STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO. Entro il termine che sarà fissato da Poste Italiane e comunicato all’Impresa, si dovrà addivenire alla stipula dell’Accordo. Si precisa che: • in caso di avvalimento, l’Accordo dovrà essere sottoscritto entro il termine fissato e comunicato da Poste, anche dall’Impresa/e ausiliaria/e come obbligata/e in solido. • Qualora l’aggiudicatario e/o l’impresa/e ausiliaria/e non ottemperi alla sottoscrizione del contratto entro i termini stabiliti, ovvero non facesse conoscere i giustificati motivi di tale impedimento, Poste Italiane, dopo formale diffida, procederà all’annullamento dell’aggiudicazione. In tal caso, Xxxxx ha facoltà di incamerare la garanzia provvisoria, salvo risarcimento dei maggiori danni. Analogamente si procederà all’incameramento della garanzia provvisoria nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per qualsiasi fatto riconducibile all’aggiudicatario quale, tra l’altro, il caso di informativa antimafia interdittiva emessa nei confronti dell’aggiudicatario ai sensi degli articoli 84 e 91 del Dlgs 159/2011. In tali casi Poste Italiane, si riserva la facoltà di interpellare il secondo miglior offerente ai fini del nuovo affidamento. Si fa presente che Poste porrà in essere gli adempimenti dettati dalla determinazione n. 1/2008 del 10/1/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) in tema di comunicazioni al “Casellario informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO. Entro il termine che sarà fissato da Poste Italiane e comunicato all’Impresa, si dovrà addivenire alla stipula dell’Accordo Quadro. Qualora l’aggiudicatario non ottemperi alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro entro i termini stabiliti, ovvero non facesse conoscere i giustificati motivi di tale impedimento, Poste Italiane, dopo formale diffida, procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, In tal caso, Poste potrà richiedere il risarcimento del danno. Analogamente nel caso di mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro per qualsiasi fatto riconducibile all’aggiudicatario. In tali casi Poste Italiane, si riserva la facoltà di interpellare il secondo miglior offerente ai fini del nuovo affidamento.
STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. Tutte le spese occorrenti per la stipulazione dell’accordo quadro e consequenziali, fanno carico all’appaltatore senza diritto di rivalsa.
2. Salva l’applicazione dell’art. 2 del presente capitolato, la ditta aggiudicataria deve presentarsi per la sottoscrizione dell’accordo quadro entro il termine specificato nella lettera di aggiudicazione definitiva nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 11 D. Lgs. 163/2006, successivamente all’espletamento dei controlli di cui all’art.38 del medesimo decreto.
3. Nell’ipotesi di cui all’art. 3 del presente capitolato, qualora i controlli sui requisiti generali di cui al predetto art. 38, nonché quelli sulla regolarità contributiva, non vadano a buon fine, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’appalto, all’escussione della cauzione provvisoria ed al pagamento delle prestazioni pattuite in esecuzione anticipata.
4. L’Accordo Quadro prevede che il Comune possa avvalersi della procedura di cui all’art. 57 comma 5 lettera a) del D. Lgs. 163/2006, per l’affidamento di ulteriori servizi complementari, nonché della procedura di cui all’art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 163/2006, per affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore iniziale. In tal caso, i suddetti servizi potranno essere affidati per un ulteriore triennio. Nel caso in cui, scaduti i termini contrattuali, non sia stato ancora individuato il nuovo operatore, l’affidatario di cui all’attuale procedura è obbligato allo svolgimento del servizio per massimo ulteriori 180 giorni, in regime di proroga tecnica. I termini di cui sopra sono cumulabili
STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO. La stipula dell’accordo quadro è subordinata all’esito positivo delle verifiche antimafia (d.lgs. 159/2011) disposte sugli aggiudicatari. Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi dell’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dall’accordo e dal contratto di appalto eventualmente stipulato, laddove si verifichino le circostanze di cui all’art. 92, commi 3 e 4 del citato decreto. L’aggiudicatario deposita prima della sottoscrizione dell’accordo quadro la garanzia definitiva da calcolare sull’effettivo importo dell’accordo col medesimo stipulato, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice. La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni [la stazione appaltante può stabilire un termine diverso] dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. L’accordo è stipulato…........................................ [indicare “con atto pubblico notarile informatico” oppure “in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante” oppure “in modalità elettronica, mediante scrittura privata”]. Durante il periodo di validità dell’accordo quadro, l’esecuzione del servizio da parte dell’aggiudicatario avverrà solo a seguito di richiesta da parte della Prefettura che potrà procedere all’affidamento del singolo servizio, previa sottoscrizione di apposito contratto d’appalto.
STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO. 31 21. CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO 31 22. VERIFICA DEI REQUISITI 31
STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO. Con l’aggiudicatario sarà stipulato, nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg e comunque entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione o altro termine in caso di differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario e fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs 50/2016, un Accordo Quadro conforme allo Schema di Accordo Quadro allegato al presente Disciplinare. L’aggiudicatario, all’atto della stipula dell’Accordo Quadro, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà l’Accordo Quadro medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura). L’Accordo Quadro e i singoli incarichi di fornitura verranno sottoscritti dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato presente nell’elenco dei certificatori stabiliti negli Stati membri U.E..
STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO. 29 20. CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO 29
STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO. Per ciascun lotto, sarà stipulato, con tutti gli Aggiudicatari, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione o altro termine nel caso di Accordi quadro precedenti ancora attivi e non giunti a completa erosione o di differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario e fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., un Accordo quadro conforme allo Schema di Accordo quadro. Ciascun Aggiudicatario, all’atto della stipula dell’Accordo quadro, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà l’Accordo quadro medesima, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura). L’Accordo quadro verrà concluso tra le parti sotto forma di scrittura privata sottoscritta a distanza con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato presente nell’elenco dei certificatori stabiliti negli Stati membri U.E. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO. La stipula dell’accordo quadro è subordinata all’esito positivo delle verifiche antimafia (d.lgs. 159/2011) disposte sugli aggiudicatari. Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi dell’art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011, recederà dall’accordo e dal contratto di appalto eventualmente stipulato, laddove si verifichino le circostanze di cui all’art. 92, commi 3 e 4, del citato decreto. L’aggiudicatario deposita prima della sottoscrizione dell’accordo quadro la garanzia definitiva da calcolare sull’effettivo importo dell’accordo da stipulare col medesimo, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice. L’accordo è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. Durante il periodo di validità dell’accordo quadro, l’esecuzione del servizio da parte dell’aggiudicatario avverrà solo a seguito di richiesta da parte della Prefettura che potrà procedere all’affidamento del singolo servizio, previa sottoscrizione di apposito contratto d’appalto.
STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO. Tutte le spese necessarie per la stipula (bollo, registro, copie, ecc.) saranno a carico dell'Aggiudicatario. L’Appaltatore ha l’obbligo di procedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto mediante pagamento dell’imposta fissa di cui all'articolo 27 del DPR 26.4.1986 n. 131, entro 20 gg. dalla sua sottoscrizione, dandone puntuale comunicazione alla Stazione Appaltante, nonché di provvedere, entro 20 gg. decorrenti dall’eventuale addebito delle penali, alla presentazione della denuncia di avveramento della condizione presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente e al pagamento della relativa imposta di registro in misura proporzionale (3%) rispetto all’importo della penale.