AREA ECONOMICA/AMMINISTRATIVA Quadri Clausole campione

AREA ECONOMICA/AMMINISTRATIVA Quadri. Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 maggio 1985 n. 190, appartengono alla categoria “Quadri” i lavoratori che svolgono mansioni direttive o di elevata responsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche, prevalentemente in studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi decentrate, o in loro comparti di particolare complessità operativa. Appartengono alla stessa categoria anche i lavoratori che, per competenze personali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l’attuazione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dello studio professionale. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Responsabile CED (Centro elaborazione dati); Responsabile sedi decentrate dello studio professionale; Responsabile di un settore specifico dello studio professionale. Appartengono al Livello primo i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionale. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Responsabile servizio amministrativo e contabile; Esperto di sviluppo organizzativo. Appartengono al Livello secondo i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell’ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull’attività di altri lavoratori. Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano nell’ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile (raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dei corrispondenti documenti). A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Analista CED (Centro elaborazione dati); Analista di cost...

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  • CONDIZIONI ECONOMICHE 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A. Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • OFFERTA ECONOMICA Per presentare l’offerta economica mediante indicazione, a pena di esclusione, del ribasso percentuale unico sull’Elenco prezzi posto a base di gara. A tal fine il soggetto concorrente dovrà: - accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; - compilare il form on line; - scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema; - firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche; - inserire nel sistema il documento “offerta economica”. Si precisa che l’operatore economico dovrà, indicare nell’offerta economica, nell’apposito spazio ai sensi dell’art. 95, c. 10 del Codice: ⮚ GLI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO e ss.mm.ii. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all’appalto. Si precisa che per costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi ex lege sostenuti dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc…, e comunque, diversi da quelli da interferenze. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l’impresa, ai sensi del comma 5, lett. c) dell’art. 97 del Codice, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell’offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono. ⮚ IL COSTO TOTALE DELLA MANODOPERA AFFERENTE IL PRESENTE APPALTO, E COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE LO COMPONGONO, quali a titolo esemplificativo: elementi retributivi, oneri previdenziale, oneri aggiuntivi. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima della proposta di aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). Tale costo dovrà rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L, dalla contrattazione integrativa e, in ogni caso in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto dal CCNL di settore, oltre alla contrattazione integrativa. Si allega nella documentazione di gara il modello di documento “tabella costi della manodopera” di cui verrà richiesta la compilazione, a comprova dei costi della manodopera per l’appalto, SOLAMENTE nei confronti del miglior offerente. Con riferimento alla spesa per la manodopera, il Presidente di gara, individuata la migliore offerta, trasmette gli atti al responsabile del procedimento per l’effettuazione della verifica della congruità dei costi della manodopera propri dell’operatore economico. Ricevuta comunicazione dell’esito positivo di tale verifica, il Presidente di gara, procede all’approvazione della proposta di aggiudicazione della gara. In caso di esito negativo della verifica relativa ai costi della manodopera, il Presidente di gara esclude dalla gara l’operatore economico, e trasmette nuovamente gli atti al responsabile del procedimento per l’effettuazione della verifica sull’operatore economico che segue nella graduatoria. Si evidenzia che all’interno dell’offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a due. Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Con la firma dell’offerta economica il concorrente sottoscrive l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.bis), l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario. Ai sensi dell’art. 32, c. 6 del Codice l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto. Sono inammissibili le offerte economiche che superano l’importo a base d’asta. NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB. Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta economica C.1), alla domanda di partecipazione. La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione. Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata: in tal caso, l’offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche. Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel disciplinare di gara, presentare una nuova offerta. La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.