Ambito di utilizzo Clausole campione

Ambito di utilizzo. 2.1.2.1. Il diritto di utilizzo del cliente include l’uso dei dati sugli articoli dei marchi concordati e nelle lingue prestabilite. Al cliente viene comunicato che alcuni dati sono soggetti a restrizione in base al Paese. Il cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei dati al di fuori dei paesi consentiti. 2.1.2.2. Il database può essere impiegato solo in relazione a componenti nuovi, ricondizionati o rigenerati. I componenti usati ricondizionati e rigenerati sono contrassegnati da un marchio commerciale o dal marchio del ricondizionatore e sostanzialmente non differiscono dai componenti nuovi in quanto a standard qualitativi, funzionalità e durata di vita. 2.1.2.3. Non è consentito utilizzare i dati per il commercio di pezzi usati. I pezzi usati sono componenti che vengono riutilizzati dal costruttore senza ulteriori revisioni e che recano ancora il marchio del costruttore dell'autovettura o del produttore di ricambi originario. 2.1.2.4. È vietato utilizzare i dati per i ricambi originali dei costruttori di autovetture. I ricambi originali sono componenti contrassegnati con il marchio del costruttore di veicoli. 2.1.2.5. Il cliente può visualizzare solo i dati di quegli articoli che vengono da lui effettivamente commercializzati. È sufficiente che gli articoli visualizzati vengano gestiti dal cliente all'interno dell'assortimento. La temporanea indisponibilità di un articolo è irrilevante. 2.1.2.6. Per ciascun articolo, il cliente è obbligato a indicare almeno i seguenti dati: marchio del produttore, codice articolo del produttore, eventuali limitazioni sul prodotto. Queste informazioni devono essere rese accessibili in maniera agevole e direttamente collegate con i dati degli articoli. 2.1.2.7. Le informazioni e immagini aggiuntive relative ad un determinato articolo (ad es. collegamenti ai numeri OEM, dati tecnici, informazioni sul montaggio, dimensioni) devono essere utilizzate solo ed esclusivamente in combinazione all’articolo in questione. 2.1.2.8. Qualora il produttore abbia fornito riferimenti incrociati a codici dei costruttori di veicoli o prodotti della concorrenza, questi possono essere utilizzati soltanto con l'assegnazione prevista. Il cliente non è autorizzato a creare riferimenti incrociati che non siano già presenti nel database. 2.1.2.9. È consentito l’uso del database TecDoc Catalogue Data e dei relativi contenuti per annunci pubblicitari (ad es. banner, retargeting, newsletter) o altri canali di marketing (per es. portali di com...
Ambito di utilizzo. 2.1.4.2.1. Il cliente è tenuto a trasmettere il database sempre in maniera corretta e completa, a meno che dalle presenti condizioni di contratto o da altri accordi in formato testuale non risultino disposizioni divergenti. 2.1.4.2.2. Il cliente ha il diritto di utilizzare i dati internamente al fine di migliorare e ampliare il proprio database. 2.1.4.2.3. Il cliente ha il diritto di distribuire il database ampliato ai propri clienti operanti nel settore dell'aftermarket automobilistico. Non è consentito distribuire in formato non elaborato i dati forniti ai sensi del presente accordo.
Ambito di utilizzo. Di seguito, si riportano alcune definizioni che ricorrono nel Contratto:
Ambito di utilizzo. 2.2.1.1. Il diritto di utilizzo del cliente è limitato all’uso del database “TecDoc Catalogue Data” nell’ambito del mercato online convenuto. Sono esclusi ulteriori scopi di utilizzo, in particolare l’implementazione di progetti al di fuori delle soluzioni descritte nel presente contratto. 2.2.1.2. Il diritto del cliente alla diffusione e/o a rendere disponibili pubblicamente i dati TecDoc a rivenditori terzi sul mercato online è vincolato al fatto che tra il rivenditore terzo e TecAlliance venga concluso un contratto di licenza corrispondente all’uso e che l’inoltro dei dati a TecAlliance sia comunicato in formato testuale.
Ambito di utilizzo. 2.3.1.1. Il diritto di utilizzo concordato a contratto include l'uso dei dati di riferimento per le regioni e le lingue selezionate. Al cliente viene comunicato che alcuni dati sono soggetti a restrizione in base al paese. 2.3.1.2. L’uso dei dati per finalità non concordate contrattualmente, in particolare l’associazione di dati ad altri dati per la messa a disposizione di servizi propri, è soggetto alla preventiva approvazione di TecAlliance in formato testuale.
Ambito di utilizzo. I dati messi a disposizione possono essere utilizzati solo a scopi interni, per la pubblicazione in sistemi di informazione propri del cliente e all’interno dei sistemi di TecAlliance. Non sono ammesse pubblicazioni di altro tipo né la divulgazione a terzi.
Ambito di utilizzo. 3.1.2.1. Il diritto di utilizzo da parte del cliente comprende i moduli, i paesi e le lingue così come stabiliti nell'offerta. 3.1.2.2. L'identificazione dei veicoli e delle attività avviene tramite lo standard TecDoc. Il cliente conferma di essere autorizzato a utilizzare i TecDoc Reference Data messi a disposizione da TecAlliance. 3.1.2.3. I prodotti software del cliente devono essere configurati in maniera tale da visualizzare soltanto i dati più aggiornati del Web Service. 3.1.2.4. È vietata la rimozione degli avvisi di copyright dal database e dai suoi contenuti. 3.1.2.5. Il cliente si impegna a creare identificativi personali per gli utenti finali ai quali concede l’accesso ai dati messi a disposizione e a comunicarli a TecAlliance insieme all’utilizzo dei dati. Se i dati sono sprovvisti di elementi di identificazione, questi vengono considerati, valutati e calcolati come utenti separati.
Ambito di utilizzo. È possibile utilizzare i Prodotti forniti unicamente per il controllo di qualità nel proprio laboratorio. I Prodotti non sono destinati all’uso su esseri umani. L’Utente finale concorda che i Prodotti designati col Biosafety Level 2 o 3 costituiscono patogeni noti e che altri Prodotti non designati in tale modo e Repliche o Derivati possono essere patogeni in determinate condizioni. L’Utente finale si assume tutti i rischi e le responsabilità collegati al ricevimento, alla manipolazione, alla conservazione, allo smaltimento, al trasferimento e all’uso dei Prodotti, compresa, ma senza limitazione, l’adozione di tutte le norme di sicurezza e di trattamento appropriate per minimizzare i rischi ambientali e per la salute. L’Utente finale concorda sul fatto che qualunque attività svolta con i Prodotti e le Repliche o i Derivati verrà eseguita osservando tutte le linee guida, le leggi e le norme applicabili.
Ambito di utilizzo. 1. Gli automezzi di proprietà comunale devono circolare all’interno del territorio comunale, fatta eccezione per i veicoli: 2. Per questi ultimi, i Dirigenti dei settori che hanno in carico i mezzi devono autorizzare

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  • Oggetto e ambito di applicazione Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e stabilisce la reciproca e formale obbligazione del Comune di Terni, in qualità di stazione appaltante, e dei partecipanti alla procedura in oggetto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché I'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

  • Ambito di applicazione 1. Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e devesi altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell’integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. 3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale. 4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. 5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (di importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa); 6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti nella lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Assicurazione per conto di chi spetta La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

  • Diritto di surrogazione Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza del Risarcimento pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell’Assicurato. Nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato che con lui collaborano stabilmente, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.

  • Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e/o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.

  • Diritto di opposizione Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione). Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

  • Diritto di affissione Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che l'Azienda ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

  • Ritardi nel pagamento della rata di saldo 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.