ANTICIPAZIONE DI CASSA. 1. I pagamenti sono effettuati dalla Banca nei limiti dell’effettiva giacenza di cassa della Camera. 2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente dell’Ente, su richiesta della Camera, corredata della deliberazione dell’organo competente, la Banca si impegna ad accordare un’anticipazione di cassa entro il limite massimo del trenta per cento (30%) del totale dei proventi correnti accertati nel penultimo esercizio precedente, come da bilancio d’esercizio approvato, e in ogni caso, per un importo complessivo non superiore ad € 8.000.000,00, entro il termine massimo di quindici giorni dalla richiesta. 3. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzazione e il rimborso delle anticipazioni, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita. 4. Sull'anticipazione verrà corrisposto alla Banca un interesse annuale nella misura specificata al successivo art.13 della presente convenzione. 5. Gli interessi a carico dell’Ente vengono calcolati sulle somme utilizzate sull’ammontare dell’anticipazione accordata ai sensi del precedente comma e decorrono dalla data di effettivo uso. 6. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro Istituto Cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, la Banca verrà rimborsata di ogni suo credito. Qualora la Camera, al momento della stipula della presente convenzione, non abbia la disponibilità finanziaria occorrente ad estinguere ogni esposizione in essere, sia per capitale, sia per interessi ed accessori nei confronti della banca cessante, l’Istituto Cassiere subentrante, su esplicita richiesta della Camera, si impegna a concedere un’anticipazione a totale copertura dell’esposizione secondo la procedura di cui al presente articolo.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Cassa, Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Cassa
ANTICIPAZIONE DI CASSA. 1. I pagamenti sono effettuati dalla Banca nei limiti dell’effettiva giacenza di cassa della Camera.
2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente dell’Ente, Il Tesoriere su richiesta della Camera, corredata della deliberazione dell’organo competente, la Banca si impegna ad accordare un’anticipazione di cassa entro il limite massimo del trenta per cento (30%) del totale dei proventi correnti accertati nel penultimo esercizio precedente, come da bilancio d’esercizio approvato, e in ogni caso, per un importo complessivo non superiore ad € 8.000.000,00, entro il termine massimo di quindici giorni dalla richiesta.
3. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzazione e il rimborso delle anticipazioni, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita.
4. Sull'anticipazione verrà corrisposto alla Banca un interesse annuale nella misura specificata al successivo art.13 della presente convenzione.
5. Gli interessi a carico dell’Ente vengono calcolati sulle somme utilizzate sull’ammontare dell’anticipazione accordata ai sensi del precedente comma e decorrono dalla data di effettivo uso.
6. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro Istituto Cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, la Banca verrà rimborsata di ogni suo credito. Qualora la Camera, al momento della stipula della presente convenzione, non abbia la disponibilità finanziaria occorrente ad estinguere ogni esposizione in essere, sia per capitale, sia per interessi ed accessori nei confronti della banca cessante, l’Istituto Cassiere subentrante, su esplicita richiesta della Camera, dell’ASP si impegna a concedere un’anticipazione anticipazioni di cassa nel limite di 3/12 dei ricavi dell’ultimo Conto consuntivo approvato dall’Azienda con riferimento al totale della voce A (Valore della produzione) e C (Proventi e oneri finanziari). L’utilizzo di anticipazioni ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a totale copertura dell’esposizione secondo la procedura momentanee esigenze di cassa. Per consentire al Tesoriere di mettere a disposizione l’anticipazione di cassa e di utilizzarla per i pagamenti, entro i limiti di cui al presente articolosuccessivo comma, fin dai primi giorni dell’esercizio finanziario, l’Ente si impegna a far pervenire la relativa richiesta, di norma, entro la fine del mese di novembre dell’esercizio precedente insieme alla deliberazione dell’organo esecutivo. Il Tesoriere in assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi nella giornata è autorizzato per il pagamento di mandati consegnati dall’Ente o di impegni fissi per il quale sussiste l’obbligo sostitutivo del Tesoriere, ad usufruire dell’anticipazione di Tesoreria richiesta, attivata e libera da vincoli per accantonamenti eventualmente accesi sulla medesima. La liquidazione degli interessi passivi, calcolati sulla somma di effettiva utilizzazione e relativo periodo, avrà cadenza trimestrale ed il conteggio dovrà risultare nell’apposito estratto conto da inviarsi all’ASP. Nessun altro costo o commissione è addebitabile all’ASP per l’utilizzo dell’anticipazione. Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate fino alla totale compensazione delle somme anticipate. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dal Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente. Il Tesoriere, a fronte di obbligazione di breve periodo assunte dall’Ente, può a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata dall’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria.
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Samples: Service Agreement
ANTICIPAZIONE DI CASSA. 1. I pagamenti sono effettuati dalla Banca dal Gestore nei limiti dell’effettiva giacenza di cassa della Cameradell’Ente.
2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente dell’Ente, su richiesta della Cameradell’Ente, corredata della deliberazione dell’organo competente, la Banca che dovrà documentare ed indicare i cespiti a presidio dell'anticipazione, il Gestore si impegna ad accordare un’anticipazione di cassa entro il limite massimo del trenta per cento (30%) del totale dei proventi correnti accertati nel penultimo esercizio precedente, come da bilancio d’esercizio approvato, e in ogni caso, per un importo complessivo non superiore ad € 8.000.000,00, a Euro 7.000.000,00 entro il termine massimo di quindici trenta giorni dalla richiesta; è, comunque, tenuto ad assicurare il pagamento di stipendi e pensioni nonché degli oneri riflessi, inoltre ad anticipare le relative somme a semplice richiesta. L'utilizzazione delle anticipazioni ha luogo limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione dell'Ente.
3. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzazione e il rimborso delle anticipazioni, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita.
4. Il Gestore è tenuto a versare a deconto delle anticipazioni, le entrate incassate rientranti tra quelle individuate nel provvedimento deliberativo dell'Ente, all'atto della richiesta delle stesse anticipazioni. E', in ogni caso, nella facoltà dell'Ente richiedere la trasformazione del residuo debito delle anticipazioni in un mutuo. Tale facoltà potrà essere esercitata entro l'arco di sei mesi a decorrere dalla data dell'anticipazione più antica, ancora in essere all'atto della richiesta medesima. La richiesta di trasformazione in mutuo del debito contratto con il Gestore dovrà essere supportata da apposito atto deliberativo dall'Ente secondo il testo che verrà prodotto dallo stesso Xxxxxxx e previo rilascio di delegazione di pagamento a valere sulle entrate disponibili dell'Ente. Rimane salva per l'Ente la facoltà di anticipata estinzione del mutuo senza alcun pagamento di interessi né di oneri accessori a qualsiasi titolo per le somme residue.
5. Sull'anticipazione verrà corrisposto alla Banca al Gestore un interesse annuale nella misura specificata al successivo art.13 della presente convenzionein sede di aggiudicazione ( punti percentuali).
56. Gli interessi a carico dell’Ente vengono calcolati sulle somme utilizzate sull’ammontare dell’anticipazione accordata ai sensi del precedente comma e decorrono dalla data di effettivo uso.
67. Nel caso in cui il rapporto di cui Relativamente al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro Istituto Cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, la Banca verrà rimborsata di ogni suo credito. Qualora la Cameraconto anticipazione, al momento della stipula della presente convenzione31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno, il Gestore trasmetterà all’Ente, estratto conto aggiornato, regolato per capitali e interessi. L’Ente, entro 15 giorni dal ricevimento dell’estratto conto nel quale dovrà risultare l'ammontare delle competenze, potrà presentare eventuali richieste di rettifica. Ove, entro tale termine, non abbia la disponibilità finanziaria occorrente ad estinguere ogni esposizione in venisse sollevata alcuna eccezione, i conteggi s'intenderanno esatti e le competenze dovute dovranno essere, sia entro i successivi 15 giorni, fatte oggetto di formale mandato di pagamento a favore del Gestore. Eventuali rettifiche dovranno essere eseguite dal Gestore entro 15 giorni dalla presentazione del reclamo, così come nello stesso termine, il Gestore dovrà comunicare all’Ente i motivi per capitale, sia per interessi ed accessori nei confronti della banca cessante, l’Istituto Cassiere subentrante, su esplicita i quali la rettifica richiesta della Camera, si impegna a concedere un’anticipazione a totale copertura dell’esposizione secondo la procedura di cui al presente articolonon può essere eseguita.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria
ANTICIPAZIONE DI CASSA. 1. I pagamenti sono effettuati dalla Banca nei limiti dell’effettiva giacenza In caso di mancanza di disponibilità l'Azienda potrà richiedere all’Istituto Cassiere, un’anticipazioni di cassa della Camera.
2per un importo massimo di € 9.000.000, senza garanzie reali, importo variabile in relazione agli scoperti di cassa previsti e da valutare annualmente di concerto con l’Istituto cassiere. Nel L'anticipazione di cassa verrà gestita attraverso un apposito c/c bancario sul quale l'Istituto Cassiere metterà a disposizione dell'Azienda l'ammontare dell'anticipazione accordata. Alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro, verranno attribuite le valute come indicato all’art. 11. Sulle somme anticipate verranno calcolati interessi passivi ad un tasso pari all’Euribor 3 mesi base 365 giorni media mese in corso aumentato dei punti percentuali pari a ………………………….. dichiarati in offerta, rilevato il penultimo giorno lavorativo di ogni mese, così come pubblicato sul quotidiano il “Sole 24 ore”, non sarà applicata nessuna altra commissione. L'Istituto Cassiere si rivarrà per le anticipazioni concesse su tutte le entrate dell'Azienda fino alla totale compensazione delle somme anticipate. In caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente dell’Entecessazione, su richiesta della Cameraper qualsiasi motivo, corredata della deliberazione dell’organo competentedel Servizio, la Banca l'Azienda si impegna ad accordare un’anticipazione di cassa entro estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dall'Istituto Cassiere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il limite massimo consenso dell'Istituto Cassiere stesso, a far rilevare dalla Banca subentrante, all'atto del trenta per cento (30%) del totale dei proventi correnti accertati nel penultimo esercizio precedente, come da bilancio d’esercizio approvato, e in ogni caso, per un importo complessivo non superiore ad € 8.000.000,00, entro il termine massimo di quindici giorni dalla richiesta.
3. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzazione e il rimborso delle anticipazioniconferimento dell'incarico le anzidette esposizioni, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura a far assumere da quest'ultima tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di tasso contrattualmente stabilitafirme rilasciati nell'interesse dell'Azienda.
4. Sull'anticipazione verrà corrisposto alla Banca un interesse annuale nella misura specificata al successivo art.13 della presente convenzione.
5. Gli interessi a carico dell’Ente vengono calcolati sulle somme utilizzate sull’ammontare dell’anticipazione accordata ai sensi del precedente comma e decorrono dalla data di effettivo uso.
6. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro Istituto Cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, la Banca verrà rimborsata di ogni suo credito. Qualora la Camera, al momento della stipula della presente convenzione, non abbia la disponibilità finanziaria occorrente ad estinguere ogni esposizione in essere, sia per capitale, sia per interessi ed accessori nei confronti della banca cessante, l’Istituto Cassiere subentrante, su esplicita richiesta della Camera, si impegna a concedere un’anticipazione a totale copertura dell’esposizione secondo la procedura di cui al presente articolo.
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Samples: Contract for Cash Services