Ambito oggettivo. Il nuovo articolo 51, comma 2, lett. f) del TUIR stabilisce che “l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100”. La lettera f) dell’articolo 51 prevede espressamente che i servizi siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12. La norma conferma il rinvio alle finalità di cui all’art. 100 che riguardano le opere e i servizi con scopi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto. La previsione testuale è molto ampia e dunque sono riconducibili ad essa la generalità dei servizi di welfare presenti oggi sul mercato. E’ altresì confermato che l’esclusione dalla tassazione opera non solo quando le opere e i servizi messi a disposizione dei dipendenti e ai familiari riguardino esclusivamente strutture di proprietà dell’azienda, ma anche quando tali servizi siano messi a disposizione del lavoratore tramite il ricorso a strutture esterne all’azienda (Cfr. Risoluzione n. 34/E del 10 marzo 2004 in cui l’Agenzia delle Entrate si era pronunciata su un quesito inerente ad un servizio di check-up medico da effettuarsi presso strutture mediche specializzate previa stipula di apposite convenzioni da parte del datore di lavoro interessato). Ad ogni modo, in mancanza di una espressa previsione di legge “il dipendente deve risultare estraneo al rapporto che intercorre tra l’azienda e l’effettivo prestatore del servizio ed in particolare non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda” ( Cfr. Risoluzione n. 34/E del 2004 e Risoluzione n. 26/E del 29 marzo 2010). Non è possibile quindi fruire dell’agevolazione se le somme sono corrisposte in denaro anche mediante rimborsi o anticipazioni effettuati al dipendente. Ciò premesso, la novità rispetto al passato consiste nella possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive non assumendo più alcun significato la motivazione e/o gli strumenti che originano il piano di welfare aziendale. In particolare la norma usa l’espressione “riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale”.
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Ambito oggettivo. Il nuovo articolo 51L’Anticipazione di Tesoreria è destinata a far fronte a momentanee esigenze di liquidità che si verifichino durante ciascun esercizio finanziario, comma 2limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a tali esigenze ed in assenza di fondi disponibili. Ai sensi dell’articolo 3, lett. f) del TUIR stabilisce co. 17, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’Anticipazione di Tesoreria non costituisce indebitamento agli effetti dell’articolo 119 della Costituzione, in quanto annoverabile tra le “operazioni che “l'utilizzazione delle opere non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 effettuare spese per le finalità quali è già prevista idonea copertura di cui al comma 1 dell'articolo 100bilancio”. La lettera f) dell’articolo 51 prevede espressamente che i servizi siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie Il limite massimo dell’Anticipazione di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12. La norma conferma il rinvio alle finalità di cui all’art. 100 che riguardano le opere e i servizi con scopi di educazioneTesoreria previsto dalla normativa vigente è fissato, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto. La previsione testuale è molto ampia e dunque sono riconducibili ad essa la generalità dei servizi di welfare presenti oggi sul mercato. E’ altresì confermato che l’esclusione dalla tassazione opera non solo quando le opere e i servizi messi a disposizione dei dipendenti e ai familiari riguardino esclusivamente strutture di proprietà dell’azienda, ma anche quando tali servizi siano messi a disposizione del lavoratore tramite il ricorso a strutture esterne all’azienda (Cfr. Risoluzione n. 34/E del 10 marzo 2004 in cui l’Agenzia delle Entrate si era pronunciata su un quesito inerente ad un servizio di check-up medico da effettuarsi presso strutture mediche specializzate previa stipula di apposite convenzioni da parte del datore di lavoro interessato). Ad ogni modoper l’anno 2018, in mancanza cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di una espressa previsione entrata del bilancio, e in tre dodicesimi delle entrate a decorrere dall’anno 2019. Per i Piccoli Comuni di nuova istituzione, il limite massimo dell’Anticipazione di Tesoreria sarà parametrato, in analogia a quanto previsto per l’assunzione di mutui ex articolo 204 del TUEL e sino all’approvazione del primo bilancio
1 Per la determinazione della popolazione residente del Piccolo Comune si fa riferimento all’ultimo elenco ISTAT di volta in volta disponibile. Per il primo triennio di applicazione (2018‐2020), in alternativa, potrà essere considerata la popolazione risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione (2011), disponibile alla data di approvazione della legge “il dipendente deve risultare estraneo al rapporto che intercorre tra l’azienda e l’effettivo prestatore 6 ottobre 2017, n. 158. consuntivo, alle entrate afferenti i primi tre titoli del servizio ed in particolare non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda” ( Cfr. Risoluzione n. 34/E del 2004 e Risoluzione n. 26/E del 29 marzo 2010). Non è possibile quindi fruire dell’agevolazione se le somme sono corrisposte in denaro anche mediante rimborsi o anticipazioni effettuati al dipendente. Ciò premesso, la novità rispetto al passato consiste nella possibilità bilancio di beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive non assumendo più alcun significato la motivazione e/o gli strumenti che originano il piano di welfare aziendale. In particolare la norma usa l’espressione “riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale”previsione.
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Samples: Condizioni Generali Per L’accesso Alle Anticipazioni Di Tesoreria
Ambito oggettivo. Il nuovo articolo 51, comma 2, lett. f) del TUIR stabilisce che “l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100”. La lettera f) dell’articolo 51 prevede espressamente che i servizi siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12. La norma conferma il rinvio alle finalità di cui all’art. 100 che riguardano le opere e i servizi con scopi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto. La previsione testuale è molto ampia e dunque sono riconducibili ad essa la generalità dei servizi di welfare presenti oggi sul mercato. E’ altresì confermato che l’esclusione dalla tassazione opera non solo quando le opere e i servizi messi a disposizione dei dipendenti e ai familiari riguardino esclusivamente strutture di proprietà dell’azienda, ma anche quando tali servizi siano messi a disposizione del lavoratore tramite il ricorso a strutture esterne all’azienda (Cfr. Risoluzione n. 34/E del 10 marzo 2004 in cui l’Agenzia delle Entrate si era pronunciata su un quesito inerente ad un servizio di check-up medico da effettuarsi presso strutture mediche specializzate previa stipula di apposite convenzioni da parte del datore di lavoro interessato). Ad ogni modo, in mancanza di una espressa previsione di legge “il dipendente deve risultare estraneo al rapporto che intercorre tra l’azienda e l’effettivo prestatore del servizio ed in particolare non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda” ( Cfr. Risoluzione n. 34/E del 2004 e Risoluzione n. 26/E del 29 marzo 2010). Non è possibile quindi fruire dell’agevolazione se le somme sono corrisposte in denaro anche mediante rimborsi o anticipazioni effettuati al dipendente. Ciò premesso, la novità rispetto al passato consiste nella possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive non assumendo più alcun significato la motivazione e/o gli strumenti che originano il piano di welfare aziendale. In particolare la norma usa l’espressione “riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale”.
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Samples: Vademecum