AMMISSIONE DEGLI UTENTI ALLA FREQUENZA Clausole campione

AMMISSIONE DEGLI UTENTI ALLA FREQUENZA. L’Amministrazione capitolina gestirà la raccolta delle domande, la formazione delle graduatorie e la determinazione delle ammissioni dell’utenza municipale. Roma Capitale, Municipio territoriale di riferimento, provvederà, in applicazione dei criteri e modalità di accesso ai servizi educativi capitolini, ad individuare i bambini da inserire nei posti della struttura, senza interferenza alcuna da parte dell’affidatario. Il Municipio territoriale di riferimento comunicherà tempestivamente all’affidatario i nominativi ed i dati dei bambini che saranno inseriti nei posti di ciascun nido; provvederà inoltre a comunicare, in corso d’anno, i nominativi dei bambini che sostituiranno eventuali rinunciatari. L’affidatario sarà tenuto a comunicare al Municipio la programmazione degli inserimenti dei bambini prima dell’apertura annuale del servizio, nonché l’assenza prolungata (10 giorni) dell’utente che avvenga senza giustificazione, al fine di consentire all’Amministrazione Capitolina la relativa decadenza, e l’eventuale sostituzione con i bambini in lista d’attesa.
AMMISSIONE DEGLI UTENTI ALLA FREQUENZA. Il Comune provvederà, in base alle graduatorie comunali, ad individuare i bambini da inserire rispettivamente nei posti di scuola dell'infanzia e nei posti a sé riservati della sezione Primavera. Il concessionario non potrà in alcun modo interferire nella individuazione dei bambini che occuperanno tali posti riservati. Il Quartiere Porto comunicherà al concessionario i nominativi ed i dati dei bambini che saranno inseriti nei posti riservati del nido di norma entro il mese di luglio di ogni anno. Provvederà inoltre a comunicare, in corso d’anno, i nominativi dei bambini che sostituiranno eventuali rinunciatari. Il concessionario sarà tenuto a comunicare al Quartiere Porto la programmazione degli inserimenti effettivi dei bambini con posti riservati prima dell’apertura annuale del servizio. Gli utenti formeranno un registro unico degli utenti da conservare aggiornato presso la struttura contenente: − nominativi e date di nascita; − data di inizio inserimento; − presenze giornaliere su base mensile dei bambini; − segnalazione delle eventuali sostituzioni intervenute in corso d'anno. Il registro unico delle presenze fornito dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato presso il servizio in quanto dovrà essere consultabile in ogni momento dai tecnici comunali. Tutti i dati che il Comune fornirà relativamente ai bambini richiedenti il servizio sono individuati come “dati personali”, ai sensi del Decreto Lgs. del 30/6/2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dati personali”) e s.m.i. e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dalla legge stessa. Il Comune conferirà al concessionario i dati personali relativi ai fruitori del servizio nidi unicamente in relazione allo sviluppo delle attività inerenti il servizio stesso e comunque in forma non eccedente rispetto all’utilizzo che di essi deve essere fatto. È fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione al servizio nidi. Il concessionario entro 15 gg. dalla stipulazione del presente contratto renderà noto il Titolare e il responsabile dei trattamenti dei dati. Nel caso in cui il Comune accertasse l'impossibilità di coprire tutti i posti a sé riservati o di garantire la sostituzione dei rinunciatari attingendo dalle liste di attesa ne darà comunicazione al concessionario, e dal mese successivo alla comunicazione non verrà più versata la quota spettante per i posti rimessi COMUNE DI BOLOGNA CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SE...
AMMISSIONE DEGLI UTENTI ALLA FREQUENZA. Roma Capitale, Municipio territoriale di riferimento, provvederà, in applicazione dei criteri e modalità di accesso ai nidi capitolini, ad individuare i bambini da inserire nei posti della struttura. Il concessionario non potrà in alcun modo interferire nella individuazione dei bambini che occuperanno tali posti. Il Municipio territoriale di riferimento comunicherà tempestivamente al concessionario i nominativi ed i dati dei bambini che saranno inseriti nei posti del nido, di norma entro il mese di luglio di ciascun anno. Provvederà inoltre a comunicare, in corso d’anno, i nominativi dei bambini che sostituiscono eventuali dimessi. Il concessionario sarà tenuto a comunicare allo stesso Municipio la programmazione degli inserimenti effettivi dei bambini prima dell’apertura annuale del servizio, nonché l’assenza prolungata (10 giorni) dell’utente che avvenga senza giustificazione. Nel caso in cui Roma Capitale, Municipio territoriale di riferimento, accertasse l’impossibilità di coprire tutti i posti riservati a Roma Capitale, ne darà tempestiva comunicazione al concessionario, entro e non oltre il mese di ottobre, rimettendo, dal mese di novembre i posti non coperti nella disponibilità del concessionario, in deroga alla riserva iniziale prevista, fino alla fine dell’anno educativo di riferimento e fatta salva la continuità educativa per gli anni successivi.

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  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Ritardo di trasmissione dati (valore massimo)3 100 ms Tasso di perdita dei pacchetti (valore massimo)4 0,1 % Velocità di connessione1 Banda minima in download2 256 kbps Banda minima in upload2 256 kbps

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Esclusione e decadenza Il candidato è ammesso alla selezione con riserva. Il Responsabile del Procedimento può disporre in qualunque momento, l'esclusione dalla selezione a mezzo fax, o raccomandata A.R., o telegramma, o P.E.C., per le seguenti motivazioni: ● la trasmissione telematica della domanda di ammissione oltre il termine perentorio di cui all'articolo 4 del bando; ● la mancata sottoscrizione del riepilogo relativo alla domanda di partecipazione; ● la mancanza del curriculum vitae scientifico professionale redatto in lingua italiana o inglese; ● la mancanza della copia di un documento di identità in corso di validità; ● la mancanza del versamento del contributo di partecipazione entro il termine di scadenza; ● il difetto dei requisiti indicati all'articolo 3 del bando; ● situazioni di incompatibilità di cui all'art. 14 del bando; ● ogni altra ipotesi di violazione delle prescrizioni del bando. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, il Responsabile del Procedimento dispone la decadenza da ogni diritto connesso alla partecipazione alla selezione stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.