Common use of Assemblea Clause in Contracts

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 195. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo dell'Accordo interconfederale 27 luglio 19948.6.1995 , le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché nonchè durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 195187. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Assemblea. Nelle Nel e unità nelle nel e quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità nel 'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle del e Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle dal e Organizzazioni aderenti o facenti capo alle al e Associazioni nazionali stipulanti. Nelle Nel e unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo del 'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo nel 'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla al a Direzione dell'azienda del 'azienda entro la fine dell'orario del 'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione ef ettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del 'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario del 'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'artal 'art. 195. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità nel 'unità o gruppi di essi. Alle Al e riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle del e Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle del e riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza del 'esigenza di garantire la sicurezza delle del e persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle del e Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle al e Organizzazioni nazionali stipulanti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994dell'Accordo Interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 195. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti.

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Samples: www.palariccione.com

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più Vengono riconosciute a titolo di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto d'assemblea 10 ore annue di riunirsi permessi retribuiti per la trattazione ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente. Le ore di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data e le assemblee si terranno di effettuazione norma preferibilmente all'inizio o alla fine dello stesso. L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti. La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata dai lavoratori - o dalle Organizzazioni sindacali firmatarie congiuntamente - al datore di lavoro con preavviso di 48 ore riducibili a 24 in caso di emergenza con l'indicazione specifica dell'ordine del giornodell'orario di svolgimento. E' costituito, per i dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi provinciali o comprensoriali, regionali e nazionali delle Associazioni sindacali stipulanti, un monte ore complessivo per azienda, di permessi retribuiti che permetta ai suddetti il disimpegno delle loro funzioni. Tale monte ore sarà di: - 5 ore annue per ciascun dipendente, con un minimo garantito di 20 ore. Tali permessi verranno utilizzati da un solo dipendente nella stessa impresa nella stessa giornata. I permessi verranno concessi quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto, di norma con due giorni di anticipo, dalle Organizzazioni predette e ove non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori. Le riunioni potranno qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere tenute fuori dell'orario di lavorocomunicate per iscritto all'atto della nomina od elezione dalle Organizzazioni provinciali o comprensoriali, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 195. Le riunioni potranno riguardare la generalità regionali e nazionali dei lavoratori alle corrispettive Associazioni imprenditoriali che provvederanno a comunicarle all'azienda in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti cui il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulantilavoratore è in organico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 195208. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo dell'Accordo interconfederale 27 luglio 199427.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché nonchè durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 195187. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti.

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Samples: Composizione Delle Parti Premessa Generale

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994dell'Accordo Interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 195208. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti.. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

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Samples: www.asaservizisrl.com

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse interessi sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti Nazionali stipulanti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26assenza delle R.S.A. dalle Segreterie territoriali. La convocazione dovrà essere di norma comunicata inviata alla Direzione direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, lavoro entro il limite massimo di dodici dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 19536. Per le aziende scorporate che abbiano un organico inferiore ai 15 dipendenti sarà riconosciuto il diritto di assemblea nel limite massimo di 4 ore annue. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essiesse. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contrattodel Sindacato che ha costituito la Rappresentanza Sindacale Aziendale. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio impianti. Le Assemblee di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle cui ai commi precedenti potranno essere convocate anche a livello territoriale dalle Organizzazioni sindacali locali aderenti firmatarie del presente contratto, singolarmente o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulantiunitariamente.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse interessi sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti Nazionali stipulanti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26assenza delle R.S.A. dalle Segreterie territoriali. La convocazione dovrà essere di norma comunicata inviata alla Direzione direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, lavoro entro il limite massimo di dodici dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 19541. Per le aziende scorporate che abbiano un organico inferiore ai 15 dipendenti sarà riconosciuto il diritto di assemblea nel limite massimo di 4 ore annue. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essiesse. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contrattodel Sindacato che ha costituito la Rappresentanza Sindacale Aziendale. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio impianti. Le Assemblee di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle cui ai commi precedenti potranno essere convocate anche a livello territoriale dalle Organizzazioni sindacali locali aderenti firmatarie del presente contratto, singolarmente o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulantiunitariamente.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Per I Dipendenti Delle Società Di Assicurazione Assistenza E Le Aziende Di Servizi Intrinsecamente Ordinate E Funzionali Alle Stesse

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più Le Organizzazioni sindacali stipulanti possono effettuare riunioni, anche con la partecipazione di 15 dipendentipropri dirigenti esterni, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994ambienti messi a disposizione dall'azienda, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro. Qualora la richiesta di convocazione delle riunioni sia fatta congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali stipulanti o sia fatta dalle stesse Organizzazioni congiuntamente alle Rappresentanze sindacali unitarie, nonché è ammesso lo svolgimento delle riunioni stesse anche durante l'orario di lavoro, lavoro entro il limite massimo di dodici 10 ore annuecomplessive nell'anno solare, per le quali verrà sarà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'artnormale retribuzione. 195Di norma l'assemblea avrà luogo al termine della giornata lavorativa o del turno, per i turnisti. Le riunioni potranno riguardare la generalità Organizzazioni sindacali daranno preventiva comunicazione di almeno 48 ore della volontà di effettuare una assemblea, del relativo ordine del giorno, e dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, nominativi dei dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contrattoqualora questi intendano partecipare. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, persone e la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio impianti. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede provinciale. Analogo diritto di vendita assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno dieci dipendenti nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al pubblico; tali 2º comma, art. 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulantidi cui sopra in quanto compatibili. Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente c.c.n.l., in ordine ai diritti sindacali, comprende la disciplina di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, per gli stessi titoli.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994dell'Accordo Interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 195. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi