Bilancio di esercizio. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 codice civile indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento degli scopi mutualistici. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale indivisibile;
b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;
d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito dal precedente punto 1), aumentata fino a 2 punti;
3) ai possessori di strumenti finanziari partecipativi - siano essi cooperatori o soggetti diversi dai soci cooperatori - in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1);
e) una eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, diversi dai soci cooperatori;
g) quanto residua alla riserva straordinaria. L'assemblea potrà del...
Bilancio di esercizio. 23.1 Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
23.2 Alla fine di ciascun esercizio l’Organo Amministrativo, previa predi- sposizione della relazione sul governo societario prevista dall’art. 6, comma 4, del T.U. partecipate, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che dovrà essere presentato per la decisione dei soci entro centoven- ti giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di differire tale termine fino a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. L’invio della documentazione completa ai soci avviene entro 30 (trenta) giorni precedenti la data dell’Assemblea. En- tro 30 (trenta) giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio de- vono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bi- lancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle parteci- pazioni sociali.
23.3 Nella relazione sulla gestione di accompagnamento al bilancio dovran- no essere illustrati i risultati ottenuti e i relativi indicatori in attuazione delle linee di indirizzo ed obiettivi gestionali approvati dall’Assemblea in sede di bilancio previsionale.
Bilancio di esercizio. Art.91 Principi di redazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2, che non utilizzano i principi contabili internazionali, redigono il bilancio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, va allegato al bilancio di esercizio un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 89.
Bilancio di esercizio. Relativamente al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, Vi ricordiamo che la revisione dello stesso è demandata al revisore Crowe Horwath AS S.p.A. che ha emesso la propria relazione in data odierna con un giudizio positivo. In aggiunta a quanto precede, Vi attestiamo che: - abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tal riguardo, non abbiamo particolari osservazioni da riferire; - abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Relazione sulla Gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; - per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell’articolo 2423 del Codice civile; - il bilancio è stato redatto secondo le norme del Codice Civile, e le regole enunciate nei nuovi principi contabili OIC emanati a fine 2016; - abbiamo verificato la corrispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.
Bilancio di esercizio. 1. Il Bilancio di esercizio deve rappresentare con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Istituto.
2. I dati e le informazioni contenuti nel Bilancio di esercizio devono essere reali e sufficienti; se la rappresentazione appare insufficiente o carente si rende indispensabile illustrare compiutamente i dati nella nota integrativa.
3. La nota integrativa di cui al comma 2 deve contenere l’influenza dei dati e delle informazioni alternativi o complementari sulle rappresentazioni del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria. I dati e le informazioni alternativi e complementari devono formare oggetto di un punto specifico della relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio di esercizio.
4. Il Bilancio di esercizio è adottato dal Direttore Generale e sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce ed è trasmesso entro dieci giorni agli enti cogerenti corredato della relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore Generale e dalla relazione del Collegio dei Revisori. Entro la stessa data il Bilancio di esercizio deve essere trasmesso al Ministero della Salute corredato della relazione del Collegio dei Revisori.
Bilancio di esercizio. L’Emittente include nel Documento di Registrazione solo le informazioni finanziarie contenute nei bilanci consolidati relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020, in quanto i bilanci d’esercizio individuale di CAI non apportano informazioni aggiuntive rilevanti.
Bilancio di esercizio. (1) Entro tre mesi dalla fine dell’esercizio finanziario, il Consiglio di Amministra- zione predispone il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione («Lagebericht» ai sensi della GmbHG). Per l’elaborazione e la verifica del bilancio e della relazione sulla gestione delle grandi società di capitali si applicano mutatis mutandis le dispo- sizioni dell’HGB.
Bilancio di esercizio. Capitolo 1 I bilanci delle SIM schemi e regole di compilazione
Bilancio di esercizio. 1. Il Consiglio adotta il bilancio di esercizio, sentita la Conferenza di cui all’articolo 16, formulato secondo le prescrizioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredato dalla relazione di cui all’articolo 2428 del codice civile, entro il termine previsto dall’articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 39/2017.
2. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi a cura del Direttore al Revisore in tempo utile per il successivo invio alla Conferenza di cui all’articolo 16.
3. Il Revisore deve redigere apposita relazione sui risultati dell’esercizio, sulla tenuta della contabilità e fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.
4. Il bilancio consuntivo, con la nota integrativa e la relazione sulla gestione nonché la relazione del Revisore ed il provvedimento di approvazione del Consiglio sono trasmessi alla Regione ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 53/1993.
Bilancio di esercizio. CAPITOLO 1 I BILANCI DELLE SIM SCHEMI E REGOLE DI COMPILAZIONE