Comunicazioni Ai sensi dellâart. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, lâindirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, lâindirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui allâart. 76, comma 5, del Codice. Conformemente a quanto previsto dallâart.52 del D.Lgs. n.50/2016, lâofferta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante lâinvio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale allâindirizzo pec indicato in sede di registrazione. Pertanto tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese allâindirizzo PEC indicato in sede di registrazione a Sistema. Eventuali modifiche dellâindirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nellâutilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilitĂ per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla pec del mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui allâart. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata alla pec del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata alla pec dellâofferente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata alla pec dellâofferente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
Servizi di telecomunicazioni Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]
DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6
Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonchĂŠ saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.
Prestazioni Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità . Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non piÚ di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo cosÏ definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore". Il Fondo eroga, altresÏ, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità . L'iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestiti.
Accettazione La SocietĂ âŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚ, autorizzata allâesercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. âŚâŚ.. del âŚâŚâŚâŚâŚâŚ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quantâaltro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalitĂ e le prescrizioni in essi contenute.
Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o piÚ fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.
Aggiudicazione 1. Lâaggiudicazione di ciascun Lotto verrĂ disposta dallâorgano competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dellâAggiudicatario ai sensi dellâart. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative allâeventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalitĂ di cui allâart. 76 del Codice. 3. Sia nellâipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che allâesaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dallâIstituto nello stato in cui si trovano al momento dellâesclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterĂ idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarĂ conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dellâAppalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dellâiter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterĂ lâAggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dellâart. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dĂ segnalazione allâAutoritĂ Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravitĂ dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone lâiscrizione nel casellario informatico ai fini dellâesclusione dellâOperatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali lâiscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. SarĂ insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere allâaggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione allâoggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dellâart. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrĂ decidere di non aggiudicare lâAppalto allâOfferente che ha presentato lâOfferta economicamente piĂš vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui allâart. 30, comma 3, del Codice.
Assicurazioni 13.1) Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12) â Custodia dellâImmobile -, la Conduttrice dichiara e garantisce di aver stipulato con primaria compagnia di assicurazione, apposite polizze assicurative che sâimpegna a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto: a) copertura del cosiddetto âRischio Locativoâ, al fine di fornire garanzia alla Locatrice medesima in caso di incendio o di altro evento appositamente previ- sto in polizza, quando ricorra responsabilitĂ della Conduttrice per i danni subiti dai locali e dagli impianti tenuti in locazione; tale polizza avrĂ la seguente con- figurazione minima: i. il massimale non inferiore ad Euro ; b) copertura della ResponsabilitĂ Civile verso terzi e prestatori dâopera, a ga- ranzia dei danni provocati a terzi per lesioni personali e danni a cose o animali; tale polizza avrĂ la seguente configurazione minima: i. un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00; ii. espressa inclusione di Structure nel ânovero degli Assicuratiâ; iii. espressa e puntuale descrizione del rischio, ossia dellâattivitĂ svolta nellâimmobile condotto in locazione; iv. clausola âProprietĂ /conduzione/manutenzione/uso di immobili e relativi impiantiâ; v. dovrĂ espressamente comprendere la clausola di âoperativitĂ a primo ri- schioâ in caso di esistenza di analoga assicurazione stipulata da Structu- re; 13.2) Entrambe le polizze dovranno riportare la seguente clausola: â La presente co- pertura dovrĂ prevedere espressamente lâimpegno della compagnia di assicurazioni di: i. Non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso di Structure; ii. Comunicare a Structure, secondo le modalitĂ di cui al successivo art. 24 â Comunicazioni -, lâeventuale mancato pagamento del premio di pro- roga o di regolazione; in questo caso, Structure si riserva la facoltĂ di subentrare nella contraenza delle polizze; iii. Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dellâassicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e del- le condizioni di polizza, con lâimpegno a indirizzare lâavviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente a Structure, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza. 13.3) La Conduttrice, consegna qui ed ora copia delle polizze e si impegna a tra- smettere alla Locatrice copia delle quietanze relative ai periodici rinnovi entro quin- dici giorni dal rilascio delle stesse da parte della Compagnia Assicuratrice.