Anticipo sulla liquidazione per Invalidità permanente. L’Assicurato, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della Denuncia di Xxxxxxxx, può richiedere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 15%. Il pagamento sarà effettuato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI entro 60 giorni dal- la richiesta dell’anticipo stesso, salvo il diritto alla restituzione dell’anticipo qualora emergano successivamente fatti dolosi dell’Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Protezione Rischi (Cvt Ed Assistenza Stradale), Contratto Di Assicurazione Protezione Rischi (Cvt Ed Assistenza Stradale), Contratto Di Assicurazione Protezione Rischi (Cvt Ed Assistenza Stradale)
Anticipo sulla liquidazione per Invalidità permanente. L’Assicurato, trascorsi Dopo 120 giorni dalla data di presentazione della Denuncia denuncia di Xxxxxxxx, l’Assicurato può richiedere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il pagamento di un acconto sino pari al massimo del 3050% del presumibile indennizzoIndennizzo, e comunque non superiore a condizione che non siano sorte contestazioni sull’operatività della garanzia e che € 25.000 solo se la presunta percentuale di invalidità d’Invalidità stimata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONIdalla Società, in base alla documentazione acquisita, sia è superiore al 15%% e in assenza di contestazioni sull’operatività della garanzia. Il La Società provvede al pagamento sarà effettuato entro 30 giorni da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI entro 60 giorni dal- la richiesta dell’anticipo stessoquando ha potuto verificare l’esistenza delle condizioni che danno diritto all’anticipo, salvo sempre il diritto della Società alla restituzione dell’anticipo qualora emergano successivamente fatti dolosi dell’Assicurato o altri in seguito all’emergere di fatti che escludano la copertura assicurativacomportino l’inoperatività anche parziale della garanzia .
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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro Gli Infortuni Infortuni Classic, Contratto Di Assicurazione Contro Gli Infortuni Difesa Piu' Infortuni
Anticipo sulla liquidazione per Invalidità permanente. L’Assicurato, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della Denuncia di XxxxxxxxSinistro, può richiedere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 15%. Il pagamento sarà effettuato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI entro 60 giorni dal- la richiesta dell’anticipo stesso, salvo il diritto alla restituzione dell’anticipo qualora emergano successivamente fatti dolosi dell’Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Protezione Rischi (Cvt Ed Assistenza Stradale)
Anticipo sulla liquidazione per Invalidità permanente. L’Assicurato, trascorsi Dopo 120 giorni dalla data di presentazione della Denuncia denuncia di Xxxxxxxx, l’Assicurato può richiedere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il pagamento di un acconto sino al massimo del 3050% del presumibile indennizzoIndennizzo, e comunque non superiore a condizione che non siano sorte contestazioni sull’operatività della garanzia e che € 20.000, se la presunta percentuale di invalidità d’Invalidità stimata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONIdalla Società, in base alla documentazione acquisita, sia è superiore al 15%% e in assenza di contestazioni sull’operatività della garanzia. Il La Società provvede al pagamento sarà effettuato entro 30 giorni da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI entro 60 giorni dal- la richiesta dell’anticipo stessoquando è stata messa in condizione di verificare l’esistenza delle condizioni che danno diritto all’anticipo, salvo sempre il diritto della Società alla restituzione dell’anticipo qualora se in seguito emergano successivamente fatti dolosi dell’Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativacomportino l’inoperatività anche parziale della garanzia.
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