Altre comunicazioni Clausole campione

Altre comunicazioni. 🞎 Gli adempimenti di comunicazione e pubblicità si estendono anche alle modifiche successive dei patti 🞎 Art. 128 Reg. Emittenti 🞑 Entro cinque giorni dal loro perfezionamento devono essere comunicate alla CONSOB le modifiche del patto mediante trasmissione di copia integrale del patto modificato ed evidenza delle variazioni intervenute o copia del separato accordo di modifica; 🞑 Sempre entro lo stesso termine devono essere comunicate alla CONSOB le variazioni delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente o singolarmente apportati al patto 🞑 Infine devono essere comunicate alla CONSOB entro cinque giorni dal perfezionamento la notizia del rinnovo e dello scioglimento del patto. 🞎 Anche per le modifiche, le variazioni, il rinnovo e lo scioglimento oltre alla comunicazione alla CONSOB è prevista la pubblicazione sulla stampa quotidiana. 🞎 A partire dal 1 luglio 2013 il suddetto adempimento verrà integrato con la pubblicazione delle informazioni sul sito internet. 🞑 Copia dell’estratto e di quanto pubblicato sulla stampa quotidiana deve essere trasmesso alla Consob entro cinque giorni dalla pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione. 🞎 Nell'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 123, comma 2 del Testo unico la notizia del preavviso è trasmessa alla Consob, a cura del recedente, entro cinque giorni dal suo inoltro.
Altre comunicazioni. Il cliente riceve le altre comunicazioni di CheBanca!: • all’indirizzo di corrispondenza, per tutte le comunicazioni che per contratto o legge devono essere inviate per iscritto. In caso di cointestazione, le comunicazioni sono inviate all’indirizzo del primo intestatario (salvo diverse istruzioni scritte) e sono efficaci anche nei confronti dell’altro intestatario; • all’indirizzo e-mail di ciascuno degli intestatari, per tutte le altre comunicazioni. In caso di cointestazione, i codici di identificazione saranno trasmessi all’indirizzo di corrispondenza di ciascun intestatario. Il cliente può chiedere a CheBanca! l’invio della copia cartacea delle comunicazioni: i relativi costi sono indicati nelle
Altre comunicazioni. 12.1.– Salvo quanto previsto dall’art. 10, per qualsivoglia altra comunicazione inerente alle presenti condizioni, l’Utente dovrà rivolgersi a FtPA x/x XxxXxx X.x.x. Xxx X.xxx Xxxxxxxxx, 28/3 59100 Prato, email xxxx@xxxx.xx, pec xxxxxx@x-xxxxx.xx. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver letto, ben compreso e di approvare specificatamente per iscritto i seguenti articoli delle “CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI PER L’UTENTE
Altre comunicazioni. Il Cliente riceve le altre comunicazioni di Banca Privata Leasing: all’indirizzo di corrispondenza, per tutte le comunicazioni che per contratto o legge devono essere inviate per iscritto; all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di apertura, per tutte le altre comunicazioni. Il Cliente può chiedere a Banca Privata Leasing l’invio della copia cartacea di tutte le comunicazioni previste nelle Condizioni Generali: i relativi costi sono indicati nelle condizioni economiche. Se il Cliente richiede la trasmissione delle informazioni con strumenti o frequenza diversi Banca Privata Leasing si riserva il diritto di addebitare le relative spese.
Altre comunicazioni. Premesso che le Parti si danno atto di conoscere le strutture territoriali di Rai Way per la gestione dei Siti con le quali dovranno essere risolte in via prioritaria le eventuali problematiche tecniche emergenti, tutte le comunicazioni scritte concernenti il contratto dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
Altre comunicazioni. Il cliente riceve le altre comunicazioni di CheBanca!: • all'indirizzo di corrispondenza, per tutte le comunicazioni che per contratto o legge devono essere inviate per iscritto. In caso di cointestazione, le comunicazioni sono inviate all'indirizzo del primo intestatario (salvo diverse istruzioni scritte) e sono efficaci anche nei confronti dell'altro intestatario; • all'indirizzo e-mail di ciascuno degli intestatari, per tutte le altre comunicazioni. Il cliente può chiedere a CheBanca! l'invio della copia cartacea di tutte le comunicazioni previste nelle Condizioni Generali: i relativi costi sono indicati nelle condizioni economiche. Se il cliente richiede la trasmissione di informazioni ulteriori o con strumenti o frequenza diversi, CheBanca! si riserva il diritto di addebitare le relative spese. edizione 04/2011

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalitĂ  e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietĂ  di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietĂ  del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierĂ  dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerĂ  per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrĂ  diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalitĂ  del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con ResponsabilitĂ  principale o con ResponsabilitĂ  paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della SocietĂ  viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della SinistrositĂ  pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrĂ  assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrĂ  assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla SocietĂ , il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla SocietĂ  stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validitĂ  per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la SocietĂ  Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La SocietĂ  non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilitĂ  civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di ÂŤiscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorioÂť, giacchĂŠ il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilitĂ  sarebbe contrattuale e rilevante la sola ÂŤintenzione prava di nuocere del terzoÂť stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilitĂ  contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessitĂ ; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilitĂ  non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensĂŹ dalla mala fedeÂť 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del ÂŤfatto contrattualeÂť non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, piĂš vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro piĂš ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolaritĂ  dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarĂ  possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola cosĂŹ la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilitĂ  contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltĂ  economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresĂŹ conforme al canone di autoresponsabilitĂ  gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole nĂŠ corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato nĂŠ viziato, re melius perpensa, invocare la nullitĂ  ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneitĂ  a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalitĂ  di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltĂ , ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualitĂ  dei servizi forniti oppure i tempi o le modalitĂ  di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravitĂ  dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrĂ  applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalitĂ  diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrĂ  avvalersi della facoltĂ  di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrĂ  risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrĂ  comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalitĂ  e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarĂ  condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrĂ  chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontĂ  ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrĂ  invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilitĂ  di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontĂ , ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il piĂš possibile alla realtĂ  operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unitĂ  produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unitĂ  produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: