Common use of AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL’AMMISSIONE Clause in Contracts

AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL’AMMISSIONE. Ai sensi dell’art. 19 delle Regole e del paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell’operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell’Ammissione allo SDAPA. Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella “Domanda di ammissione” ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall’operatore economico ai fini dell’ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell’ammissione medesima, l’operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l’apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA. Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di Consip. La modifica dati relativa al requisito economico per produrre effetti rispetto all’AS deve essere approvata da Consip prima dell’invio della lettera di invito. Indipendentemente dall’adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall’Ammissione allo SDAPA nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l’operatore economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni.

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AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL’AMMISSIONE. Ai sensi dell’art. 19 delle Regole e del paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell’operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilasciorinnovate, pena la sospensione o la revoca dell’Ammissione allo SDAPA. Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella “Domanda di ammissione” ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall’operatore economico ai fini dell’ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell’ammissione medesima, l’operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l’apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA. Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di Consip. La modifica dati relativa al requisito economico per produrre effetti rispetto all’AS deve essere approvata da Consip prima dell’invio della lettera di invito. Indipendentemente dall’adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall’Ammissione allo SDAPA nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l’operatore economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni.rinnovo

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AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL’AMMISSIONE. Ai sensi dell’art. 19 delle Regole e del paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell’operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilasciorinnovate, pena la sospensione o la revoca dell’Ammissione allo SDAPA. Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella “Domanda di ammissione” ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall’operatore economico ai fini dell’ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell’ammissione medesima, l’operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l’apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA. Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di Consip. La modifica dati relativa al requisito economico per produrre effetti rispetto all’AS deve essere approvata da Consip prima dell’invio della lettera di invito. Indipendentemente dall’adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall’Ammissione allo SDAPA nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l’operatore economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni.

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Samples: Patto Di Integrita’, www.regione.sardegna.it

AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL’AMMISSIONE. Ai sensi dell’art. 19 delle Regole e del paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell’operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilasciorinnovate, pena la sospensione o la revoca dell’Ammissione allo SDAPA. Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella “Domanda di ammissione” ovvero Direzione generale della Centrale regionale di Committenza Servizio Spesa Sanitaria nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall’operatore economico ai fini dell’ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell’ammissione medesima, l’operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l’apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA. Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di Consip. La modifica dati relativa al requisito economico per produrre effetti rispetto all’AS deve essere approvata da Consip prima dell’invio della lettera di invito. Indipendentemente dall’adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall’Ammissione allo SDAPA nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l’operatore economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni.

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Samples: www.regione.sardegna.it

AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL’AMMISSIONE. Ai sensi dell’art. 19 delle Regole e del paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell’operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilasciocorrette, pena la sospensione o la revoca dell’Ammissione allo SDAPA. Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella “Domanda di ammissione” ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall’operatore economico ai fini dell’ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell’ammissione medesima, l’operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l’apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA. Ogni modifica dati sarà efficace solo L’operatore economico invitato all’appalto specifico è tenuto a procedere, prima della presentazione dell’offerta, all’eventuale aggiornamento delle dichiarazioni rese in sede di “Domanda di ammissione”, ove siano intervenute successive modifiche alle stesse. comprovante il possesso per l’esecuzione delle certificazioni: In seguito alla sua approvazione da parte comunicazione di Consipcui all’art. La modifica dati relativa al requisito economico per produrre effetti rispetto all’AS deve essere approvata da Consip prima dell’invio della lettera 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario di invito. Indipendentemente dall’adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall’Ammissione allo SDAPA nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l’operatore economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni.far pervenire alla stazione appaltante:

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Samples: www.lavoro.gov.it

AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL’AMMISSIONE. Ai sensi dell’art. 19 delle Regole e del paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell’operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilasciocorrette, pena la sospensione o la revoca dell’Ammissione allo SDAPA. SDAPA.‌ Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella “Domanda di ammissione” ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall’operatore economico ai fini dell’ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell’ammissione medesima, l’operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l’apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA. Ogni modifica dati sarà efficace solo L’operatore economico invitato all’appalto specifico è tenuto a procedere, prima della presentazione dell’offerta, all’eventuale aggiornamento delle dichiarazioni rese in seguito alla sua approvazione da parte sede di Consip. La modifica dati relativa al requisito economico per produrre effetti rispetto all’AS deve essere approvata da Consip prima dell’invio della lettera “Domanda di invito. Indipendentemente dall’adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall’Ammissione allo SDAPA nei casi soprarichiamatiammissione”, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l’operatore economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioniove siano intervenute successive modifiche alle stesse.

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Samples: www.polimi.it

AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL’AMMISSIONE. Ai sensi dell’art. 19 delle Regole e del paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell’operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilasciocorrette, pena la sospensione o la revoca dell’Ammissione allo SDAPA. Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella “Domanda di ammissione” ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall’operatore economico ai fini dell’ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell’ammissione medesima, l’operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 5.4 5 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l’apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA. Ogni modifica dati sarà efficace solo L’operatore economico invitato all’appalto specifico è tenuto a procedere, prima della presentazione dell’offerta, all’eventuale aggiornamento delle dichiarazioni rese in seguito alla sua approvazione da parte sede di Consip. La modifica dati relativa al requisito economico per produrre effetti rispetto all’AS deve essere approvata da Consip prima dell’invio della lettera “Domanda di invito. Indipendentemente dall’adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall’Ammissione allo SDAPA nei casi soprarichiamatiammissione”, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l’operatore economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioniove siano intervenute successive modifiche alle stesse.

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Samples: www.lepida.net

AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL’AMMISSIONE. Ai sensi dell’art. 19 delle Regole e del paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell’operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell’Ammissione allo SDAPA. Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella “Domanda di ammissione” ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall’operatore economico ai fini dell’ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell’ammissione medesima, l’operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l’apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA. Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di Consip. La modifica dati relativa al requisito economico per produrre effetti rispetto all’AS deve essere approvata da Consip prima dell’invio della lettera di invito. Indipendentemente dall’adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall’Ammissione allo SDAPA nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l’operatore economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni.

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Samples: Convenzione

AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL’AMMISSIONE. L’operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. ogni modifica dei dati riportati nella “Domanda di ammissione”, l’eventuale perdita e/o modifica di tutti i requisiti previsti dal Bando e dal presente Capitolato d’Oneri e l’eventuale revoca e/o modifica dei poteri del soggetto che firma la “Domanda di ammissione”. Ai sensi dell’art. 19 delle Regole e del paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando IstitutivoRegole, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell’operatore economico, economico e del legale rappresentante che richiede l’ammissione, nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema in quanto ammessi ad agire in nome e per conto dell’operatore economico, dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate nei termini e con le modalità previste dal suddetto Art. 19 ogni sei dodici mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell’Ammissione allo SDAPA. PertantoNel caso di mancato rinnovo delle dichiarazioni, l’operatore economico non potrà partecipare agli Appalti Specifici che venissero nel frattempo indetti dalle Stazioni Appaltanti. Nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella “Domanda di ammissione” ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall’operatore economico ai fini dell’ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell’ammissione della medesima, l’operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l’apposita procedura prevista nel Sistema, tenuto senza indugio ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA, utilizzando l’apposita procedura prevista nel Sistema. Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte In caso di Consip. La modifica dati Consorzi stabili o Aggregazione con soggettività giuridica la procedura relativa al requisito economico per produrre effetti rispetto all’AS rinnovo delle dichiarazioni deve essere approvata compiuta da tutte le imprese componenti il Consorzio/Aggregazione; quella relativa all'aggiornamento unicamente dalle imprese consorziate/retiste che abbiano subito le dette variazioni. Consip prima dell’invio della lettera S.p.A. si riserva, in qualsiasi momento, di invitosvolgere verifiche e controlli sulla veridicità, completezza, correttezza e aggiornamento delle dichiarazioni rese dagli operatori economici. Indipendentemente dall’adozione di un provvedimento di Delle verifiche compiute potrà essere data evidenza alle Stazioni Appaltanti attraverso il Sistema, nonché all’X.X.XX. L’esito negativo delle verifiche potrà comportare la non ammissione allo SDAPA, la revoca o sospensione dall’Ammissione allo SDAPA nei casi soprarichiamatil’annullamento della stessa ammissione, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, con impossibilità per l’operatore economico non potrà presentare offerta per il presente di partecipare alle relative procedure di Appalto Specifico qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazionispecifico.

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Samples: www.consip.it

AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL’AMMISSIONE. Ai sensi dell’art. 19 delle Regole e del paragrafo 5.4 5 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell’operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell’Ammissione allo SDAPA. Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella “Domanda di ammissione” ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall’operatore economico ai fini dell’ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell’ammissione medesima, l’operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l’apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA. Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di Consip. La modifica dati relativa al requisito economico per produrre effetti rispetto all’AS deve essere approvata da Consip prima dell’invio della lettera di invito. Indipendentemente dall’adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall’Ammissione allo SDAPA nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l’operatore economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni.

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Samples: www.cira.it

AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL’AMMISSIONE. Ai sensi dell’art. 19 delle Regole e del paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell’operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell’Ammissione allo SDAPA. Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella “Domanda di ammissione” ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall’operatore economico ai fini dell’ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell’ammissione medesima, l’operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l’apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA. Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di Consip. La modifica dati relativa al requisito economico per produrre effetti rispetto all’AS deve essere approvata da Consip prima dell’invio della lettera di invito. Indipendentemente dall’adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall’Ammissione allo SDAPA nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l’operatore economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni.

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Samples: www.vigilfuoco.it

AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL’AMMISSIONE. Ai sensi dell’art. 19 delle Regole e del paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri “Regole” del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell’operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema “Sistema” dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell’Ammissione allo SDAPA. Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella “Domanda di ammissione” ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall’operatore economico ai fini dell’ammissione allo SDAPA “SDAPA” o del mantenimento dell’ammissione medesima, l’operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l’apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA. Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di Consip“Consip S.p.A.”. La modifica dati relativa al requisito economico per produrre effetti rispetto all’AS all’”AS” deve essere approvata da Consip S.p.A.” prima dell’invio della lettera di invitoxxxxxx. Indipendentemente dall’adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall’Ammissione allo SDAPA “SDAPA” nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l’operatore economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico Specifico” qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni.

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Samples: www.poliziadistato.it