RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST) Clausole campione

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST). Le Parti concordano di dare pratica attuazione ai contenuti di cui all’Art.87 del CCNL 01.07.2014 nonché agli Artt.37 e 50 del D.L.vo 81/2008, questi ultimi in “Allegato 12”, e confermano, quindi, l’istituzione dell’apposito Fondo per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale” (RLST), nella misura dello 0,005% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’Art.24 del CCNL 01.07.2014, da versarsi alla Cassa Edile ma gestito dall’Ente Sfera, di cui al nuovo Regolamento posto in “Allegato 13”.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST). E' prevista la facoltà per i dipendenti da aziende sino a 15 lavoratori di demandare le funzioni del RLS a un dirigente sindacale con funzioni di RLST, che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST). Per le imprese o unità produttive iscritte operanti nell’ambito provinciale, all’interno delle quali non sia stato nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ( RLS ) si provvederà mediante la designazione di un incaricato che svolgerà le proprie funzioni esclusivamente con riferimento a dette imprese. In relazione alla evoluzione del settore ed compatibilmente con l’entità delle risorse disponibili presso il fondo temporaneamente gestito presso la Cassa Edile con le modalità del successivo punto 3) il numero degli RLST verrà definito dalle XX.XX. dei lavoratori. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ( di seguito denominato RLST ) verrà eletto o designato dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori sulla base dei requisiti di competenza , affidabilità e professionalità. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si impegnano a fornire all’RLST designato od eletto tutti i necessari supporti formativi. A questo scopo l’RLST dovrà obbligatoriamente partecipare almeno ad un corso formativo della durata di 80 ore gestito da Ente idoneo. Le XX.XX. dei lavoratori definiranno, nella loro totale responsabilità, le modalità organizzative di tale corso. L’RLST dovrà svolgere esclusivamente attività inerente la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. 626/94 e garantire la non interferenza con l’attività sindacale o con iniziative incompatibili con il proprio ruolo. Le parti verificheranno il rispetto di tali impegni.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST). Le parti sociali, rilevato che sono emerse necessità tali da indurre ad una revisione del servizio R.L.S.T., alla luce della normativa prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dal Titolo I, Capo 3, Sezione VII che disciplina l'istituto dei R.L.S.T. e quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale, a far data dal 1° novembre 2012 hanno convenuto l'esternalizzazione totale ed assoluta con gestione autonoma del servizio R.L.S.T. in capo alle Organizzazioni sindacali territoriali dell'edilizia odierne firmatarie, sollevando l’Ente Unico Formazione e Sicurezza da qualunque coinvolgimento ed onere derivanti dalla gestione amministrativa del servizio. Le Organizzazioni sindacali garantiscono l'effettività del servizio ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e nel caso il servizio venisse interrotto cesserà istantaneamente il contributo a cura dell’Ente Unico Formazione e Sicurezza. Le Organizzazioni sindacali nel caso di nomina o sostituzione dei R.L.S.T., che saranno individuati sulla base dei requisiti della competenza, affidabilità e professionalità, avranno cura di indicarlo con congruo preavviso di almeno un mese. La designazione sarà formalizzata con lettera a firma congiunta dei tre segretari territoriali delle XX.XX. dei lavoratori indirizzata alle rappresentanze datoriali territoriali e all’Ente Unico Formazione e Sicurezza. Per quanto non disciplinato in riferimento al Servizio R.L.S.T., oltre a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., si richiama espressamente l'accordo del 6 febbraio 1998 (in Allegato 4) ad eccezione degli artt. 3, 4, comma 2; 6 commi 2/3/4/5/7/8/9/10/13/15; che si intendono completamente abrogati. Inoltre le parti intendono modificati i seguenti: - art. 4, comma 1 nella parte "due incaricati" che diventa "fino ad un massimo di tre incaricati"; - art. 4, comma 3 nella parte "80 ore" che diventa "120 ore"; - art. 6, comma 6, così sostituito: “Sono costituiti nell'ambito della Cassa edile di assistenza di Sondrio appositi fondi finalizzati alla copertura dei costi rispettivamente: • per la formazione e l'attività del responsabile dei lavoratori per la sicurezza d'azienda (R.L.S.) • per gli R.L.S.T., le cui risorse verranno impiegate secondo gli accordi che verranno assunti dalle parti sottoscritte” - art. 6, comma 11, cosi sostituito: “I contributi in questione dovranno offrire un gettito che assicuri equilibrio tra le entrate e le uscite.” - art. 6, comma 12 nella parte "di lire 30.000" che diventa "€ 1...

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  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.

  • Rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. 3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6. 4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora: a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2; b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità; c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione. 5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008. 6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna. 7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali. 8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi: a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015; b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità; d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno; e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti; f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7. 10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10. 12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa. 13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: