Assicurazione infortuni. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Assicurazione infortuni. I giornalisti assunti ai sensi del presente contratto o i loro aventi causa, indicati nell’art.4 del Regolamento di attuazione deliberato dall’INPGI d’intesa con la FNSI, hanno diritto alla copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro nelle misure indicate dal Regolamento. Per il finanziamento dei trattamenti previsti e degli oneri connessi le aziende verseranno all’INPGI con modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie un contributo mensile di € 11,88. Per la valutazione delle invalidità e dei relativi gradi nonché per la liquidazione delle indennità si applicano le tabelle e le norme del regolamento di attuazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi.
Assicurazione infortuni. Ai giornalisti destinatari della disciplina del presente accordo, i quali percepiscano un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro, è riconosciuta la copertura assicurativa per infortuni professionali in misura analoga a quella prevista per i giornalisti titolari di rapporto di lavoro subordinato e i relativi trattamenti saranno corrisposti dall’Inpgi. A tal fine e con riferimento agli stessi, le aziende sono tenute a versare all’Inpgi un contributo mensile per ogni giornalista pari a € 6,00, con modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni generali.
Assicurazione infortuni. 20.1 Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ARERA ARG/gas n. 191/13 “Disposizioni per l’assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e reti di trasporto”. La copertura assicura- tiva è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a) i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 mc alle condizioni standard per utilizzi industriali; b) i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 mc alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri; (c) i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).20.2 L’assicurazione è stipulata dal Comitato Italiano Gas (“CIG”) per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Assicurazione infortuni. 16.1. La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il calciatore contro gli infortuni e le malattie con massimali integrativi rispetto all’assicurazione base, secondo le condizioni di polizza, le modalità, i termini ed i minimi periodicamente stabiliti in accordo con l’Associazione di categoria.
Assicurazione infortuni. Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera Arera ARG/gas n. 191/13 “Disposizioni per l’assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e reti di trasporto”. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
Assicurazione infortuni. Ferma l’osservanza delle norme legislative in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, le aziende garantiscono anche ai lavoratori non soggetti a tali norme che subiscano infortuni risarcibili ai sensi ed in conformità delle stesse un trattamento equivalente a quello previsto per legge. In particolare, le aziende integrano le prestazioni di legge fino a raggiungere un’indennità pari a cinque retribuzioni globali annue in caso di morte ed a sei retribuzioni globali annue in caso di invalidità permanente totale secondo la normativa INAIL. L’eventuale importo della rendita annua liquidata dagli istituti assicuratori capitalizzata al 5%9 viene detratto dall’importo di cui sopra e la differenza è liquidata in unica soluzione oltre al normale trattamento di fine rapporto. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto dalle aziende in conseguenza di invalidità permanente parziale o comunque qualora il grado di invalidità sia superiore al 70% secondo le tabelle INAIL, le aziende integrano le prestazioni di legge fino a raggiungere la stessa percentuale del grado di invalidità sulle sei annualità di retribuzione globale, salvo la detrazione di cui al comma precedente.
Assicurazione infortuni. 1. La SUPSI assicura tutti i collaboratori contro gli infortuni professionali e non professionali, secondo la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Fanno eccezione i collaboratori che lavorano meno di 8 ore alla settimana (su un totale di 42 ore), che sono assicurati solo contro gli infortuni professionali.
Assicurazione infortuni. 28.1 Ogni lavoratore è assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali secondo l’ordinamento federale in materia (LAINF).
Assicurazione infortuni. Art. 41 Assicurazioni sociali Parte sesta - Estinzione del rapporto di lavoro