Ambito ed iniziativa per la costituzione. Le RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l’mpre- sa occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050 giornate di occupazione con riferimento alle giornate dell’anno precedente, inclusi i lavoratori con contratto di lavoro part-time (da computarsi in misura pro- porzionale all’orario di lavoro contrattuale) e i lavoratori a tempo determina- to da computarsi in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro, nonché nell’impresa che nel medesimo ambito comunale abbia le stesse caratteristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva, singolar- mente considerata, non raggiunge tali limiti, dalle associazioni sindacali fir- matarie del Testo Unico sulla Rappresentanza sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 10 gennaio 2014 e successive modifiche, e che siano firma- tarie del CCNL*. In ogni caso le XX.XX. firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti e 4.050 giornate dichiarate nell’anno precedente, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e meno di 4.050 gior- nate rilevate come sopra, continueranno ad applicarsi le normative previste dal CCNL in materia di R.S.A. Per i successivi rinnovi della rappresentanza con più di 15 dipendenti e più di 4.050 giornate rilevate come sopra, l’iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSU.
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Ambito ed iniziativa per la costituzione. Le RSU possono 1. La rappresentanza sindacale unitaria può essere costituite nelle unità produttive nelle quali l’mpre- sa occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050 giornate di occupazione con riferimento alle giornate dell’anno precedente, inclusi i lavoratori con contratto di lavoro part-time (da computarsi costituita in misura pro- porzionale all’orario di lavoro contrattuale) e i lavoratori a tempo determina- to da computarsi in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro, nonché nell’impresa che nel medesimo ambito comunale abbia le stesse caratteristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva, singolar- mente considerata, non raggiunge tali limiti, dalle associazioni sindacali fir- matarie del Testo Unico sulla Rappresentanza sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 10 gennaio 2014 e successive modifiche, e che siano firma- tarie del CCNL*. In ogni caso le XX.XX. firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti e 4.050 giornate dichiarate nell’anno precedente, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e meno di 4.050 gior- nate rilevate come sopra, continueranno ad applicarsi le normative previste dal CCNL in materia di R.S.A. Per i successivi rinnovi della rappresentanza azienda con più di 15 dipendenti dipen- denti ad iniziativa delle associazioni sindacali stipulanti il protocollo del 23 luglio 1993 e che abbiano stipulato o aderito all’ a. n. 7 febbraio 1991.
2. Hanno altresì potere di iniziativa, le associazioni sindacali di cui al punto 4, lettere a) e b), parte seconda del presente accordo.
3. In fase di prima applicazione, l’iniziativa di cui al primo comma deve, di norma, essere esercita- ta, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra indivi- duate, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo.
4. La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, sarà esercitata almeno tre mesi prima della scaden- za del mandato.
5. Nelle aziende che occupano più di 4.050 giornate rilevate come sopra15 dipendenti, l’iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSUil/i rappresentante/i per la sicurezza di cui all’art.18, comma 6 del D.Lgs. 626/94 e all’accordo nazionale sui rappresentanti per la sicurezza del 28.3.1996, è/sono indicato/i contestualmente alla costituzione della R.S.U. e tra i suoi com- ponenti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ambito ed iniziativa per la costituzione. Le RSU Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l’mpre- sa il datore di lavoro occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente accordo interconfederale. Ai fini del computo del numero dei dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050 giornate di occupazione con riferimento alle giornate dell’anno precedente, inclusi i lavoratori con contratto di lavoro a part-time (da computarsi saranno computati in misura pro- porzionale proporzionale all’orario di lavoro contrattuale) e contrattuale mentre i lavoratori con contratto a tempo determina- to da computarsi determinato saranno computati in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro, nonché nell’impresa che nel medesimo ambito comunale abbia . Hanno potere di iniziativa anche le stesse caratteristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva, singolar- mente considerata, non raggiunge tali limiti, dalle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva ovvero le associazioni sindacali fir- matarie abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del Testo Unico sulla Rappresentanza sottoscritto da Confindustriapunto 4, Cgilsezione terza, Cisl a condizione che abbiano comunque effettuato adesione formale al contenuto dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e Uil il 10 gennaio 2014 e successive modifiche, e che siano firma- tarie del CCNL*. In ogni caso le XX.XX. firmatarie del presente accordo Accordo. L'iniziativa di cui al primo comma può essere esercitata, congiuntamente o che comunque aderiscono alla disciplina in esso contenutadisgiuntamente, partecipando alla procedura di elezione della RSUda parte delle associazioni sindacali come sopra individuate. La stessa iniziativa, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti e 4.050 giornate dichiarate nell’anno precedente, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e meno di 4.050 gior- nate rilevate come sopra, continueranno ad applicarsi le normative previste dal CCNL in materia di R.S.A. Per per i successivi rinnovi della rappresentanza con più di 15 dipendenti e più di 4.050 giornate rilevate come soprarinnovi, l’iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSUr.s.u. ove validamente esistente.
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Samples: Testo Unico Sulla Rappresentanza Confindustria – Cgil, Cisl E Uil, Testo Unico Sulla Rappresentanza Confindustria – Cgil, Cisl E Uil
Ambito ed iniziativa per la costituzione. Le RSU Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità uni- tà produttive nelle quali l’mpre- sa il datore di lavoro occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050 giornate lavoratori (cinque lavoratori per le imprese agricole), ad iniziativa delle organizza- zioni sindacali di occupazione con riferimento categoria aderenti alle giornate dell’anno precedente, inclusi Confederazioni firmatarie del presente Accordo Interconfederale. Ai fini del computo del numero dei lavoratori di cui sopra i lavoratori con contratto di lavoro a part-time (da computarsi saranno computati in misura pro- porzionale propor- zionale all’orario di lavoro contrattuale) e contrattuale mentre i lavoratori con contratto a tempo determina- to da computarsi determinato saranno computati in base al numero medio mensile men- sile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata du- rata dei loro rapporti di lavoro. Sono fatte salve le disposizioni di miglior favore già previste dai CCNL. Hanno potere di iniziativa anche le organizzazioni sindacali di catego- ria firmatarie del C.C.N.L. applicato nell’unità produttiva ovvero le asso- ciazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto IV, nonché nell’impresa parte terza, a condizione che nel medesimo ambito comunale abbia le stesse caratteristiche occupazionalisi siano preventivamente e formalmente impegnate al rispetto integrale dei contenuti del presente accordo. L’iniziativa può essere esercitata, anche se ciascuna unità produttivacongiuntamente o disgiuntamente, singolar- mente considerata, non raggiunge tali limiti, dalle da parte delle associazioni sindacali fir- matarie del Testo Unico sulla Rappresentanza sottoscritto da Confindustriacome sopra individuate. La stessa iniziativa, Cgil, Cisl e Uil il 10 gennaio 2014 e successive modifiche, e che siano firma- tarie del CCNL*. In ogni caso le XX.XX. firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti e 4.050 giornate dichiarate nell’anno precedente, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e meno di 4.050 gior- nate rilevate come sopra, continueranno ad applicarsi le normative previste dal CCNL in materia di R.S.A. Per per i successivi rinnovi della rappresentanza con più di 15 dipendenti e più di 4.050 giornate rilevate come soprarinnovi, l’iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSUr.s.u. ove validamente esistente.
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