Architettura Hardware Clausole campione

Architettura Hardware. R2 [vincolante] La configurazione degli apparati proposti deve avere la caratteristica di Carrier Class in termini di affidabilità, disponibilità e robustezza. Deve essere garantita l’alta disponibilità del sistema secondo il requisito “five nines availability”. I seguenti elementi del sistema devono essere ridondati: • L’apparato deve disporre di alimentatori ridondati, con ingresso monofase e tensione di alimentazione pari a 230VAC. L’intero sistema di alimentazione dovrà essere in grado di garantire il corretto funzionamento dell’apparato nella massima configurazione, anche a fronte della perdita completa di funzionalità di una parte dei moduli di alimentazione; • Il sistema di raffreddamento deve essere in grado di garantire il corretto funzionamento dell’apparato nella massima configurazione, anche a fronte della perdita completa di funzionalità di una parte delle ventole; • Gli apparati devono essere in grado di operare regolarmente anche nel caso di singolo fault del modulo di controllo; • Gli apparati della soluzione proposta devono essere in grado di garantite la capacità di traffico dichiarata, anche in caso di singolo guasto delle componenti hardware che realizzano la matrice di switching del sistema.
Architettura Hardware. In fig. 1 viene descritta in maniera schematica ed a puro titolo esemplificativo l’attuale architettura hardware del sistema di gestione del ciclo di vita dei certificati e dei dispositivi di firma digitale emessi dalle Camere di Commercio: il Card Management System (CMS). Il sistema di produzione è costituito da un semplice cluster di failover a due nodi realizzato mediante un sistema di virtualizzazione. I servizi web sono accessibili mediante un bilanciatore hardware ridondato, che agisce a livello di layer 7 (HTTP) e che verifica quale dei due nodi sia attivo e disponibile interrogando una API del CMS alla quale quest’ultimo risponde con il suo stato. Nel momento in cui uno dei due nodi non risponde a questa chiamata, automaticamente il bilanciatore lo esclude redirigendo la totalità delle chiamate sull’altro nodo attivo. Il sistema CMS è un sistema completamente stateless dal punto di vista della connessione poiché tutto lo stato è mantenuto su un DB; questo significa che il load balancer non necessita di indirizzare le chiamate che provengono da uno stesso client sempre sullo stesso server, ma può far arrivare le chiamate su uno qualunque dei due server; infatti il load balancer funziona in round xxxxx. I due server funzionano con uno stato che viene individuato grazie ad un cookie comunicato dal browser per accedere ai dati che sono contenuti sui DB server dietro allo strato di application server. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le caratteristiche di riferimento della macchina virtuale possono essere indicate come: • Processore x86-64 • 4 core @ 3,5 GHz • 16 GB RAM • OS Linux/Debian 8 Il CMS mantiene lo stato su un cluster di DB configurato in modalità attiva-passiva mediante write-ahead log. Inoltre viene effettuato periodicamente un back-up del DB. Tale architettura, schematizzata in figura 1, è replicata (con minori caratteristiche computazionali) per l’ambiente di collaudo. Infine, l’ambiente di test/sviluppo prevede un singolo nodo. Oltre alla web application CMS, il sistema è costituito anche da una componente client, che viene eseguita all’interno del browser utente (Internet Explorer). Tale componente è costituita da un plugin, detto Capythone, che viene invocato da appositi comandi Javascript presenti nella pagina. Il ruolo di Xxxxxxxxx è quello di gestire la comunicazione con il dispositivo fisico di firma digitale qualificata, sia esso smartcard o token.
Architettura Hardware. La gestione di ogni singolo impianto è affidata ad un PC dotato di interfaccia di comunicazione integrato verso i PLC, il campo (sensori ed attuatori) e verso il sistema di controllo degli accessi. La cabina di entrata, che permette di trasferire l’auto dall’utente all’impianto automatico, è provvista di portoni avvolgibili contrapposti che consentono da un lato l’ingresso e dal lato opposto l’uscita delle auto, oltreché di due cancelli per l’uscita pedonale, posti uno dal lato conducente, l’altro dal lato del passeggero. All’interno della cabina l’auto viene posizionata dall’utente con le ruote anteriori in una scanalatura a pavimento all’uopo predisposta; un apposito dispositivo consente il centraggio dell’auto ed il controllo di sagoma; una telecamera permette di memorizzare la targa di ciascun veicolo accettato. Una seconda telecamera, collegata ad un monitor posto nella sala di controllo, consente all’operatore di seguire l’utente nelle operazioni di rilascio dell’auto. I portoni avvolgibili automatici sono provvisti di fotocellula, che impedisce lo schiacciamento di persone o cose. La cabina di uscita, che permette la riconsegna dell’auto all’utente, è configurata in maniera analoga a quella di accettazione, senza peraltro i dispositivi di controllo posizione e sagoma del veicolo. In ciascuna delle cabine, di entrata e di uscita, è installato un pulsante di emergenza, che consente di interrompere il ciclo di funzionamento del sistema in caso di necessità. Un secondo pulsante di emergenza è posizionato all’esterno di ciascuna cabina, sopra la colonnina di emissione del biglietto magnetico. I trasloelevatori, uno per ciascun silo, attuano la movimentazione delle auto (traslazione “X” e sollevamento “Y”) con servomotori gestiti tramite schede di posizionamento ed encoder. Questo sistema consente di mantenere stabili la posizione del trasloelevatore durante le operazioni di carico/scarico, recuperando automaticamente gli allungamenti e/o accorciamenti delle funi di sollevamento. Il traspettine per il prelievo/deposito dell’auto dal traslatore e dagli stalli di appoggio, è anch’esso comandato da un servomotore. Gli azionamenti necessari per pilotare i servomotori, sono corredati di filtri antidisturbo sulla propria linea di alimentazione. L’accesso agli elementi mobili dell’impianto è possibile solo attraverso portoni e cancelli interbloccati elettricamente tramite fine corsa di sicurezza con azionatore lucchettabile. L’apertura delle protezioni provoca l...

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: