Annullamento Interruzione Corsi Clausole campione

Annullamento Interruzione Corsi. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato (a titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di danza, di attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dell’ente organizzatore/erogatore che ne attestino il diritto, sarà rimborsata dalla Società la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione (calcolo in pro-rata temporis), nei limiti del capitale previsto nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica. In ogni caso, il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile recuperare la somma versata dall’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro- spinale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite Virale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro spinale, e la malattia non dia postumi invalidanti, la Società corrisponderà un indennizzo forfetario previsto nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica. In caso di contagio, avvenuto successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico ed esclusivamente durante lo svolgimento delle attività descritte all’Art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, in conseguenza di:
Annullamento Interruzione Corsi. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato (a titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di danza, di attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dell’ente organizzatore/erogatore che ne attestino il diritto, sarà rimborsata dalla Società la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione (calcolo in pro-rata temporis), nei limiti previsti dall’Allegato 1 “Quadro sinottico”. In ogni caso, il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile recuperare la somma versata dall’Assicurato.
Annullamento Interruzione Corsi. U. Invalidità Permanente da poliomielite, meningite cerebro-spinale

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).