Approvazione della progettazione esecutiva. A seguito della presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuto il parere da parte del Ministero dei trasporti ufficio Ustif, ed eseguita la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del D.P.R. n. 207 del 2010, è approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P. Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva: che si discosta dalla progettazione definitiva verificata, validata e approvata dalla Stazione Appaltante in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva; in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali; redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche; che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti; che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva verificata, validata e approvata dalla Stazione Appaltante. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del D.P.R. n. 207 del 2010, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva o che la stessa non riceva il parere favorevole dell’ufficio Ustif del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, il Comune di Genova, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi: le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione; altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010.
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Samples: Contract for the Execution of Works
Approvazione della progettazione esecutiva. A seguito della 1. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuto il parere da parte del Ministero dei trasporti ufficio Ustif, ed eseguita ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del D.P.R. n. 207 del 2010Regolamento generale, è approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo preliminare posto a base di gara, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P. RUP
2. Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva: :
a) che si discosta dalla progettazione definitiva verificataapprovata di cui all’articolo 13, validata e approvata dalla Stazione Appaltante in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva; ;
b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali; ;
c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche; ;
d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; ;
e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti; ;
f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva verificata, validata e approvata dalla Stazione Appaltante. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del D.P.R. n. 207 del 2010, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva o che la stessa non riceva il parere favorevole dell’ufficio Ustif del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, il Comune di Genova, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi: le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione; altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010all’articolo 13.
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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva Ed Esecuzione Dei Lavori
Approvazione della progettazione esecutiva. A seguito Il concorrente aggiudicatario, con la presentazione dell’offerta assume l’obbligo di consegnare un progetto esecutivo completo redatto ai sensi delle vigenti leggi, entro il termine indicato nella propria offerta, OVVERO NEL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI. La stazione appaltante potrà richiedere eventuali integrazioni e/o correzioni, a cui l’aggiudicatario dovrà provvedere entro il termine di quindici giorni. Ai sensi dell’art. 95, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, in sede di offerte sono ammesse migliorie progettuali, i cui requisiti minimi nonché le relative modalità di presentazione da rispettare sono indicati nel capitolato d’appalto. Si precisa, inoltre, che:
1. Eventuali materiali alternativi proposti dovranno essere compatibili per dimensioni e sistemi di posa in opera con quelli previsti dal progetto posto in appalto, inoltre si
2. Le soluzioni migliorative –fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell’opera– dovranno essere orientate a migliorare la manutenibilità, durata nel tempo, sostituibilità, compatibilità, flessibilità d’uso in relazione alle situazioni di utilizzo, contenimento dei consumi, miglioramenti tecnologici, ottimizzazione dei rendimenti, facilità d’uso e digestione, e quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale della manutenzione e gestione;
3. Nel progetto esecutivo dovranno essere sviluppate le soluzioni migliorative proposte in sede di gara e dovrà esserne data esplicita e puntuale evidenza nella relativa relazione illustrativa. Successivamente alla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore, essa è verificata dalla :
1. La Stazione appaltante Appaltante procedere alla relativa certificazione e, ottenuto il parere da parte del Ministero dei trasporti ufficio Ustif, ed eseguita ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 112 26 del Codice dei contratti e degli articoli 45contratti, 49, 52, 53 e 54, del D.P.R. n. 207 del 2010, il progetto esecutivo è approvata dalla medesima Stazione appaltanteAppaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P. RUP.
2. Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 108 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva: :
a) che si discosta dalla progettazione definitiva verificataapprovata, validata e approvata dalla Stazione Appaltante in modo tale da abbisognare di nuovi e diversi pareri rispetto a quelli acquisiti in sede di progetto definitivo da parte degli organi preposti (la validità di tali pareri rispetto al progetto esecutivo presentato dovrà essere appositamente asseverata dai tecnici progettisti), o da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva; ;
b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali; ;
c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche; ;
d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; ;
e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti; ;
f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva verificata, validata e approvata dalla Stazione Appaltanteapprovata.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 26 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del D.P.R. n. 207 del 2010, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettistacontratti. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva o che la stessa non riceva il parere favorevole dell’ufficio Ustif del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, il Comune di Genovaesecutiva, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante Appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 109 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi: :
a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei contratti;
b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione; ;
c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, 109 del D.P.R. n. 207 del 2010Codice dei contratti.
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Samples: Appalto Integrato
Approvazione della progettazione esecutiva. A seguito della 1. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuto il parere da parte del Ministero dei trasporti ufficio Ustif, ed eseguita ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del D.P.R. n. 207 del 2010Regolamento generale, è approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P. RUP
2. Se nell’emissione dei pareri, nulla-ostanulla‐osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva: :
a) che si discosta dalla progettazione definitiva verificataapprovata di cui all’articolo 13, validata e approvata dalla Stazione Appaltante in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva; ;
b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali; ;
c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche; ;
d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; ;
e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti; ;
f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva verificata, validata e approvata dalla Stazione Appaltantedi cui all’articolo 13.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, ,per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del D.P.R. n. 207 del 2010Regolamento generale, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-ostanulla‐osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva o che la stessa non riceva il parere favorevole dell’ufficio Ustif del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, il Comune di Genovaesecutiva, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi: :
a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale;
b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione; ;
c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010Regolamento generale.
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Samples: Contratto Di Appalto
Approvazione della progettazione esecutiva. A seguito della presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore1. Il progetto esecutivo, essa è verificata ottenuta la verifica favorevole dalla Stazione appaltante e, ottenuto il parere da parte del Ministero dei trasporti ufficio Ustif, ed eseguita la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 53, 54 e 54, 55 del D.P.R. n. 207 del 2010207/2010 e s.m.i., è approvata tempestivamente approvato dalla medesima Stazione appaltanteAppaltante, sentito il progettista previa le verifiche e i controlli di legge e di regolamento, comunque entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del progetto definitivo posto a base di garaesecutivo.
2. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P. Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva: :
a) che si discosta dalla progettazione definitiva verificataapprovata e posta a base di gara, validata e approvata dalla Stazione Appaltante in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva; ;
b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche sanitaria o altre norme speciali; ;
c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche; ;
d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; ;
e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti; ;
f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva verificataapprovata di cui all’articolo 14;
g) che, validata e approvata dalla Stazione Appaltanteper ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottenga l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, oppure non consegua la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del D.P.R. n. 207 del 2010207/2010 e s.m.i., oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva o che la stessa non riceva il parere favorevole dell’ufficio Ustif del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, il Comune di Genovaesecutiva, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi: :
a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione; ;
c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010.207/2010 e s.m.i..
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Approvazione della progettazione esecutiva. A seguito della presentazione della 1. La progettazione esecutiva è validata entro 45 (_quarantacinque_) giorni dalla sua presentazione da parte dell’appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante dell’appaltatore e, ottenuto il parere da parte del Ministero dei trasporti ufficio Ustif, ed eseguita ottenuta la verifica validazione favorevole ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45contratti, 49, 52, 53 e 54, del D.P.R. n. 207 del 2010, pubblici è approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di garaentro i successivi 45 (quarantacinque) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P. Se R.U.P.
2. Qualora nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o e di approvazione di cui al comma 1validazione, sono siano imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
3. Se Qualora la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è sia ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratticontratti pubblici. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva: :
a) che si discosta discosti dalla progettazione definitiva verificata, validata e approvata dalla Stazione Appaltante posta a base di gara in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva; dello stesso progetto a base di gara;
b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali; ;
c) che sia redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche; ;
d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustra illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; ;
e) nella quale si riscontrano riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti; ;
f) che, in ogni altro caso, comporta comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva verificata, validata e approvata dalla Stazione Appaltante. Non è altresì meritevole a base di approvazione la progettazione esecutiva gara;
g) che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene ottenga l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, oppure non consegua la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 26 del Codice dei contratti.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che non ottenga la verifica positiva ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del D.P.R. n. 207 del 2010pubblici, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce costituisca attività vincolata o, se costituisce qualora costituisca attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è sia imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva o che la stessa non riceva il parere favorevole dell’ufficio Ustif del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, il Comune di Genovaesecutiva, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del dal Codice dei contratticontratti pubblici, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi: :
a) le spese contrattuali sostenute;
b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione; ;
c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010.
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Samples: Contract for Construction Services
Approvazione della progettazione esecutiva. A seguito della 1. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuto il parere da parte del Ministero dei trasporti ufficio Ustif, ed eseguita ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del D.P.R. n. 207 del 2010Regolamento generale, è approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P. RUP
2. Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5
3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva: :
a) che si discosta dalla progettazione definitiva verificataapprovata di cui all’articolo 13, validata e approvata dalla Stazione Appaltante in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva; ;
b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali; ;
c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche; ;
d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; ;
e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti; ;
f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva verificata, validata approvata di cui all’articolo 36.
g) nella quale si configurino condizioni di pregiudizio per la conservazione di beni culturali tutelati ai sensi del D.Lvo 42/2004 e approvata dalla Stazione Appaltantes.m.i.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del D.P.R. n. 207 del 2010Regolamento generale, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva o che la stessa non riceva il parere favorevole dell’ufficio Ustif del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, il Comune di Genovaesecutiva, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi: :
a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale;
b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione; ;
c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010.Regolamento generale
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Samples: Contratto d'Appalto
Approvazione della progettazione esecutiva. A seguito della 1. Entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuto il parere da parte del Ministero dei trasporti ufficio Ustif, ed eseguita ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del D.P.R. d.P.R. n. 207 del 2010, è approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P. R.U.P.
2. Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva: :
a) che si discosta dalla progettazione definitiva verificataapprovata di cui all’articolo 11, validata e approvata dalla Stazione Appaltante in modo da compromettere, ,anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva; ;
b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia ambientale, di edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche sicurezza o altre norme speciali; ;
c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali impiantistiche e a quelle impiantistiche; alla realizzazione dei pozzi ;
d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architetturageologia, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; ;
e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti; ;
f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva verificata, validata e approvata dalla Stazione Appaltantedi cui all’articolo 11.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del D.P.R. d.P.R. n. 207 del 2010, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva o che la stessa non riceva il parere favorevole dell’ufficio Ustif del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, il Comune di Genovaesecutiva, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi: :
a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 000 xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione; ;
c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del D.P.R. d.P.R. n. 207 del 2010.
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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva
Approvazione della progettazione esecutiva. A seguito della 1. Entro 15 (quindici ii) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuto il parere da parte del Ministero dei trasporti ufficio Ustif, ed eseguita ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 112 26 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del D.P.R. n. 207 del 2010contratti, è approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P. R.U.P.
2. Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 108 del D.Lgs 50/2016, Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva: :
a) che si discosta dalla progettazione definitiva verificataapprovata di cui all’articolo 13 del presente Capitolato, validata e approvata dalla Stazione Appaltante in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva; ;
b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali; ;
c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche; ;
d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; ;
e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti; ;
f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva verificata, validata e approvata dalla Stazione Appaltantedi cui all’articolo 13 del presente Capitolato.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene ottenga la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 26 del D.Lgs 50/2016, Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del D.P.R. n. 207 del 2010contratti, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce costituisca attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva o che la stessa non riceva il parere favorevole dell’ufficio Ustif del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, il Comune di Genovaesecutiva, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 109 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi: :
a) le spese contrattuali sostenute,;
b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione; ;
c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010,.
d) i relativi oneri di prelocazione dovuti al soggetto finanziatore;
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Approvazione della progettazione esecutiva. A seguito della 1. Entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuto il parere da parte del Ministero dei trasporti ufficio Ustif, ed eseguita ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del D.P.R. d.P.R. n. 207 del 20102010 e s.m.i., è approvata dalla medesima Stazione appaltanteAppaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P. RdP
2. Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva: :
a) che si discosta dalla progettazione definitiva verificataapprovata e posta a base di gara, validata e approvata dalla Stazione Appaltante in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva; ;
b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche sanitaria o altre norme speciali; ;
c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche; ;
d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; ;
e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti; ;
f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva verificataapprovata di cui all’articolo 12;
g) che, validata e approvata dalla Stazione Appaltanteper ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottenga l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, oppure non consegua la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del D.P.R. d.P.R. n. 207 del 2010, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva o che la stessa non riceva il parere favorevole dell’ufficio Ustif del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, il Comune di Genovaesecutiva, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi: :
a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 000 xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione; ;
c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del D.P.R. d.P.R. n. 207 del 2010.
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Approvazione della progettazione esecutiva. A seguito della 1. Entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuto il parere da parte del Ministero dei trasporti ufficio Ustif, ed eseguita ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del D.P.R. d.P.R. n. 207 del 20102010 e s.m.i., è approvata dalla medesima Stazione appaltanteAppaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P. Se nell’emissione dei RdP. La Sogesid si riserva, per qualsiasi motivo, di inviare, prima dell’approvazione, il progetto esecutivo al competente Tribunale e di non procedere alla sua approvazione, applicandosi in tal caso le fattispecie di cui al comma 2 che segue. Il progetto esecutivo deve recepire tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei pareri, nulla-nulla- osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure espressi nel corso dell'iter autorizzativo del progetto definitivo e nei procedimenti di verifica o e di approvazione di cui al comma 1, sono imposte validazione. Dette prescrizioni e condizioni, queste condizioni devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
2. Se Qualora la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
3. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva: :
a) che si discosta dalla progettazione definitiva verificataapprovata e posta a base di gara, validata e approvata dalla Stazione Appaltante in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva; stesso progetto definitivo posto a base di gara;
b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche sanitaria o altre norme speciali; ;
c) che sia redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche; ;
d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; ;
e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti; ;
f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva verificata, validata e approvata dalla Stazione Appaltantea base di gara;
4. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del D.P.R. d.P.R. n. 207 del 2010, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
5. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva o che la stessa non riceva il parere favorevole dell’ufficio Ustif del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, il Comune di Genovaesecutiva, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi: :
a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 000 xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione; ;
c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del D.P.R. d.P.R. n. 207 del 2010.
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Approvazione della progettazione esecutiva. A seguito della 1. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuto il parere da parte del Ministero dei trasporti ufficio Ustif, ed eseguita ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del D.P.R. n. 207 del 2010Regolamento generale, è approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P. RUP
2. Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva: :
a) che si discosta dalla progettazione definitiva verificataapprovata di cui all’articolo 13, validata e approvata dalla Stazione Appaltante in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva; ;
b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali; ;
c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche; ;
d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; ;
e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti; ;
f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva verificata, validata approvata di cui all’articolo 13.
g) nella quale si configurino condizioni di pregiudizio per la conservazione di beni culturali tutelati ai sensi del D.Lvo 42/2004 e approvata dalla Stazione Appaltantes.m.i.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del D.P.R. n. 207 del 2010Regolamento generale, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva o che la stessa non riceva il parere favorevole dell’ufficio Ustif del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, il Comune di Genovaesecutiva, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi: :
a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale;
b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione; ;
c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010Regolamento generale.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Approvazione della progettazione esecutiva. A seguito della 1. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuto il parere da parte del Ministero dei trasporti ufficio Ustif, ed eseguita ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del D.P.R. n. 207 del 2010Regolamento generale, è approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P. R.U.P.
2. Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominatidenominati sul progetto esecutivo, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.. Il progettista dovrà altresì fornire alla stazione appaltante il supporto necessario per l’approvazione del progetto presso gli enti preposti.
3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva: :
a) che si discosta dalla progettazione definitiva verificataapprovata di cui all’articolo 13, validata e approvata dalla Stazione Appaltante in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva; , fatte salve le modifiche al progetto approvate in sede di gara in accoglimento di eventuali proposte migliorative nei limiti indicati dal bando e dal disciplinare;
b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali; ;
c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche; ;
d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; ;
e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti; ;
f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva verificata, validata e approvata dalla Stazione Appaltantedi cui all’articolo 13.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del D.P.R. n. 207 del 2010Regolamento generale, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva o che la stessa non riceva il parere favorevole dell’ufficio Ustif del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, il Comune di Genovaesecutiva, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi: :
a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale;
b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione; ;
c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010Regolamento generale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Approvazione della progettazione esecutiva. A seguito della 1. Entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuto il parere da parte del Ministero dei trasporti ufficio Ustif, ed eseguita ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del D.P.R. d.P.R. n. 207 del 2010, è approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P. R.U.P.
2. Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva: ▪ che si discosta dalla progettazione definitiva verificataapprovata di cui all’articolo 14, validata e approvata dalla Stazione Appaltante in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva; ▪ in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali; ▪ redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, e alle parti strutturali e a quelle impiantistiche; ▪ che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; ▪ nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti; ▪ che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva verificata, validata e approvata dalla Stazione Appaltantedi cui all’articolo 14.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del D.P.R. d.P.R. n. 207 del 2010, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva o che la stessa non riceva il parere favorevole dell’ufficio Ustif del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, il Comune di Genovaesecutiva, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi: ▪ le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010; ▪ le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione; ▪ altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del D.P.R. d.P.R. n. 207 del 2010.
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Approvazione della progettazione esecutiva. A seguito della presentazione della La progettazione esecutiva da parte dell’appaltatoreesecutiva, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuto il parere una volta acquisita sulla stessa la validazione da parte del Ministero dei trasporti ufficio UstifRUP, ed eseguita la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del D.P.R. n. 207 del 2010, è dovrà essere approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di garaAppaltante entro 60 giorni dalla consegna degli elaborati progettuali da parte dell’aggiudicatario. Il provvedimento di approvazione è del progetto esecutivo verrà comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P. Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratticontratti con escussione della fidejussione e salvo ulteriore rivalsa per danni conseguenti alle operazioni di riaffidamento o perdita del finanziamento in relazione a termini fissati dalla convenzione col Ministero. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva: :
a) che si discosta dalla progettazione definitiva verificataapprovata di cui all’articolo 12, validata e approvata dalla Stazione Appaltante in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, alterare l’immagine (aspetto), modificare arbitrariamente i materiali e/o le finiture, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva; ;
b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali; ;
c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche; ;
d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; ;
e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti; ;
f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva verificata, validata e approvata dalla Stazione Appaltantedi cui all’articolo 12. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del D.P.R. d.P.R. n. 207 del 2010, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista. In ogni altro caso Il progetto esecutivo dovrà essere redatto utilizzando l’elenco prezzi del progetto definitivo posto a base di mancata approvazione gara eventualmente integrato con voci desunte direttamente dal Prezzario delle Opere Pubbliche della progettazione esecutiva Regione Lombardia anno 2011 o che la stessa qualora in esso non riceva il parere favorevole dell’ufficio Ustif del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, il Comune di Genova, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del Codice ricomprese supportate da adeguata analisi dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi: le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione; altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010prezzi.
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