Common use of Agevolazioni fiscali Clause in Contracts

Agevolazioni fiscali. 1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi. 2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 431/98, i tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis della stessa legge si intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano state tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate quando richiesto. 3. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito. 4. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 10 della citata legge n. 431 del 1998 e dall'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) Euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) Euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non Euro 30.987,41.

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Samples: Contratti Di Locazione Agevolati, Contratti Di Locazione Agevolati

Agevolazioni fiscali. 1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei comuni di cui all'articolo all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi. 2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell'articolo dell’articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno all’anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno l’anno di presentazione della denuncia dell'immobile dell’immobile ai fini dell'imposta dell’imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 431/98, i tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis della stessa legge si intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano state tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate quando richiesto. 3. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'eventuale all’eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'articolo dell’articolo 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta dell’imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito. 4. In relazione a quanto stabilito dall'articolo dall’articolo 10 della citata legge n. 431 del 1998 e dall'articolo dall’articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) Euro a. euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) Euro b. euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non Euro euro 30.987,41.

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Samples: Contratti Di Locazione Agevolati, Accordo Tra Sindacati Degli Inquilini

Agevolazioni fiscali. 1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei comuni di cui all'articolo all'art. 1 del decreto-decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, 61 stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo dell' art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, 1998 si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi. 2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell'articolo dell' art. 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato. Ai fini di quanto previsto dall’articolo dall'art. 4, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 431/98, 431/1998 i tipi di contratto di cui all’articolo 4-all'art. 4 bis della stessa legge si intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano state tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate quando richiesto. 3. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'articolo dell'art. 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, 1998 la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito. 4. In relazione a quanto stabilito dall'articolo dall'art. 10 della citata legge n. 431 del 1998 e dall'articolo 13-dall'art. 13 ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo dall' art. 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, 431 spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) Euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro Euro 15.493,71; b) Euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro Euro 15.493,71 ma non Euro 30.987,41.

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Samples: Contratti Di Locazione Agevolati, Contratti Di Locazione Agevolati

Agevolazioni fiscali. 1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai contratti decreto di cui agli articoli 1, al comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 3 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi. 2. Il reddito imponibile dei fabbricati locatimedesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento. 2. Il locatore, a condizione che per usufruire dei benefìci di cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 431/98, i tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis della stessa legge si intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano state tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate quando richiestodell'applicazione dell'ICI. 3. In sede Le agevolazioni di prima applicazione del cui al presente decreto articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito1. 4. In relazione a quanto stabilito Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri previsti dall'articolo 10 della citata 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 431 del 1998 e dall'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 2, 899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento del numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, lettera h) è corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della legge 23 dicembre 2000programmazione economica, n. 388, la percentuale di determinazione della base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai soggetti titolari contratti stipulati prima della data di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) Euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) Euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non Euro 30.987,41entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze.

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Samples: Locazione Di Immobili Adibiti Ad Uso Abitativo

Agevolazioni fiscali. 1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei nei comuni di cui all'articolo all'art. 1 del decreto-decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, 61 stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché nonchè ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, 1998 si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi. 2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell'articolo dell'art. 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende s'intende usufruire della agevolazione agevolazione, siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonchè l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 431/98, i tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis della stessa legge si intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano state tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate quando richiestostesso. 3. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'articolo dell'art. 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, 1998 la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito. 4. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 10 della citata legge n. 431 del 1998 e dall'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) Euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) Euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non Euro 30.987,41.

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Samples: Contratti Di Locazione

Agevolazioni fiscali. 1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei comuni di cui all'articolo all’art. 1 del decreto-decreto- legge 30 dicembre 1988, n. n 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuali dal Comitato interministeriale per la programmazione economica stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal nella presente decretoConvenzione, nonché ai contratti di cui agli articoli 1, 1 comma 3, e 5, comma 2, 5 commi 2 e 3 della medesima legge n. 431 del 1998, si applica applica, salve successive modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti, la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi. 2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell'articolo 34 dell’art. 37 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica Re pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno all’anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno l’anno di presentazione della denuncia dell'immobile dell’immobile ai fini dell'imposta dell’imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato. 3. Ai fini di quanto previsto dall’articolo dall’art. 4, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 431/98431 del 1998, i tipi di contratto di cui all’articolo all’art. 4-bis della stessa medesima legge si intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano state tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate quando richiesto. 4. In caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge n. 431 del 1998, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l’aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 15 per cento ed è ulteriormente ridotta al 10 per cento ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2- bis, decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, per il periodo ivi indicato. 5. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'eventuale all’eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'articolo dell’art. 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta dell’imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito. 46. Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l’applicazione dell’imposta nella forma della cedolare secca, sostituisce le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. 7. In relazione a quanto stabilito dall'articolo dall’art. 10 della citata legge n. 431 del 1998 e dall'articolo 13-ter dall’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo dall’art. 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessiprincipale, stipulati o rinnovati a norma degli articoli dell’art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) Euro 495,80 euro 495,80, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) Euro euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non Euro euro 30.987,41. 8. Ai sensi dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione nonché ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998 per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a: a) euro 991,60, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41. 9. Le detrazioni predette da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole. Le detrazioni sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. 10. Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera i-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998 e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis. 11. Ai fini dell’I.m.u. e della Ta.s.i. con riferimento agli immobili locati con contratti a canone concordato l’imposta è determinata applicando rispettivamente l’aliquota stabilita dal comune, con riduzione al 75 per cento ex art 13 comma 6-bis decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l’aliquota stabilita dal comune ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ridotta al 75 per cento ai sensi del comma 678, ultimo periodo, dell’art. 1 della medesima legge n. 147 del 2013.

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Samples: Contratti Di Locazione

Agevolazioni fiscali. 1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai contratti decreto di cui agli articoli 1, al comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 3 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi. 2. Il reddito imponibile dei fabbricati locatimedesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento. 2. Il locatore, a condizione che per usufruire dei benefici di cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 431/98, i tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis della stessa legge si intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano state tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate quando richiestodell'applicazione dell'ICI. 3. In sede Le agevolazioni di prima applicazione del cui al presente decreto articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito1. 4. In relazione a quanto stabilito Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri previsti dall'articolo 10 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attività dell'Osservatorio della citata legge n. 431 condizione abitativa di cui all'articolo 12. Qualora le determinazioni del 1998 e dall'articolo 13-ter CIPE comportino un aumento del numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è corrispondentemente aumentata, con decreto del Presidente Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della Repubblica programmazione economica, la percentuale di determinazione della base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze. 5. Al comma 1 dell'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 2sono aggiunti, comma 1in fine, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai soggetti titolari di i seguenti periodi: "I redditi derivanti da contratti di locazione di unità immobiliari adibite immobili ad abitazione principale degli stessiuso abitativo, stipulati o rinnovati se non percepiti, non concorrono a norma degli articoli 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) Euro 495,80 se formare il reddito complessivo dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non supera euro 15.493,71;percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare". b) Euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non Euro 30.987,416. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere dall'anno 2004. 7. Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

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Samples: Locazione Di Immobili Adibiti Ad Uso Abitativo

Agevolazioni fiscali. 1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei comuni di cui all'articolo all' art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 6161 , stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo dell' art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 19981998 , si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi. 2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell'articolo dell'art. 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917917 , è ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato. Ai fini di quanto previsto dall’articolo dall'art. 4, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 431/98431 del 1998 , i tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis all'art. 4 -bis della stessa legge si intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano state tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate quando richiesto. 3. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'articolo dell' art. 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito. 4. In relazione a quanto stabilito dall'articolo dall' art. 10 della citata legge n. 431 del 1998 e dall'articolo 13-ter dall'art. 13 -ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917917 , come modificato dall’articolo dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388388 , ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) Euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) Euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non Euro 30.987,41.

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Samples: Contratti Di Locazione Agevolati

Agevolazioni fiscali. 1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei comuni di cui all'articolo all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuali dal Comitato interministeriale per la programmazione economica stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal nella presente decretoConvenzione, nonché ai contratti di cui agli articoli 1, 1 comma 3, e 5, comma 2, 5 commi 2 e 3 della medesima legge n. 431 del 1998, si applica applica, salve successive modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti, la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi. 2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell'articolo 34 dell'art. 37 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato. 3. Ai fini di quanto previsto dall’articolo dall'art. 4, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 431/98431 del 1998, i tipi di contratto di cui all’articolo all'art. 4-bis della stessa medesima legge si intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano state tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate quando richiesto. 4. In caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca, per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge n. 431 del 1998, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 15 per cento ed è ulteriormente ridotta al 10 per cento ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2- bis, decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, per il periodo ivi indicato. 5. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'articolo dell'art. 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito. 46. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'applicazione dell'imposta nella forma della cedolare secca, sostituisce le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. 7. In relazione a quanto stabilito dall'articolo dall'art. 10 della citata legge n. 431 del 1998 e dall'articolo 13-ter dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessiprincipale, stipulati o rinnovati a norma degli articoli dell'art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) Euro 495,80 euro 495,80, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) Euro euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non Euro euro 30.987,41. 8. Ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione nonché ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998 per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a: a) euro 991,60, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41. 9. Le detrazioni predette da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole. Le detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. 10. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera i-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998 e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis. 11. Ai fini dell'I.m.u. e della Ta.s.i. con riferimento agli immobili locati con contratti a canone concordato l'imposta è determinata applicando rispettivamente l'aliquota stabilita dal comune, con riduzione al 75 per cento ex art 13 comma 6-bis decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ridotta al 75 per cento ai sensi del comma 678, ultimo periodo, dell'art. 1 della medesima legge n. 147 del 2013.

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Samples: Contratti Di Locazione Ad Uso Abitativo a Canone Concordato

Agevolazioni fiscali. 1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei comuni di cui all'articolo all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché nonche' ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi. 2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell'articolo dell'art. 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è e' ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato. Ai fini di quanto previsto dall’articolo dall'art. 4, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 431/98431/1998, i tipi di contratto di cui all’articolo all'art. 4-bis della stessa legge si intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano state tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate quando richiesto. 3. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'articolo dell'art. 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro è e' assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito. 4. In relazione a quanto stabilito dall'articolo dall'art. 10 della citata legge n. 431 del 1998 e dall'articolo dall'art. 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) Euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro Euro 15.493,71; b) Euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro Euro 15.493,71 ma non Euro 30.987,41.

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Samples: Contratti Di Locazione Agevolati

Agevolazioni fiscali. 1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei comuni di cui all'articolo all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. n 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuali dal Comitato interministeriale per la programmazione economica stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal nella presente decretoConvenzione, nonché nonche' ai contratti di cui agli articoli 1, 1 comma 3, e 5, comma 2, 5 commi 2 e 3 della medesima legge n. 431 del 1998, si applica applica, salve successive modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti, la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi. 2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell'articolo 34 dell'art. 37 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è e successive modificazioni, e' ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato. 3. Ai fini di quanto previsto dall’articolo dall'art. 4, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 431/98431 del 1998, i tipi di contratto di cui all’articolo all'art. 4-bis della stessa medesima legge si intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano state tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate quando richiesto. 4. In caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca, per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge n. 431 del 1998, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti e' ridotta al 15 per cento ed e' ulteriormente ridotta al 10 per cento ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2- bis, decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, per il periodo ivi indicato. 5. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'articolo dell'art. 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro è e' assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito. 46. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'applicazione dell'imposta nella forma della cedolare secca, sostituisce le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. 7. In relazione a quanto stabilito dall'articolo dall'art. 10 della citata legge n. 431 del 1998 e dall'articolo 13-ter dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessiprincipale, stipulati o rinnovati a norma degli articoli dell'art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) Euro 495,80 euro 495,80, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) Euro euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non Euro euro 30.987,41. 8. Ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione nonche' ai giovani di eta' compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998 per l'unita' immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a: a) euro 991,60, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41. 9. Le detrazioni predette da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione piu' favorevole. Le detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unita' immobiliare locata e' adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. 10. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera i-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998 e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, universita', collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita' immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e' situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis. 11. Ai fini dell' I.m.u. e della Ta.s.i. con riferimento agli immobili locati con contratti a canone concordato l'imposta e' determinata applicando rispettivamente l'aliquota stabilita dal comune, con riduzione al 75 per cento ex art 13 comma 6 -bis decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ridotta al 75 per cento ai sensi del comma 678, ultimo periodo, dell'art. 1 della medesima legge n. 147 del 2013.

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Samples: Contratti Di Locazione

Agevolazioni fiscali. 1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei comuni di cui all'articolo all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi. 2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell'articolo dell'art. 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato. Ai fini di quanto previsto dall’articolo dall'art. 4, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 431/98431 del 1998, i tipi di contratto di cui all’articolo all'art. 4-bis della stessa legge si intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano state tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate quando richiesto. 3. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'articolo dell'art. 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito. 4. In relazione a quanto stabilito dall'articolo dall'art. 10 della citata legge n. 431 del 1998 e dall'articolo dall'art. 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) Euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) Euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non Euro 30.987,41.

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Samples: Contratti Di Locazione Agevolati

Agevolazioni fiscali. 1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei nei comuni di cui all'articolo all'art. 1 del decreto-decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi. 2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell'articolo dell'art. 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende s'intende usufruire della agevolazione agevolazione, siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 431/98, i tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis della stessa legge si intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano state tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate quando richiestostesso. 3. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'articolo dell'art. 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito. 41. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 10 della citata legge n. 431 del 1998 e dall'articolo 13-ter del Il presente decreto del Presidente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) Euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) Euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non Euro 30.987,41italiana.

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Samples: Contratti Di Locazione

Agevolazioni fiscali. 1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551551 , convertito convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai contratti decreto di cui agli articoli 1, al comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 3 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi. 2. Il reddito imponibile dei fabbricati locatimedesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento (23). 2. Il locatore, a condizione che per usufruire dei benefìci di cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 431/98, i tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis della stessa legge si intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano state tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate quando richiestodell'applicazione dell'ICI. 3. In sede Le agevolazioni di prima applicazione del cui al presente decreto articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito1. 4. In relazione a quanto stabilito Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri previsti dall'articolo 10 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attività dell'Osservatorio della citata legge n. 431 condizione abitativa di cui all'articolo 12. Qualora le determinazioni del 1998 e dall'articolo 13-ter CIPE comportino un aumento del numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è corrispondentemente aumentata, con decreto del Presidente Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della Repubblica programmazione economica, la percentuale di determinazione della base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze (24). 5. (25). 6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere dall'anno 2004. 7. Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2001. (23) Vedi, anche, gli artt. 3 e 8, D.L. 13 settembre 2004, n. 240. (24) All'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa si è provveduto con Del.CIPE 14 febbraio 2002, n. 4/2002 (Gazz. Uff. 26 agosto 2002, n. 199), modificata dalla Del.CIPE 29 settembre 2002, n. 84/2002 (Gazz. Uff. 29 novembre 2002, n. 280), e con Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 87/03 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2004, n. 40). (25) Aggiunge due periodi al comma 1 dell'art. 23, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) Euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) Euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non Euro 30.987,41.

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Samples: Locazione

Agevolazioni fiscali. In vigore dal 15/03/2017 1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei comuni di cui all'articolo all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. n 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuali dal Comitato interministeriale per la programmazione economica stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal nella presente decretoConvenzione, nonché nonche' ai contratti di cui agli articoli 1, 1 comma 3, e 5, comma 2, 5 commi 2 e 3 della medesima legge n. 431 del 1998, si applica applica, salve successive modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti, la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi. 2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell'articolo 34 dell'art. 37 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è e successive modificazioni, e' ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato. 3. Ai fini di quanto previsto dall’articolo dall'art. 4, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 431/98431 del 1998, i tipi di contratto di cui all’articolo all'art. 4-bis della stessa medesima legge si intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano state tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate quando richiesto. 4. In caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca, per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge n. 431 del 1998, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti e' ridotta al 15 per cento ed e' ulteriormente ridotta al 10 per cento ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2- bis, decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, per il periodo ivi indicato. 5. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'articolo dell' art. 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro è e' assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito. 46. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'applicazione dell'imposta nella forma della cedolare secca, sostituisce le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. 7. In relazione a quanto stabilito dall'articolo dall'art. 10 della citata legge n. 431 del 1998 e dall'articolo 13-ter dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessiprincipale, stipulati o rinnovati a norma degli articoli dell'art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) Euro 495,80 euro 495,80, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) Euro euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non Euro euro 30.987,41. 8. Ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione nonche' ai giovani di eta' compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998 per l'unita' immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a: a) euro 991,60, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41. 9. Le detrazioni predette da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione piu' favorevole. Le detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unita' immobiliare locata e' adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. 10. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera i-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998 e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, universita', collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita' immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e' situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis. 11. Ai fini dell' I.m.u. e della Ta.s.i. con riferimento agli immobili locati con contratti a canone concordato l'imposta e' determinata applicando rispettivamente l'aliquota stabilita dal comune, con riduzione al 75 per cento ex art 13 comma 6 -bis decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ridotta al 75 per cento ai sensi del comma 678, ultimo periodo, dell'art. 1 della medesima legge n. 147 del 2013.

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Samples: Contratti Di Locazione

Agevolazioni fiscali. 1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei comuni di cui all'articolo all' art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551551 , convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 6161 , e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuali dal Comitato interministeriale per la programmazione economica stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431431 , a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal nella presente decretoConvenzione, nonché ai contratti di cui agli articoli 1, 1 comma 3, e 5, comma 2, 5 commi 2 e 3 della medesima legge n. 431 del 19981998 , si applica applica, salve successive modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti, la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi. 2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell'articolo 34 dell' art. 37 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917917 , e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato. 3. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 4dall' art. 4 , comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 431/98431 del 1998 , i tipi di contratto di cui all’articolo all'art. 4-bis della stessa medesima legge si intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano state tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate quando richiesto. 4. In caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca, per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 , comma 3, e 8 della legge n. 431 del 1998 , relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 , e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 15 per cento ed è ulteriormente ridotta al 10 per cento ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2- bis, decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 , per il periodo ivi indicato. 5. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'articolo dell'art. 8, comma 44 , della citata legge n. 431 del 19981998 , la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito. 46. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 , l'applicazione dell'imposta nella forma della cedolare secca, sostituisce le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. 7. In relazione a quanto stabilito dall'articolo dall'art. 10 della citata legge n. 431 del 1998 e dall'articolo 13-ter dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917917 , come modificato dall’articolo dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) Euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) Euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non Euro 30.987,41.lettera

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