Common use of Ambito e iniziativa per la costituzione Clause in Contracts

Ambito e iniziativa per la costituzione. RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle Associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23.7.93. Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nella unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, Parte II, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente Accordo. L'iniziativa di cui al comma 1 deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate, entro 3 mesi dalla stipula del presente Accordo. In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine. La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU e dovrà essere esercitata almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ambito e iniziativa per la costituzione. RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle aziende nei quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle Associazioni associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23.7.93presente Protocollo. Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del presente CCNL applicato nella unità produttiva di cui il presente regolamento è parte integrante, ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4), Parte parte II, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente Accordoaccordo. L'iniziativa di cui al comma 1 1) deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate, entro 3 mesi dalla stipula del presente Accordoaccordo. In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa della iniziativa entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine. La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU e dovrà essere esercitata almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ambito e iniziativa per la costituzione. RSU Rappresentanze sindacali unitarie, in rappresentanza dei lavoratori nei confronti di ciascuna a 'Direzione aziendale, possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l'azienda l zienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle Associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23.7.93. Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nella unità produttiva ovvero le associazioni Associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, Parte IIparte II del Protocollo 20 dicembre 1993, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto ai contenuti del Protocollo stesso e del presente AccordoContratto collettivo nazionale di lavoro. L'iniziativa di cui al primo comma del presente punto 1 deve può essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni Associazioni sindacali come sopra individuate, entro 3 mesi dalla stipula del presente Accordo. In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine. La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU Rappresentanze Sindacale Unitaria e dovrà essere esercitata almeno 3 tre mesi prima della scadenza del mandato.

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Samples: www.fim.torino.it

Ambito e iniziativa per la costituzione. RSU Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad a iniziativa delle Associazioni associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23.7.9323 luglio 1993. Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del il CCNL applicato nella unità nell'unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, Parte IIparte seconda, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente Accordoaccordo. L'iniziativa di cui al primo comma 1 deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate, entro 3 tre mesi dalla stipula del presente Accordoaccordo. In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine. La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU e dovrà essere esercitata almeno 3 tre mesi prima della scadenza del mandato.

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Samples: Accordo Interconfederale 20 Dicembre 1993