Aspettativa sindacale. 1. Il numero complessivo dei dipendenti che possono essere collocati in aspettativa sindacale retribuita è di dieci unità. La ripartizione delle aspettative, tra le organizzazioni sindacali stipulanti, è effettuata in relazione al grado di rappresentatività delle stesse, accertato in base al numero delle deleghe attivate per la riscossione dei contributi sindacali, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Il “quorum” di riferimento per la ripartizione è dato dal rapporto fra il totale delle deleghe sindacali attivate ed il numero delle aspettative. Le aspettative non assegnate con il “quorum” pieno sono ripartite in base ai maggiori resti. Le aspettative spettanti a ciascuna organizzazione sindacale non possono superare le tre unità. 2. Il provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale viene disposto dall'ANAS a seguito di domanda scritta ad esso presentata dalla competente Organizzazione sindacale nazionale stipulante del presente contratto. Copia di detto provvedimento dovrà essere inviata alla Organizzazione sindacale richiedente. 3. Il provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale protrae i propri effetti fino alla richiesta di revoca da parte della stessa Organizzazione sindacale che ne ha fatto richiesta o del dipendente collocato in aspettativa. Copia del provvedimento di revoca dovrà essere inviata alla Organizzazione richiedente. 4. Al dipendente collocato in aspettativa sindacale compete l'intera retribuzione fissa, nonché la retribuzione variabile relativa alla funzione, alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario. I periodi trascorsi in aspettativa sindacale sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. 5. Il dipendente, terminato il periodo di aspettativa sindacale, rientra nella sede di provenienza. 6. L’aspettativa sindacale potrà essere convertita, su richiesta dell’organizzazione sindacale, in permessi sindacali giornalieri retribuiti pari a 250 giorni lavorativi.
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Aspettativa sindacale. 1. Il numero complessivo dei dipendenti All' operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali (proveniente sia dal settore privato che possono essere collocati da quello pubblico) posto in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 31 della Legge 300/70, sarà corrisposta una indennità di mancato guadagno pari a quanto previsto dal livello retributivo, di cui alla tabella approvata dall’Esecutivo della Struttura e allegata al Regolamento ( All. C ), afferente alle mansioni esplicate - stabilito con delibera del Comitato Esecutivo della Struttura - depurata dalle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili. L’indennità complessiva non può comunque essere inferiore al trattamento economico goduto al momento del collocamento in aspettativa presso il datore di lavoro. L’indennità sarà adeguata in relazione alla dinamica della retribuzione utile ai fini della contribuzione figurativa, attestata dal datore di lavoro ogni anno. L’indennità applicata deve essere rapportata alle ore mensili dell’aspettativa sindacale. All’operatore/operatrice dirigente sindacale retribuita è di dieci unità. La ripartizione delle aspettativein aspettativa non retribuita, tra le organizzazioni sindacali stipulantiai soli fini del trattamento economico e fiscale, è effettuata riconosciuto un trattamento assimilato a quello di lavoro dipendente. All’operatore/operatrice dirigente sindacale, in relazione al grado aspettativa non retribuita dovrà essere riconosciuta - previa delibera di rappresentatività Segreteria e compatibilmente con la situazione economica e finanziaria della Struttura, incluso il rispetto del punto 9) del preambolo - una contribuzione aggiuntiva sulla eventuale differenza tra la indennità complessiva corrisposta per lo svolgimento dell’attività sindacale incrementata delle stesseritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili, accertato in base al numero delle deleghe attivate per e la riscossione dei contributi sindacali, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Il “quorum” retribuzione di riferimento per la ripartizione è dato dal rapporto fra il totale delle deleghe sindacali attivate ed il numero delle aspettativecalcolo del contributo figurativo (D.L. 564/06, art. Le aspettative non assegnate con il “quorum” pieno sono ripartite in base ai maggiori resti3 c. 5). Le aspettative spettanti a ciascuna organizzazione All’operatore/operatrice dirigente sindacale non possono superare le tre unità.
2. Il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita verrà altresì riconosciuta, al momento della cessazione dell’aspettativa stessa, una indennità di fine rapporto, calcolata secondo le modalità previste per il TFR ed assoggettata al trattamento tributario di cui all’art.17, comma 1, lett. a, del DPR 917/1986 (tassazione separata). L’operatore/operatrice dirigente sindacale viene disposto dall'ANAS a seguito di domanda scritta ad esso presentata dalla competente Organizzazione sindacale nazionale stipulante del presente contratto. Copia di detto provvedimento dovrà essere inviata alla Organizzazione sindacale richiedente.
3. Il provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale protrae i propri effetti fino alla non retribuita, deve riconfermare al suo datore di lavoro e al proprio Ente Previdenziale, ogni anno, la richiesta di revoca da parte della stessa Organizzazione sindacale che ne ha fatto richiesta o del dipendente collocato in aspettativa. Copia del provvedimento di revoca dovrà essere inviata alla Organizzazione richiedente.
4. Al dipendente collocato in aspettativa sindacale compete l'intera retribuzione fissa, nonché la retribuzione variabile relativa alla funzione, alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario. I periodi trascorsi in aspettativa sindacale sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinarioriferimento alla Legge 300/70.
5. Il dipendente, terminato il periodo di aspettativa sindacale, rientra nella sede di provenienza.
6. L’aspettativa sindacale potrà essere convertita, su richiesta dell’organizzazione sindacale, in permessi sindacali giornalieri retribuiti pari a 250 giorni lavorativi.
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Samples: Regolamento
Aspettativa sindacale. 1. Il numero complessivo dei dipendenti che possono essere collocati All' operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali (proveniente dal settore privato) posto in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 31 della Legge 300/70, sarà corrisposta un’indennità di mancato guadagno pari a quanto previsto dal livello retributivo, di cui alla tabella approvata dall’Esecutivo della Struttura e allegata al Regolamento (All. C) afferente alle mansioni esplicate - stabilito con delibera del Comitato Esecutivo della Struttura - depurata dalle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili. L’indennità complessiva non può comunque essere inferiore al trattamento economico goduto al momento del collocamento in aspettativa presso il datore di lavoro. L’indennità sarà adeguata in relazione alla dinamica della retribuzione utile ai fini della contribuzione figurativa, attestata dal datore di lavoro ogni anno. All’operatore/operatrice dirigente sindacale retribuita è di dieci unità. La ripartizione delle aspettativein aspettativa non retribuita, tra le organizzazioni sindacali stipulantiai soli fini del trattamento economico e fiscale, è effettuata riconosciuto un trattamento assimilato a quello di lavoro dipendente. All’operatore/operatrice dirigente sindacale, in relazione al grado aspettativa non retribuita potrà essere riconosciuta - previa delibera di rappresentatività Segreteria e compatibilmente con la situazione economica e finanziaria della Struttura, incluso il rispetto del punto 9) del preambolo - una contribuzione aggiuntiva sulla eventuale differenza tra la indennità complessiva corrisposta per lo svolgimento dell’attività sindacale, incrementata delle stesse, accertato in base al numero delle deleghe attivate per ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili e la riscossione dei contributi sindacali, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Il “quorum” retribuzione di riferimento per la ripartizione è dato dal rapporto fra il totale delle deleghe sindacali attivate ed il numero delle aspettativecalcolo del contributo figurativo (D.L. 564/06, art. Le aspettative non assegnate con il “quorum” pieno sono ripartite in base ai maggiori resti3 c. 5). Le aspettative spettanti a ciascuna organizzazione All’operatore/operatrice dirigente sindacale non possono superare le tre unità.
2. Il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita verrà altresì riconosciuta, al momento della cessazione dell’aspettativa stessa, una indennità di fine rapporto, calcolata secondo le modalità previste per il TFR ed assoggettata al trattamento tributario di cui all’art.17, comma 1, lett. a, del DPR 917/1986 (tassazione separata). L’operatore/operatrice dirigente sindacale viene disposto dall'ANAS a seguito di domanda scritta ad esso presentata dalla competente Organizzazione sindacale nazionale stipulante del presente contratto. Copia di detto provvedimento dovrà essere inviata alla Organizzazione sindacale richiedente.
3. Il provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale protrae i propri effetti fino alla non retribuita, deve riconfermare al suo datore di lavoro e al proprio Ente Previdenziale, ogni anno, la richiesta di revoca da parte della stessa Organizzazione sindacale che ne ha fatto richiesta o del dipendente collocato in aspettativa. Copia del provvedimento di revoca dovrà essere inviata alla Organizzazione richiedente.
4. Al dipendente collocato in aspettativa sindacale compete l'intera retribuzione fissa, nonché la retribuzione variabile relativa alla funzione, alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario. I periodi trascorsi in aspettativa sindacale sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinarioriferimento alla Legge 300/70.
5. Il dipendente, terminato il periodo di aspettativa sindacale, rientra nella sede di provenienza.
6. L’aspettativa sindacale potrà essere convertita, su richiesta dell’organizzazione sindacale, in permessi sindacali giornalieri retribuiti pari a 250 giorni lavorativi.
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Samples: Regolamento
Aspettativa sindacale. 1. Il numero complessivo dei dipendenti che possono essere collocati in aspettativa sindacale retribuita è di dieci unità. La ripartizione delle aspettative, tra le organizzazioni sindacali stipulanti, è effettuata in relazione al grado di rappresentatività delle stesse, accertato in base al numero delle deleghe attivate per la riscossione dei contributi sindacali, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno dell'anno precedente. Il “"quorum” " di riferimento per la ripartizione è dato dal rapporto fra il totale delle deleghe sindacali attivate ed il numero delle aspettative. Le aspettative non assegnate con il “"quorum” " pieno sono ripartite in base ai maggiori resti. Le aspettative spettanti a ciascuna organizzazione sindacale non possono superare le tre unità.
2. Il provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale viene disposto dall'ANAS a seguito di domanda scritta ad esso presentata dalla competente Organizzazione sindacale nazionale stipulante del presente contratto. Copia di detto provvedimento dovrà essere inviata alla Organizzazione sindacale richiedente.
3. Il provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale protrae i propri effetti fino alla richiesta di revoca da parte della stessa Organizzazione sindacale che ne ha fatto richiesta o del dipendente collocato in aspettativa. Copia del provvedimento di revoca dovrà essere inviata alla Organizzazione richiedente.
4. Al dipendente collocato in aspettativa sindacale compete l'intera retribuzione fissa, nonché la retribuzione variabile relativa alla funzione, alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario. I periodi trascorsi in aspettativa sindacale sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
5. Il dipendente, terminato il periodo di aspettativa sindacale, rientra nella sede di provenienza.
6. L’aspettativa L'aspettativa sindacale potrà essere convertita, su richiesta dell’organizzazione dell'organizzazione sindacale, in permessi sindacali giornalieri retribuiti pari a 250 giorni lavorativi.
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Aspettativa sindacale. 1. Il numero complessivo dei dipendenti All' operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali (proveniente sia dal settore privato che possono essere collocati da quello pubblico) posto in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 31 della Legge 300/70, sarà corrisposta una indennità di mancato guadagno pari a quanto previsto dal livello retributivo, di cui alla tabella approvata dall’Esecutivo della Struttura e allegata al Regolamento ( All.C), afferente alle mansioni esplicate - stabilito con delibera del Comitato Esecutivo della Struttura - depurata dalle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili. L’indennità complessiva non può comunque essere inferiore al 12 trattamento economico goduto al momento del collocamento in aspettativa presso il datore di lavoro. L’indennità sarà adeguata in relazione alla dinamica della retribuzione utile ai fini della contribuzione figurativa, attestata dal datore di lavoro ogni anno. L’indennità applicata deve essere rapportata alle ore mensili dell’aspettativa sindacale. All’operatore/operatrice dirigente sindacale retribuita è di dieci unità. La ripartizione delle aspettativein aspettativa no n retribuita, tra le organizzazioni sindacali stipulantiai soli fini del trattamento economico e fiscale, è effettuata riconosciuto un trattamento assimilato a quello di lavoro dipendente. All’operatore/operatrice dirigente sindacale , in relazione al grado aspettativa non retribuita potrà essere riconosciuta - previa delibera di rappresentatività Segreteria e compatibilmente con la situazione economica e finanziaria della Struttura, incluso il rispetto del punto 9) del preambolo - una contribuzione aggiuntiva sulla eventuale differenza tra la indennità complessiva corrisposta per lo svolgimento dell’attività sindacale incrementata delle stesseritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili, accertato in base al numero delle deleghe attivate per e la riscossione dei contributi sindacali, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Il “quorum” retribuzione di riferimento per la ripartizione è dato dal rapporto fra il totale delle deleghe sindacali attivate ed il numero delle aspettativecalcolo del contributo figurativo (D.L. 564/06, art. Le aspettative non assegnate con il “quorum” pieno sono ripartite in base ai maggiori resti3 c. 5). Le aspettative spettanti a ciascuna organizzazione All’operatore/operatrice dirigente sindacale non possono superare le tre unità.
2. Il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita verrà altresì riconosciuta, al momento della cessazione dell’aspettativa stessa, una indennità di fine rapporto, calcolata secondo le modalità previste per il TFR ed assoggettata al trattamento tributario di cui all’art.17, comm a 1, lett. a, del DPR 917/1986 (tassazione separata). L’operatore/operatrice dirigente sindacale viene disposto dall'ANAS a seguito di domanda scritta ad esso presentata dalla competente Organizzazione sindacale nazionale stipulante del presente contratto. Copia di detto provvedimento dovrà essere inviata alla Organizzazione sindacale richiedente.
3. Il provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale protrae i propri effetti fino alla non retribuita, deve riconfermare al suo datore di lavoro e al proprio Ente Previdenziale, ogni anno, la richiesta di revoca da parte della stessa Organizzazione sindacale che ne ha fatto richiesta o del dipendente collocato in aspettativa. Copia del provvedimento di revoca dovrà essere inviata alla Organizzazione richiedente.
4. Al dipendente collocato in aspettativa sindacale compete l'intera retribuzione fissa, nonché la retribuzione variabile relativa alla funzione, alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario. I periodi trascorsi in aspettativa sindacale sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinarioriferimento alla Legge 300/70.
5. Il dipendente, terminato il periodo di aspettativa sindacale, rientra nella sede di provenienza.
6. L’aspettativa sindacale potrà essere convertita, su richiesta dell’organizzazione sindacale, in permessi sindacali giornalieri retribuiti pari a 250 giorni lavorativi.
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Samples: Regolamento
Aspettativa sindacale. 1. Il numero complessivo dei dipendenti All' operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali (proveniente sia dal settore privato che possono essere collocati da quello pubblico) posto in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 31 della Legge 300/70, sarà corrisposta una indennità di mancato guadagno pari a quanto previsto dal livello retributivo, di cui alla tabella approvata dall’Esecutivo della Struttura e allegata al Regolamento ( All.C ), afferente alle mansioni esplicate - stabilito con delibera del Comitato Esecutivo della Struttura - depurata dalle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili. L’indennità complessiva non può comunque essere inferiore al trattamento economico goduto al momento del collocamento in aspettativa presso il datore di lavoro. L’indennità sarà adeguata in relazione alla dinamica della retribuzione utile ai fini della contribuzione figurativa, attestata dal datore di lavoro ogni anno. L’indennità applicata deve essere rapportata alle ore mensili dell’aspettativa sindacale. All’operatore/operatrice dirigente sindacale retribuita è di dieci unità. La ripartizione delle aspettativein aspettativa non retribuita, tra le organizzazioni sindacali stipulantiai soli fini del trattamento economico e fiscale, è effettuata riconosciuto un trattamento assimilato a quello di lavoro dipendente. All’operatore/operatrice dirigente sindacale, in relazione al grado aspettativa non retribuita potrà essere riconosciuta - previa delibera di rappresentatività Segreteria e compatibilmente con la situazione economica e finanziaria della Struttura, incluso il rispetto del punto 9) del preambolo - una contribuzione aggiuntiva sulla eventuale differenza tra la indennità complessiva corrisposta per lo svolgimento dell’attività sindacale incrementata delle stesseritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili, accertato in base al numero delle deleghe attivate per e la riscossione dei contributi sindacali, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Il “quorum” retribuzione di riferimento per la ripartizione è dato dal rapporto fra il totale delle deleghe sindacali attivate ed il numero delle aspettativecalcolo del contributo figurativo (D.L. 564/06, art. Le aspettative non assegnate con il “quorum” pieno sono ripartite in base ai maggiori resti3 c. 5). Le aspettative spettanti a ciascuna organizzazione All’operatore/operatrice dirigente sindacale non possono superare le tre unità.
2. Il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita verrà altresì riconosciuta, al momento della cessazione dell’aspettativa stessa, una indennità di fine rapporto, calcolata secondo le modalità previste per il TFR ed assoggettata al trattamento tributario di cui all’art.17, comma 1, lett. a, del DPR 917/1986 (tassazione separata). L’operatore/operatrice dirigente sindacale viene disposto dall'ANAS a seguito di domanda scritta ad esso presentata dalla competente Organizzazione sindacale nazionale stipulante del presente contratto. Copia di detto provvedimento dovrà essere inviata alla Organizzazione sindacale richiedente.
3. Il provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale protrae i propri effetti fino alla non retribuita, deve riconfermare al suo datore di lavoro e al proprio Ente Previdenziale, ogni anno, la richiesta di revoca da parte della stessa Organizzazione sindacale che ne ha fatto richiesta o del dipendente collocato in aspettativa. Copia del provvedimento di revoca dovrà essere inviata alla Organizzazione richiedente.
4. Al dipendente collocato in aspettativa sindacale compete l'intera retribuzione fissa, nonché la retribuzione variabile relativa alla funzione, alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario. I periodi trascorsi in aspettativa sindacale sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinarioriferimento alla Legge 300/70.
5. Il dipendente, terminato il periodo di aspettativa sindacale, rientra nella sede di provenienza.
6. L’aspettativa sindacale potrà essere convertita, su richiesta dell’organizzazione sindacale, in permessi sindacali giornalieri retribuiti pari a 250 giorni lavorativi.
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Samples: Regolamento
Aspettativa sindacale. 1. Il numero complessivo dei dipendenti che possono I dirigenti sindacali, eletti negli Organi direttivi ed esecutivi delle istanze sindacali ai livelli comunali, provinciali, regionali e nazionali, possono, su richiesta dell'Organizzazione sindacale di appartenenza, essere collocati in aspettativa. Il conteggio per l'assegnazione delle Unità da collocare in aspettativa sindacale retribuita è di dieci unitàeffettuato su scala nazionale, per tutti gli Enti, dall'ANCI in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le Organizzazioni sindacali. La ripartizione delle aspettative, tra le organizzazioni sindacali stipulanti, è effettuata in relazione al grado richiesta di rappresentatività delle stesse, accertato in base al numero delle deleghe attivate per la riscossione dei contributi sindacali, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Il “quorum” di riferimento per la ripartizione è dato dal rapporto fra il totale delle deleghe sindacali attivate ed il numero delle aspettative. Le aspettative non assegnate con il “quorum” pieno sono ripartite in base ai maggiori resti. Le aspettative spettanti a ciascuna organizzazione sindacale non possono superare le tre unità.
2. Il provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale viene disposto dall'ANAS a seguito di domanda scritta ad esso presentata dalla competente Organizzazione sindacale nazionale stipulante del presente contratto. Copia di detto provvedimento dovrà essere inviata inoltrata dalle Organizzazioni sindacali nazionali all'ANCI, la quale a sua volta ne darà comunicazione alla Organizzazione sindacale richiedente.
3. Il provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale protrae Presidenza del Consiglio e al Sindaco che promuoverà i propri effetti fino alla richiesta di revoca relativi provvedimenti formali da parte della stessa Organizzazione sindacale che ne Giunta Comunale. L'aspettativa ha fatto richiesta o termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del dipendente collocato in aspettativamandato sindacale. Copia del provvedimento di revoca dovrà essere inviata alla Organizzazione richiedente.
4. Al dipendente collocato Ai dipendenti collocati in aspettativa sindacale compete l'intera retribuzione fissa, nonché la retribuzione variabile relativa alla funzione, alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi sono corrisposti tutti gli assegni spettanti in forza delle norme del vigente regolamento generale organico nella qualifica rivestita. Il periodo di aspettativa per il lavoro straordinario. I periodi trascorsi in aspettativa sindacale sono utili motivi sindacali è utile a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al per il congedo ordinario.
5. Il dipendenteL'Ente può promuovere, terminato il periodo a livello di aspettativa sindacalesezione Regionale dell'A.N.C.I., rientra nella sede di provenienza.
6. L’aspettativa sindacale potrà essere convertita, su richiesta dell’organizzazione sindacaleintese per ripartire fra tutti gli Enti della Regione, in permessi rapporto alla popolazione o al numero dei dipendenti l'onere che sostiene per i dipendenti collocati in aspettativa in quanto eletti negli Organi sindacali giornalieri retribuiti pari provinciali, regionali e nazionali. In mancanza di tali intese l'onere rimane a 250 giorni lavorativitotale carico dell'Ente al quale il dipendete appartiene; ciò sino a che non sarà costituito il fondo nazionale di compensazione. Le norme dei commi precedenti hanno vigenza sino all'applicazione di quelle di cui all'art.54 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.29.
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Samples: Regolamento Di Assunzione
Aspettativa sindacale. 1. Il numero complessivo dei dipendenti All' operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali (proveniente sia dal settore privato che possono essere collocati da quello pubblico) posto in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 31 della Legge 300/70, sarà corrisposta una indennità di mancato guadagno pari a quanto previsto dal livello retributivo, di cui alla tabella approvata dall’Esecutivo della Struttura e allegata al Regolamento ( All.C), afferente alle mansioni esplicate - stabilito con delibera del Comitato Esecutivo della Struttura - depurata dalle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili, o una indennità complessiva c o r r i s p o n d e n t e al trattamento economico goduto al momento del collocamento in aspettativa presso il datore di lavoro. L’indennità sarà adeguata in relazione alla dinamica della retribuzione utile ai fini della contribuzione figurativa, attestata dal datore di lavoro ogni anno. L’indennità applicata deve essere rapportata alle ore mensili dell’aspettativa sindacale. All’operatore/operatrice dirigente sindacale retribuita è di dieci unità. La ripartizione delle aspettativein aspettativa non retribuita, tra le organizzazioni sindacali stipulantiai soli fini del trattamento economico e fiscale, è effettuata riconosciuto un trattamento assimilato a quello di lavoro dipendente. All’operatore/operatrice dirigente sindacale, in relazione al grado aspettativa non retribuita potrà essere riconosciuta - previa delibera di rappresentatività Segreteria e compatibilmente con la situazione economica e finanziaria della Struttura, incluso il rispetto del punto 6) del preambolo - una contribuzione aggiuntiva sulla eventuale differenza tra la indennità complessiva corrisposta per lo svolgimento dell’attività sindacale incrementata delle stesseritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili, accertato in base al numero delle deleghe attivate per e la riscossione dei contributi sindacali, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Il “quorum” retribuzione di riferimento per la ripartizione è dato dal rapporto fra il totale delle deleghe sindacali attivate ed il numero delle aspettativecalcolo del contributo figurativo (D.L. 564/06, art. Le aspettative non assegnate con il “quorum” pieno sono ripartite in base ai maggiori resti3 c. 5). Le aspettative spettanti a ciascuna organizzazione All’operatore/operatrice dirigente sindacale non possono superare le tre unità.
2. Il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita verrà altresì riconosciuta, al momento della cessazione dell’aspettativa stessa, una indennità di fine rapporto, calcolata secondo le modalità previste per il TFR ed assoggettata al trattamento tributario di cui all’art.17, comma 1, lett. a, del DPR 917/1986 (tassazione separata). L’operatore/operatrice dirigente sindacale viene disposto dall'ANAS a seguito di domanda scritta ad esso presentata dalla competente Organizzazione sindacale nazionale stipulante del presente contratto. Copia di detto provvedimento dovrà essere inviata alla Organizzazione sindacale richiedente.
3. Il provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale protrae i propri effetti fino alla non retribuita, deve riconfermare al suo datore di lavoro e al proprio Ente Previdenziale, ogni anno, la richiesta di revoca da parte della stessa Organizzazione sindacale che ne ha fatto richiesta o del dipendente collocato in aspettativa. Copia del provvedimento di revoca dovrà essere inviata alla Organizzazione richiedente.
4. Al dipendente collocato in aspettativa sindacale compete l'intera retribuzione fissa, nonché la retribuzione variabile relativa alla funzione, alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario. I periodi trascorsi in aspettativa sindacale sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinarioriferimento alla Legge 300/70.
5. Il dipendente, terminato il periodo di aspettativa sindacale, rientra nella sede di provenienza.
6. L’aspettativa sindacale potrà essere convertita, su richiesta dell’organizzazione sindacale, in permessi sindacali giornalieri retribuiti pari a 250 giorni lavorativi.
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Samples: Regolamento
Aspettativa sindacale. 1. Il numero complessivo dei dipendenti All' operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali (proveniente sia dal settore privato che possono essere collocati da quello pubblico) posto in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 31 della Legge 300/70, sarà corrisposta una indennità di mancato guadagno pari a quanto previsto dal livello retributivo, di cui alla tabella approvata dall’Esecutivo della Struttura e allegata al Regolamento ( All.C), afferente alle mansioni esplicate - stabilito con delibera del Comitato Esecutivo della Struttura - depurata dalle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili. L’indennità complessiva non può comunque essere inferiore al trattamento economico goduto al momento del collocamento in aspettativa presso il datore di lavoro. L’indennità sarà adeguata in relazione alla dinamica della retribuzione utile ai fini della contribuzione figurativa, attestata dal datore di lavoro ogni anno. L’indennità applicata deve essere rapportata alle ore mensili dell’aspettativa sindacale. All’operatore/operatrice dirigente sindacale retribuita è di dieci unità. La ripartizione delle aspettativein aspettativa non retribuita, tra le organizzazioni sindacali stipulantiai soli fini del trattamento economico e fiscale, è effettuata riconosciuto un trattamento assimilato a quello di lavoro dipendente. All’operatore/operatrice dirigente sindacale, in relazione al grado aspettativa non retribuita potrà essere riconosciuta - previa delibera di rappresentatività Segreteria e compatibilmente con la situazione economica e finanziaria della Struttura, incluso il rispetto del punto 9) del preambolo - una contribuzione aggiuntiva sulla eventuale differenza tra la indennità complessiva corrisposta per lo svolgimento dell’attività sindacale incrementata delle stesseritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili, accertato in base al numero delle deleghe attivate per e la riscossione dei contributi sindacali, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Il “quorum” retribuzione di riferimento per la ripartizione è dato dal rapporto fra il totale delle deleghe sindacali attivate ed il numero delle aspettativecalcolo del contributo figurativo (D.L. 564/06, art. Le aspettative non assegnate con il “quorum” pieno sono ripartite in base ai maggiori resti3 c. 5). Le aspettative spettanti a ciascuna organizzazione All’operatore/operatrice dirigente sindacale non possono superare le tre unità.
2. Il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita verrà altresì riconosciuta, al momento della cessazione dell’aspettativa stessa, una indennità di fine rapporto, calcolata secondo le modalità previste per il TFR ed assoggettata al trattamento tributario di cui all’art.17, comma 1, lett. a, del DPR 917/1986 (tassazione separata). L’operatore/operatrice dirigente sindacale viene disposto dall'ANAS a seguito di domanda scritta ad esso presentata dalla competente Organizzazione sindacale nazionale stipulante del presente contratto. Copia di detto provvedimento dovrà essere inviata alla Organizzazione sindacale richiedente.
3. Il provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale protrae i propri effetti fino alla non retribuita, deve riconfermare al suo datore di lavoro e al proprio Ente Previdenziale, ogni anno, la richiesta di revoca da parte della stessa Organizzazione sindacale che ne ha fatto richiesta o del dipendente collocato in aspettativa. Copia del provvedimento di revoca dovrà essere inviata alla Organizzazione richiedente.
4. Al dipendente collocato in aspettativa sindacale compete l'intera retribuzione fissa, nonché la retribuzione variabile relativa alla funzione, alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario. I periodi trascorsi in aspettativa sindacale sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinarioriferimento alla Legge 300/70.
5. Il dipendente, terminato il periodo di aspettativa sindacale, rientra nella sede di provenienza.
6. L’aspettativa sindacale potrà essere convertita, su richiesta dell’organizzazione sindacale, in permessi sindacali giornalieri retribuiti pari a 250 giorni lavorativi.
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Aspettativa sindacale. 1. Il numero complessivo dei dipendenti All' operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali (proveniente sia dal settore privato che possono essere collocati da quello pubblico) posto in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 31 della Legge 300/70, sarà corrisposta una indennità di mancato guadagno pari a quanto previsto dal livello retributivo, di cui alla tabella approvata dall’Esecutivo della Struttura e allegata al Regolamento (All.C), afferente alle mansioni esplicate - stabilito con delibera del Comitato Esecutivo della Struttura - depurata dalle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili. L’indennità complessiva non può comunque essere inferiore al trattamento economico goduto al momento del collocamento in aspettativa presso il datore di lavoro. L’indennità sarà adeguata in relazione alla dinamica della retribuzione utile ai fini della contribuzione figurativa, attestata dal datore di lavoro ogni anno. L’indennità applicata deve essere rapportata alle ore mensili dell’aspettativa sindacale. All’operatore/operatrice dirigente sindacale retribuita è di dieci unità. La ripartizione delle aspettativein aspettativa non retribuita, tra le organizzazioni sindacali stipulantiai soli fini del trattamento economico e fiscale, è effettuata riconosciuto un trattamento assimilato a quello di lavoro dipendente. All’operatore/operatrice dirigente sindacale, in relazione al grado aspettativa non retribuita potrà essere riconosciuta - previa delibera di rappresentatività Segreteria e compatibilmente con la situazione economica e finanziaria della Struttura, incluso il rispetto del punto 9) del preambolo - una contribuzione aggiuntiva sulla eventuale differenza tra la indennità complessiva corrisposta per lo svolgimento dell’attività sindacale incrementata delle stesseritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili, accertato in base al numero delle deleghe attivate per e la riscossione dei contributi sindacali, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Il “quorum” retribuzione di riferimento per la ripartizione è dato dal rapporto fra il totale delle deleghe sindacali attivate ed il numero delle aspettativecalcolo del contributo figurativo (D.L. 564/06, art. Le aspettative non assegnate con il “quorum” pieno sono ripartite in base ai maggiori resti3 c. 5). Le aspettative spettanti a ciascuna organizzazione All’operatore/operatrice dirigente sindacale non possono superare le tre unità.
2. Il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita verrà altresì riconosciuta, al momento della cessazione dell’aspettativa stessa, una indennità di fine rapporto, calcolata secondo le modalità previste per il TFR ed assoggettata al trattamento tributario di cui all’art.17, comma 1, lett. a, del DPR 917/1986 (tassazione separata). L’operatore/operatrice dirigente sindacale viene disposto dall'ANAS a seguito di domanda scritta ad esso presentata dalla competente Organizzazione sindacale nazionale stipulante del presente contratto. Copia di detto provvedimento dovrà essere inviata alla Organizzazione sindacale richiedente.
3. Il provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale protrae i propri effetti fino alla non retribuita, deve riconfermare al suo datore di lavoro e al proprio Ente Previdenziale, ogni anno, la richiesta di revoca da parte della stessa Organizzazione sindacale che ne ha fatto richiesta o del dipendente collocato in aspettativa. Copia del provvedimento di revoca dovrà essere inviata alla Organizzazione richiedente.
4. Al dipendente collocato in aspettativa sindacale compete l'intera retribuzione fissa, nonché la retribuzione variabile relativa alla funzione, alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario. I periodi trascorsi in aspettativa sindacale sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinarioriferimento alla Legge 300/70.
5. Il dipendente, terminato il periodo di aspettativa sindacale, rientra nella sede di provenienza.
6. L’aspettativa sindacale potrà essere convertita, su richiesta dell’organizzazione sindacale, in permessi sindacali giornalieri retribuiti pari a 250 giorni lavorativi.
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