Assemblee dei lavoratori. 1. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda nonché le rappresentanze sindacali dei lavoratori di cui al precedente art. 9 possono indire, separatamente o congiuntamente, nei limiti riconosciuti dal presente CCNL, l’assemblea dei lavoratori nei luoghi di lavoro per l’esame di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall’orario di servizio, inoltrando comunicazione scritta alla direzione dell’azienda almeno 48 ore prima della data fissata, trasmettendo l’ordine del giorno. Conseguentemente l’azienda metterà a disposizione locali per tale scopo. 2. Le assemblee possono comunque aver luogo anche durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, a condizione che: a) siano indette congiuntamente o separatamente dalle Organizzazioni Sindacali di cui al comma 1 del presente articolo; b) ne sia data comunicazione scritta all’azienda almeno 48 ore prima della data e dell’ora fissata, trasmettendo l’ordine del giorno. I lavoratori partecipanti alle assemblee durante l’orario di lavoro beneficeranno della normale retribuzione in relazione alle ore di effettiva assenza dal lavoro a causa dell’assemblea. 3. Alle assemblee possono partecipare, previo tempestivo preavviso all’azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, nonché dirigenti degli organi confederali delle stesse.
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Assemblee dei lavoratori. 1. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda nonché le rappresentanze sindacali dei lavoratori di cui al precedente art. 9 firmatarie del presente accordo e le rispettive rappresentan- ze sindacali aziendali possono indire, separatamente o congiuntamente, nei limiti riconosciuti dal presente CCNL, l’assemblea congiuntamente indire l’Assemblea dei lavoratori nei luoghi di del lavoro per l’esame di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall’orario dell’orario di servizio, inoltrando ma debbono darne comunicazione scritta alla direzione dell’azienda almeno 48 24 ore prima della data fissata, trasmettendo trasmettendole l’ordine del giorno. Conseguentemente l’azienda metterà a disposizione locali per tale scopo.
2. Le assemblee Assemblee possono comunque aver luogo anche durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, a condizione che:
: a) siano indette congiuntamente o separatamente dalle Organizzazioni Sindacali di cui al comma 1 sindacali firmatarie del presente articolo;
contratto; b) non arrechino im- pedimento alla regolarità del servizio; c) ne sia data comunicazione scritta all’azienda almeno 48 ore prima della data e dell’ora fissata, trasmettendo trasmettendole l’ordine del giorno. I lavoratori partecipanti alle assemblee Le Assemblee durante l’orario di lavoro beneficeranno non potranno impegnare più di 10 ore nell’anno, per le quali i partecipanti beneficieranno della normale retribuzione in relazione alle ore di effettiva assenza dal lavoro la- voro a causa dell’assemblea.
3delle Assemblee. Alle assemblee Assemblee possono partecipare, previo tempestivo preavviso all’azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui al comma 1 firmatarie del presente articolocontratto, nonché dirigenti degli organi confederali delle stesse.
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