Altre cure Clausole campione

Altre cure. L’assicurazione può, su incarico del medico di fiducia, in caso di speciale indicazione medica per altre cure prescritte dal medico, contribuire con un indennizzo. L’ammontare di questo può corrispondere al massimo al contri- buto destinato alla cura termale.
Altre cure. L’assicurazione può, su richiesta del medico di fiducia, in caso di indicazione medica speciale per altre cure prescritte dal medico, indennizzare un forfait fino all’ammontare del contributo della cura termale.

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  • Rischio di liquidità Il rischio di liquidità si concretizza nella circostanza che gli Obbligazionisti potrebbero avere difficoltà a procedere ad un disinvestimento delle proprie Obbligazioni e potrebbero dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso (in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche delle Obbligazioni), anche inferiore all'ammontare originariamente investito, indipendentemente dall'Emittente e dall'ammontare delle Obbligazioni, in considerazione del fatto che le eventuali proposte di vendita dell'Obbligazionista potrebbero non trovare una tempestiva ed adeguata contropartita. Non vi è infatti alcuna garanzia che vi siano soggetti interessati, ivi inclusi l'Emittente o le società del Gruppo, ad acquistare le Obbligazioni, ovvero ad acquistarle nel momento e alle condizioni attesi dall'Obbligazionista. Pertanto l'Obbligazionista, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve assicurarsi che la durata delle Obbligazioni sia in linea con le proprie future esigenze di liquidità, in quanto potrebbe avere difficoltà a procedere a liquidare il proprio investimento prima della scadenza delle Obbligazioni. Si rappresenta che il rischio di liquidità è maggiormente intenso: - in caso di prodotti finanziari complessi. In tal senso, essendo le Obbligazioni titoli strutturati, possono presentare caratteristiche di maggiore complessità rispetto ad altre tipologie di obbligazioni che possono influire negativamente sulla loro liquidità; - nel caso in cui le Obbligazioni non siano oggetto di ammissione a quotazione. Ove le Obbligazioni non fossero ammesse a quotazione, l'Obbligazionista potrebbe avere un'ulteriore difficoltà a procedere ad un disinvestimento delle proprie Obbligazioni in quanto dovrebbe sostenere l'onere di ricerca di controparte (si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.3 del Prospetto di Base e le sezioni "Negoziazione" e "Soggetti operanti sul mercato secondario" delle Condizioni Definitive). L’Emittente indica nelle Condizioni Definitive se intende richiedere l’ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT). La quotazione ufficiale delle Obbligazioni sul MOT (ove applicabile) è subordinata alla sussistenza dei requisiti di volta in volta richiesti dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. Non vi è alcuna garanzia che le Obbligazioni siano effettivamente ammesse a quotazione, nonostante sia stata presentata la relativa domanda di ammissione. Le Obbligazioni potranno anche essere negoziate in sedi di negoziazione disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente (e.g. sistemi multilaterali di negoziazione o MTF ovvero altre strutture di negoziazione quali sistemi bilaterali o ad essi equivalenti). La negoziazione potrà essere svolta al di fuori delle sedi di negoziazione indicate, con possibili rischi di trasparenza nella formazione dei prezzi (si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.3 del Prospetto di Base e le sezioni "Negoziazione" e "Soggetti operanti sul mercato secondario" delle Condizioni Definitive). La liquidità è altresì influenzata dalla circostanza che le Obbligazioni siano o meno offerte esclusivamente ad investitori privati senza che vi sia alcuna offerta ad investitori istituzionali.

  • Salute e sicurezza 1. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili. 2. Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine all'esposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali di sicurezza. 3. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi. 4. Il telelavoratore può chiedere ispezioni.

  • Sicurezza La Ditta aggiudicataria è tenuta, nell’effettuazione di lavori, servizi e forniture, all’osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, oltre a quelle che dovessero essere emanate nel corso di vigenza del contratto e all’adozione di tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori, degli operatori che utilizzano le apparecchiature oggetto dell'appalto, e comunque di tutte le persone che accedono ai locali oggetto del servizio, nonché ad evitare danni a terzi o a cose. La Ditta aggiudicataria si impegna ad istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente. Il contraente si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla L.R.T. 38/2007 a: - utilizzare personale e mezzi idonei per l’esecuzione del servizio; - fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego; - controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del proprio personale; - predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte; - mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, adottando misure particolari nel caso in cui nell’ambiente operino addetti facenti capo a datori di lavoro diversi e tenendo conto di quanto previsto nell’allegato DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti). Le macchine e le attrezzature utilizzate dalla Ditta nell’espletamento di lavori, servizi e forniture dovranno essere conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Dovranno inoltre essere contraddistinte da targhette riportanti il nome o il contrassegno della Ditta stessa. La Ditta aggiudicataria è tenuta a produrre il proprio documento di Valutazione dei Rischi, redatto sulla base del DUVRI allegato al presente capitolato speciale d’appalto entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.

  • Misure di sicurezza 1. Il Responsabile adotta e mantiene misure tecniche ed organizzative adeguate atte ad assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità dei dati personali trattati e la resilienza dei sistemi e dei servizi utilizzati, tenendo conto della tipologia delle operazioni di trattamento demandate, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile. Al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, il Responsabile si impegna inoltre ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative volte a garantire che: a) i locali in cui siano eventualmente trattati conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l’acquisizione illecita dei dati da parte di terzi; b) sia predisposta una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali; c) siano adottate misure di sicurezza consistenti in tecniche di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l’interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l’identità; d) sia predisposto e mantenuto aggiornato il registro delle attività di trattamento ai sensi del comma 2 dell’articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività demandate. 2. Il Responsabile garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai dati personali, non tratti tali dati se non sia stato istruito in tal senso. In particolare, garantisce che le operazioni di trattamento demandate saranno eseguite esclusivamente e limitatamente da personale previamente autorizzato con specifico atto e si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori deputati a trattare i dati personali le istruzioni necessarie per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento, curarne la formazione, vigilare sul loro operato, vincolarli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

  • Sicurezza dei dati 8 Art. 15. Riservatezza 9

  • OGGETTO DEL CAPITOLATO Il presente capitolato riguarda la concessione del Teatro Studio di Scandicci di proprietà comunale, relativamente agli spazi, descritti nell’allegata relazione illustrativa con annesse planimetrie (All.1), per la realizzazione del progetto artistico teatrale per il triennio 2011/2013 e della conseguente gestione delle attività di organizzazione, promozione, gestione tecnica, servizi di sala, maschera e biglietteria, connesse alla realizzazione degli spettacoli e delle manifestazioni ivi prodotte e/o rappresentate. Dalla concessione sono esclusi i locali, che continueranno ad essere utilizzati da Scandicci Cultura quale sede della stessa, descritti nella relazione di cui sopra. Il progetto di cura artistica e gestione delle attività da presentare in sede di gara come contenuto dell’”offerta tecnica”, unitamente al piano di sostenibilità finanziaria triennale, dovrà svilupparsi in modo da raggiungere i seguenti obiettivi: a) offerta di spettacoli e rassegne che, tenendo conto dei bisogni e delle attese dei diversi pubblici del territorio locale, regionale e nazionale, abbiano la finalità di promuovere l’arte contemporanea, avendo come riferimento le tendenze culturali di respiro europeo; b) produzione di attività teatrali che rafforzino il ruolo della città di Scandicci e del Teatro Studio nel sistema toscano e nazionale dello spettacolo dal vivo; c) offerta di spettacoli di comprovata qualità relativi al teatro ragazzi; d) offerta di progetti in grado di coinvolgere le giovani generazioni; e) offerta di un’attività formativa sui nuovi linguaggi artistici e dello spettacolo dal vivo rivolta a giovani e adulti; f) offerta di attività seminariali e convegnistiche inerenti tematiche dello spettacolo o dirette a indagare il rapporto fra arte, teatro, musica, danza, multimedialità e territorio; g) realizzazione di un archivio pubblico audiovisivo e fotografico che documenti le attività del teatro; h) coinvolgimento alle attività del Teatro Studio di realtà singole e associate presenti e operanti a Scandicci sia in campo artistico, sociale ed economico; i) sinergia con le attività degli altri servizi di Scandicci Cultura e, in particolare, con la Scuola di Musica, la Biblioteca e GingerZone. Il piano economico finanziario dovrà indicare, in particolare, le risorse che si intendono mettere a disposizione per le attività programmate indicando anche gli introiti previsti dall’utenza (con indicazione delle tariffe d’uso del teatro e dei servizi connessi e della politica dei prezzi che si intende applicare), da eventuali sponsorizzazioni, da possibili finanziamenti pubblici (specificandone la provenienza e i presupposti di legge e regolamenti e quant’altro) nonché ogni altra indicazione utile a dimostrare le capacità economico–finanziarie–organizzative del soggetto partecipante e gli equilibri economico finanziari inerenti la concessione in oggetto. I documenti di cui al presente articolo e al successivo art. 2 sono considerati ai fini della giustificazione dell’“offerta tecnica” in sede di gara.

  • SICUREZZA DEI LAVORI L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b). All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè: ● il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta; ● il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81); ● che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; ● il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione; ● il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: ● verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; ● verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; ● adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; ● organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; ● sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; ● controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci; ● segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; ● proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

  • Norma di rinvio Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

  • Capitale assicurato Il capitale assicurato è determinato sulla base di un Contratto di Mutuo stipulato da ciascun singolo Assicurato con l’Intermediario ed è pari al debito residuo (in linea con capitale e interessi) che il singolo Assicurato ha deciso di assicurare, quale risulta alla data di decesso dell’Assicurato stesso. Sulla base di quanto previsto anche all’Art. 1 il relativo indennizzo per sinistro non potrà superiore gli importi di seguito indicati: – 200.000,00 Euro se l’Assicurato ha un età inferiore a 60 anni ed è stata quindi richiesta la sola compilazione della dichiarazione di buono stato di salute; – 300.000,00 Euro se l’età dell’Assicurato è pari o superiore a 60 anni o comunque sia stata richiesta la presentazione del rapporto di visita medica da parte di un medico e l’analisi completa delle urine; – 500.000,00 Euro qualora sia stata richiesta la presentazione del rapporto di visita medica da parte di un medico ed altri accertamenti sanitari richiesti. I limiti di cui sopra sono da intendersi come massimale cumulativo per tutte le coperture assicurative (collegate a Contratti di Finanziamento della medesima tipologia di cui al presente contratto) che l’Assicurato, o gli Assicurati, avessero contemporaneamente in corso con la Compagnia stessa o altre Compagnie. Il Mutuo si intende ammortizzato tramite un piano di ammortamento a rata iniziale costante e con decrescenza del debito residuo stabilita nel piano di ammortamento iniziale – metodo francese. Ai fini della determinazione del capitale assicurato, il debito residuo quale risulta dalle scadenze del piano di ammortamento, sarà: – dedotto delle rate insolute risultanti alla data del decesso dell’Assicurato, degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse e delle spese e/o delle eventuali commissioni accessorie; – maggiorato degli interessi maturati per il periodo intercorrente tra l’ultima scadenza delle rate fino al momento del decesso dell’Assicurato. L’importo minimo di capitale assicurato è pari a 25.000,00 Euro.

  • NORME DI SICUREZZA 4.1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela dei lavoratori. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante l’esecuzione dei lavori presso la Committente, l’Appaltatore dovrà darne notizia alla Committente medesima precisando l’entità dell’infortunio, le generalità dell’infortunato e la dinamica dell’incidente. L’Appaltatore altresì solleva la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, sinistri e quanto altro in genere possa subire il personale addetto ai lavori. 4.2. L'Appaltatore s'impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all’interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che l’Appaltatore dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dalla Committente medesima assumendo l’obbligo di attenervisi scrupolosamente. 4.3. L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto dell’appalto per aver già visitato le aree interessate e/o per aver ricevuto dalla Committente tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente medesima in relazione alle attività di quest’ultima ed alle aree stesse rinunciando sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo o indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere.