggi – visite / soggiorni di istruzione in Italia/all’Estero/stage/gemellaggio, di importo inferiore alle soglie comunitaria secondo le seguenti modalità di cui all’Art. 5 del presente Regolamento. Gli operatori economici dovranno essere in possesso, come da normativa vigente, dei requisiti di ordine generale - requisiti di idoneità professionale - capacità economica e finanziariacapacità tecniche e professionali attinenti e proporzionate all’organizzazione e l’attuazione delle attività programmate dall’Istituto nel Piano Viaggi/Visite d’istruzione. Si ritiene congruo, utile, vantaggioso e conveniente, per garantire il regolare svolgimento dell’attività programmata dall’Istituto nel Piano Viaggi/Visite d’istruzione procedere all’individuazione di operatori economici, in grado di fornire assistenza immediata, disponibili a raggiungere tempestivamente con risorse umane, la sede dell’Istituto se necessario e disponibili a modificare e/o sospendere se necessario una o più dell’attività programmata senza oneri per l’Amministrazione. Si ritiene inoltre opportuno procedere all’acquisizione di più offerte-preventivi per viaggi – visita / soggiorni di istruzione in Italia/all’Estero per poter effettuare una valutazione comparativa e procedere all’affidamento diretto di singoli lotti a diversi operatori economici individuati o sulla base dell’efficacia e convenienza delle condizioni di mercato o per la loro indisponibilità delle ditte nei giorni indicati. Le proposte incomplete non verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e corrispondente alle esigenze dell’Istituto. Per tutti i viaggi, comunque organizzati, l’agenzia di viaggi o la ditta di autotrasporti individuati quali “operatori economici” devono essere in possesso della seguente documentazione:
AFFIDAMENTO. L’eventuale ammissione della capitalizzazione dei conferimenti d’opera comporterebbe che i cre- ditori sarebbero indotti a fare affidamento su un capitale sociale della società almeno parzialmente incerto ”i soci sono liberi di organizzare il patrimonio destinato all’impresa, anche in ordine al capitale sociale, con il limite della impossibilità di imputare a capitale valori non effettivi”. La capitalizzazione dei conferimenti d’opera non è necessaria né per garantire la parità di trattamento dei soci né per tutelare i creditori sociali. La mancata capitalizzazione del conferimento d’opera non incide sui rapporti interni tra i soci laddove questi sono “liberi di determinare, a prescindere dall’indicazione della cifra del capitale socia- le, il valore dell’apporto a patrimonio del socio d’opera …”. I soci sono liberi “di costituire e/o mante- nere attiva una società con capitale sociale pari a zero. La libertà dei soci, però, non è assoluta, tro- vando come detto il limite nella impossibilità di imputare valori non effettivi”. L’orientamento del Tribunale di cui sopra viene confermato dalle seguenti disposizioni: • art. 2306 c.c.: attuazione della delibera di riduzione reale del capitale mediante rimborso ai soci eseguibile solo “dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese …”; • art. 2303, comma 2, c.c.: divieto di ripartizione degli utili fino al reintegro o alla riduzione del capi- tale in misura corrispondente; • art. 2282 c.c. (liquidazione): diritto dei soci alla distribuzione dell’attivo solo dopo il pagamento dei debiti. Per quanto riguarda il rimborso dell’attivo il tribunale sottolinea che la norma specifica, per i confe- rimenti diversi dal denaro “ (tra cui rientrano anche i conferimenti d’opera), che la restituzione è fat- ta sulla base della valutazione che risulta dal contratto o in mancanza con riferimento al valore che avevano nel momento in cui furono eseguiti”. Il riferimento ad una valutazione ammette indiretta- mente, contestualmente, “che, durante la vita della società, questi apporti non siano stati imputati (o almeno non lo siano necessariamente) a capitale. È chiaro, infatti, che la valorizzazione dei conferi- menti d’opera si renderebbe necessaria solo nel caso in cui gli apporti non siano già stati imputati a capitale”; • art. 2263, comma 2, c.c.: il diverso trattamento del socio d’opera, nell’ambito della ripartizione degli utili e dell’imputazione delle perdite, conferma l’esistenza di un trattamento speci...
AFFIDAMENTO. La candidatura dei soggetti è presupposto alla selezione per il conferimento dell’incarico per l’attività’ di supporto tecnico – amministrativo al responsabile del procedimento. Questa Amministrazione procederà all'affidamento dell’incarico, in virtù dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 57 comma 6 così come richiamato dall’art 91 comma 2 del D.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii. L’invito sarà rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto dei principi sopraindicati e di quanto previsto dall’art. 39 comma 4 della L.R. 5/2007. Preliminarmente all'espletamento dell'incarico il soggetto affidatario dovrà sottoscrivere apposito contratto. La mancata sottoscrizione e accettazione del contratto comporta la nullità delle procedure di individuazione e di proposta, senza nessun obbligo ed onere da parte dell'Amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato. L’Amministrazione Regionale, qualora si verificasse la necessità di dotarsi del supporto tecnico amministrativo per ulteriori interventi, si riserva la facoltà di prendere in considerazione le candidature di cui alla presente indagine.
AFFIDAMENTO. I singoli contratti specifici verranno affidati dall’INVALSI nel rispetto e alle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara al paragrafo 10. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nella documentazione relativa a singolo contratto specifico l'INVALSI indicherà: la tipologia dei servizi; il Gruppo di Lavoro, in termini qualitativi e quantitativi; l’eventuale necessità della presenza in sede; le giornate lavorative riferite a ciascuna risorsa richiesta; penali per casi di ritardo o inadempimento ulteriori rispetto a quelle già indicate nell’Accordo Quadro, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’art. 145 del D.P.R. 207/2010; ipotesi di recesso e/o di risoluzione ulteriori rispetto a quelle indicate nell’Accordo Quadro; il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006; il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente; l’esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura; modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente; modalità di svolgimento delle verifiche di conformità; ogni altra prescrizione prevista dai Regolamenti INVALSI e in uso nella contrattualistica pubblica. L'INVALSI provvederà, prima dell'affidamento del singolo specifico contratto, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede verranno indicati i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione la predetta integrazione che costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali. L'INVALSI, inoltre, provvederà al momento dell'affidamento del singolo specifico contratto, alla comunicazione del nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto. L'INVALSI ha facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni, di variare le prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto, ai sensi del R.D. 2440/1923.
AFFIDAMENTO. L’Unione dei Comuni d’Ogliastra, come rappresentato nel presente atto, affida all’impresa………………………. in seguito chiamata “Aggiudicatario” il servizio di gestione di n. 1 asilo nido d'infanzia ubicato nel territorio comunale in Lanusei e n. 1 asilo nido d'infanzia ubicato nel territorio comunale in Bari Sardo , per il periodo dal al .
AFFIDAMENTO. Ai sensi del comma 12 art. 95 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva di non procedere all’affidamento se nessun preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto.
AFFIDAMENTO. La Proposta di Affidamento avverrà in seduta pubblica, che coinciderà con il giorno di apertura della busta A solo nel caso in cui non si debba procedere con il soccorso istruttorio, altrimenti sarà eseguita il giorno di apertura della busta B opportunamente comunicato sul portale di E-procurement. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento è subordinato alla non sussistenza a carico degli interessati dei procedimenti o dei provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. La successiva firma del contratto di accordo quadro è altresì subordinata alle verifiche dei requisiti previsti dall’art. 36 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.