Attività sindacale Clausole campione

Attività sindacale. 1. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale (sezione del sito di istituto – BACHECA SINDACALE) di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale. 2. La RSU e i terminali associativi delle XX.XX. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale della scuola concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale. 3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle XX.XX. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
Attività sindacale. 1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata all’esposizione di materiale sindacale, in collocazione idonea e concordata con la RSU. 2. La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e materiale relativo al rapporto di lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle XX.XX. provinciale e/o nazionale. 3. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. sono responsabili dell’Albo sindacale in base alle loro competenze; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale. 4. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale ad essa indirizzato ed inviato per posta, per fax o per e-mail. Affigge all’albo sindacale eventuali comunicazioni di tipo sindacale pervenute alla scuola, indipendentemente dall’organizzazione di provenienza. L’Istituzione non si fa carico invece di scaricare materiale informativo dai siti sindacali. 5. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. firmatarie posso utilizzare a richiesta un locale dell’Istituto per la propria attività sindacale e per le assemblee con il personale; vengono concordate con il Dirigente Scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
Attività sindacale. Lo svolgimento dell’attività sindacale avrà luogo nelle forme e nei modi coerenti con le prerogative sindacali necessarie a garantire la massima informazione dei lavoratori e nel rispetto della normativa vigente, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale e senza venir meno all'obbligo di rendere per intero la prestazione lavorativa. I dirigenti delle R.S.U., nonché i dirigenti nazionali e territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL potranno accedere, durante l’orario di lavoro, nei luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa nell’ambito dell’Unità Produttiva, nel rispetto di modalità che non pregiudichino l’ordinario svolgimento del lavoro, avuto riguardo alle caratteristiche organizzative della Società stessa.
Attività sindacale. 1. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in xxx xxx Xxxxx x. 00, e sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti relativi all’attività sindacale. È disposto anche un link sul sito istituzionale della scuola dove vengono pubblicate le informazioni sindacali ricevute via email. 2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale. 3. La RSU e le XX.XX. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in xxx xxx Xxxxx x. 00, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale. 4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle XX.XX. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
Attività sindacale. 1. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. rappresentative dispongono di un proprio Albo RSU online situato sul sito web dell’istituzione scolastica. Ogni documento pubblicato all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa. 2. I documenti da pubblicare all’albo possono essere inviati anche direttamente dalle XX.XX. provinciale e/o nazionali rappresentative e/o firmatarie di contratto. 3. La RSU e i terminali associativi delle XX.XX. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in un’aula concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale. 4. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle XX.XX. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
Attività sindacale. 1. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in ognuno dei plessi facenti parte dell’istituto e sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti relativi all’attività sindacale. 2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale. 3. La RSU e le XX.XX. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato al piano terra N° 10 presso la sede centrale. 4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle XX.XX. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
Attività sindacale. 1. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. rappresentative dispongono sia di una bacheca sindacale, situata presso la sede centrale, sia di una bacheca sul sito web dell’Istituto, entrambe riservate rispettivamente all’esposizione e alla pubblicazione di materiale inerente l’attività della RSU. 2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale. 3. La RSU e le XX.XX. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale della scuola concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale, compatibilmente con le disponibilità degli ambienti. 4. Il dirigente trasmette, per posta elettronica alla RSU e ai terminali associativi delle XX.XX. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. 5. Nessuna responsabilità può essere addebitata al dirigente in caso di non recapito dovuto al malfunzionamento della casella del destinatario.
Attività sindacale. 1. La RSU ha a disposizione un proprio Albo Sindacale di cui è responsabile; ogni documento affisso all’albo va siglato da chi lo affigge che se ne assume così la responsabilità legale. 2. Il Dirigente Scolastico, su richiesta della RSU, mette a disposizione un locale per le attività sindacali. 3. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall’esterno. 4. La R.S.U. ha diritto complessivamente a un numero di permessi sindacali pari a 60 ore.
Attività sindacale. 1. Per i componenti dei comitati direttivi delle XX.XX., per l’esercizio delle attività sindacali viene riconosciuta un’ora annua per dipendente, con eventuali situazioni di maggior favore aziendale. 2. Le XX.XX. dei lavoratori firmatarie del presente CCNL possono costituire delle Rappresentanze Sindacali ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300. 3. Le parti convengono che l’impresa provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore. 4. Tale lettera conterrà l’indicazione dell’ammontare del contributo fissato in misura pari al 1% da trattenere e l’organizzazione sindacale a cui l’impresa dovrà versarlo. 5. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessata o dall’interessato. 6. Sia la delega che la revoca della stessa devono essere inoltrate in forma scritta all’impresa di appartenenza ed alla organizzazione sindacale firmataria del presente Contratto. 7. Le trattenute mensili operate dalle singole imprese sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti in base alle deleghe come sopra presentate sono versate entro il decimo giorno del mese successivo, secondo le modalità comunicate dall’organizzazione sindacale con accompagnamento di distinta nominativa. 8. L’impresa è tenuta nei confronti dei terzi alla riservatezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega ed i versamenti effettuati all’organizzazione sindacale. 9. Il diritto di assemblea ex art. 20 dello Statuto dei Lavoratori è esercitato ad istanza della rappresentanza sindacale o del comitato esecutivo delle rappresentanza sindacale. 10. Viene altresì richiamata la disciplina della rappresentanza sindacale in ogni sua parte.