AFFIDAMENTO Clausole campione

AFFIDAMENTO. 1. I singoli contratti specifici verranno affidati dall’INVALSI nel rispetto e alle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. 2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nella documentazione relativa a singolo contratto specifico l'INVALSI indicherà: • la tipologia dei servizi; • i termini qualitativi e quantitativi; • l’eventuale necessità della presenza in sede; • penali per casi di ritardo o inadempimento ulteriori rispetto a quelle già indicate nell’Accordo Quadro, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa; • ipotesi di recesso e/o di risoluzione ulteriori rispetto a quelle indicate nell’Accordo Quadro; • il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente; • l’esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura; • modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente; • modalità di svolgimento delle verifiche di conformità; • ogni altra prescrizione prevista dai Regolamenti INVALSI e in uso nella contrattualistica pubblica. 3. L'INVALSI provvederà, prima dell'affidamento del singolo specifico contratto, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede verranno indicati i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione la predetta integrazione che costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali. 4. L'INVALSI, inoltre, provvederà al momento dell'affidamento del singolo specifico contratto, alla comunicazione del nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto. 5. L'INVALSI ha facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni, di variare le prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016. 6. L’INVALSI provvederà, al momento della conclusione del singolo contratto, tra le altre cose: a) alla nomina del Direttore dell’esecuzione nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; b) alla indicazione sul medesimo contratto del CIG (Codice Identificativo Gara) relativo dell’Accordo Quadro, nonché del CUP (Codice Unico Progetto). 7. L’INVALSI potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. c) e d) n. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, nel pien...
AFFIDAMENTO. I singoli contratti specifici verranno affidati dall’INVALSI nel rispetto e alle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara al paragrafo 10. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nella documentazione relativa a singolo contratto specifico l'INVALSI indicherà: la tipologia dei servizi; il Gruppo di Lavoro, in termini qualitativi e quantitativi; l’eventuale necessità della presenza in sede; le giornate lavorative riferite a ciascuna risorsa richiesta; penali per casi di ritardo o inadempimento ulteriori rispetto a quelle già indicate nell’Accordo Quadro, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’art. 145 del D.P.R. 207/2010; ipotesi di recesso e/o di risoluzione ulteriori rispetto a quelle indicate nell’Accordo Quadro; il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006; il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente; l’esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura; modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente; modalità di svolgimento delle verifiche di conformità; ogni altra prescrizione prevista dai Regolamenti INVALSI e in uso nella contrattualistica pubblica. L'INVALSI provvederà, prima dell'affidamento del singolo specifico contratto, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede verranno indicati i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione la predetta integrazione che costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali. L'INVALSI, inoltre, provvederà al momento dell'affidamento del singolo specifico contratto, alla comunicazione del nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto. L'INVALSI ha facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni, di variare le prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto, ai sensi del R.D. 2440/1923.
AFFIDAMENTO. Nessuna delle Parti potrà cedere, trasferire, ipotecare, impegnare, dichiarare un trust o negoziare in qualsiasi altro modo uno o tutti i suoi diritti e obblighi ai sensi del presente Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Nonostante quanto sopra, ciascuna delle Parti ha il diritto di trasferire tutto o parte del Contratto alle proprie Affiliate. In tal caso, essa dovrà notificarlo all'altra Parte per iscritto non appena ciò sia ragionevolmente possibile. Si ritiene che le seguenti operazioni non rientrino nell'ambito di applicazione del presente articolo e sono pertanto autorizzate: (a) modifiche degli azionisti, cambiamenti di partecipazioni, o cambiamento di controllo di una delle Parti, e (b) operazioni quali fusioni, acquisizioni, vendita di beni aziendali, dismissioni, o qualsiasi altra operazione che comporti un trasferimento dei beni di una delle Parti. Se una delle Parti compie una delle operazioni di cui ai precedenti punti (a) o (b), ne informa l'altra Parte. Se l'operazione è realizzata a vantaggio di un diretto concorrente dell'altra Parte, quest'ultima avrà il diritto di recedere dal Contratto e non sarà dovuto alcun risarcimento danni.
AFFIDAMENTO. La candidatura dei soggetti è presupposto alla selezione per il conferimento dell’incarico per l’attività’ di supporto tecnico – amministrativo al responsabile del procedimento. Questa Amministrazione procederà all'affidamento dell’incarico, in virtù dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 57 comma 6 così come richiamato dall’art 91 comma 2 del D.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii. L’invito sarà rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto dei principi sopraindicati e di quanto previsto dall’art. 39 comma 4 della L.R. 5/2007. Preliminarmente all'espletamento dell'incarico il soggetto affidatario dovrà sottoscrivere apposito contratto. La mancata sottoscrizione e accettazione del contratto comporta la nullità delle procedure di individuazione e di proposta, senza nessun obbligo ed onere da parte dell'Amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato. L’Amministrazione Regionale, qualora si verificasse la necessità di dotarsi del supporto tecnico amministrativo per ulteriori interventi, si riserva la facoltà di prendere in considerazione le candidature di cui alla presente indagine.
AFFIDAMENTO. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nella documentazione relativa al singolo contratto specifico il Committente indicherà: la tipologia dei servizi; i termini qualitativi e quantitativi; l’eventuale necessità della presenza in sede; penali per casi di ritardo o inadempimento ulteriori rispetto a quelle già indicate nell’Accordo Quadro, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa; ipotesi di recesso e/o di risoluzione ulteriori rispetto a quelle indicate nell’Accordo Quadro; il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente; l’esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura; modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente; modalità di svolgimento delle verifiche di conformità; ogni altra prescrizione prevista dai Regolamenti regionali e in uso nella contrattualistica pubblica. Il Committente provvederà, al momento della conclusione del singolo contratto, tra le altre cose: alla nomina del Responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione nel rispetto degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016; alla indicazione sul medesimo contratto del CIG (Codice Identificativo Gara) relativo dell’Accordo Quadro. L’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche - A.T.I.M. potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. c) e d) n. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
AFFIDAMENTO. L’Istituto Scolastico procede all’affidamento dei servizi per viaggi – visite / soggiorni di istruzione in Italia/all’Estero, di importo inferiore alle soglie comunitaria secondo le seguenti modalità di cui all’Art. 5 del presente Regolamento. Gli operatori economici dovranno essere in possesso, come da normativa vigente, dei requisiti di ordine generale - requisiti di idoneità professionale - capacità economica e finanziaria - capacità tecniche e professionali attinenti e proporzionate all’organizzazione e l’attuazione delle attività programmate dall’Istituto nel Piano Viaggi/Visite d’istruzione. Si ritiene congruo, utile, vantaggioso e conveniente, per garantire il regolare svolgimento dell’attività programmata dall’Istituto nel Piano Viaggi/Visite d’istruzione procedere all’individuazione di operatori economici, in grado di fornire assistenza immediata, disponibili a raggiungere tempestivamente con risorse umane, la sede dell’Istituto se necessario e disponibili a modificare e/o sospendere se necessario una o più dell’attività programmata senza oneri per l’Amministrazione. Si ritiene inoltre opportuno procedere all’acquisizione di più offerte-preventivi per viaggi – visita / soggiorni di istruzione in Italia/all’Estero per poter effettuare una valutazione comparativa e procedere all’affidamento diretto di singoli lotti a diversi operatori economici individuati o sulla base dell’efficacia e convenienza delle condizioni di mercato o per la loro indisponibilità delle ditte nei giorni indicati. Le proposte incomplete non verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e corrispondente alle esigenze dell’Istituto. Per tutti i viaggi, comunque organizzati, l’agenzia di viaggi o la ditta di autotrasporti individuati quali “operatori economici” devono essere in possesso della seguente documentazione:
AFFIDAMENTO. Esecuzione I fase
AFFIDAMENTO. Il Municipio affida all’Organismo, che contestualmente accetta, senza riserva alcuna, l’incarico per la co- progettazione e gestione del “Progetto Innovativo e Sperimentale finalizzato all’accrescimento del grado di inclusività del sistema scolastico del territorio del Municipio XIII. Azione 1 - Pacchetti di servizio flessibili; Azione 2 - Centro per le Famiglie.– scheda progettuale N. XVIII/4 – Finanziato con fondi della Legge 285/97”, così come descritti nell’Offerta Tecnica presentata con prot del …………… e alle condizioni e modalità tutte contenute nel presente Contratto, nel Bando di gara, nella Relazione Tecnica e nel relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, che, anche se materialmente non allegati al presente atto, l’organismo dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.
AFFIDAMENTO. 1. Per la durata di anni 30 (trenta) , decorrenti dalla data di efficacia del decreto di affidamento, è concesso alla Società il sedime demaniale per la gestione dell'aeroporto/i di Reggio Calabria (e/o) di Crotone, da esercitarsi in conformità alle norme internazionali, comunitarie e nazionali che regolano il funzionamento degli aeroporti aperti al traffico civile e lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra. 2. La Concessionaria subentra nei rapporti attivi e passivi, già facenti capo all'Amministrazione, alla data di efficacia del decreto di cui al co. 1, ivi compresi i rapporti con terzi concessionari. 3. La Concessionaria ha il compito di amministrare e gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell’aeroporto. L’idoneità della Concessionaria ad espletare le attività di cui al presente comma è attestata dalla certificazione rilasciata dall’E.N.A.C. 4. La Concessionaria gestisce l’aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati, finalizzati direttamente o indirettamente alla regolarità del trasporto aereo, alla piena funzionalità ed efficienza degli impianti ed alla complessiva sicurezza operativa, al cui soddisfacimento deve essere prioritariamente teso l’utilizzo dei beni e delle risorse affidate, ferme restando le responsabilità proprie degli altri soggetti presenti nell’aeroporto e l’obbligo della Concessionaria di provvedere alla definizione di tutte le procedure per la loro correlazione funzionale, come da certificazione aeroportuale. 5. La Concessionaria è responsabile della conduzione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture concernenti l’attività di gestione. 6. La Concessionaria definisce e attua le strategie e le politiche commerciali per lo sviluppo dell’aeroporto, anche in relazione alle esigenze del bacino di traffico servito.
AFFIDAMENTO. Il Comune di Finale Ligure, rappresentato come in premessa specificato, affida in concessione alla società “Miki di Xxxxxxxx Xxxxxxxx e c. S.n.c.” che, attraverso il suo Legale Rappresentante, Sig. Xxxxxxxx XXXXXXXX, accetta, l'immobile di proprietà comunale "Fortezza di Castelfranco" per l'esercizio dell'attività di ristorazione e ricezione alberghiera.