Common use of Aspettativa sindacale Clause in Contracts

Aspettativa sindacale. All' operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali (proveniente sia dal settore privato che da quello pubblico) posto in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 31 della Legge 300/70, sarà corrisposta una indennità di mancato guadagno pari a quanto previsto dal livello retributivo, di cui alla tabella approvata dall’Esecutivo della Struttura e allegata al Regolamento ( All.C), afferente alle mansioni esplicate - stabilito con delibera del Comitato Esecutivo della Struttura - depurata dalle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili. L’indennità complessiva non può comunque essere inferiore al 12 trattamento economico goduto al momento del collocamento in aspettativa presso il datore di lavoro. L’indennità sarà adeguata in relazione alla dinamica della retribuzione utile ai fini della contribuzione figurativa, attestata dal datore di lavoro ogni anno. L’indennità applicata deve essere rapportata alle ore mensili dell’aspettativa sindacale. All’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa no n retribuita, ai soli fini del trattamento economico e fiscale, è riconosciuto un trattamento assimilato a quello di lavoro dipendente. All’operatore/operatrice dirigente sindacale , in aspettativa non retribuita potrà essere riconosciuta - previa delibera di Segreteria e compatibilmente con la situazione economica e finanziaria della Struttura, incluso il rispetto del punto 9) del preambolo - una contribuzione aggiuntiva sulla eventuale differenza tra la indennità complessiva corrisposta per lo svolgimento dell’attività sindacale incrementata delle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili, e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo (D.L. 564/06, art. 3 c. 5). All’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa non retribuita verrà altresì riconosciuta, al momento della cessazione dell’aspettativa stessa, una indennità di fine rapporto, calcolata secondo le modalità previste per il TFR ed assoggettata al trattamento tributario di cui all’art.17, comm a 1, lett. a, del DPR 917/1986 (tassazione separata). L’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa non retribuita, deve riconfermare al suo datore di lavoro e al proprio Ente Previdenziale, ogni anno, la richiesta di aspettativa, con riferimento alla Legge 300/70.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Gratuita Volontaria

Aspettativa sindacale. All' operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali (proveniente sia dal settore privato che da quello pubblico) posto in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 31 della Legge 300/70, sarà corrisposta una indennità di mancato guadagno pari a quanto previsto dal livello retributivo, di cui alla tabella approvata dall’Esecutivo della Struttura e allegata al Regolamento ( All.C), afferente alle mansioni esplicate - stabilito con delibera del Comitato Esecutivo della Struttura - depurata dalle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili. L’indennità , o una indennità complessiva non può comunque essere inferiore c o r r i s p o n d e n t e al 12 trattamento economico goduto al momento del collocamento in aspettativa presso il datore di lavoro. L’indennità sarà adeguata in relazione alla dinamica della retribuzione utile ai fini della contribuzione figurativa, attestata dal datore di lavoro ogni anno. L’indennità applicata deve essere rapportata alle ore mensili dell’aspettativa sindacale. All’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa no n non retribuita, ai soli fini del trattamento economico e fiscale, è riconosciuto un trattamento assimilato a quello di lavoro dipendente. All’operatore/operatrice dirigente sindacale sindacale, in aspettativa non retribuita potrà essere riconosciuta - previa delibera di Segreteria e compatibilmente con la situazione economica e finanziaria della Struttura, incluso il rispetto del punto 96) del preambolo - una contribuzione aggiuntiva sulla eventuale differenza tra la indennità complessiva corrisposta per lo svolgimento dell’attività sindacale incrementata delle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili, e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo (D.L. 564/06, art. 3 c. 5). All’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa non retribuita verrà altresì riconosciuta, al momento della cessazione dell’aspettativa stessa, una indennità di fine rapporto, calcolata secondo le modalità previste per il TFR ed assoggettata al trattamento tributario di cui all’art.17, comm a comma 1, lett. a, del DPR 917/1986 (tassazione separata). L’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa non retribuita, deve riconfermare al suo datore di lavoro e al proprio Ente Previdenziale, ogni anno, la richiesta di aspettativa, con riferimento alla Legge 300/70.

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Samples: www.cislscuola.it

Aspettativa sindacale. All' operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali (proveniente sia dal settore privato che da quello pubblico) posto in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 31 della Legge 300/70, sarà corrisposta una indennità di mancato guadagno pari a quanto previsto dal livello retributivo, di cui alla tabella approvata dall’Esecutivo della Struttura e allegata al Regolamento ( All.CC ), afferente alle mansioni esplicate - stabilito con delibera del Comitato Esecutivo della Struttura - depurata dalle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili. L’indennità complessiva non può comunque essere inferiore al 12 trattamento economico goduto al momento del collocamento in aspettativa presso il datore di lavoro. L’indennità sarà adeguata in relazione alla dinamica della retribuzione utile ai fini della contribuzione figurativa, attestata dal datore di lavoro ogni anno. L’indennità applicata deve essere rapportata alle ore mensili dell’aspettativa sindacale. All’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa no n non retribuita, ai soli fini del trattamento economico e fiscale, è riconosciuto un trattamento assimilato a quello di lavoro dipendente. All’operatore/operatrice dirigente sindacale sindacale, in aspettativa non retribuita potrà essere riconosciuta - previa delibera di Segreteria e compatibilmente con la situazione economica e finanziaria della Struttura, incluso il rispetto del punto 9) del preambolo - una contribuzione aggiuntiva sulla eventuale differenza tra la indennità complessiva corrisposta per lo svolgimento dell’attività sindacale incrementata delle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili, e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo (D.L. 564/06, art. 3 c. 5). All’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa non retribuita verrà altresì riconosciuta, al momento della cessazione dell’aspettativa stessa, una indennità di fine rapporto, calcolata secondo le modalità previste per il TFR ed assoggettata al trattamento tributario di cui all’art.17, comm a comma 1, lett. a, del DPR 917/1986 (tassazione separata). L’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa non retribuita, deve riconfermare al suo datore di lavoro e al proprio Ente Previdenziale, ogni anno, la richiesta di aspettativa, con riferimento alla Legge 300/70.

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Samples: www.cislpiemonte.it

Aspettativa sindacale. All' operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali (proveniente sia dal settore privato che da quello pubblico) posto in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 31 della Legge 300/70, sarà corrisposta una indennità di mancato guadagno pari a quanto previsto dal livello retributivo, di cui alla tabella approvata dall’Esecutivo della Struttura e allegata al Regolamento ( All.C. C ), afferente alle mansioni esplicate - stabilito con delibera del Comitato Esecutivo della Struttura - depurata dalle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili. L’indennità complessiva non può comunque essere inferiore al 12 trattamento economico goduto al momento del collocamento in aspettativa presso il datore di lavoro. L’indennità sarà adeguata in relazione alla dinamica della retribuzione utile ai fini della contribuzione figurativa, attestata dal datore di lavoro ogni anno. L’indennità applicata deve essere rapportata alle ore mensili dell’aspettativa sindacale. All’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa no n non retribuita, ai soli fini del trattamento economico e fiscale, è riconosciuto un trattamento assimilato a quello di lavoro dipendente. All’operatore/operatrice dirigente sindacale sindacale, in aspettativa non retribuita potrà dovrà essere riconosciuta - previa delibera di Segreteria e compatibilmente con la situazione economica e finanziaria della Struttura, incluso il rispetto del punto 9) del preambolo - una contribuzione aggiuntiva sulla eventuale differenza tra la indennità complessiva corrisposta per lo svolgimento dell’attività sindacale incrementata delle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili, e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo (D.L. 564/06, art. 3 c. 5). All’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa non retribuita verrà altresì riconosciuta, al momento della cessazione dell’aspettativa stessa, una indennità di fine rapporto, calcolata secondo le modalità previste per il TFR ed assoggettata al trattamento tributario di cui all’art.17, comm a comma 1, lett. a, del DPR 917/1986 (tassazione separata). L’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa non retribuita, deve riconfermare al suo datore di lavoro e al proprio Ente Previdenziale, ogni anno, la richiesta di aspettativa, con riferimento alla Legge 300/70.

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Samples: www.fistelveneto.cisl.it

Aspettativa sindacale. All' operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali (proveniente sia dal settore privato che da quello pubblico) posto in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 31 della Legge 300/70, sarà corrisposta una indennità di mancato guadagno pari a quanto previsto dal livello retributivo, di cui alla tabella approvata dall’Esecutivo della Struttura e allegata al Regolamento ( (All.C), afferente alle mansioni esplicate - stabilito con delibera del Comitato Esecutivo della Struttura - depurata dalle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili. L’indennità complessiva non può comunque essere inferiore al 12 trattamento economico goduto al momento del collocamento in aspettativa presso il datore di lavoro. L’indennità sarà adeguata in relazione alla dinamica della retribuzione utile ai fini della contribuzione figurativa, attestata dal datore di lavoro ogni anno. L’indennità applicata deve essere rapportata alle ore mensili dell’aspettativa sindacale. All’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa no n non retribuita, ai soli fini del trattamento economico e fiscale, è riconosciuto un trattamento assimilato a quello di lavoro dipendente. All’operatore/operatrice dirigente sindacale sindacale, in aspettativa non retribuita potrà essere riconosciuta - previa delibera di Segreteria e compatibilmente con la situazione economica e finanziaria della Struttura, incluso il rispetto del punto 9) del preambolo - una contribuzione aggiuntiva sulla eventuale differenza tra la indennità complessiva corrisposta per lo svolgimento dell’attività sindacale incrementata delle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili, e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo (D.L. 564/06, art. 3 c. 5). All’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa non retribuita verrà altresì riconosciuta, al momento della cessazione dell’aspettativa stessa, una indennità di fine rapporto, calcolata secondo le modalità previste per il TFR ed assoggettata al trattamento tributario di cui all’art.17, comm a comma 1, lett. a, del DPR 917/1986 (tassazione separata). L’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa non retribuita, deve riconfermare al suo datore di lavoro e al proprio Ente Previdenziale, ogni anno, la richiesta di aspettativa, con riferimento alla Legge 300/70.

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Samples: www.cisldeilaghi.it

Aspettativa sindacale. All' operatore/operatrice dirigente con cariche I dirigenti sindacali, eletti negli Organi direttivi ed esecutivi delle istanze sindacali (proveniente sia dal settore privato che ai livelli comunali, provinciali, regionali e nazionali, possono, su richiesta dell'Organizzazione sindacale di appartenenza, essere collocati in aspettativa. Il conteggio per l'assegnazione delle Unità da quello pubblico) posto collocare in aspettativa è effettuato su scala nazionale, per tutti gli Enti, dall'ANCI in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le Organizzazioni sindacali. La richiesta di aspettativa dovrà essere inoltrata dalle Organizzazioni sindacali nazionali all'ANCI, la quale a sua volta ne darà comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al Sindaco che promuoverà i relativi provvedimenti formali da parte della Giunta Comunale. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale. Ai dipendenti collocati in aspettativa sono corrisposti tutti gli assegni spettanti in forza delle norme del vigente regolamento generale organico nella qualifica rivestita. Il periodo di aspettativa per motivi sindacali è utile a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario. L'Ente può promuovere, a livello di sezione Regionale dell'A.N.C.I., intese per ripartire fra tutti gli Enti della Regione, in rapporto alla popolazione o al numero dei dipendenti l'onere che sostiene per i dipendenti collocati in aspettativa in quanto eletti negli Organi sindacali provinciali, regionali e nazionali. In mancanza di tali intese l'onere rimane a totale carico dell'Ente al quale il dipendete appartiene; ciò sino a che non retribuita ai sensi dell’articolo 31 della Legge 300/70, sarà corrisposta una indennità costituito il fondo nazionale di mancato guadagno pari a quanto previsto dal livello retributivo, compensazione. Le norme dei commi precedenti hanno vigenza sino all'applicazione di quelle di cui alla tabella approvata dall’Esecutivo della Struttura e allegata al Regolamento ( All.C), afferente alle mansioni esplicate - stabilito con delibera all'art.54 del Comitato Esecutivo della Struttura - depurata dalle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili. L’indennità complessiva non può comunque essere inferiore al 12 trattamento economico goduto al momento del collocamento in aspettativa presso il datore di lavoro. L’indennità sarà adeguata in relazione alla dinamica della retribuzione utile ai fini della contribuzione figurativa, attestata dal datore di lavoro ogni anno. L’indennità applicata deve essere rapportata alle ore mensili dell’aspettativa sindacale. All’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa no n retribuita, ai soli fini del trattamento economico e fiscale, è riconosciuto un trattamento assimilato a quello di lavoro dipendente. All’operatore/operatrice dirigente sindacale , in aspettativa non retribuita potrà essere riconosciuta - previa delibera di Segreteria e compatibilmente con la situazione economica e finanziaria della Struttura, incluso il rispetto del punto 9) del preambolo - una contribuzione aggiuntiva sulla eventuale differenza tra la indennità complessiva corrisposta per lo svolgimento dell’attività sindacale incrementata delle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili, e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo (D.L. 564/06, artd.lgs. 3 c. 5). All’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa non retribuita verrà altresì riconosciutafebbraio 1993, al momento della cessazione dell’aspettativa stessa, una indennità di fine rapporto, calcolata secondo le modalità previste per il TFR ed assoggettata al trattamento tributario di cui all’art.17, comm a 1, lett. a, del DPR 917/1986 (tassazione separata). L’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa non retribuita, deve riconfermare al suo datore di lavoro e al proprio Ente Previdenziale, ogni anno, la richiesta di aspettativa, con riferimento alla Legge 300/70n.29.

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Samples: www.comunesbt.it

Aspettativa sindacale. All' operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali (proveniente sia dal settore privato che da quello pubblico) posto in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 31 della Legge 300/70, sarà corrisposta una indennità di mancato guadagno pari a quanto previsto dal livello retributivo, di cui alla tabella approvata dall’Esecutivo della Struttura e allegata al Regolamento ( All.C), afferente alle mansioni esplicate - stabilito con delibera del Comitato Esecutivo della Struttura - depurata dalle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili. L’indennità complessiva non può comunque essere inferiore al 12 trattamento economico goduto al momento del collocamento in aspettativa presso il datore di lavoro. L’indennità sarà adeguata in relazione alla dinamica della retribuzione utile ai fini della contribuzione figurativa, attestata dal datore di lavoro ogni anno. L’indennità applicata deve essere rapportata alle ore mensili dell’aspettativa sindacale. All’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa no n non retribuita, ai soli fini del trattamento economico e fiscale, è riconosciuto un trattamento assimilato a quello di lavoro dipendente. All’operatore/operatrice dirigente sindacale sindacale, in aspettativa non retribuita potrà essere riconosciuta - previa delibera di Segreteria e compatibilmente con la situazione economica e finanziaria della Struttura, incluso il rispetto del punto 9) del preambolo - una contribuzione aggiuntiva sulla eventuale differenza tra la indennità complessiva corrisposta per lo svolgimento dell’attività sindacale incrementata delle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili, e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo (D.L. 564/06, art. 3 c. 5). All’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa non retribuita verrà altresì riconosciuta, al momento della cessazione dell’aspettativa stessa, una indennità di fine rapporto, calcolata secondo le modalità previste per il TFR ed assoggettata al trattamento tributario di cui all’art.17, comm a comma 1, lett. a, del DPR 917/1986 (tassazione separata). L’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa non retribuita, deve riconfermare al suo datore di lavoro e al proprio Ente Previdenziale, ogni anno, la richiesta di aspettativa, con riferimento alla Legge 300/70.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Gratuita Volontaria

Aspettativa sindacale. All' operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali (proveniente sia dal settore privato che da quello pubblicoprivato) posto in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 31 della Legge 300/70, sarà corrisposta una indennità un’indennità di mancato guadagno pari a quanto previsto dal livello retributivo, di cui alla tabella approvata dall’Esecutivo della Struttura e allegata al Regolamento ( (All.. C), ) afferente alle mansioni esplicate - stabilito con delibera del Comitato Esecutivo della Struttura - depurata dalle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili. L’indennità complessiva non può comunque essere inferiore al 12 trattamento economico goduto al momento del collocamento in aspettativa presso il datore di lavoro. L’indennità sarà adeguata in relazione alla dinamica della retribuzione utile ai fini della contribuzione figurativa, attestata dal datore di lavoro ogni anno. L’indennità applicata deve essere rapportata alle ore mensili dell’aspettativa sindacale. All’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa no n non retribuita, ai soli fini del trattamento economico e fiscale, è riconosciuto un trattamento assimilato a quello di lavoro dipendente. All’operatore/operatrice dirigente sindacale sindacale, in aspettativa non retribuita potrà essere riconosciuta - previa delibera di Segreteria e compatibilmente con la situazione economica e finanziaria della Struttura, incluso il rispetto del punto 9) del preambolo - una contribuzione aggiuntiva sulla eventuale differenza tra la indennità complessiva corrisposta per lo svolgimento dell’attività sindacale sindacale, incrementata delle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili, applicabili e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo (D.L. 564/06, art. 3 c. 5). All’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa non retribuita verrà altresì riconosciuta, al momento della cessazione dell’aspettativa stessa, una indennità di fine rapporto, calcolata secondo le modalità previste per il TFR ed assoggettata al trattamento tributario di cui all’art.17, comm a comma 1, lett. a, del DPR 917/1986 (tassazione separata). L’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa non retribuita, deve riconfermare al suo datore di lavoro e al proprio Ente Previdenziale, ogni anno, la richiesta di aspettativa, con riferimento alla Legge 300/70.

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Samples: www.filcacisl.it