Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Veicoli diversi da Autovetture, Ciclomotori e Motocicli Nuova 1° Global Linea Veicoli
Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Veicoli diversi da Autovetture, Ciclomotori e Motocicli Nuova 1° Global Linea Veicoli
Modello 14-000000122 - Ed. 01.05.2015
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE
a) Nota Informativa comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Divisione
INDICE
PAG.
Nota Informativa 1 di 19
Condizioni Generali di Assicurazione 1 di 86
Vincoli 17 di 86
Condizioni Aggiuntive per la Copertura di Rischi 20 di 86
non compresi nell’Assicurazione Obbligatoria per la Responsabilità Civile
Condizioni Speciali di Assicurazione 23 di 86
E) Franchigia Fissa ed Assoluta 24 di 86
G) Maggiorazione del Premio per Sinistrosita' - Peius 25 di 86
H) Bonus/Malus Due Ruote Per Ciclomotori,
Quadricicli Leggeri, Motoveicoli e Motoslitte 28 di 86
L) Bonus/Malus Grandi Ruote 37 di 86
LT) Bonus/Malus Lavoro e Trasporto 47 di 86
Condizioni Auto Intelligente 61 di 86
Formula - Full in comodato 62 di 86
Formula - Full in proprietà 69 di 86
Fonti Normative 76 di 86
Informativa al Cliente 1 di 4
NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA
PER VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI
PRODOTTO NUOVA 1a GLOBAL
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPON- SABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEI- COLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMO- TORI E MOTOCICLI
(Ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35/2010)
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Ricordiamo che presso i nostri punti vendita o accedendo al nostro sito internet è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
UnipolSai Assicurazioni S.p.A, in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di di- rezione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
Sede Legale in xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-375349, siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (dati aggiornati a: 04/2014) In base alla situazione patrimoniale di apertura dell'Impresa risultante dalla fusione alla data del 1° gennaio 2014, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad
€ 2.765.037.497,82. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni sull’Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota informativa si rinvia al link: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/Xxxxxx/Xxxxxxxx- mento_Fascicoli_Informativi.aspx.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
NOTA INFORMATIVA
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
GLOSSARIO
APPLICAZIONE
Il documento che riporta, per la singola targa, i dati tecnici del veicolo e che attesta le ga- ranzie pattuite nella forma a Libro Matricola.
AREE AEROPORTUALI
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.
ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)
Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
AUTOCARRO
Gli autoveicoli definiti come tali dall’articolo 54 lettera d) del Codice della Strada.
AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE
Gli autoveicoli definiti come tali dall’articolo 54 lettera g) del Codice della Strada.
COASSICURAZIONE
Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
COMMITTENTE
Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un’opera.
CONSAP
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx – xxx.xxxxxx.xx).
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il contratto di
NOTA INFORMATIVA
assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
DENUNCIA
Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall'Assicurato all'Assicuratore.
FAMIGLIARE CONVIVENTE
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discen- denti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo gra- do di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.
FRANCHIGIA
La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifre.
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
LEASING
Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
LOCATARIO
L’utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.
MASSIMALE
Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Ci- vile.
MEZZI D’OPERA
Gli autoveicoli definiti come tali dall’articolo 54 lettera n) del Codice della Strada.
MORA
Periodo massimo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei Pre- mi o delle rate di Premio – successive alla prima rata di Premio stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il Premio scaduto. È previsto dall’articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.
Alla luce dell’articolo 170 bis del Codice la garanzia è operante fino all’ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque non oltre il quindicesimo
NOTA INFORMATIVA
giorno dalla scadenza contrattuale
NORME TARIFFARIE
Le norme di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI che indicano le modalità di applicazione della
Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi particolari.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicu- razione - Periodi di osservazione della sinistrosità) rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive.
POLIZZA
La scheda sottoscritta dal Contraente e con la quale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI presta la garanzia assicurativa.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbliga- zione da questo assunta.
PREMIO NETTO
Somma dovuta dal Contraente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI al netto dell’imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
PROPRIETARIO DEL VEICOLO
Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
RESPONSABILITÀ PARITARIA
Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
NOTA INFORMATIVA
RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
Il ripristino del veicolo, da parte di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, nello stato antecedente il Si- nistro anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei Sinistri del ramo assistenza.
TARIFFA
L’insieme dei fattori di Xxxxxxx che concorrono a definire il Premio RC Auto determinato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI in vigore al momento della stipulazione o dell’eventuale rinnovo del contratto.
TERZI
Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.
3. Coperture assicurative offerte
La copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria l’assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di assicurazione) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone:
• Per motoveicoli e motoslitte la formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote (Condizione Speciale H, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni sca- denza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsabilità principale nei Periodi di osservazione, e si articola in 18 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione speciale H.
• Per Autocarri, trattori stradali, autotreni, autoarticolati, Mezzi d’opera, autobus, filoveico- li, autosnodati, macchine operatrici, macchine agricole ed Autoveicoli per uso speciale
NOTA INFORMATIVA
la formula tariffaria Bonus/Malus Grandi Ruote (Condizione Speciale L, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Si- nistri per i quali l’Assicurato ha la Responsabilità principale nei Periodi di osservazione, e si articola in 9 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione speciale L.
• Per Autocarri, trattori stradali, autotreni, autoarticolati, Mezzi d’opera, autobus, filoveico- li, autosnodati, macchine operatrici, macchine agricole ed Autoveicoli per uso speciale la formula tariffaria Bonus-Malus Lavoro e Trasporto (Condizione Speciale LT, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsabilità principale nei Periodi di osservazione, e si articola in 18 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione speciale LT.
Si può scegliere inoltre di pattuire l’applicazione di una Franchigia, con riduzione del Pre- mio. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarci- mento rientrante nei limiti della Franchigia, come riportato al punto 15 delle Condizioni Speciali H, L e LT (Franchigia Fissa ed Assoluta).
Per le Polizze amministrate nella forma a Libro Matricola e destinate alla copertura di flotte di veicoli, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone in alternativa alle forme Bonus/Malus e Bo- nus /Malus con Franchigia:
• la Condizione-Speciale E) Franchigia Fissa e Assoluta, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio;
• la Condizione-Speciale G) Maggiorazione del premio per sinistrosità - peius, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.
AVVERTENZA
Premesso che la copertura assicurativa si estende ai danni involontariamente ca- gionati a Terzi durante la circolazione del veicolo in aree private, si precisa che la garanzia non opera in caso di danni verificatisi durante la sosta del veicolo medesi- mo in area privata. Non sono altresì coperti i danni comunque cagionati nelle Aree aeroportuali e i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assi- curazione).
AVVERTENZA
Esclusioni, condizioni di sospensione e rivalsa
NOTA INFORMATIVA
Segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione prevedono alcuni casi nei quali la ga- ranzia non opera. In tali ipotesi, in forza dell’articolo 144 del Codice UNIPOLSAI AS- SICURAZIONI potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato o del Contraente, per otte- nere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un Sinistro. Alcune esclusioni di garanzia, tuttavia, potranno essere eliminate dietro pagamento di un sovrappremio. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2 “Esclusioni e rivalsa”, 3 “Estensione territoriale” e 6 “Determinazione del premio - comunicazioni del Contraente” delle Condizioni Generali di Assicurazio- ne. Segnaliamo che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio e qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 9 “Sospensione in corso di contratto”, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.
Segnaliamo che in base alle Condizioni Auto Intelligente in caso di Sinistro UNIPOL- SAI ASSICURAZIONI potrà rivalersi nei confronti dell’Assicurato in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di Responsabilità Civile ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa, e con il massimo di € 5.000, nei casi di assenza del dispositivo satellitare o inoperatività del dispositivo mede- simo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza. Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi, l’azione di rivalsa verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavora- tivo da quello di effetto della Polizza. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dalla Condizioni Auto Intelligente.
AVVERTENZA
Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa (Condi- zione speciale E) e punto 15 delle Condizioni Speciali H), L) e LT), si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esempio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importo. Ricordiamo inoltre che i Xxxxxxxxx riportati in Polizza sono destinati innan- zitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali "Condizioni Aggiuntive" acquistate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione).
NOTA INFORMATIVA
AVVERTENZA
Come previsto dall’art. 22 del Decreto Legge nr. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 221 del 17 dicembre 2012, il contratto, di durata an- nuale (o su richiesta dell’Assicurato, di anno più frazione) cesserà automaticamente alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta.
Le relative garanzie saranno operanti fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo RC Auto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
3.1 Estensioni della copertura
Dietro pagamento di un sovrappremio è possibile estendere la copertura a Rischi non com- presi nell’assicurazione obbligatoria, scegliendo le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate:
D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria;
K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
N) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati;
T) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da- guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle suddette Condi- zioni Aggiuntive.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
Si ricorda che la garanzia non copre:
. i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
. i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
a) il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discen- denti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato prov- vede abitualmente al loro mantenimento;
NOTA INFORMATIVA
c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al capitolo “Fonti Normative” del contratto di assicurazione ed all’articolo 129 del Codice.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - nullità
AVVERTENZA
Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione.
AVVERTENZA
In particolare, le dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio potreb- bero comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 6 “Determinazione del Premio-comunicazioni del Contraente” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
6. Premi
Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive dovranno essere pagate alle successive scadenze, salvo diversi accordi, presso l’Agenzia o il punto di vendita al quale è assegnato il contratto (articolo 4 - “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia” delle Condizioni Generali di Assicurazione).
Per le Polizze a Libro Matricola, che assicurano flotte di veicoli, il Premio può essere sog- getto a regolazione annuale con le modalità indicate in Polizza cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’articolo 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento con- sentiti dalla legge ed attivati presso l’intermediario.
Si segnala che il Premio viene determinato sulla base di alcuni parametri di personalizza- zione previsti dalla Tariffa, come per esempio l’età del Proprietario.
L’importo del Premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute da UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI all’intermediario.
La periodicità di pagamento del Premio è annuale.
È prevista la possibilità di frazionare il Premio in rate trimestrali, quadrimestrali o semestrali con le maggiorazioni rispettivamente del 5,1%, 4,3%, 3,6% sul Premio annuo lordo. L’even- tuale frazionamento è indicato in Polizza.
AVVERTENZA
Si ricorda che in caso di cessazione del Rischio (alienazione, consegna in conto ven-
NOTA INFORMATIVA
dita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo) si può ottenere la restituzione della parte di Premio netto pagato relativo al periodo residuo non goduto (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli articoli 8 “Trasferimento della proprietà del veicolo”, 14 ”Furto, Rapina o Appropriazione indebita del veicolo”, e 15 ”Distruzione o demolizione o esportazio- ne definitiva del veicolo” delle Condizioni Generali di Assicurazione).
7. Informativa in corso di contratto
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all’Attestazione, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti, incluse le eventuali variazioni peg- giorative apportate alla classe di merito.
8. Attestazione sullo stato del Rischio – classe di merito
L'Attestazione, che ha una validità di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per la quale è stata rilasciata, è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del Rischio da assicurare e quindi per stabilire un Premio corretto. Nello stesso tempo è uno strumento dal quale risulta la sinistrosità del veicolo assicurato (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo 16 ”Attestazione dello stato di Rischio” delle Condizioni Gene- rali di Assicurazione).
Per queste ragioni si fa presente che:
• se il veicolo è già stato assicurato in precedenza, si deve consegnare al nuovo Assicu- ratore la relativa Attestazione in occasione della stipulazione di un successivo contratto;
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI invia l'Attestazione al Contraente almeno trenta giorni pri- ma di ogni scadenza annuale del contratto, indipendentemente dal fatto che si intenda o meno rinnovarlo con lo stesso Assicuratore.
Relativamente ai contratti stipulati con la formula Bonus/Malus – Condizione Speciale H, L e LT -, sull'Attestazione rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI vengono indicate, oltre alla classe di provenienza e di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, anche quella derivante dall’applicazione delle indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP
n. 4/2006 (Classe di Conversione Universale o CU).
AVVERTENZA
Informiamo che la classe di merito di conversione universale cosiddetta CU ripor- tata sull’Attestazione è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti
R.C. di ciascuna Compagnia.
Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, potrà essere presa in considerazione dal nuovo Assicuratore unitamente alle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.
NOTA INFORMATIVA
Riportiamo, di seguito, alcuni criteri di assegnazione del contratto alle classi di merito previ- ste dalla Classe di Conversione Universale (CU), come da allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4/2006:
- in caso di prima assicurazione del veicolo a seguito di immatricolazione o voltura o a seguito di cessione del contratto ⮚ classe di merito CU14.
- Negli altri casi, relativi a contratti che non risultino già assegnati ad una classe di merito CU, viene determinata sulla base del numero di annualità (considerando le ultime 5 complete) senza Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con Responsabilità principale.
ANNI SENZA SINISTRI | CLASSE DI MERITO |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
N.B.: ⮚ non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (dato non disponibile);
⮚ non si considera l’anno in corso.
Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione TUTTI gli even- tuali Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con Responsabilità principale provocati nell’ul- timo quinquennio (compresa l’annualità in corso) ⮚ per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi.
Nel caso in cui venga assicurato un veicolo di prima immatricolazione o questo sia assi- curato per la prima volta dopo una voltura, si ricorda che si può usufruire della classe di merito CU.
Lo stesso vale per la classe di merito interna ove quest’ultima sia compatibile con quanto è previsto dalle condizioni si assicurazione applicate alla polizza.
CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE DI INTERNA
La classe di merito di assegnazione interna viene stabilita nell’ambito delle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto, consultabili preventivamente presso l’Agenzia/punto di vendita cui è appoggiato il contratto o sul sito Internet di UNIPOLSAI
NOTA INFORMATIVA
ASSICURAZIONI (xxx.xxxxxxxxx.xx). In assenza di indicazioni troveranno applicazione i criteri indicati dalle Condizioni di Assicurazione che di seguito sintetizziamo.
Motoveicoli per trasporto cose e motoslitte
La Condizione Speciale H – Bonus/Malus “Due Ruote” delle Condizioni di Assicurazione sta- bilisce che la classe di merito di assegnazione è la 14 per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione (invariata rispetto a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4/2006).
Autocarri, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, Mezzi d’opera, Autobus, Filovei- coli, Autosnodati, Macchine Operatrici, Macchine Agricole ed Autoveicoli per uso speciale
La Condizione Speciale L – Bonus/Malus “Grandi Ruote” delle Condizioni di Assicurazione prevede un’articolazione della scala Bonus/Malus in nove classi di merito a causa della particolare tipologia dei veicoli interessati: in particolare per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione la classe di merito di assegnazione è la 5 (secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n°4/2006 la classe CU in tal caso è invece la 14). La Condizione Speciale LT – Bonus-Malus Lavoro e Trasporto delle Condizioni di Assicura- zione prevede un’articolazione della scala Bonus/Malus in diciotto classi di merito a causa della particolare tipologia dei veicoli interessati: in particolare per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione la classe di merito di assegnazione è la 14 (secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n°4/2006 la classe CU in tal caso è la 14).
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda alle Condizioni speciale H, L e LT dal punto 2 al punto 9.
INFORMAZIONE SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO
Le Condizioni Speciali H, L e LT prevedono il mantenimento della classe di merito - purché non cambi il Proprietario (il Locatario nel caso di contratto di Leasing) - in caso di:
- trasferimento di proprietà del veicolo;
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo;
- documentata consegna in conto vendita del veicolo (ad eccezione delle Polizze a Libro Matricola);
- furto, rapina ed appropriazione indebita del veicolo.
Qualora ricorra una delle precedenti circostanze il mantenimento della classe in corso è possibile anche per un veicolo di proprietà di un Famigliare convivente del Proprietario (o del Locatario, nel caso dei contratti di Leasing) del veicolo sostituito.
Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni nonché in caso di variazione della proprietà del veicolo, per il conferi-
NOTA INFORMATIVA
mento della proprietà piena ad uno solo dei precedenti comproprietari.
9. Recesso
La previsione del diritto di recesso, prevista nello schema di Nota Informativa di cui all’alle- gato 9 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, è da intendersi superata in forza dell’art. 22 del Decreto Legge nr. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 221 del 17 dicembre 2012, che ha introdotto il divieto del rinnovo tacito per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Xxxxxxxx si rimanda all’avvertenza di cui al successivo punto 12.
11. Regime fiscale
Sul Premio imponibile di Xxxxxxx si applicano gli oneri fiscali in base alle aliquote sotto ri- portate e parafiscali (contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5% del Premio RC Auto) che sono a carico del Contraente e che, in base alla normativa vigente, sono soggetti alle seguenti aliquote:
Xxxxxxxx | Xxxxxxxx |
RC Auto | 12,5 % (*) |
AVVERTENZA
Imposta sulla RC Auto
(*) Il Decreto Legislativo 6 maggio 2011 n.68 (c.d. Decreto sul Federalismo Fiscale), dispo- ne che le Province potranno applicare, in loro piena autonomia, una variazione in misura non superiore a 3,5% punti percentuali in aumento o in diminuzione, dell’aliquota base del 12,5% della garanzia RC Auto.
Le variazioni di aliquota introdotte dalle Province vengono pubblicate sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (xxx.xxxxxxx.xxx.xx), sezione Fiscalità Locale – Imposta RC Auto, ed hanno vigore dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione. Decorso tale termini tutti i pagamenti di premi assicurativi RC Auto riferibili alle Province che hanno variato l’aliquota saranno assoggettati alla nuova aliquota.
NOTA INFORMATIVA
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Procedura per il risarcimento del danno
Ai sensi dell’articolo 143 del Codice in caso di Sinistro il Contraente ha l'obbligo di far pervenire prontamente la relativa Denuncia alla Sede di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI o all'A- genzia/punto di vendita presso il quale ha stipulato il contratto.
A questo scopo si deve utilizzare l'apposito modulo (Constatazione amichevole di incidente
- Denuncia di Sinistro) fornito da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 10 “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice - Denuncia dei Sinistri”.
AVVERTENZA:
L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 10 “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice –Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione), pena la perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’articolo 1915 del codice civile.
Per quanto concerne:
• la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al De- creto del Presidente della Repubblica n. 254/2006 Tali norme non si applicano ai veicoli non targati (macchine agricole o macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo);
• il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice,
• le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice.
A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali le imprese di assicurazioni devono pro- cedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri.
Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni com- pleta, l’impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - oppure deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche:
> per i danni a cose: entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i con- ducenti dei veicoli coinvolti; entro sessanta giorni, diversamente, qualora il modulo
NOTA INFORMATIVA
di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente;
> nel caso di lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decor- renti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato o qualora non sia pervenuta alcuna risposta entro quindici giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta.
Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di Risarcimento diretto, l’impresa deve formulare l’offerta, oppure comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro ses- santa giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti).
In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla – deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della docu- mentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice.
L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata ac- cettazione.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto l’offerta, l’impresa corrisponde comunque la somma offerta entro i quindici giorni successivi.
Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti nell’ottica della prevenzione e del contrasto delle frodi assicurative, i termini entro i quali l’impresa deve procedere all’of- ferta oppure comunicare i motivi per cui ritiene di non farla sono sospesi. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al secondo comma dell’articolo 148 del Codice.
Ricordiamo che sul sito internet di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (xxx.xxxxxxxxx.xx) è possibi- le trovare l’indicazione del centro di liquidazione Sinistri territorialmente competente.
13. Incidenti stradali con controparti estere
In caso di incidente stradale avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all’estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all’U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, xxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, che provvederà alla gestione del Sinistro ai sensi dell’articolo 125 del Codice.
Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si resti coinvolti in un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell’Unione Europea e Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresen- tante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro. Per co-
NOTA INFORMATIVA
noscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), si deve inviare apposita richiesta al Centro di Informazione Italiano, all’indirizzo:
CONSAP S.p.A.
Centro di Informazione Italiano Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx
mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx fax: x00 00 00000000
telefono: x00 00 00000000
o accedere al sito Internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx/ centro-di-informazioneitaliano
In entrambi i casi occorrerà indicare in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai sog- getti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del Sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del Sinistro, nazionalità, impresa di assicu- razione del veicolo responsabile del Sinistro, se nota).
N.B.: Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Pa- esi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.
In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'Impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del Sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI).
Per maggiori dettagli si rimanda ai siti dell’IVASS e dell’UCI, ricordando che nel caso in cui l’assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei Sinistri non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla Consap che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive.
In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato ovverooppure in caso di Sinistro causato dal ladro a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata alla Autorità competente, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’im- presa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la Consap. 14. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un Sinistro
Si ricorda che, al fine di evitare l’applicazione del malus e la conseguente maggiorazione del Premio, si può decidere di rimborsare alla Consap (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di risarcimento diretto) o a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (per gli altri Sinistri) l'importo di uno o più Sinistri liquidati integralmente nel Periodo di osservazione immediatamente precedente alla data di scadenza del contratto.
Tale facoltà potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza con-
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trattuale (articolo 11 Condizione Speciale H ed L “Facoltà del Contraente di rimborsare i
Sinistri liquidati).
15. Accesso agli atti dell’impresa
Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedi- menti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi.
Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice - cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela.
Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008.
In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere invia- ta, rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/ 2008.
Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconosci- mento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovverooppure gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione.
L’impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione.
L’impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’impresa gestionaria, di cui al punto 12. 16. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
Reclami e Assistenza Clienti Via della Unione Europea, 3/B – 20097 – San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) Fax: (x00) 00.0000.0000 Indirizzo di Posta Elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
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Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx - fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventua- le recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descri- zione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricor- da che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: http:// xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato
Xxxxx Xxxxxx
Il rappresentante legale UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA PER VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI
(Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del Decreto
Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005
“Nuovo Codice delle Assicurazioni Private”)
CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, in conformità alle norme del Codice, i Rischi della Re- sponsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo descritto in Polizza.
L'assicurazione copre anche:
1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private escluse le Aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in Polizza per i danni involon- tariamente cagionati a Xxxxx non trasportati in relazione a fatti connessi con la circola- zione del veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
6. PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per i danni causati dal traino di rimor- chi agricoli;
7. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell'istruttore. Inoltre sono considerati Xxxxx l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
8. PER MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO ED AUTOBUS: la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del vei- colo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè sé dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, appa- recchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smar- rimento;
9. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCO- LAZIONE: la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontaria- mente cagionati ai Terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni
CONDIZIONI GENERALI
alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi;
10. PER I RIMORCHI: la responsabilita’responsabilità civile derivante all’Assicurato dai Si- nistri provocati nel territorio della Germania, della Spagna, della Grecia e della Francia dal veicolo descritto in Polizza quando circoli agganciato a motrice di proprieta’pro- prietà di Terzi;
11. PER GLI AUTOCARAVAN: il sovrappeso del veicolo, purché il peso dello stesso non superi di più del 20% quanto riportato nella Carta di Circolazione; in ogni caso tale sovrappeso deve essere causato da attrezzature inerenti l'uso specifico del veicolo.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" ripor- tate nelle pagine successive, i Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza.
In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 7, 8, 9 e 10 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assi- curazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni. L'assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Qualora in Polizza siano indicati un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato l'assicurazione si riferisce al “Rischio statico” ossia copre la responsabilità per i danni a Terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, de- rivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. In ogni caso sono esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.
ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA
Salvo che non sia diversamente convenuto l'assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
• nel caso di veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l'osser- vanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo colla-
CONDIZIONI GENERALI
boratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
• nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
• per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in confor- mità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'ef- fetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• in caso di dolo del conducente.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice, UNI- POLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al mo- mento del Sinistro:
• il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
• il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinno- vata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la pa- tente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.
ARTICOLO 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Va- ticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonchènonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia.
L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia il certificato internazio- nale di assicurazione (Carta Verde).
L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garan- zie previste dalla Polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso Periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il
Premio o la rata di Premio. Inoltre:
- per le scadenze intermedie di Premio trova applicazione l'articolo 1901, 2° comma del
CONDIZIONI GENERALI
Codice Civile. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza delle rate di Premio interessate.
- Per le scadenze di annualità, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde anche dei danni che si verifichino fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del Periodo di assicurazione e comunque prima della scaden- za indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 2 - Esclusioni e rivalsa.
ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emes- se da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
Il pagamento, salvo diverso accordo tra le parti, va eseguito presso l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto, che sono autorizzati a rilasciare il certificato, il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l'assicura- zione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
ARTICOLO 5 – COMUNICAZIONE DEL NUOVO PREMIO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto mette a di- sposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio, presso l'Agenzia o il Punto di Ven- dita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime. ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente, al conducente esclusivo ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell’ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
CONDIZIONI GENERALI
In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, oppure da parte dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclu- sione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.
In caso di mancata comunicazione, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al Terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
ARTICOLO 7 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'
Per l'applicazione delle regole evolutive, ove previste dalle Condizioni Speciali, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessan- ta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
periodi successivi: in caso di permanenza presso lo stesso assicuratore iniziano sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano sessanta giorni prima della scaden- za dell’annualità assicurativa.
ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documenta- zione. In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
L'alienante, previa restituzione all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o di un suo Famigliare convivente: in questo caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all'eventuale conguaglio del Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l’eventuale Con- dizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purche’purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato. Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una docu- mentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
CONDIZIONI GENERALI
b) CESSIONE DEL CONTRATTO
Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all'acquirente, il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, fornendo tutte le in- dicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.
Il contratto ceduto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbli- go di disdetta. La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesi- mo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo con- tratto: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pertanto non rilascerà l'Attestazione.
c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI restituendo contestualmente certificato di assicurazione, contrassegno e Carta Verde. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e semprechè i predetti documenti siano stati restituiti.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con- traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio netto corrisposto e non usu- fruito viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifica il trasferimento di proprietà del veicolo.
Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio netto, anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita a condizione che siano stati restituiti all'Agenzia o al Punto di Vendita di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde. In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il Contraente ha diritto al rimborso del Premio netto pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).
CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a dar- ne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI restituendo (in caso di furto, rapina o appropriazione indebita se ancora in suo possesso) il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde all'Agenzia o al Punto di Xxxxxxx ai quali è assegna- to il contratto.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Con- traente. La sospensione decorre dall’ora e dalla data indicate sulla predetta appendice. Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pa- gato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.
Qualora tale durata sia inferiore, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere trenta giorni, con rinuncia però, da parte di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato. Decorsi diciotto mesi [540 giorni] dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve: qualora entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si abbiano il trasferimento di proprietà, la con- segna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo, il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momen- to della sospensione.
Per i contratti con frazionamento del Premio il Contraente è tenuto a corrispondere, salvo si sia verificato il trasferimento di proprieta’proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo, le eventuali rate insolute successive alla risoluzione del contratto.
RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
All'atto della riattivazione del contratto, il Premio viene determinato da UNIPOLSAI ASSI- CURAZIONI sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purché il Proprietario assicurato (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
In caso di riattivazione del contratto su di un altro veicolo occorre inoltre che il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato defini- tivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appar-
CONDIZIONI GENERALI
tenenza del veicolo assicurato.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a tre mesi [90 giorni]
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi [90 giorni] le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI; quest'ultima rimborsa invece l'eventuale integrazione cor- risposta al momento della sospensione.
Il Periodo di osservazione non subisce interruzioni.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a tre mesi [90 giorni] Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi [90 giorni] sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.
Sul Premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.
Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tuttavia tiene conto, ai fini dell'applicazione delle regole evo- lutive previste dalle Condizioni Speciali, dei Sinistri eventualmente liquidati durante la so- spensione.
ESCLUSIONI
Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:
• per i contratti di durata inferiore all'anno;
• per i contratti ceduti all’acquirente del veicolo venduto;
• per i contratti amministrati con "libro matricola";
• per i contratti per l'assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione.
Per i motoveicoli e le motoslitte la sospensione è consentita solo in caso di aliena- zione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazio- ne definitiva del veicolo in questione comprovate da idonea documentazione.
ARTICOLO 10 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI
Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice la richiesta di risarcimento è presentata con lettera raccomandata - con avviso di ricevimento o con consegna a mano - telegramma o fax. È esclusa la presenta-
CONDIZIONI GENERALI
zione in via telematica.
In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro redatta sul modulo, fornito da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sini- stro, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.
La predetta Denuncia deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il
Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.
La Denuncia deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.
Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro come sopra indicati può comportare per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
ARTICOLO 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI può assumere a nome dell’Assicurato la gestione delle ver- tenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:
- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.
Sono a carico di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non riconosce le spese sostenute all’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo pre- vedano o UNIPOLSAI ASSICURAZIONI lo richieda.
ARTICOLO 12 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale o su richiesta dell’Assicurato di anno più frazione e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
Qualora il contratto venga emesso in sostituzione di un altro per la sua residua durata, esso
CONDIZIONI GENERALI
non si considera di durata inferiore all'anno.
ARTICOLO 13 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO
I contratti di durata inferiore all’anno cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e per essi è esclusa la sospensione.
È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
ARTICOLO 14 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, restituendo, se ancora in suo posses- so, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI copia della de- nuncia presentata all’Autorità competente.
Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell’articolo 9 – Sospensione in corso di contratto, può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al Proprietario del veicolo
rubato o ad un suo Famigliare convivente.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all'eventuale conguaglio del Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appar- tenenza del veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia residua. Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURA- ZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
CONDIZIONI GENERALI
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con- traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio netto corrisposto e non usu- fruito viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni]dalla data di risoluzione si verificano il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo.
ARTICOLO 15 - DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO
Nel caso di cessazione di Xxxxxxx a causa di distruzione o demolizione od esportazione defi- nitiva del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI:
• in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatri- colazione;
• in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al Proprietario del veicolo
distrutto, demolito o esportato o ad un suo Famigliare convivente.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all'eventuale conguaglio del Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito. La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purche’purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreche’ purché i predetti documenti siano stati restituiti.
Qualora certificato/contrassegno/Carta Verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazio- ne del contratto.
CONDIZIONI GENERALI
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l'espor- tazione definitiva del veicolo, il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione ri- chiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni]da tale data si veri- ficano la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo.
ARTICOLO 16 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia al Contraente, almeno trenta giorni prima della scaden- za del contratto, un'Attestazione contenente:
- la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la de- nominazione sociale se persona giuridica;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'Attestazione viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di iden- tificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- il numero dei Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria, eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni con la specificazione della tipologia di danno liquidato;
- il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all'Assicurato e da questi non corrisposte;
- la firma dell'Assicuratore.
Nel caso di stipula di Xxxxxxx ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del Codice, l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima.
Qualora il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole Bonus/Malus che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione vengono indicati:
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
CONDIZIONI GENERALI
- la classe di merito di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU);
- i Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria nel Periodo di osservazione considerato con la relativa percentuale di responsabilità.
Qualora sia stata richiamata la Condizione Speciale G - Maggiorazione del Premio per sinistrosità/Peius viene indicato:
- il numero dei Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria
nel Periodo di osservazione considerato con la relativa percentuale di responsabilità;
- il richiamo al Peius qualora tale maggiorazione sia dovuta;
- la classe di merito di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU).
È legittimato al ritiro dell'Attestazione oltre al Contraente anche il Proprietario (o il Locatario nel caso dei contratti di Leasing o l’acquirente con patto di riservato dominio o l’usufruttua- rio) del veicolo, se persona diversa dal Contraente.
In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del vei- colo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia al Contraente l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso.
Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola", UNI- POLSAI ASSICURAZIONI:
- non rilascia l'Attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferio- re ad un anno. Per tali veicoli l'Attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della Polizza.
- rilascia l’Attestazione in caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definiti- va all’estero, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo quando il Periodo di osservazione risulti concluso.
Nel caso di contratto stipulato in Coassicurazione con ripartizione del Rischio tra più Impre- se, l'Attestazione viene rilasciata dalla delegataria.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non rilascia l'Attestazione nel caso di:
• contratti sospesi, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso;
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• contratti, o Applicazioni, che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all’estero, do- cumentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo;
CONDIZIONI GENERALI
• cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.
Validità dell’Attestazione
Il periodo di validità dell’Attestazione è pari a dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto per il quale la stessa è stata rilasciata. La validità dell’Attestazione è posti- cipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto.
In caso di Xxxxxxx sospesa la validità dell’ultima Attestazione conseguita è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di sospensione di tale contratto.
Qualora il veicolo indicato nell’Attestazione sia stato oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, distruzione, demoli- zione o trasferimento di proprietà la validità dell’Attestazione stessa è pari ad un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per il quale quest’ultima è stata rilasciata. In ogni caso qualora siano decorsi più di cinque anni l’Attestazione non è più valida.
ARTICOLO 17 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO- DUPLICATO DI POLIZZA
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contras- segno, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del Premio.
Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comun- que siano venuti a mancare per causa giustificata, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un duplicato su richiesta ed a spese del Contraente.
Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione, distruzione d a smarrimento il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla com- petente Autorità.
Ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un dupli- cato o una copia della Polizza su richiesta ed a spese del Contraente e può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.
Se la perdita della Polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, il Con- traente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.
ARTICOLO 18 - IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Pre- mio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il
CONDIZIONI GENERALI
pagamento ne sia stato anticipato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
ARTICOLO 19 - COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il do- micilio.
Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto oppure quella dove ha sede l’Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.
ARTICOLO 20 - RISARCIMENTO DEI DANNI IN FORMA SPECIFICA
Qualora il Contraente Assicurato abbia dichiarato in Polizza di volersi avvalere del Risarci- mento del danno in forma specifica per i Sinistri che rientrino nella procedura e nella disci- plina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, il Premio RC Auto sarà ridotto nella misura prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie ed indicata in Polizza. Tale modalita’modalità di risarcimento dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui il Contraente Assicurato - a giudizio di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - non sia neppure parzial- mente responsabile in ordine alla causazione del danno; inoltre la predetta modalità di risarcimento dei danni, in caso di sostituzione della Polizza per qualsivoglia causa, troverà applicazione sulla Polizza sostituente solamente nei casi ed alle condizioni previste dalle Norme Tariffarie.
L'indennizzo corrisposto da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
ARTICOLO 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e rego- lamentari vigenti.
VINCOLI
VINCOLI
CLAUSOLE
I) PER I VEICOLI LOCATI IN LEASING
CLAUSOLA N. 1 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assi- curazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing)
La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a fa- vore dell'Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in Leasing al Contraente; pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell' Ente vincolatario stesso:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi- cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia.
In caso di Xxxxxxxx che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e150 del Codice, l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Si precisa che il Premio è stato corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.
Il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.
La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
CLAUSOLA N. 2 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di Leasing)
La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favo- re dell'Ente vincolatario che e’è intestatario del veicolo concesso in Leasing al Contraente; pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell' Ente vincolatario stesso:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi- cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pa-
VINCOLI
gamento delle rate intermedie scadute, nonchènonché l'eventuale mancato rinnovo esplicito del contratto alla scadenza naturale.
In caso di Xxxxxxxx che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e150 del Codice, l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avva- lersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.
II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL' ENTE FINANZIATORE
CLAUSOLA N. 3 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assi- curazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale) La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vinco- latario in essa indicata e pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della Polizza stessa:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi- cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
c) a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e150 del Codice, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora auto- rizzato dal Contraente.
Si precisa che il Premio è stato corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.
Il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.
La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
CLAUSOLA N. 4 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)
VINCOLI
La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell' Ente vinco- latario in essa indicata e pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della Polizza stessa:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi- cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel paga- mento delle rate intermedie scadute, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale;
d) a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e150 del Codice, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora auto- rizzato dal Contraente.
Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente può avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicu- razione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiama- te in Polizza.
D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria
Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall'Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasiona- li, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria:
. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
. per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle dispo- sizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione ;
. se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente Proprietario/Locatario, o la So- cietà Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.
K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrez- za o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
N) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
T) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stu- pefacenti o psicotrope
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa:
– nel caso di Xxxxxxxx causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
– nei confronti dell'Assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circola- zione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;
– nei confronti del Proprietario del veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest’ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, purché il Pro- prietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
U) Sospensione in corso di contratto per motoveicoli, motoslitte, qua- dricicli trasporto cose e quadricicli trasporto persone
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sospensione in corso di contratto consente - al massimo due volte per an- nualità assicurativa - la sospensione senza motivazione delle garanzie in corso di contratto per i motoveicoli, le motoslitte, i quadricicli trasporto cose ed i quadricicli trasporto persone.
W) Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore ad un mese [30 giorni]
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sospensione in corso di contratto consente la proroga delle scadenze, sia delle eventuali rate intermedie che della scadenza annuale, di un periodo uguale a quello della sospensione purché la sospensione stessa abbia avuto durata pari o superiore ad un mese [30 giorni].
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI SPECIALI
Le Condizioni Speciali che seguono sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e, in ogni caso, operano solo se espres- samente richiamate in Polizza. Si precisa che i riferimenti a MILANO ASSICURA- ZIONI, MILANO ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente o divisione Nuova MAA devono intendersi relativi alla Società MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. che, con effetto dal 6 gennaio 2014, a seguito di fusione per incorporazione con Unipol Assicurazioni S.p.A. e FONDIARIA-SAI S.p.A. (oltre che di Premafin Finan- ziaria S.p.A. –Holding di Partecipazioni), ha assunto la denominazione sociale di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
E) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
La presente assicurazione è stipulata con Franchigia fissa ed assoluta per ogni
Sinistro nell'ammontare precisato in Polizza.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
CONDIZIONI SPECIALI
G) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ - PEIUS
1. PREMESSA
La presente assicurazione è stipulata nella formula con maggiorazione del Premio per sinistrosità - PEIUS, che prevede - solo per l'annualità immediatamente successiva - una maggiorazione del Premio in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione.
2. APPLICAZIONE DEL PEIUS
Se nel Periodo di osservazione vengono pagati:
– due Sinistri, il Premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva viene aumen- tato del 15%;
– tre o più Sinistri, il Premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva viene aumentato del 25%.
Ai fini di tali aggravi vengono considerati Sinistri quelli con Responsabilità principale e quelli con Responsabilità paritaria con riferimento al numero di volte in cui la percentuale di responsabilità cumulata nell’ultimo quinquennio di osservazione sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del peius.
3. VEICOLI GIÀ ASSICURATI IN PRECEDENZA
Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza, al contratto stesso si applica la maggiorazione di cui sopra qualora dall'ultima Attestazione conseguita in corso di validità essa risulti dovuta.
In caso di passaggio da una formula tariffaria con “Franchigia fissa ed assoluta” alla formu- la tariffaria “Peius”, di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di Responsa- bilità paritaria eventualmente evidenziate nell’Attestazione verranno cumulate – ai fini sia dell’applicazione delle regole evolutive per la classe di merito CU che per l’applicazione del- la maggiorazione se dovuta - solo nell’annualità successiva alla stipulazione del contratto.
4. ATTESTAZIONE MANCANTE
In mancanza di consegna dell'Attestazione, il contratto viene stipulato con la mag- giorazione del 25%.
Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'Attestazione che sia consegnata entro tre mesi [90 giorni] dalla stipulazione del contratto.
L'eventuale rimborso della maggiorazione viene effettuato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteg- giata sull'ammontare del Premio per la nuova annualità.
CONDIZIONI SPECIALI
5. ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI DODICI MESI Qualora l'ultima Attestazione conseguita si riferisca ad un contratto scaduto da più di dodici mesi, ma da meno di cinque anni, il nuovo contratto viene stipulato sulla base delle indica- zioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto o, se il prece- dente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza.
In mancanza di tale dichiarazione, o qualora il contratto sia scaduto da più di cinque anni, la nuova Polizza è stipulata con la maggiorazione del 25%.
6. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO
Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come “temporaneo”), si applica la maggiora- zione di cui sopra se quest'ultimo contratto ne era gravato.
Qualora il veicolo non fosse già assicurato presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisio- ne Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo nonche'è l’eventuale ultima Attestazione conseguita sulla base della quale quest'ultimo era stato stipulato; in assenza, al contratto viene applicata la maggiorazione del 25%. Lo stesso accade qualora il contratto precedente, sia scaduto da più di cinque anni. La maggiorazione del 25% viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza.
7. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA
Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta:
a) dopo la prima immatricolazione;
b) dopo una voltura;
il Contraente è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione del veicolo o della sua ricevuta sostitutiva, e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà oppure dell'appendice di cessione del contratto precedente. In difetto, il contratto è stipulato con la maggiorazione del 25%.
8. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AM- MINISTRATIVA
Qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno pres- so un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta
CONDIZIONI SPECIALI
in liquidazione coatta amministrativa, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'Attestazione all'impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare, ai sen- si e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'Attestazione ove fosse stata rilasciata.
Il contratto viene stipulato con la maggiorazione di cui sopra, se quest' ultima risulta dovuta in base alla predetta dichiarazione del Contraente.
In mancanza di tale dichiarazione il contratto viene stipulato con la maggiorazione del 25%.
9. VEICOLO GIÀ ASSICURATO ALL'ESTERO
All'Attestazione è equiparata a tutti gli effetti la dichiarazione rilasciata, per lo stesso veico- lo, dal precedente assicuratore estero.
10. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE A UNIPOLSAI ASSICURAZIONI I SI- NISTRI LIQUIDATI
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio conseguenti all'applica- zione del Peius offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della proce- dura di Risarcimento Diretto) o a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.
11. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
La sostituzione del contratto non interrompe il Periodo di osservazione in corso, purché il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
CONDIZIONI SPECIALI
H) BONUS/MALUS DUE RUOTE PER CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGE- RI, MOTOVEICOLI E MOTOSLITTE
1. PREMESSA
La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus Due Ruote - che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri nei Periodi di osservazione - che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la Tabella 1:
TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO
Classi di merito | Coefficienti di determinazione del Premio |
1 | 0,50 |
2 | 0,53 |
3 | 0,56 |
4 | 0,59 |
5 | 0,62 |
6 | 0,66 |
7 | 0,70 |
8 | 0,74 |
9 | 0,78 |
10 | 0,82 |
11 | 0,88 |
12 | 0,94 |
13 | 1,00 |
14 | 1,15 |
15 | 1,30 |
16 | 1,50 |
17 | 1,75 |
18 | 2,00 |
La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto.
CONDIZIONI SPECIALI
In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.
2. CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOVEICOLI E MOTOSLITTE ASSICURATI PER LA PRIMA VOLTA
2.1. DOPO L’ACQUISTO
Sono assegnati alla classe di merito 14 i contratti che si riferiscono a:
. ciclomotori/quadricicli leggeri assicurati per la prima volta dopo l'acquisto o un passag- gio di proprietà;
. motoveicoli e motoslitte assicurati per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura.
Qualora il Contraente consegni un’Attestazione in corso di validità, il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) - persona fisica - del veicolo o un suo Famigliare con- vivente, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia, di sua proprietà o a lui locato:
- della classe di merito risultante dall'ultima Attestazione conseguita in corso di validità rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, di- visione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote oppure con la formula tariffaria H) Bonus/ Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozzette
- della classe di merito CU risultante dall'ultima Attestazione conseguita in corso di vali- dità in tutti gli altri casi.
Il Contraente è tenuto, alternativamente, a consegnare:
- per i ciclomotori/quadricicli leggeri, copia del certificato di circolazione e dell’e- ventuale appendice di cessione del contratto precedente;
- per i motoveicoli e le motoslitte, copia della carta di circolazione del veicolo o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certifi- cato di proprietà oppure dell’appendice di cessione del contratto precedente.
In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
2.2. IN LUOGO DI UN ALTRO CICLOMOTORE/QUADRICICLO LEGGERO/MOTOVEICOLO/ MOTOSLITTA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBI- TA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRU- ZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ
In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, de-
CONDIZIONI SPECIALI
molizione o trasferimento di proprietà (o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale) di un ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/ motoslitta in luogo della quale venga assicurato da un altro veicolo di nuova proprietà della medesima tipologia, si procede come di seguito indicato purché l’ultima Attestazione con- seguita sia in corso di validità:
Ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta già assicurato presso UNI- POLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI con formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote o Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocar- rozzette.
Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall'ultima Attestazione conseguita in corso di validità rilasciata per il veicolo precedente purché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Fami- gliare convivente.
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del certificato di circolazione per i ciclomotori/quadricicli leggeri;
- copia della carta di circolazione o della sua ricevuta sostitutiva e copia e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà per i motoveicoli e le motoslitte.
Altri casi di ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta già assicurato Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito CU risultante dall'ultima Attestazio- ne conseguita in corso di validità del veicolo precedente, purché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
- l'ultima Attestazione conseguita in corso di validità del veicolo precedente;
- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del precedente contratto assicurativo;
CONDIZIONI SPECIALI
- copia del certificato di circolazione per i ciclomotori/quadricicli leggeri;
- copia della carta di circolazione o della sua ricevuta sostitutiva e copia del rela- tivo foglio complementare o certificato di proprietà per i motoveicoli e le moto- slitte.
3. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, DI- VISIONE LA PREVIDENTE, DIVISIONE NUOVA MAA O MILANO ASSICURAZIONI NELLA FORMULA BONUS/MALUS DUE RUOTE O BONUS/MALUS PER CICLOMOTORI (Uso pri- vato e trasporto cose) MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE
Se il veicolo era precedentemente assicurato nella formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruo- te o Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozzet- te, la classe di merito di assegnazione è quella indicata dall'ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
4. ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO
Per i ciclomotori/quadricicli leggeri/motoveicoli/motoslitte già assicurati presso:
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI in una formula diversa dal Bonus/Malus Due Ruote o dal Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarroz- zette
oppure
- non assicurati con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI
il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall’ultima Atte- stazione conseguita in corso di validità. Se l’Attestazione non riporta la classe di merito di assegnazione CU il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 13.
Il Contraente non assicurato presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI è tenuto a consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
In caso di passaggio da una formula tariffaria con “Franchigia fissa ed assoluta” alla for- mula tariffaria “Bonus/Malus”, di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di Responsabilità paritaria eventualmente evidenziate nell’Attestazione verranno cumulate –ai fini dell’applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU- solo nell’annualita’annualità successiva alla stipulazione del contratto.
5. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CON- TRATTO
La classe di assegnazione del contratto è soggetta a revisione sulla base delle risultanze
CONDIZIONI SPECIALI
dell'ultima Attestazione conseguita in corso di validità che sia consegnata in data successi- va a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi [90 giorni] da quest'ultima data.
L'eventuale differenza di Premio risultante a credito del Contraente viene rimborsata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del Premio per la nuova annualità.
6. DICHIARAZIONE ESTERA
Nel caso in cui la nuova Polizza si riferisca ad un veicolo già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni una di- chiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l’Attestazione.
7. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO
Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all’anno (di seguito indicato come “temporaneo”) si applicano le seguenti disposizioni.
7.1 VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, DIVISIONE LA PREVIDENTE, DIVISIONE NUOVA MAA o MILANO ASSICURA- ZIONI
Il nuovo contratto è assegnato alla classe 14 o alla stessa classe di merito di quello prece- dente, se quest'ultimo prevedeva la formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote o la formula tariffaria Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocar- rozzette.
Se il precedente contratto temporaneo è cessato da più di dodici mesi, e purché la stipula- zione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.
In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
7.2 ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO
Il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 14. Il Contraente deve consegna- re copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 18.
CONDIZIONI SPECIALI
Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.
La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza.
In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
8. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AM- MINISTRATIVA
Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un' impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministra- tiva il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'Attestazione all'impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'At- testazione ove fosse stata rilasciata. In mancanza di tale dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
9. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI DODICI MESI
In assenza dell'Attestazione il contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.
La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza.
In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:
- alla classe di assegnazione indicata dall'ultima Attestazione conseguita in corso di va- lidità se il veicolo era già assicurato con Polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI nella formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote o Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozzette ;
- alla classe di assegnazione CU in tutti gli altri casi.
10. RINNOVO DEL CONTRATTO
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla Tabella 2, a seconda che UNIPOLSAI ASSICURAZIONI abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi preceden-
CONDIZIONI SPECIALI
ti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale. Si terrà’ conto inoltre dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquen- nio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%.
Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni -anche in presenza di Denuncia di Si- nistro o di richiesta di risarcimento- il contratto è considerato immune da Sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 2.
TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE
Classe di merito di assegnazione in base a: – numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e – numero di volte che la Responsabilità paritaria “cumulata” per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51%. | |||||
Classe di merito di provenienza | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
CONDIZIONI SPECIALI
11. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 2 offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto.
Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in sca- denza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza con- trattuale.
12. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
La sostituzione del contratto non interrompe il Periodo di osservazione in corso - e com- porta perciò il mantenimento della classe di merito - purché il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
13. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro ciclomotore, quadriciclo leggero, motoveicolo o motoslitta - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, purché il Pro- prietario del veicolo sostituente (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
L’ultima Attestazione conseguita in corso di validità relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna Attestazione, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione della Polizza precedente se stipulata con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI oppure alla classe di merito 14 negli altri casi.
14. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L’ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN ALTRO VEICOLO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA CHE SIA STATO OG- GETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRA- SFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ
Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il Contraente all’atto della stipulazio- ne del contratto consegni l’ultima Attestazione in corso di validità conseguita per un altro
CONDIZIONI SPECIALI
veicolo della medesima tipologia - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esporta- zione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso Proprietario/Locatario o ad un suo Famigliare convivente. Tale operazione può essere compiuta un'unica volta.
15. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURA- ZIONI l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice UNIPOLSAI ASSI- CURAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia. Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei Sinistri il cui importo rientri nei limiti della Franchigia, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
Qualora quest' ultimo avvenga rinnovo dopo la scadenza naturale del contratto, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo successivo al rim- borso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il Sinistro non fosse avvenuto.
In questo caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede ad alcun conguaglio di Premio. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato UNIPOLSAI ASSICURAZIONI mette a disposizione degli aventi diritto una nuova Attestazione.
CONDIZIONI SPECIALI
L) BONUS/MALUS GRANDI RUOTE
1. PREMESSA
La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus Grandi Ruote -che preve- de riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri nei Periodi di osservazione- che si articola in nove classi di appartenenza, corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la Tabella 1:
TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO
Classi di merito | Coefficienti dei determinazione del Premio |
1 | 0,84 |
2 | 0,88 |
3 | 0,92 |
4 | 0,96 |
5 | 1 |
6 | 1,05 |
7 | 1,11 |
8 | 1,19 |
9 | 1,28 |
La presente Condizione Speciale si applica esclusivamente a:
Autocarri, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, Mezzi d’opera, Autobus, Filoveicoli, Au- tosnodati, Macchine Operatrici, Macchine Agricole ed Autoveicoli per uso speciale.
I suddetti veicoli sono suddivisi nei seguenti gruppi:
CONDIZIONI SPECIALI
TABELLA 2 - GRUPPI DI VEICOLI
Veicolo | Gruppi |
Autobus, Filoveicoli, Autosnodati | A |
Autoveicoli per uso speciale ed Autocarri di oltre 35 quintali [3.500 kg] di peso complessivo a pieno carico/massa massima, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, Mezzi d’opera | B |
Autoveicoli per uso speciale ed Autocarri fino a 35 quintali [3.500 kg] di peso complessivo a pieno carico/massa massima | C |
Macchine Operatrici | D |
Macchine Agricole | E |
La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto.
In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.
2. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA
2.1. DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE O DOPO UNA VOLTURA
Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta:
a) dopo la prima immatricolazione;
b) dopo una voltura;
è assegnato alla classe di merito 5.
Qualora il Contraente consegni un’Attestazione, in corso di validità, il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) –persona fisica- del veicolo o un suo Famigliare con- vivente, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia di sua proprietà o a lui locato:
- della classe di merito risultante dall'ultima Attestazione conseguita in corso di validità rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, di- visione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria Bonus/Malus Grandi Ruote o con la formula tariffaria “Bonus/Malus” per autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stradali.
- della classe di merito determinata applicando la Tabella 3 in tutti gli altri casi (purché non si tratti di formule tariffarie che non prevedono la valorizzazione della classe CU, per le quali non si potrà procedere alla determinazione secondo la Tabella 3).
CONDIZIONI SPECIALI
Il Contraente è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione del veicolo o della ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà oppure dell’appendice di cessione del contratto precedente.
In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito 9.
2.2. IN LUOGO DI UN ALTRO VEICOLO CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/ APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, de- molizione o trasferimento di proprietà (o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale) di un veicolo in luogo della quale venga assicurato un altro veicolo di nuova proprietà -della stessa tipologia del precedente- si procede come di seguito indicato purché l’ultima Attestazione conseguita sia in corso di validità.
Veicolo già assicurato presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI con formula tariffaria Bonus/Malus Grandi Ruote o con “Bonus/Malus” per autocarri, autotreni, autoarti- colati, veicoli speciali, trattori stradali
Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall'ultima Attestazione conseguita in corso di validità rilasciata per il veicolo precedente purché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Fami- gliare convivente.
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia della carta di circolazione o della sua ricevuta sostitutiva e copia del rela- tivo foglio complementare o certificato di proprietà.
Altri casi di veicolo già assicurato
Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito di assegnazione determinata sulla base della Tabella 3 facendo riferimento all'ultima Attestazione conseguita in corso di vali- dità del veicolo precedente, e purché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso, o un suo Famigliare convivente.
CONDIZIONI SPECIALI
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
- l'ultima Attestazione conseguita in corso di validità del veicolo precedente;
- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprieta’proprietà del veicolo;
- copia del precedente contratto assicurativo;
- copia della carta di circolazione del veicolo da assicurare o della sua ricevuta e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.
3. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, DI- VISIONE LA PREVIDENTE, DIVISIONE NUOVA MAA O MILANO ASSICURAZIONI NELLA FORMULA BONUS/MALUS GRANDI RUOTE O “BONUS/MALUS” PER AUTOCARRI, AU- TOTRENI, AUTOARTICOLATI, VEICOLI SPECIALI, TRATTORI STRADALI
Se il veicolo era precedentemente assicurato nella formula tariffaria Bonus/Malus Grandi Ruote o “Bonus/Malus” per autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stra- dali, la classe di merito di assegnazione è quella indicata dall'ultima Attestazione consegui- ta in corso di validità.
4. ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO
Per i veicoli già assicurati presso:
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI in una formula diversa dal Bonus/Malus Grandi Ruote o dal “Bonus/Malus” per autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stra- dali,
oppure
- non assicurati con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI la classe di merito di assegnazione viene determinata applicando laTabella 3.
A tal fine è preso in considerazione il numero complessivo dei Sinistri con Responsabi- lità principale pagati risultanti dall'ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
Non vengono considerati gli anni anteriori al 2001 ed i Sinistri ad essi attribuiti. Vengono considerati i Sinistri attribuiti allo stesso anno di stipulazione del contratto.
TABELLA 3 - CLASSI DI INSERIMENTO
CONDIZIONI SPECIALI
Numero di anni precedenti Numero complessivo di Sinistri con Responsabilità a quello per il quale principale pagati risultanti dall’Attestazione l’Attestazione è stata (non vanno considerati i Sinistri attribuiti agli anni rilasciata (non vanno anteriori al 2001) considerati gli anni anteriori al 2001) | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più | ||
1 anno | classe: | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 anni | classe: | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 anni | classe: | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 |
4 anni | classe: | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
5 anni | classe: | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Il Contraente non assicurato presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI è tenuto a consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
In caso di passaggio da una formula tariffaria con “Franchigia fissa ed assoluta” alla for- mula tariffaria “Bonus/Malus”, di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di Responsabilità paritaria eventualmente evidenziate nell’Attestazione verranno cumulate –ai fini dell’applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU- solo nell’annualità successiva alla stipulazione del contratto.
5. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO La classe di assegnazione del contratto è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'ultima Attestazione conseguita in corso di validità che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi [90 giorni] da quest'ultima data.
L'eventuale differenza di Premio risultante a credito del Contraente viene rimborsata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del Premio per la nuova annualità.
6. DICHIARAZIONE ESTERA
Nel caso in cui la nuova Polizza si riferisca ad un veicolo già assicurato all'estero, il con- tratto è assegnato alla classe di merito 5, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione
CONDIZIONI SPECIALI
ad una delle classi di bonus per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente pre- cedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l’Attestazione.
7. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO
Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all’anno (di seguito indicato come “temporaneo”) si applicano le seguenti disposizioni.
7.1. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE MI- LANO, DIVISIONE LA PREVIDENTE, DIVISIONE NUOVA MAA O MILANO ASSICURAZIONI
Il nuovo contratto è assegnato alla classe 5 o alla stessa classe di merito di quello prece- dente, se quest'ultimo prevedeva la formula tariffaria Bonus/Malus Grandi Ruote o Bonus/ Malus per autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stradali. Se il preceden- te contratto temporaneo è cessato da più di dodici mesi, e purché la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al ca- poverso precedente qualora il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione. In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 9.
7.2. ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO
Il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 6. Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova Poliz- za è assegnata alla classe di merito 9. Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni. La classe 9 viene applicata anche qualora il contratto pre- cedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione o, se il precedente contratto è sospeso, suc- cessivamente alla data di sospensione della Polizza.
In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 9.
8. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AM- MINISTRATIVA
Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministra- tiva il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'Attestazione all'impresa o
CONDIZIONI SPECIALI
al Commissario Liquidatore e deve dichiarare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'Attestazione ove fosse stata rilasciata. In mancanza di tale dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 9.
9. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI DODICI MESI
In assenza dell'Attestazione il contratto viene assegnato alla classe di merito 9.
Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.
La classe 9 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza.
In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:
- alla classe di assegnazione indicata dall'ultima Attestazione conseguita in corso di va- lidità, se il veicolo era già assicurato con Polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI nella formula tariffaria Bonus/Malus Grandi Ruote o “Bonus/Malus” per autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stradali ;
- alla classe di assegnazione derivante dall'applicazione della Tabella 3 in tutti gli altri casi.
10. RINNOVO ESPLICITO DEL CONTRATTO
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza, in base alla Tabella 4, a seconda che UNIPOLSAI ASSICURAZIONI abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale. Si terrà conto inoltre dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osser- vazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%.
Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti – riferiti allo stesso Sinistro- non determinano l’applicazione del xxxxx.Xx mancanza di pagamento, anche parziale, di danni -anche in presenza di Denuncia di Sinistro o di richiesta di risarcimento- il contratto è considerato immune da Sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 4.
CONDIZIONI SPECIALI
TABELLA 4 - REGOLE EVOLUTIVE
Numero di Sinistri con Re- sponsabilità principale pagati e numero di volte che la Re- sponsabilità paritaria “cumu- lata” per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51% | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più |
Classe di merito di assegna- zione rispetto a quella di pro- venienza | 1 | +1 | +2 | +3 | +4 |
11. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 4 offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto.
Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.
12. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
La sostituzione del contratto non dovuta alla sostituzione del veicolo non interrompe il Pe- riodo di osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito
- purché il Proprietario (nel caso dei contratti di Xxxxxxx, il Locatario) sia lo stesso o un suo
Famigliare convivente.
13. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO
La sostituzione del veicolo da’ luogo a sostituzione del contratto ed è consentita solo in caso di trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esporta- zione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, sempreché il Proprietario del veicolo sostituente (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
Il contratto così stipulato viene regolamentato nel modo seguente:
a) se il nuovo veicolo appartiene allo stesso gruppo veicoli del precedente (quale risultante dall'articolo 1 - Premessa), il Periodo di osservazione non si interrompe e viene mante- nuta in vigore la classe di merito in corso;
CONDIZIONI SPECIALI
b) se il nuovo veicolo appartiene ad un gruppo veicoli diverso dal precedente il
Periodo di osservazione si interrompe e la relativa classe di merito decade.
La Polizza stipulata per il nuovo veicolo viene assegnata alla classe di merito di perti- nenza in base ai criteri di cui all'articolo 2 - Veicolo assicurato per la prima volta - e per essa inizia a decorrere un nuovo Periodo di osservazione.
c) se il nuovo veicolo non appartiene ad alcuno dei gruppi previsti dalla Tabella 2, il Periodo di osservazione si interrompe e la relativa classe di merito decade. In tal caso il nuovo veicolo viene assicurato alle condizioni per esso previste dalla Tariffa in vigore al momento della sostituzione.
L’ultima Attestazione conseguita in corso di validità relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna Attestazione, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione della Polizza precedente se stipulata con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI oppure alla classe di merito 5 negli altri casi.
14. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L’ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN ALTRO VEICOLO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA CHE SIA STATO OG- GETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRA- SFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ
Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il Contraente all’atto della stipulazio- ne del contratto consegni l’ultima Attestazione in corso di validità conseguita per un altro veicolo della medesima tipologia - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esporta- zione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso Proprietario/Locatario o ad un suo Famigliare convivente. Tale operazione può essere compiuta un'unica volta.
15. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURA- ZIONI l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei Sinistri il cui importo rientri nei limiti della Franchigia, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a UNIPOLSAI
CONDIZIONI SPECIALI
ASSICURAZIONI.
Qualora quest'ultimo avvenga dopo la naturale scadenza del contratto, UNIPOLSAI ASSI- CURAZIONI assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il Sinistro non fosse avvenuto.
In questo caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede ad alcun conguaglio di Premio. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato UNIPOLSAI ASSICURAZIONI mette a disposizione degli aventi diritto una nuova Attestazione.
CONDIZIONI SPECIALI
LT) BONUS/MALUS LAVORO E TRASPORTO
1. PREMESSA
La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus Lavoro e Trasporto -che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri nei Periodi di osservazione- che si articola in diciotto classi di appartenenza, corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la Tabella 1:
TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO
Classi di merito | Coefficienti di determinazione del Premio |
1 | 0,607 |
2 | 0,642 |
3 | 0,679 |
4 | 0,718 |
5 | 0,776 |
6 | 0,833 |
7 | 0,881 |
8 | 0,919 |
9 | 0,945 |
10 | 1,000 |
11 | 1,073 |
12 | 1,184 |
13 | 1,271 |
14 | 1,432 |
15 | 1,614 |
16 | 1,708 |
17 | 1,885 |
18 | 2,080 |
CONDIZIONI SPECIALI
La presente Condizione Speciale si applica esclusivamente a:
Autocarri, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, Mezzi d’opera, Autobus, Filoveicoli, Au- tosnodati, Macchine Operatrici, Macchine Agricole ed Autoveicoli per uso speciale.
I suddetti veicoli sono suddivisi nei seguenti gruppi:
TABELLA 2 - GRUPPI DI VEICOLI
Veicolo | Gruppi |
Autobus, Filoveicoli, Autosnodati | A |
Autoveicoli per uso speciale ed Autocarri di oltre 35 quintali [3.500 kg] di peso complessivo a pieno carico/massa massima, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, Mezzi d’opera | B |
Autoveicoli per uso speciale ed Autocarri fino a 35 quintali [3.500 kg] di peso complessivo a pieno carico/massa massima | C |
Macchine Operatrici | D |
Macchine Agricole | E |
La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto.
In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.
2. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA
2.1. DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE O DOPO UNA VOLTURA
Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta:
a) dopo la prima immatricolazione;
b) dopo una voltura;
è assegnato alla classe di merito 14.
Qualora il Contraente consegni un’Attestazione, in corso di validità, il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) –persona fisica- del veicolo o un suo Famigliare con- vivente, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia di sua proprietà o a lui locato della classe di merito così determinata:
Attestazione rilasciata da UNIPOLSAI AS- SICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria Bonus/Malus Lavoro e Trasporto
Attestazione rilasciata da UNIPOLSAI AS- SICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o
CONDIZIONI SPECIALI
Il nuovo contratto verrà assegnato alla
🠖 stessa classe di merito dell’ultima Atte- stazione conseguita in corso di validità
Il nuovo contratto verrà assegnato alla
MILANO ASSICURAZIONI e relativa ad un 🠖 classe di merito determinata applicando
contratto in corso con formula tariffaria Bonus/Malus diversa dal Bonus/Malus Lavoro e Trasporto
la Tabella 5
Attestazione rilasciata da UNIPOLSAI AS- SICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o
Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito determinata applicando le Tabelle 3A e 3B (purché la formula
MILANO ASSICURAZIONI e relativa ad un tariffaria del contratto cui si riferisce
contratto in corso con formula tariffaria 🠖 l’Attestazione preveda la valorizzazio-
diversa dal Bonus/Malus oppure non ne della classe CU; diversamente non rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si potrà procedere alla determinazione divisione Milano, divisione La Previdente, secondo le Tabelle 3A e 3B e il contrat- divisione Nuova MAA o MILANO ASSICU- to sarà assegnato alla classe di merito
RAZIONI 14)
Il Contraente è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione del veicolo o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà oppure dell’appendice di cessione del contratto precedente. In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
2.2. IN LUOGO DI UN ALTRO VEICOLO CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/ APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, espor- tazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà (o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale) di un veicolo in luogo della quale venga assicurato un altro veicolo
CONDIZIONI SPECIALI
di nuova proprietà della stessa tipologia del precedente, si procede come di seguito indicato purché l’ultima Attestazione conseguita per il precedente veicolo sia in corso di validità:
Il nuovo contratto verrà assegnato alla
Precedente veicolo assicurato presso classe di merito risultante dall’ultima At- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Mi- testazione conseguita in corso di validità
lano, divisione La Previdente, divisione 🠖 rilasciata per il veicolo precedente sem-
Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI
con formula tariffaria Bonus/Malus Lavo- ro e Trasporto
preché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Lo- catario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente
Precedente veicolo assicurato presso
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Mi-
Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito determinata applicando la Tabella 5 facendo riferimento all’ultima
lano, divisione La Previdente, divisione
Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI 🠖 dità rilasciata per il veicolo precedente,
Attestazione conseguita in corso di vali-
con formula tariffaria Bonus/Malus diver- sa dal Bonus/Malus Lavoro e Trasporto
sempreché il Proprietario del nuovo vei- colo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famiglia- re convivente
Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito determinata applicando le Tabelle 3A e 3B facendo riferimento
Altri casi di precedente veicolo già assi- curato
🠖 di validità del veicolo precedente, e sem-
all’ultima Attestazione conseguita in corso
preché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Lo- catario) sia lo stesso, o un suo Famigliare convivente
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
– copia della denuncia di xxxxx/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
– copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
CONDIZIONI SPECIALI
– copia della carta di circolazione o della sua ricevuta sostitutiva e copia del rela- tivo foglio complementare o certificato di proprietà.
3. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, DI- VISIONE LA PREVIDENTE, DIVISIONE NUOVA MAA O MILANO ASSICURAZIONI NELLA FORMULA BONUS/MALUS LAVORO E TRASPORTO
Se il veicolo era precedentemente assicurato nella formula tariffaria Bonus/Malus Lavoro e Trasporto, la classe di merito di assegnazione è quella indicata dall'ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
4. ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO
4.1 VEICOLI GIÀ ASSICURATI PRESSO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, DIVISIONE LA PREVIDENTE, DIVISIONE NUOVA MAA CON FORMULA BONUS/MALUS DIVERSA DAL BONUS/MALUS LAVORO E TRASPORTO
La classe di merito di assegnazione viene determinata applicando la Tabella 5.
CONDIZIONI SPECIALI
TABELLA 5 - Criteri di assegnazione per Polizze di provenienza UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI con formula tariffaria Bonus/Malus diversa dal Bonus/Malus Lavoro e Trasporto
Classe di merito di assegnazione UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI con formula tariffaria Bonus/ Malus diversa dal Bonus/Malus Lavoro e Trasporto indicata sull'Attestazione | Classe di merito di assegnazione CU indicata sull’Attestazione | Classe di merito di assegnazione Bonus/ Malus Lavoro e Trasporto | Classe di merito di assegnazione Bonus/ Malus Lavoro e Trasporto in caso di presenza di 1 o più N.A./N.D. sull’Attestazione |
1 | 1 | 3 | 10 |
1 | 2 | 3 | 10 |
1 | 3 | 3 | 10 |
1 | 4 | 4 | 10 |
1 | 5 | 5 | 10 |
1 | 6 | 6 | 10 |
1 | 7 | 7 | 10 |
1 | 8 | 8 | 10 |
1 | 9 | 9 | 10 |
1 | 10 | 10 | 10 |
1 | 11 | 10 | 10 |
1 | 12 | 10 | 10 |
1 | 13 | 10 | 10 |
1 | 14 | 10 | 10 |
1 | 15 | 10 | 10 |
1 | 16 | 10 | 10 |
1 | 17 | 10 | 10 |
1 | 18 | 10 | 10 |
2 | Tutte le classi dalla 1 alla 18 | 11 | 11 |
3 | 12 | 12 | |
4 | 13 | 13 | |
5 | 14 | 14 | |
6 | 15 | 15 | |
7 | 16 | 16 | |
8 | 17 | 17 | |
9 | 18 | 18 |
CONDIZIONI SPECIALI
4.2 ALTRI CASI DI VEICOLI GIÀ ASSICURATI
Se il veicolo era precedentemente assicurato presso:
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI in una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus
oppure
- non assicurati presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previ- dente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI
la classe di merito di assegnazione viene determinata applicando le Tabelle 3A e 3B.
A tal fine è preso in considerazione il numero complessivo dei Sinistri pagati, pagati con Responsabilità principale e pagati con Responsabilità paritaria risultanti dall'ultima Atte- stazione conseguita in corso di validità, ivi compresi quelli attribuiti all’annualità in corso.
TABELLE 3A e 3B - Criteri di determinazione delle classi di assegnazione
Le classi di merito di assegnazione derivano dall’applicazione, nell’ordine indicato, di entrambe le tabelle sotto riportate, e cioè applicando prima la Tabella 3A e poi la Tabella 3B.
TABELLA 3A – Criteri di determinazione delle classi di assegnazione | |||||||
Classe di assegnazione CU indicata nell’Attestazione | Classe di merito derivante dal numero di annualità con N.A. o N.D. presenti sull’Attestazione | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
4 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
5 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Assenza della classe CU | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
CONDIZIONI SPECIALI
TABELLA 3B – Criteri di determinazione delle classi di assegnazione | |||||
Classe di merito derivante dall’applicazione della Tabella 3A | Classe di merito di assegnazione Bonus/Malus Lavoro e Trasporto in base al numero di Sinistri pagati, pagati con Responsabilità principale e pagati con Responsabilità paritaria presenti sull’Attestazione, compresi quelli attribuiti all’annualità in corso | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 o + | |
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |
15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 |
17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Il Contraente non assicurato presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI è tenuto a consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
In caso di passaggio da una formula tariffaria diversa da quella di cui alla presente Con- dizione Speciale, le percentuali di Responsabilità paritaria eventualmente evidenziate nell’Attestazione verranno cumulate –ai fini dell’applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU- solo nell’annualita’annualità successiva alla stipulazione del contratto.
CONDIZIONI SPECIALI
5. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CON- TRATTO
La classe di assegnazione del contratto è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'ultima Attestazione conseguita in corso di validità che sia consegnata in data successi- va a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi [90 giorni] da quest'ultima data.
L'eventuale differenza di Premio risultante a credito del Contraente viene rimborsata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del Premio per la nuova annualità.
6. DICHIARAZIONE ESTERA
Nel caso in cui la nuova Polizza si riferisca ad un veicolo già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente consegni una dichiara- zione rilasciata dal precedente assicuratore estero. In questo caso il contratto verrà asse- gnato alla medesima classe CU determinata sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione, ai sensi del Regolamento ISVAP nr. 4/2006. Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l’Attestazione.
7. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO
Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all’anno (di seguito indicato come “temporaneo”) si applicano le seguenti disposizioni.
7.1. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, DIVISIONE LA PREVIDENTE, DIVISIONE NUOVA MAA O MILANO ASSICURA- ZIONI
Il nuovo contratto è assegnato alla classe 14 o alla stessa classe di merito di quello pre- cedente, se quest'ultimo prevedeva la formula tariffaria Bonus/Malus Lavoro e Trasporto Se il precedente contratto temporaneo è cessato da più di dodici mesi, e purché la stipula- zione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.
In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
7.2. ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO
Il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 14 Il Contraente deve consegna-
CONDIZIONI SPECIALI
re copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 18. Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.
La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza.
In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
8. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AM- MINISTRATIVA
Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministra- tiva il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'Attestazione all'impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'Attestazione ove fosse stata rilasciata. In mancanza di tale dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
9. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI DODICI MESI
In assenza dell'Attestazione il contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.
La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza.
In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:
- alla classe di assegnazione indicata dall'ultima Attestazione conseguita in corso di va- lidità, se il veicolo era già assicurato con Polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI nella formula tariffaria Bonus/Malus Lavoro e Trasporto
- alla classe di assegnazione derivante dall’applicazione della Tabella 5 se il veicolo era già assicurato con Polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La
CONDIZIONI SPECIALI
Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI con altra formula tariffaria Bonus/Malus diversa dal Bonus/Malus Lavoro e Trasporto;
- alla classe di assegnazione derivante dall'applicazione delle Tabelle 3A e 3B in tutti gli altri casi.
10. RINNOVO ESPLICITO DEL CONTRATTO
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 4 a seconda che UNIPOLSAI ASSICURAZIONI abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale. Si terra’ conto inoltre dei Sinistri con Responsa- bilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%.
Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti – riferiti allo stesso Sinistro- non determinano l’applicazione del malus.
In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di Denuncia di Xxxxxxxx o di richiesta di risarcimento – il contratto è considerato immune da Sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 4.
CONDIZIONI SPECIALI
TABELLA 4 - REGOLE EVOLUTIVE
Classe di merito di assegnazione in base a: – numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e – numero di volte che la Responsabilità paritaria “cumulata” per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51%. | |||||
Classe di merito di provenienza | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
11. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 4 offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto.
Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in sca- denza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.
CONDIZIONI SPECIALI
12. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
La sostituzione del contratto non dovuta alla sostituzione del veicolo non interrompe il Pe- riodo di osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito
- purché il Proprietario (nel caso dei contratti di Xxxxxxx, il Locatario) sia lo stesso o un suo
Famigliare convivente.
13. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO
La sostituzione del veicolo da’ luogo a sostituzione del contratto ed è consentita solo in caso di trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esporta- zione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, sempreché il Proprietario del veicolo sostituente (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
Il contratto così stipulato viene regolamentato nel modo seguente:
a) se il nuovo veicolo appartiene allo stesso gruppo veicoli del precedente (quale risultante dall'articolo 1 - Premessa), il Periodo di osservazione non si interrompe e viene mante- nuta in vigore la classe di merito in corso;
b) se il nuovo veicolo appartiene ad un gruppo veicoli diverso dal precedente il
Periodo di osservazione si interrompe e la relativa classe di merito decade.
La Polizza stipulata per il nuovo veicolo viene assegnata alla classe di merito di perti- nenza in base ai criteri di cui all'articolo 2 - Veicolo assicurato per la prima volta - e per essa inizia a decorrere un nuovo Periodo di osservazione.
c) se il nuovo veicolo non appartiene ad alcuno dei gruppi previsti dalla Tabella 2, il Periodo di osservazione si interrompe e la relativa classe di merito decade. In tal caso il nuovo veicolo viene assicurato alle condizioni per esso previste dalla Tariffa in vigore al momento della sostituzione.
L’ultima Attestazione conseguita in corso di validità relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna Attestazione, il contratto è assegnato:
- alla stessa classe di merito di assegnazione della Polizza precedente se stipula- ta con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divi- sione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI con formula Bonus/Malus Lavoro e Trasporto
- alla classe di merito così come convertita in base alla Tabella 5 se la precedente Polizza era stipulata con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI con formula Bo- nus/Malus diversa dal Bonus/Malus Lavoro e Trasporto
- alla classe di merito 14 in tutti gli altri casi.
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14. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L’ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN ALTRO VEICOLO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA CHE SIA STATO OG- GETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRA- SFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ
Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il Contraente all’atto della stipulazio- ne del contratto consegni l’ultima Attestazione in corso di validità conseguita per un altro veicolo della medesima tipologia - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esporta- zione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso Proprietario/Locatario o ad un suo Famigliare convivente. Tale operazione può essere compiuta un'unica volta.
15. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURA- ZIONI l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice, UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei Sinistri il cui importo rientri nei limiti della Franchigia, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
Qualora quest'ultimo avvenga dopo la naturale scadenza del contratto, UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il Sinistro non fosse avvenuto.
In questo caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede ad alcun conguaglio di Premio. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato UNIPOLSAI ASSICURAZIONI mette a disposizione degli aventi diritto una nuova Attestazione.
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Le seguenti Condizioni sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza e sono prestabili per Autocarri ed Autoveicoli ad uso speciale.
- Formula Full in comodato -
1. Premessa
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha stipulato un accordo con la società OCTO Telematics Italia S.r.l., che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo satellitare di seguito definito Contatore satellitare.
Presupposti per la validità delle presenti condizioni e per l’applicazione delle conse- guenti riduzioni di Premio sono:
• l’installazione/attivazione sul veicolo assicurato del Contatore satellitare con- cesso in comodato da OCTO Telematics Italia S.r.l. al Contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 1803 e seguenti del codice civile;
• la stipulazione del Contratto di Abbonamento ai Servizi OCTO Telematics Italia S.r.l..
Si rinvia al Contratto di Abbonamento ai Servizi OCTO Telematics Italia S.r.l.. sottoscritto dal
Contraente contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:
- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del d.lgs.. 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- diritti dell’interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo;
- installazione, disinstallazione, reinstallazione del Contatore satellitare;
- cessione del contratto.
2. Condizioni valide per il Contatore satellitare
Fatto salvo quanto indicato in premessa, si conviene quanto segue.
2.1 Obblighi del Contraente
Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da UNIPOLSAI ASSI- CURAZIONI, si impegna a:
2.1.1 fare installare ed attivare il Contatore satellitare da un installatore conven- zionato con OCTO Telematics Italia S.r.l. (di seguito denominato “installatore convenzionato”), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Pre-
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mio assicurativo o di effetto della Polizza se successiva;
2.1.2 avvisare immediatamente il Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia S.r.l. o l’installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
2.1.3 comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la re- peribilità ai fini della corretta erogazione dei servizi;
2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo e a fissa- re autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente a UNIPOL- SAI ASSICURAZIONI che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi OCTO Telematics Italia S.r.l.;
2.1.5 fare disinstallare il Contatore satellitare in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecu- zione del rapporto assicurativo o annullamento della Polizza per qualunque motivo;
2.1.6 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato fun- zionamento del Contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia S.r.l., per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi tele- matici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
2.1.7 informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicu- razione dell’installazione del Contatore satellitare sul veicolo e dell’esistenza del Contratto di Abbonamento con OCTO Telematics Italia S.r.l.; se il Contra- ente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI; e, se il dispositivo è in comodato, provvedere alla disinstallazione del Contatore sa- tellitare dal veicolo assicurato, fissando l’appuntamento con un installatore convenzionato;
2.1.8 contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata da OCTO Telematics Italia S.r.l. (dall’Italia numero verde 800 746692 dall’Estero
x00 0000 000000 dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare atti- vare le operazioni di ricerca;
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2.1.9 recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funziona- mento del Contatore satellitare:
- dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti che implicano un’ installazione del veicolo effettuate da installa- tori non convenzionati;
- dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti OCTO Telematics Italia S.r.l. mediante lettera o altri mezzi telematici.
2.2 Obblighi di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui al precedente punto 2.1 Ob- blighi del Contraente, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna a:
- non applicare eventuali limiti all’indennizzo pattuiti sulla scheda di Polizza, in caso di mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina verificatosi dopo l’attivazio- ne del Contatore satellitare;
- in caso di Sinistro (RCA o furto/rapina avvenuto prima dell’attivazione del Contatore satellitare o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore satellitare e la consegna a terzi del veicolo stesso:
• non esperire rivalsa, di cui al successivo articolo 4 Rivalsa, per le somme pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia R.C. Obbligatoria in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di R. C. Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo
• non applicare in sede di liquidazione del Sinistro furto o rapina l’ulteriore scoperto del 20% rispetto a quello eventualmente già previsto in Polizza indicato al suc- cessivo punto 2.5 Inadempimento agli obblighi di cui alla lettera a) Obblighi del Contraente; in questa ipotesi troveranno pertanto applicazione l’eventuale scoperto e relativo minimo o la Franchigia pattuiti in Polizza.
2.3 Sospensione della Polizza
A parziale deroga dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione – So- spensione in corso di contratto - la sospensione è consentita al massimo due volte per annualità assicurativa. Qualora la Polizza venga sospesa, la rilevazione dei dati rife- riti alle percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontaggio del Contatore satellitare. L’erogazione del servizio di allarme verso la Struttura Organizzativa, nell’ipotesi in cui la Polizza preveda la garanzia di Assistenza Stradale, e del servizio di ricerca del veicolo sarà ripristinato solo con la riattivazione della Polizza. In presenza della riduzione del Premio
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in base alle fasce di kilometraggio, il periodo di sospensione non concorre alla rile- vazione delle percorrenze.
2.4 Richiesta dei dati in caso di Sinistro RCA
In caso di Sinistro RCA il Contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia S.r.l. tutti i dati registrati dal Contatore satellitare.
2.5 Inadempimento agli obblighi di cui al punto 2.1 Obblighi del Contraente
L’ inadempimento degli obblighi di cui alla precedente punto 2.1 Obblighi del Con- traente comporta quanto segue:
• rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.1,2.1.2 e 2.1.4:
a) il Contraente dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di R. C. Obbliga- toria e delle Tariffe relative alle garanzie Incendio e Furto ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di dette Tariffe in assenza del dispositivo per l’intero periodo assicurativo;
b) se prima del pagamento della predetta differenza di Premio si dovesse verificare il furto o la rapina del veicolo, sulla liquidazione del Sinistro sarà applicato uno scoperto del 20% che si aggiungerà a quello eventualmente già previsto in Polizza;
• rispetto agli obblighi di cui al punto 2.1.3 non potranno essere correttamente erogati i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento OCTO Tele- matics Italia S.r.l.;
• rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.6 e 2.1.7 - oltre che nel caso di rinuncia del Contraente ai servizi OCTO Telematics Italia S.r.l. o rinuncia del Contraente ces- sionario ai servizi OCTO Telematics Italia S.r.l. - al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà, a seconda dei casi, risolto oppure sostituito con l’eliminazione delle Condizioni Auto Intelli- gente; il Contraente, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza, dovrà corrispondere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il Premio RCA e Incendio e Furto applicato con il Contatore satellitare e il Premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto sen- za tale dispositivo;
• rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.8 e 2.1.9 in caso di furto o rapina del vei- colo, si applicheranno i limiti all’indennizzo indicati sulla scheda di Polizza, fermo restando il disposto dell’art. 1915 del codice civile (Inadempimento dell’ob- bligo di avviso o di salvataggio).
La rinuncia del Contraente/Contraente cessionario ai servizi OCTO Telematics Italia S.r.l.
CONDIZIONI AUTO INTELLIGENTE
come anche l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 e 2.1.6 del precedente punto 2.1 Obblighi del Contraente comportano la risoluzione del contratto.
3. Agevolazioni per la garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria
In virtù della tipologia del veicolo assicurato, al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto, troverà applicazione sulla Tariffa per la garanzia RC Obbligatoria la riduzione di Premio derivante:
- dalla percentuale fissa prevista in quel momento dalla condizione Auto Intelligente; oppure
- dalla percentuale determinata in base alle fasce di kilometraggio espressamente indicate in Polizza.
Le predette percentuali di riduzione del Premio si sommano a quella eventualmente prevista nei casi di applicazione sul contratto di una convenzione: in ogni caso la percentuale com- plessiva di sconto non può essere superiore al valore indicato nelle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione o dell’eventuale rinnovo del contratto.
In caso di superamento di tale soglia, in prima battuta verrà applicata l’intera per- centuale di riduzione del Premio derivante dalla convenzione e in seconda battuta
– e fino al raggiungimento della stessa soglia- la percentuale di riduzione prevista da Auto Intelligente.
3.1 Riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio
Presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio sono rappresentati dal fatto che il Contraente:
- abbia già installato o installi ed attivi il Contatore satellitare;
- adempia agli specifici impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del Con- traente.
Il contratto, stipulato con applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilo- metraggio, consente di beneficiare:
1) all’atto della stipula, della riduzione del Premio nella misura fissa indicata sul con- tratto;
2) agli eventuali successivi rinnovi, della riduzione del Premio in misura variabile in base alla percorrenza (chilometraggio) rilevata dal Contatore satellitare.
La frazione di un anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del Premio in misura fissa prevista dalla condizione Auto Intelligente in vigore a tale momento.
Ai fini della determinazione della percorrenza saranno considerati solo i dati rile- vati e trasmessi dal Contatore satellitare nel suo periodo di attivazione, secondo i seguenti criteri:
CONDIZIONI AUTO INTELLIGENTE
• il primo periodo inizia dal giorno di attivazione del Contatore satellitare o, se successivo, di decorrenza del contratto e termina 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
• i periodi successivi hanno durata di un anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di Premio variabile in base alla percorrenza rilevata, si precisa che:
• qualora il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse inferiore o superiore ad un anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;
• se il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo il disposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta alla stipula del contratto;
• la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecni- che del veicolo correntemente assicurato e riportato sulla scheda di Polizza; nel caso di sostituzione del veicolo, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo considerato anche se riferite a veicoli diversi.
Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l’inutilizzo dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.
La violazione degli impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del Contraente, comporta il venir meno dei presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio, con le seguenti conseguenze:
a) la perdita dello sconto fisso;
b) il venir meno del beneficio della riduzione del Premio per l’eventuale successiva annualità assicurativa.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, attraverso la rete degli installatori convenzionati Octo Tele- matics S.r.l., si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al Contatore satellitare installato sul veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del Premio assicurativo.
La rinuncia del Contraente o del Contraente cessionario alla riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio comporta l’automatica rinuncia ai servizi OCTO Telematics Italia S.r.l.
4. Rivalsa
In caso di Xxxxxxxx, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI esperirà nei confronti dell’Assicurato azione di rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia R.C. Obbligatoria nei seguenti casi:
- assenza del dispositivo;
- inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone
CONDIZIONI AUTO INTELLIGENTE
incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza. Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi, l’azione di rivalsa verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di effetto della Polizza.
In ogni caso la rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di R. C. Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo, con il massimo di € 5.000,00.
5. Informazione per il Contraente
Il Contraente prende atto che nell’ipotesi in cui la Polizza preveda la garanzia di Assistenza Stradale, nel caso in cui il dispositivo rilevi un crash uguale o superiore a 8 g, la Strut- tura Organizzativa - ricevuta la segnalazione d’allarme dal Centro Servizi di Octo Telematics Italia S.r.l. - contatterà direttamente l’Assicurato per l’erogazione dell’Assistenza Stradale; a tale scopo la Struttura Organizzativa effettuerà una telefonata (con un massimo di due tentativi) ai numeri di cellulare comunicati dal Contraente Assicurato.
Una volta effettuato il contatto ed avuto conferma della necessità del soccorso stradale, la Struttura organizzativa provvederà per il traino del veicolo inviando sul posto apposito mezzo di soccorso; nel caso in cui l'Assicurato non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal Contraente fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati in contratto fossero errati, la Struttura organizzativa provvederà comunque ad attivare la prestazione di soccorso stradale del veicolo.
Ogni prestazione sarà confermata dall'invio di apposito sms (qualora l'Assicurato non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del veicolo, l'sms riporterà l'indicazione di contattare la Struttura organizzativa in caso di necessità).
L'Assicurato, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le prestazioni pattuite chia- mando il numero verde 800-050.050 per le divisioni La Fondiaria e Sai e 800-904.861 per le divisioni La Previdente e Nuova MAA.
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- Formula Full in proprietà -
1. Premessa
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha stipulato un accordo con la società OCTO Telematics Italia S.r.l., che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo satellitare di seguito definito Contatore satellitare.
Presupposti per la validità delle presenti condizioni e per l’applicazione delle conse- guenti riduzioni di Premio sono:
• l’installazione/attivazione sul veicolo assicurato del Contatore satellitare di pro- prietà del Contraente o del Proprietario del veicolo stesso;
• la stipulazione del Contratto di Abbonamento ai Servizi OCTO Telematics Italia S.r.l..
Si rinvia al Contratto di Abbonamento ai Servizi OCTO Telematics Italia S.r.l.. sottoscritto dal
Contraente contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:
- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- diritti dell’interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo;
- installazione, disinstallazione, reinstallazione del Contatore satellitare;
- cessione del contratto.
2. Condizioni valide per il Contatore satellitare
Fatto salvo quanto indicato in premessa, si conviene quanto segue.
2.1 Obblighi del Contraente
Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da UNIPOLSAI ASSI- CURAZIONI, si impegna a:
2.1.1 consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI copia del Contratto di Abbonamento eventualmente già concluso con OCTO Telematics S.r.l. per il servizio di ricer- ca del veicolo e/o di assistenza in caso di crash;
2.1.2 fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il contatore satellitare da un installatore convenzionato con OCTO Telematics Italia S.r.l. (di seguito deno- minato “installatore convenzionato”), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Polizza se successiva;
CONDIZIONI AUTO INTELLIGENTE
2.1.3 comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la re- peribilità ai fini della corretta erogazione dei servizi;
2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo e a fissa- re autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente a UNIPOL- SAI ASSICURAZIONI che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi OCTO Telematics Italia S.r.l.;
2.1.5 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato fun- zionamento del Contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia S.r.l., per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi tele- matici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
2.1.6 informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicura- zione dell’installazione del Contatore satellitare sul veicolo e dell’esistenza del Contratto di Abbonamento con OCTO Telematics Italia S.r.l.; se il Contra- ente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI;
2.1.7 contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata da OCTO Telematics Italia S.r.l. (dall’Italia numero verde 800 749662 dall’Estero x00 0000 000000) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca sempreché tale servizio sia previsto nel Contratto di Abbonamento di cui al punto 1 Premessa. Qualora il servizio di ricerca del veicolo sia prestato in proprio da Octo Telematics Italia S.r.l., si impegna a contattare la competente struttura indicata nel contratto;
2.1.8 recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funziona- mento del Contatore satellitare:
- dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti che implicano un’ installazione del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
- dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti OCTO Telematics Italia S.r.l. mediante lettera o altri mezzi telematici.
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2.2 Obblighi di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui al precedente punto 2.1 Ob- blighi del Contraente, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna a:
- non applicare eventuali limiti all’indennizzo pattuiti sulla scheda di Polizza, in caso di mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina verificatosi dopo l’attivazio- ne del Contatore satellitare;
- in caso di Sinistro (RCA o furto/rapina) avvenuto prima dell’attivazione del Contatore satellitare o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore satellitare e la consegna a terzi del veicolo stesso:
• non esperire rivalsa, di cui al successivo articolo 4 Rivalsa, per le somme pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia R.C. Obbligatoria in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tarif- fa RC Auto per la garanzia di R. C. Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo
• non applicare in sede di liquidazione del Sinistro furto o rapina l’ulteriore scoperto del 20% rispetto a quello eventualmente già previsto in Polizza indicato al successivo punto
2.5 Inadempimento agli obblighi di cui alla lettera a) Obblighi del Contraente; in questa ipotesi troveranno pertanto applicazione l’eventuale scoperto e relativo minimo o la franchigia pattuiti in Polizza.
2.3 Sospensione della Polizza
A parziale deroga dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione - So- spensione in corso di contratto - la sospensione è consentita al massimo due volte per annualità assicurativa. Qualora la Polizza venga sospesa la rilevazione dei dati rife- riti alle percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontaggio del Contatore satellitare. L’erogazione del servizio di allarme verso la Struttura Organizzativa, nell’ipotesi in cui la Polizza preveda la garanzia di Assistenza Stradale, e del servizio di ricerca del veicolo sarà ripristinato solo con la riattivazione della Polizza. In presenza della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio, il periodo di sospensione non concorre alla rile- vazione delle percorrenze.
2.4 Richiesta dei dati in caso di Sinistro RCA
In caso di Sinistro RCA il Contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia S.r.l. tutti i dati registrati dal Contatore satellitare.
2.5 Inadempimento agli obblighi di cui al punto 2.1 Obblighi del Contraente L’inadempimento degli obblighi di cui alla precedente punto 2.1 Obblighi del Contra- ente comporta quanto segue:
• rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.4 :
CONDIZIONI AUTO INTELLIGENTE
a) il Contraente dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle age- volazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di R. C. Obbligatoria e delle Tariffe relative alle garanzie Incendio e Furto ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di dette Tariffe in assenza del dispositivo per l’intero periodo assicurativo;
b) se prima del pagamento della predetta differenza di Premio si dovesse verifi- care il furto o la rapina del veicolo, sulla liquidazione del Sinistro sarà applicato uno scoperto del 20% che si aggiungerà a quello eventualmente già previsto in Polizza;
• rispetto agli obblighi di cui al punto 2.1.3 non potranno essere correttamente ero- gati i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento OCTO Telematics Italia S.r.l.;
• rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.5 e 2.1.6 - oltre che nel caso di rinuncia del Contraente ai servizi OCTO Telematics Italia S.r.l. o rinuncia del Contraente cessiona- rio ai servizi OCTO Telematics Italia S.r.l. - al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà, a seconda dei casi, risolto oppure sostituito con l’eliminazione delle Condizioni Auto Intelligente; il Contra- ente, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza, dovrà corrispondere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il Premio RCA e Incendio e Furto applicato con il Contatore satellitare e il Premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo;
• rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.7 e 2.1.8 in caso di furto o rapina del veicolo, si applicheranno i limiti all’indennizzo indicati sulla scheda di Xxxxxxx, fermo re- stando il disposto dell’art. 1915 del codice civile (Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio).
La rinuncia del Contraente/Contraente cessionario ai servizi OCTO Telematics Italia S.r.l. come anche l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2.1.2, 2.1.4 e 2.1.5 del prece- dente punto 2.1 Obblighi del Contraente comportano la risoluzione del contratto.
3. Agevolazioni per la garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria
In virtù della tipologia del veicolo assicurato, al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto, troverà applicazione sulla Tariffa per la garanzia RC Obbligatoria la riduzione di Premio derivante:
- dalla percentuale fissa prevista in in quel momento dalla condizione Auto Intelligente; oppure
- dalla percentuale determinata in base alle fasce di kilometraggio espressamente indicate in Polizza.
Le predette percentuali di riduzione del Premio si sommano a quella eventualmente prevista
CONDIZIONI AUTO INTELLIGENTE
nei casi di applicazione sul contratto di una convenzione: in ogni caso la percentuale com- plessiva di sconto non può essere superiore al valore indicato nelle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione o dell’eventuale rinnovo del contratto.
In caso di superamento di tale soglia, in prima battuta verrà applicata l’intera per- centuale di riduzione del Premio derivante dalla convenzione e in seconda battuta
– e fino al raggiungimento della stessa soglia- la percentuale di riduzione prevista da Auto Intelligente.
3.1 Riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio
Presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio sono rappresentati dal fatto che il Contraente:
- abbia già installato o installi ed attivi il Contatore satellitare;
- adempia agli specifici impegni contrattuali indicati al punto 2.1Obblighi del Con- traente.
Il contratto, stipulato con applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilo- metraggio, consente di beneficiare:
1) all’atto della stipula, della riduzione del Premio nella misura fissa indicata sul con- tratto;
2) agli eventuali successivi rinnovi, della riduzione del Premio in misura variabile in base alla percorrenza (chilometraggio) rilevata dal Contatore satellitare.
La frazione di un anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del Premio in misura fissa prevista dalla condizione Auto Intelligente in vigore a tale momento.
Ai fini della determinazione della percorrenza saranno considerati solo i dati rile- vati e trasmessi dal Contatore satellitare nel suo periodo di attivazione, secondo i seguenti criteri:
• il primo periodo inizia dal giorno di attivazione del Contatore satellitare o, se successivo, di decorrenza del contratto e termina 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
• i periodi successivi hanno durata di un anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di Premio variabile in base alla percorrenza rilevata, si precisa che:
• qualora il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse inferiore o superiore ad un anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;
• se il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo il disposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta alla stipula del contratto;
• la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecni-
CONDIZIONI AUTO INTELLIGENTE
che del veicolo correntemente assicurato e riportato sulla scheda di Polizza; nel caso di sostituzione del veicolo, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo considerato anche se riferite a veicoli diversi.
Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l’inutilizzo dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.
La violazione degli impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del Contraente, comporta il venir meno dei presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio, con le seguenti conseguenze:
a) la perdita dello sconto fisso;
b) il venir meno del beneficio della riduzione del Premio per l’eventuale successiva annualità assicurativa.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, attraverso la rete degli installatori convenzionati Octo Tele- matics S.r.l., si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al Contatore satellitare installato sul veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del Premio assicurativo.
La rinuncia del Contraente o del Contraente cessionario alla riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio comporta l’automatica rinuncia ai servizi OCTO Telematics Italia S.r.l..
4. Rivalsa
In caso di Xxxxxxxx, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI esperirà nei confronti dell’Assicurato azione di rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia R.C. Obbligatoria nei seguenti casi:
- assenza del dispositivo;
- inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza.
Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi, l’azione di rivalsa verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di effetto della Polizza.
In ogni caso la rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di R. C. Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo, con il massimo di € 5.000,00.
5. Informazione per il Contraente
Il Contraente prende atto che nell’ipotesi in cui la Polizza preveda la garanzia di Assistenza Stradale, nel caso in cui il dispositivo rilevi un crash uguale o superiore a 8 g, la Strut- tura Organizzativa - ricevuta la segnalazione d’allarme dal Centro Servizi di Octo Telematics
CONDIZIONI AUTO INTELLIGENTE
Italia S.r.l. - contatterà direttamente l’Assicurato per l’erogazione dell’Assistenza Stradale; a tale scopo la Struttura Organizzativa effettuerà una telefonata (con un massimo di due tentativi) ai numeri di cellulare comunicati dal Contraente Assicurato.
Una volta effettuato il contatto ed avuto conferma della necessità del soccorso stradale, la Struttura organizzativa provvederà per il traino del veicolo inviando sul posto apposito mezzo di soccorso; nel caso in cui l'Assicurato non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal Contraente fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati in contratto fossero errati, la Struttura organizzativa provvederà comunque ad attivare la prestazione di soccorso stradale del veicolo.
Ogni prestazione sarà confermata dall'invio di apposito sms (qualora l'Assicurato non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del veicolo, l'sms riporterà l'indicazione di contattare la Struttura organizzativa in caso di necessità).
L'Assicurato, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le prestazioni pattuite chia- mando il numero verde 800-050.050 per le divisioni La Fondiaria e Sai e 800-904.861 per le divisioni La Previdente e Nuova MAA.
FONTI NORMATIVE
FONTI NORMATIVE
FONTI NORMATIVE
CODICE CIVILE
Articolo 1888 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro do- cumento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'origi- nale.
Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assi- curatore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha co- nosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia cono- sciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Articolo 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattez- za delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicu- ratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
FONTI NORMATIVE
Articolo 1898 - Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che ag- gravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicura- to entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicura- tore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggrava- mento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'ef- ficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicu- razione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
(...)
Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assi- curatore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Articolo 2054 - Circolazione di veicoli
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei condu- centi abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.