Altri accordi. 1) Tutte le variazioni del presente accordo di cooperazione dovranno essere concordate ed accettate da entrambi i soggetti sottoscrittori.
2) La sottoscrizione del presente accordo non dà in alcun modo allo Sponsor la qualifica di ente formativo accreditato da OrdIngTS.
Altri accordi. 1. Fatte salve le disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunità europea, né il presente accordo né qualsivoglia azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano in alcun modo la facoltà per gli Stati membri di avviare attività di cooperazione bilaterali con l'Indonesia o di concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e di cooperazione con l'Indonesia.
2. Il presente accordo lascia impregiudicata l’esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle Parti nei confronti di terzi.
Altri accordi. 1- Le parti, dopo la stipula della presente convenzione, potranno definire di comune accordo, con successivo separato accordo, eventuali più favorevoli condizioni di gestione dei conti correnti e di accesso al credito presso la banca tesoriere per i dipendenti e gli amministratori dell’ente. L’accordo potrà essere formalizzato mediante scambio di lettere senza necessità di integrazione della presente convenzione
2- Il tesoriere dichiara la propria disponibilità a valutare e a concordare con l'Ente specifici progetti per il finanziamento agevolato a settori o a particolari soggetti, finalizzati allo sviluppo economico, sociale o culturale del territorio o al sostegno delle imprese per superare la crisi economica. I criteri di accesso e di valutazione delle domande di ammissione a queste forme di finanziamento agevolato, nonché le modalità di attuazione, saranno disciplinati da specifico successivo accordo tra l'Ente e il Tesoriere. L’accordo potrà essere formalizzato mediante scambio di lettere senza necessità di integrazione della presente convenzione.
3- Il Tesoriere, se richiesto dall’ente, fornirà concreta consulenza nell’ideazione e realizzazione di finanziamenti innovativi. Il tesoriere si impegna, su richiesta dell'ente, a svolgere il ruolo di "Advisor" per il monitoraggio e l'analisi del debito; per questo incarico l'ente non è obbligato all'esclusività dell'incarico e non verserà alcun compenso. A fronte di ciò l'Advisor presenterà all'ente proposte per la gestione del debito, nonché proposte di rimodulazione dell'indebitamento e assisterà l'ente nella scelta delle forme di finanziamento degli investimenti e nella gestione attiva della liquidità.
Altri accordi. 1. Salvo diversa disposizione degli allegati del presente accordo, gli obblighi derivanti da accordi conclusi da una delle parti con un paese terzo che non sia parte del presente accordo non hanno valore né producono effetti per l'altra parte di tale accordo.
2. Al momento della sua entrata in vigore, il presente accordo subentra agli accordi o alle intese bilaterali sulla sicurezza dell'aviazione stipulati tra il governo della Repubblica popolare cinese e gli Stati membri dell'Unione europea per quanto riguarda tutte le materie disciplinate dal presente accordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 3.
3. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, gli agenti tecnici adottano le misure necessarie per modificare o sopprimere, secondo il caso, le intese precedenti tra di loro.
4. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, l'accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi che derivano alle parti da qualsiasi altro accordo internazionale.
Altri accordi. Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come:
a) limitativa dei diritti degli investitori delle Parti di usufruire del trattamento più favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e la Corea;
b) derogante agli obblighi giuridici internazionali imposti alle Parti da accordi che prevedano per gli investitori delle Parti un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente accordo.
Altri accordi. X. Xxxxx ove disposto diversamente negli allegati del presente accordo, i diritti e le obbligazioni discendenti da qualsiasi ac cordo concluso da una delle parti con un terzo non sono applicabili né producono effetti per l’altra parte del presente accordo.
B. Alla luce del presente accordo e a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, gli Stati Uniti d’America adottano le misure necessarie e la Comunità europea assicura, in conformità al trattato che istituisce la Comunità europea, che gli Stati membri dell’Unione europea adottano le misure necessarie per modifi care o estinguere, secondo il caso, gli accordi bilaterali elencati nell’appendice 1 conclusi tra gli Stati Uniti e i singoli Stati membri dell’Unione europea.
C. Salvo se previsto diversamente negli allegati, i risultati di conformità e di approvazione validi alla data di entrata in vigore del presente accordo e precedentemente accettati dagli Stati Uniti o da uno Stato membro dell’Unione europea in forza di uno degli accordi bilaterali in materia di sicurezza aerea o di accordi bilaterali in materia di aeronavigabilità elencati nell’ap pendice 1 sono considerati validi dalle parti del presente ac cordo alle condizioni accettate in detti accordi, fino al momento della loro sostituzione o estinzione.
Altri accordi. Qualsiasi altro accordo conforme ai principi contenuti nel Regolamento per Agenti di Calciatori sarà incluso in questo contratto e depositato presso la Federazione nazionale di competenza.
Altri accordi. Le parti, dopo la stipula della presente convenzione, potranno definire di comune accordo, con successivo separato accordo, eventuali più favorevoli condizioni di gestione dei conti correnti e di accesso al credito presso la banca tesoriere per i dipendenti e gli amministratori dell’ente. L’accordo potrà essere formalizzato mediante scambio di lettere senza necessità di integrazione della presente convenzione
Altri accordi. Il presente accordo non modifica gli accordi o le intese in vigore tra le parti o gli accordi o le intese tra il Canada e gli Stati membri dell'UE. Non pregiudica in alcun modo il contenuto di accordi o intese futuri tra il Canada e gli Stati membri dell'UE. Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi o intese relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate.
Altri accordi. Nel 1998, Acotel ha concluso con TIM un contratto per la veicolazione dei Servizi Informativi in SMS ai clienti Acotel titolari di un contratto di abbonamento GSM TIM oppure in possesso di una scheda prepagata GSM TIM, quali, ad esempio, i clienti finali dei propri clienti Corporate mediante il collegamento con la rete GSM TIM. Il contratto ha una durata quadriennale con scadenza al 9 marzo 2002 ed e` rinnovabile tacitamente per ulteriori quattro anni, salva disdetta di una delle parti. La scrittura integrativa al contratto ScripTIM ha previsto la facolta` di Acotel di fornire Servizi Informativi anche ai clienti finali dei propri clienti Corporate che siano abbonati a Network Operator diversi da TIM, fermo restando l'impegno di Acotel di veicolare tale traffico sulla rete GSM TIM. In relazione al mercato Corporate, i contratti del Gruppo presentano strutture e contenuti di natura disomogenea dovuti alla peculiarita` delle esigenze di ogni singolo cliente del suddetto mercato. Tra gli altri, oggetto di tali contratti sono attualmente i servizi di Multimedia Banking e diverse Soluzioni M-commerce, quali il servizio di Mobile Booking e Ticketing per Diners e Alitalia.