Altre comunicazioni Clausole campione

Altre comunicazioni. 🞎 Gli adempimenti di comunicazione e pubblicità si estendono anche alle modifiche successive dei patti 🞎 Art. 128 Reg. Emittenti 🞑 Entro cinque giorni dal loro perfezionamento devono essere comunicate alla CONSOB le modifiche del patto mediante trasmissione di copia integrale del patto modificato ed evidenza delle variazioni intervenute o copia del separato accordo di modifica; 🞑 Sempre entro lo stesso termine devono essere comunicate alla CONSOB le variazioni delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente o singolarmente apportati al patto 🞑 Infine devono essere comunicate alla CONSOB entro cinque giorni dal perfezionamento la notizia del rinnovo e dello scioglimento del patto. 🞎 Anche per le modifiche, le variazioni, il rinnovo e lo scioglimento oltre alla comunicazione alla CONSOB è prevista la pubblicazione sulla stampa quotidiana. 🞎 A partire dal 1 luglio 2013 il suddetto adempimento verrà integrato con la pubblicazione delle informazioni sul sito internet. 🞑 Copia dell’estratto e di quanto pubblicato sulla stampa quotidiana deve essere trasmesso alla Consob entro cinque giorni dalla pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione. 🞎 Nell'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 123, comma 2 del Testo unico la notizia del preavviso è trasmessa alla Consob, a cura del recedente, entro cinque giorni dal suo inoltro.
Altre comunicazioni. Il Cliente accetta che Vivid NL possa trasmettere aggiornamenti e altre comunicazioni, anche per conto di altre società Vivid, via e-mail, nel Terminale Web o nell’App Invest. Registrandosi con Vivid NL, il Cliente accetta di comunicare attraverso mezzi di comunicazione elettronica con Vivid NL (tramite l’App Invest, Terminale Web, e-mail e il Sito) e di ricevere le comunicazioni e le altre informazioni in formato elettronico, ad esempio tramite e-mail, SMS o messaggi in app, nonché tramite altri canali di comunicazione come tempo per tempo disponibili.
Altre comunicazioni. 12.1. Salvo quanto previsto dall’art. 10, per qualsivoglia altra comunicazione inerente alle presenti condizioni, l’Utente dovrà rivolgersi a FtPA x/x XxxXxx X.x.x. Xxx X.xxx Xxxxxxxxx, 28/3 59100 Prato, email xxxx@xxxx.xx, pec xxxxxx@x-xxxxx.xx. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver letto, ben compreso e di approvare specificatamente per iscritto i seguenti articoli delle “CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI PER L’UTENTE
Altre comunicazioni. Il cliente riceve le altre comunicazioni di CheBanca!: • all’indirizzo di corrispondenza, per tutte le comunicazioni che per contratto o legge devono essere inviate per iscritto. In caso di cointestazione, le comunicazioni sono inviate all’indirizzo del primo intestatario (salvo diverse istruzioni scritte) e sono efficaci anche nei confronti dell’altro intestatario; • all’indirizzo e-mail di ciascuno degli intestatari, per tutte le altre comunicazioni. In caso di cointestazione, i codici di identificazione saranno trasmessi all’indirizzo di corrispondenza di ciascun intestatario. Il cliente può chiedere a CheBanca! l’invio della copia cartacea delle comunicazioni: i relativi costi sono indicati nelle
Altre comunicazioni. Il cliente riceve le altre comunicazioni di CheBanca!: • all'indirizzo di corrispondenza, per tutte le comunicazioni che per contratto o legge devono essere inviate per iscritto. In caso di cointestazione, le comunicazioni sono inviate all'indirizzo del primo intestatario (salvo diverse istruzioni scritte) e sono efficaci anche nei confronti dell'altro intestatario; • all'indirizzo e-mail di ciascuno degli intestatari, per tutte le altre comunicazioni. Il cliente può chiedere a CheBanca! l'invio della copia cartacea di tutte le comunicazioni previste nelle Condizioni Generali: i relativi costi sono indicati nelle condizioni economiche. Se il cliente richiede la trasmissione di informazioni ulteriori o con strumenti o frequenza diversi, CheBanca! si riserva il diritto di addebitare le relative spese. edizione 04/2011
Altre comunicazioni. Il Cliente riceve le altre comunicazioni di Banca Privata Leasing: all’indirizzo di corrispondenza, per tutte le comunicazioni che per contratto o legge devono essere inviate per iscritto; all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di apertura, per tutte le altre comunicazioni. Il Cliente può chiedere a Banca Privata Leasing l’invio della copia cartacea di tutte le comunicazioni previste nelle Condizioni Generali: i relativi costi sono indicati nelle condizioni economiche. Se il Cliente richiede la trasmissione delle informazioni con strumenti o frequenza diversi Banca Privata Leasing si riserva il diritto di addebitare le relative spese.
Altre comunicazioni. Premesso che le Parti si danno atto di conoscere le strutture territoriali di Rai Way per la gestione dei Siti con le quali dovranno essere risolte in via prioritaria le eventuali problematiche tecniche emergenti, tutte le comunicazioni scritte concernenti il contratto dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi: a) per Rai Way: Rai Way S.p.A. – Chief Business Development Officer – Via Teulada n. 66 – 00000 Xxxx (XX), PEC xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx b) per il Cliente: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, Palazzo dei Leoni, Xxxxx Xxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx

Related to Altre comunicazioni

  • Comunicazioni Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all’indirizzo pec indicato in sede di registrazione. Pertanto tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato in sede di registrazione a Sistema. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilitĂ  per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla pec del mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata alla pec del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

  • Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

  • Servizi di telecomunicazioni Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonchĂŠ saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

  • Prestazioni Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianitĂ . Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'etĂ  pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianitĂ  si consegue al compimento di un'etĂ  di non piĂš di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverĂ  applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualitĂ  di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederĂ  all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo cosĂŹ definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalitĂ  dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore". Il Fondo eroga, altresĂŹ, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invaliditĂ . L'iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilitĂ  del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestiti.

  • Accettazione La SocietĂ  ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalitĂ  e le prescrizioni in essi contenute.

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontĂ  della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o piĂš fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrĂ  ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Aggiudicazione 1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrĂ  disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalitĂ  di cui all’art. 76 del Codice. 3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterĂ  idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarĂ  conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterĂ  l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dĂ  segnalazione all’AutoritĂ  Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravitĂ  dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. SarĂ  insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrĂ  decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente piĂš vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.

  • Assicurazioni 13.1) Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12) – Custodia dell’Immobile -, la Conduttrice dichiara e garantisce di aver stipulato con primaria compagnia di assicurazione, apposite polizze assicurative che s’impegna a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto: a) copertura del cosiddetto ‘Rischio Locativo’, al fine di fornire garanzia alla Locatrice medesima in caso di incendio o di altro evento appositamente previ- sto in polizza, quando ricorra responsabilitĂ  della Conduttrice per i danni subiti dai locali e dagli impianti tenuti in locazione; tale polizza avrĂ  la seguente con- figurazione minima: i. il massimale non inferiore ad Euro ; b) copertura della ResponsabilitĂ  Civile verso terzi e prestatori d’opera, a ga- ranzia dei danni provocati a terzi per lesioni personali e danni a cose o animali; tale polizza avrĂ  la seguente configurazione minima: i. un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00; ii. espressa inclusione di Structure nel “novero degli Assicurati”; iii. espressa e puntuale descrizione del rischio, ossia dell’attivitĂ  svolta nell’immobile condotto in locazione; iv. clausola “ProprietĂ /conduzione/manutenzione/uso di immobili e relativi impianti”; v. dovrĂ  espressamente comprendere la clausola di “operativitĂ  a primo ri- schio” in caso di esistenza di analoga assicurazione stipulata da Structu- re; 13.2) Entrambe le polizze dovranno riportare la seguente clausola: “ La presente co- pertura dovrĂ  prevedere espressamente l’impegno della compagnia di assicurazioni di: i. Non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso di Structure; ii. Comunicare a Structure, secondo le modalitĂ  di cui al successivo art. 24 – Comunicazioni -, l’eventuale mancato pagamento del premio di pro- roga o di regolazione; in questo caso, Structure si riserva la facoltĂ  di subentrare nella contraenza delle polizze; iii. Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e del- le condizioni di polizza, con l’impegno a indirizzare l’avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente a Structure, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza. 13.3) La Conduttrice, consegna qui ed ora copia delle polizze e si impegna a tra- smettere alla Locatrice copia delle quietanze relative ai periodici rinnovi entro quin- dici giorni dal rilascio delle stesse da parte della Compagnia Assicuratrice.