Anticipazione del prezzo Clausole campione

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.
Anticipazione del prezzo. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice, come modificato dall'art. 1, comma 20, lett. g) del D.L. n. 32/20219, convertito dalla L. n. 55/2019, è ammessa, per il presente accordo quadro, l’anticipazione del prezzo. Sul valore del singolo contratto applicativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'esecutore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata dai soggetti individuati dal citato art. 35, comma 18 del Codice. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.
Anticipazione del prezzo. Ai sensi dell’art. 35, co. 18, del D.Lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore del fornitore di un’anticipazione del prezzo pari al 20 % del valore contrattuale dell’appalto. Per beneficiare di tale anticipazione, l’appaltatore dovrà costituire una fidejussione, bancaria o assicurativa, con le modalità e le caratteristiche indicate nello schema di contratto allegato al presente Disciplinare.
Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del Codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, da corrispondere al Contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Trattandosi di contratto ad impegno pluriennale, superiore a tre anni, trova applicazione, in via analogica, il comma 4-bis dell’art. 159 del Codice, a norma del quale: l’importo dell’anticipazione di cui all’articolo 35, comma 18, del codice è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni».
Anticipazione del prezzo. 1 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., sarà corrisposta all’appaltatore l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
Anticipazione del prezzo. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/16, il Comune di Perugia provvederà ad erogare all’Appaltatore l’anticipazione sull’importo contrattuale di €………………. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costitu- zione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicura- tiva di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recu- pero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’appaltatore decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L’appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto da atto della espressa rinuncia all’anticipazione prevista dall’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/16.
Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contatti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
Anticipazione del prezzo. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 Codice civile. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Fermo restando gli adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti richiamati all’Art. 11, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: