TUTELE E WELFARE CONTRATTUALE Clausole campione

TUTELE E WELFARE CONTRATTUALE. Premessa Le parti individuano come valori condivisi la tutela della salute, la sicurezza, e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro, il rispetto dell’ambiente, la salvaguardia dei prodotti, la qualità dei servizi e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli, partecipati e coerenti delle norme contrattuali e di legge. L’obbiettivo comune è quello del miglioramento continuo della salute psicofisica e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso una gestione preventiva ed un approccio globale ai fattori di rischio. Utile al perseguimento di questi obbiettivi può essere la scelta di applicare, con il coinvolgimento pieno di tutta la struttura lavorativa, standards nazionali o internazionali, modelli organizzativi e sistemi di qualificazione relativi alla gestione della salute, dell’ambiente e della qualità anche attraverso i relativi sistemi di certificazione e asseverazione (articoli 27, 30 e 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 106 del 2009).
TUTELE E WELFARE CONTRATTUALE. Premessa Le parti individuano come vaIori condivisi Ia tuteIa deIIa saIute, Ia sicurezza, e Ia dignità deIIe Iavoratrici e dei Iavoratori suI Iuogo di Iavoro, iI rispetto deII'ambiente, Ia saIvaguardia dei prodotti, Ia quaIità dei servizi e concordano suIIa necessità di consoIidare e diffondere comportamenti e appIicazioni consapevoIi, partecipati e coerenti deIIe norme contrattuaIi e di Iegge. L'obbiettivo comune è queIIo deI migIioramento continuo deIIa saIute psicofisica e deIIa sicurezza deIIe Iavoratrici e dei Iavoratori, attraverso una gestione preventiva ed un approccio gIobaIe ai fattori di rischio. UtiIe aI perseguimento di questi obbiettivi può essere Ia sceIta di appIicare, con iI coinvoIgimento pieno di tutta Ia struttura Iavorativa, standard nazionaIi o internazionaIi reIativi aIIa gestione deIIa saIute, deII'ambiente e deIIa quaIità anche attrverso i reIativi sistemi di certificazione. Tutto ciò premesso le parti: VaIutato quanto su questo tema è previsto dai CCNL in precedenza stipuIati tra Ie XX.XX. dei Iavoratori e Ia ConsiIp - .Confprofessioni, Confedertecnica, e Cipa. Preso atto che neI corso di vigenza dei suddetti CCNL Ie parti hanno prodotto specifiche intese settoriaIi, anche riconducibiIi aI modeIIo/sistema di WeIfare, e che in taIe arco temporaIe, suIIe stesse tematiche, sono state emanate specifiche Ieggi NazionaIi e significativi indirizzi Comunitari.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).