Regole evolutive Clausole campione

Regole evolutive. A) Evoluzione della classe di merito nelle annualità successive alla stipula del contratto Per le annualità successive a quella in cui il contratto è stato stipulato Linear assegna la classe di merito CI in base alla successiva Tabella 1, a seconda che non abbia o abbia effettuato nei periodi di osservazione precedenti pagamenti a seguito di sinistri. In assenza di sinistri: se nei periodi di osservazione non sono effettuati pagamenti, neanche parziali, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, il contratto è assegnato alla classe di merito CI immediatamente inferiore come previsto dalla successiva Tabella 1. In presenza di sinistri: se nei periodi di osservazione sono effettuati pagamenti, anche parziali, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, la classe di merito si modifica secondo le regole evolutive previste nella successiva Tabella 1. Per i sinistri per i quali la responsabilità è attribuita in pari misura (responsabilità paritaria) ai conducenti dei veicoli coinvolti: - non si applica il malus - il grado di responsabilità è annotato nell’attestato di rischio affinché si applichi il malus in caso di successivi sinistri con responsabilità paritaria del conducente Il grado di responsabilità “cumulata” (ovvero la somma delle percentuali di responsabilità dei sinistri avvenuti nello stesso quinquennio di osservazione) che può portare all’applicazione del malus deve essere almeno del 51%. Per applicare le regole evolutive sono considerati anche i sinistri liquidati durante il periodo di sospensione del contratto e quelli per i quali Linear ha effettuato il pagamento, anche parziale, nel periodo di osservazione anche se il sinistro è accaduto prima. Xxxxxxx 1 Evoluzione delle classi interne CI CLASSI INTERNE CI (1) Sinistri con responsabilità principale o paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, per i quali è stato effettuato un pagamento anche parziale. Per l’evoluzione della classe di merito CU si applicano i criteri previsti dalla legge21.
Regole evolutive le modalità definite rispettivamente da AXA MPS Xxxxx e dall’IVASS relative alla variazione della classe di merito interna e della classe di merito CU.
Regole evolutive. All’atto del rinnovo il contratto è assegnato in base alla Tabella delle regole evolutive sotto indicata: 1) in caso di assenza di sinistri osservati nel periodo di osservazione, al livello di premio maturato e corrispondente ad una delle lettere indicate nella Tabella delle regole evolutive; 2) in caso di presenza di sinistri osservati nel periodo di osservazione, al livello di premio maturato o ad una classe di merito di cui alla clausola “Bonus/Malus 38 classi” (contrassegnata con un numero nella Tabella delle regole evolutive) in caso di presenza di sinistri osservati nel periodo d’osservazione.
Regole evolutive. Al termine della copertura assicurativa, la stessa è assegnata ad una nuova classe, sia CU che AZIENDALE, determinata in base al pagamento, anche a titolo parziale, di eventuali sinistri con In caso di sinistro, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di RESPONSABILITÀ PARITARIA (medesimo grado di responsabilità), nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, venga raggiunta la percentuale di RESPONSABILITÀ “CUMULATA” pari almeno al 51%, si dovrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.
Regole evolutive. All’atto del rinnovo il contratto è assegnato in base alla Tabella delle regole evolutive sotto indicata:
Regole evolutive. Veicolo già assicurato presso Società di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società di assicurazione od al Commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. Qualora il contratto precedente sia stato stipulato dal Contraente presso una Società di assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, In sua mancanza il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18. Tale dichiarazione vale a tutti gli effetti come attestazione ed in base alla stessa sarà determinata la classe di merito.
Regole evolutive. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo e nono la disposizione del tredicesimo comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus-Malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
Regole evolutive. La Responsabilità Civile auto nuovo contratto è assegnato alla classe di merito 18. Nel caso in cui il precedente contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe CU la nuova polizza è assegnata alla classe di merito 14. ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che l’autovettura non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Qualora il precedente contratto temporaneo sia scaduto da più di 5 anni il
Regole evolutive. Al termine dell’annualità assicurativa, la polizza è assegnata ad una nuova classe di merito sulla base della sinistrosità, in base alle regole dell’art. 5.3 e della sottostante tabella.
Regole evolutive. A) Evoluzione della classe di merito nelle annualità successive alla stipula del contratto Per le annualità successive a quella in cui il contratto è stato stipulato Linear assegna la classe di merito CI in base alla successiva Tabella 1, a seconda che non abbia o abbia effettuato nei periodi di osservazione precedenti pagamenti a seguito di sinistri. In assenza di sinistri: se nei periodi di osservazione non sono effettuati pagamenti, neanche parziali, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, il contratto è assegnato alla classe di merito CI immediatamente inferiore come previsto dalla successiva Tabella 1. In presenza di sinistri: se nei periodi di osservazione sono effettuati pagamenti, anche parziali, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, la classe di merito si modifica secondo le regole evolutive previste nella successiva Tabella 1. Per i sinistri per i quali la responsabilità è attribuita in pari misura (responsabilità paritaria) ai conducenti dei veicoli coinvolti: - non si applica il malus - il grado di responsabilità è annotato nell’attestato di rischio affinché si applichi il malus in caso di successivi sinistri con responsabilità paritaria del conducente Il grado di responsabilità “cumulata” (ovvero la somma delle percentuali di responsabilità dei sinistri avvenuti nello stesso quinquennio di osservazione) che può portare all’applicazione del malus deve essere almeno del 51%. Per applicare le regole evolutive sono considerati anche i sinistri liquidati durante il periodo di sospensione del contratto e quelli per i quali Linear ha effettuato il pagamento, anche parziale, nel periodo di osservazione anche se il sinistro è accaduto prima. Xxxxxxx 1 Evoluzione delle classi interne CI CLASSI INTERNE CI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SINISTRI (1) 0 sinistri 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 sinistro 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 2 sinistri 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 3 sinistri 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 o più sinistri 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 (1) Sinistri con responsabilità principale o paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, per i quali è stato effettuato un pagamento anche parziale. Per l’evoluzione della classe di merito CU si applicano i criteri previsti dalla legge21. Nell’attestato di r...