Altri accordi. 1) Tutte le variazioni del presente accordo di cooperazione dovranno essere concordate ed accettate da entrambi i soggetti sottoscrittori.
2) La sottoscrizione del presente accordo non dà in alcun modo allo Sponsor la qualifica di ente formativo accreditato da OrdIngTS.
Altri accordi. 1. Fatte salve le disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunità europea, né il presente accordo né qualsivoglia azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano in alcun modo la facoltà per gli Stati membri di avviare attività di cooperazione bilaterali con l'Indonesia o di concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e di cooperazione con l'Indonesia.
2. Il presente accordo lascia impregiudicata l’esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle Parti nei confronti di terzi.
Altri accordi. 1- Le parti, dopo la stipula della presente convenzione, potranno definire di comune accordo, con successivo separato accordo, eventuali più favorevoli condizioni di gestione dei conti correnti e di accesso al credito presso la banca tesoriere per i dipendenti e gli amministratori dell’ente. L’accordo potrà essere formalizzato mediante scambio di lettere senza necessità di integrazione della presente convenzione
2- Il tesoriere dichiara la propria disponibilità a valutare e a concordare con l'Ente specifici progetti per il finanziamento agevolato a settori o a particolari soggetti, finalizzati allo sviluppo economico, sociale o culturale del territorio o al sostegno delle imprese per superare la crisi economica. I criteri di accesso e di valutazione delle domande di ammissione a queste forme di finanziamento agevolato, nonché le modalità di attuazione, saranno disciplinati da specifico successivo accordo tra l'Ente e il Tesoriere. L’accordo potrà essere formalizzato mediante scambio di lettere senza necessità di integrazione della presente convenzione.
3- Il Tesoriere, se richiesto dall’ente, fornirà concreta consulenza nell’ideazione e realizzazione di finanziamenti innovativi. Il tesoriere si impegna, su richiesta dell'ente, a svolgere il ruolo di "Advisor" per il monitoraggio e l'analisi del debito; per questo incarico l'ente non è obbligato all'esclusività dell'incarico e non verserà alcun compenso. A fronte di ciò l'Advisor presenterà all'ente proposte per la gestione del debito, nonché proposte di rimodulazione dell'indebitamento e assisterà l'ente nella scelta delle forme di finanziamento degli investimenti e nella gestione attiva della liquidità.
Altri accordi. 1. Salvo diversa disposizione degli allegati del presente accordo, gli obblighi derivanti da accordi conclusi da una delle parti con un paese terzo che non sia parte del presente accordo non hanno valore né producono effetti per l'altra parte di tale accordo.
2. Al momento della sua entrata in vigore, il presente accordo subentra agli accordi o alle intese bilaterali sulla sicurezza dell'aviazione stipulati tra il governo della Repubblica popolare cinese e gli Stati membri dell'Unione europea per quanto riguarda tutte le materie disciplinate dal presente accordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 3.
3. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, gli agenti tecnici adottano le misure necessarie per modificare o sopprimere, secondo il caso, le intese precedenti tra di loro.
4. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, l'accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi che derivano alle parti da qualsiasi altro accordo internazionale.
Altri accordi. Le parti, dopo la stipula della presente convenzione, potranno definire di comune accordo, con successivo separato accordo, eventuali più favorevoli condizioni di gestione dei conti correnti e di accesso al credito presso la banca tesoriere per i dipendenti e gli amministratori dell’ente. L’accordo potrà essere formalizzato mediante scambio di lettere senza necessità di integrazione della presente convenzione
Altri accordi. Il presente accordo non modifica gli accordi o le intese in vigore tra le parti o gli accordi o le intese tra il Canada e gli Stati membri dell'UE. Non pregiudica in alcun modo il contenuto di accordi o intese futuri tra il Canada e gli Stati membri dell'UE. Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi o intese relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate.
Altri accordi. Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi e regimi relativi alla fornitura o allo scambio di infor- mazioni classificate, a condizione che essi non siano incompa- tibili con le disposizioni del presente accordo.
Altri accordi. 1. Salvo diversa disposizione degli allegati del presente ac cordo, gli obblighi derivanti da accordi conclusi da una delle parti con un Paese terzo che non sia parte del presente accordo non hanno valore né producono effetti per l’altra parte del presente accordo per quanto riguarda il riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione di conformità nel paese terzo.
2. Al momento della sua entrata in vigore, il presente ac cordo subentra agli accordi bilaterali sulla sicurezza dell’avia zione stipulati tra il Canada e gli Stati membri dell’Unione europea per quanto riguarda tutte le materie disciplinate dal presente accordo.
3. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli ob blighi che derivano alle parti da qualsiasi altro accordo interna zionale.
Altri accordi. Il locatore Il conduttore
Altri accordi. Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come:
a) limitativa dei diritti degli investitori delle Parti di usufruire del trattamento più favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e la Corea;
b) derogante agli obblighi giuridici internazionali imposti alle Parti da accordi che prevedano per gli investitori delle Parti un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente accordo.