ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO Clausole campione

ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO. Il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 14. Il Contraente deve consegna- re copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 18. Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni. La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza. In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO. Per i ciclomotori/quadricicli leggeri/motoveicoli/motoslitte già assicurati presso: - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI in una formula diversa dal Bonus/Malus Due Ruote o dal Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarroz- zette oppure - non assicurati con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall’ultima Atte- stazione conseguita in corso di validità. Se l’Attestazione non riporta la classe di merito di assegnazione CU il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 13. Il Contraente non assicurato presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI è tenuto a consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità. In caso di passaggio da una formula tariffaria con “Franchigia fissa ed assoluta” alla for- mula tariffaria “Bonus/Malus”, di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di Responsabilità paritaria eventualmente evidenziate nell’Attestazione verranno cumulate –ai fini dell’applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU- solo nell’annualita’annualità successiva alla stipulazione del contratto.
ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO. Il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 14. Il Contraente deve consegna- re copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 18.
ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO. Per i veicoli già assicurati presso: - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI in una formula diversa dal Bonus/Malus Grandi Ruote o dal “Bonus/Malus” per autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stra- dali, oppure - non assicurati con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI la classe di merito di assegnazione viene determinata applicando laTabella 3. A tal fine è preso in considerazione il numero complessivo dei Sinistri con Responsabi- lità principale pagati risultanti dall'ultima Attestazione conseguita in corso di validità. Non vengono considerati gli anni anteriori al 2001 ed i Sinistri ad essi attribuiti. Vengono considerati i Sinistri attribuiti allo stesso anno di stipulazione del contratto.
ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO. Per i ciclomotori/quadricicli leggeri/motoveicoli/motoslitte già assicurati presso: - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI in una formula diversa dal Bonus/Malus Due Ruote oppure - non assicurati con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità. Se l’Attestazione non riporta la classe di merito di assegnazione CU il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 13. In caso di passaggio da una formula tariffaria con “Franchigia fissa ed assoluta” alla formula tariffaria “Bonus/Malus”, di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di Responsabilità paritaria eventualmente evidenziate nell’Attestazione verranno cumulate - ai fini dell’applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU - solo nell’annualità successiva alla stipulazione del contratto.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

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