Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalitĂ e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietĂ di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietĂ del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il âPeriodo del servizioâ inizierĂ dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerĂ per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrĂ diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalitĂ del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:
Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria âBonus/Malusâ che prevede diminuzioni o aumenti dellâimporto del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con ResponsabilitĂ principale o con ResponsabilitĂ paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dellâAssicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con unâosservazione di 10 (dieci) mesi; ⢠periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della SocietĂ viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nellâAttestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui lâAttestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della SinistrositĂ pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrĂ assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrĂ assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui lâAttestato di Rischio sia stato rilasciato dalla SocietĂ , il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sullâAttestato rilasciato dalla SocietĂ stessa. LâAttestato di Xxxxxxx ha una validitĂ per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, lâutilizzo dellâAttestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.
CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................
Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la SocietĂ Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 â 00000 Xxxx, alla quale lâinteressato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.
DELIMITAZIONE DELLâASSICURAZIONE â ESCLUSIONI La SocietĂ non indennizza lâAssicurato per i danni:
XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilitĂ civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che lâunico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di ÂŤiscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorioÂť, giacchĂŠ il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilitĂ sarebbe contrattuale e rilevante la sola ÂŤintenzione prava di nuocere del terzoÂť stante lâart. 2644 che denota in modo equivoco lâassenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilitĂ contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessitĂ ; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera allâinadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilitĂ non è data dalla culpa in diligentia sancita dallâart. 2043, bensĂŹ dalla mala fedeÂť 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del ÂŤfatto contrattualeÂť non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nellâambito, piĂš vasto, dellâoperazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, questâultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro piĂš ampio dellâoperazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolaritĂ dellâazione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarĂ possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. Ă principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera allâinadempimento e viola cosĂŹ la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per lâesistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilitĂ contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.
Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico â accanto ad unâesigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore â unâesigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano unâequa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dellâeccedenza di valore del bene che funge da garanzia dellâoperazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltĂ economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. Lâautonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare lâaccennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresĂŹ conforme al canone di autoresponsabilitĂ gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole nĂŠ corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato nĂŠ viziato, re melius perpensa, invocare la nullitĂ ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneitĂ a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dellâunione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.
INADEMPIENZE E PENALITAâ Tenuto conto delle specifiche modalitĂ di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltĂ , ove si verifichino inadempienze da parte dellâaffidatario nellâesecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualitĂ dei servizi forniti oppure i tempi o le modalitĂ di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravitĂ dellâinadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrĂ applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dellâammontare contrattuale (al netto dellâIVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalitĂ diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrĂ avvalersi della facoltĂ di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nellâipotesi in cui lâimporto delle penali applicabili superi lâammontare del 10% dellâimporto contrattuale complessivo, la Provincia potrĂ risolvere il contratto in danno dellâaffidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dellâeventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo allâapplicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrĂ comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalitĂ e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, lâapplicazione delle penali non sarĂ condizionata allâemissione di nota di debito o di altro documento. Lâaffidatario non potrĂ chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontĂ ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, lâaggiudicatario non potrĂ invocare la non applicazione delle predette penali adducendo lâindisponibilitĂ di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontĂ , ove non dimostri di non aver potuto evitare lâinadempimento. Lâapplicazione delle penali non limita lâobbligo, da parte dellâaffidatario, di provvedere allâintegrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto allâimporto delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, lâaffidatario dallâadempimento dellâobbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere lâobbligo di pagamento della medesima penale.
Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il piÚ possibile alla realtà operativa.
Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso lâunitĂ produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso lâunitĂ produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: