Common use of Assemblee sindacali del personale Clause in Contracts

Assemblee sindacali del personale. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori dell’orario di lavoro nonché du- rante l’orario di lavoro nei limiti di dodici ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda; in caso di assem- blea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata dell’assenza dal lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all’assemblea fino al suo rientro in servizio. Le riunioni possono essere indette dalla R.S.U. con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione va comunicata alla Direzione azien- dale secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preav- viso di almeno 48 ore. Tre delle dodici suddette ore annue possono essere indette anche dalle strutture sindacali delle OO. SS. stipulanti il CCNL, singolarmente o congiuntamente. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione aziendale, anche dirigenti esterni delle XX.XX. rappresentate nella R.S.U. o delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essib; in ogni caso lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di informare la cittadinanza, di assi- curare l’erogazione del servizio e della necessità di garantire la sicurezza delle per- sone e la salvaguardia degli impianti. Le riunioni dovranno inoltre avvenire senza che venga pregiudicata la normale attività lavorativa dei lavoratori non interessati alle stesse. In relazione a quanto sopra, le parti convengono sull’opportunità che le assemblee vengano effettuate in giornate in cui non sono presenti eventi che riducono il servizio alla clientela. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 della Legge n. 300/1970, l’azienda, nei limiti delle possibilità ed esigenze organizzative, mette a disposizione della R.S.U. un lo- cale per le proprie riunioni, attrezzato con adeguati strumenti informatici. Conformemente a quanto indicato nell’art. 4 del presente CCNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende anche attraverso strumenti di partecipazione riferiti ai risultati aziendali, viene prevista una contrattazione triennale a contenuto economico, che ha la funzione di definire una erogazione annua variabile collegata a risultati concreti di redditività, produttività, efficienza e qualità, denominata “premio di risultato”. La realizzazione dei suddetti obiettivi determinerà a consuntivo l’entità dell’eroga- zione. Tale premio ha le finalità di:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee sindacali del personale. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori dell’orario di lavoro nonché du- rante l’orario di lavoro nei limiti di dodici ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. Tali tali riunioni saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda; in caso di assem- blea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata dell’assenza dal lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all’assemblea fino al suo rientro in servizio. Le riunioni possono essere indette dalla R.S.U. r.s.U. con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione va comunicata alla Direzione direzione azien- dale secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preav- viso di almeno 48 ore. Tre tre delle dodici suddette ore annue possono essere indette anche dalle strutture sindacali delle OOoo. SSss. stipulanti il CCNLccNL, singolarmente o congiuntamente. Alle alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione direzione aziendale, anche dirigenti esterni delle XX.XXxx.xx. rappresentate nella R.S.U. r.s.U. o delle XX.XXxx.xx. stipulanti il CCNLccNL. Le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essib; in ogni caso lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di informare la cittadinanza, di assi- curare l’erogazione del servizio e della necessità di garantire la sicurezza delle per- sone e la salvaguardia degli impianti. Le riunioni dovranno inoltre avvenire senza che venga pregiudicata la normale attività lavorativa dei lavoratori non interessati alle stesse. In relazione a quanto sopra, le parti convengono sull’opportunità che le assemblee vengano effettuate in giornate in cui non sono presenti eventi che riducono il servizio alla clientela. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 della Legge n. 300/1970, l’azienda, nei limiti delle possibilità ed esigenze organizzative, mette a disposizione della R.S.U. r.s.U. un lo- cale per le proprie riunioni, attrezzato con adeguati strumenti informatici. Conformemente conformemente a quanto indicato nell’art. 4 del presente CCNLccNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende anche attraverso strumenti di partecipazione riferiti ai risultati aziendali, viene prevista una contrattazione triennale a contenuto economico, che ha la funzione di definire una erogazione annua variabile collegata a risultati concreti di redditività, produttività, efficienza e qualità, denominata “premio di risultato”. La realizzazione dei suddetti obiettivi determinerà a consuntivo l’entità dell’eroga- zione. Tale tale premio ha le finalità di:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee sindacali del personale. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori dell’orario di lavoro nonché du- rante durante l’orario di lavoro nei limiti di dodici ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda; in caso di assem- blea assemblea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata dell’assenza dal lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all’assemblea fino al suo rientro in servizio. Le riunioni possono essere indette dalla R.S.U. ovvero – per tre delle suddette ore annue – dalle strutture sindacali delle OO. SS. stipulanti il CCNL con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione va comunicata alla Direzione azien- dale aziendale secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preav- viso preavviso di almeno 48 ore. Tre delle dodici suddette ore annue possono essere indette anche dalle strutture sindacali delle OO. SS. stipulanti il CCNL, singolarmente o congiuntamente. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione aziendale, anche dirigenti esterni delle XX.XX. rappresentate nella R.S.U. o delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essibessi; in ogni caso lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di informare la cittadinanza, di assi- curare assicurare l’erogazione del servizio e della necessità di garantire la sicurezza delle per- sone persone e la salvaguardia degli impianti. Le riunioni dovranno inoltre avvenire senza che venga pregiudicata la normale attività lavorativa dei lavoratori non interessati alle stesse. In relazione a quanto sopra, le parti convengono sull’opportunità che le assemblee vengano effettuate in giornate in cui non sono presenti eventi che riducono il servizio alla clientela. In riferimento a quanto previsto al comma 1, per le aziende aderenti all’ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA anteriormente alla data di stipulazione del presente CCNL sono fatte salve le dieci ore annue di assemblea previste dall’art. 58 del CCNL 18.7.95. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 della Legge legge n. 300/1970, l’azienda, nei limiti delle possibilità ed esigenze organizzative, mette a disposizione della R.S.U. un lo- cale locale per le proprie riunioni. Le OO.SS.LL., attrezzato FEDERGASACQUA e ANIGAS si danno atto che, ferma restando l’applicazione integrale della normativa prevista dal presente articolo entro la vigenza contrattuale, le modalità ed i tempi di allineamento delle condizioni in atto in materia di permessi sindacali sono individuati con adeguati strumenti informatici. Conformemente a quanto indicato nell’art. 4 autonomi Protocolli stipulati tra le associazioni interessate contestualmente alla sottoscrizione del presente CCNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende anche attraverso strumenti di partecipazione riferiti ai risultati aziendali, viene prevista una contrattazione triennale a contenuto economico, che ha la funzione di definire una erogazione annua variabile collegata a risultati concreti di redditività, produttività, efficienza e qualità, denominata “premio di risultato”. La realizzazione dei suddetti obiettivi determinerà a consuntivo l’entità dell’eroga- zione. Tale premio ha le finalità di:contratto.

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Samples: trasparenza.harnekinfo.it, www.anigas.it

Assemblee sindacali del personale. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori dell’orario dell'orario di lavoro nonché du- rante l’orario durante l'orario di lavoro nei limiti di dodici ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’aziendaall'interno dell'azienda; in caso di assem- blea assemblea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata dell’assenza dell'assenza dal lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all’assemblea all'assemblea fino al suo rientro in servizio. Le riunioni possono essere indette dalla R.S.U. con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione va comunicata alla Direzione azien- dale aziendale secondo l’ordine l'ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preav- viso preavviso di almeno 48 ore. Tre delle dodici suddette ore annue possono essere indette anche dalle strutture sindacali delle OO. SSXX.XX. stipulanti il CCNLC.C.N.L., singolarmente o congiuntamente. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione aziendale, anche dirigenti esterni delle XX.XX. rappresentate nella R.S.U. o delle XX.XX. stipulanti il CCNL. C.C.N.L. Le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essibessi; in ogni caso lo svolgimento delle assemblee durante l’orario l'orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di informare la cittadinanza, di assi- curare l’erogazione assicurare l'erogazione del servizio e della necessità di garantire la sicurezza delle per- sone persone e la salvaguardia degli impianti. Le riunioni dovranno inoltre avvenire senza che venga pregiudicata la normale attività lavorativa dei lavoratori non interessati alle stesse. In relazione a quanto sopra, le parti convengono sull’opportunità sull'opportunità che le assemblee vengano effettuate in giornate in cui non sono presenti eventi che riducono il servizio alla clientela. Fatto salvo quanto previsto dall’artdall'art. 27 della Legge legge n. 300/1970, l’aziendal'azienda, nei limiti delle possibilità ed esigenze organizzative, mette a disposizione della R.S.U. un lo- cale locale per le proprie riunioni, attrezzato con adeguati strumenti informatici. Conformemente a quanto indicato nell’art. 4 del presente CCNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende anche attraverso strumenti di partecipazione riferiti ai risultati aziendali, viene prevista una contrattazione triennale a contenuto economico, che ha la funzione di definire una erogazione annua variabile collegata a risultati concreti di redditività, produttività, efficienza e qualità, denominata “premio di risultato”. La realizzazione dei suddetti obiettivi determinerà a consuntivo l’entità dell’eroga- zione. Tale premio ha le finalità di:.

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Samples: www.multiservizicaerite.it

Assemblee sindacali del personale. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori dell’orario di lavoro nonché du- rante durante l’orario di lavoro nei limiti di dodici ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda; in caso di assem- blea assemblea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata dell’assenza dal lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare parteci- pare all’assemblea fino al suo rientro in servizio. Le riunioni possono essere indette dalla R.S.U. con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione va comunicata alla Direzione azien- dale aziendale secondo l’ordine l’or- dine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preav- viso preavviso di almeno 48 ore. Tre delle dodici suddette ore annue possono essere indette anche dalle strutture sindacali sinda- cali delle OO. SS. stipulanti il CCNL, singolarmente o congiuntamente. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione aziendale, anche dirigenti esterni delle XX.XX. rappresentate nella R.S.U. o delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essibessi; in ogni caso lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di informare la cittadinanza, di assi- curare assicurare l’erogazione del servizio e della necessità di garantire la sicurezza delle per- sone persone e la salvaguardia degli impianti. Le riunioni dovranno inoltre avvenire senza che venga pregiudicata la normale attività lavorativa dei lavoratori non interessati alle stesse. In relazione a quanto sopra, le parti convengono sull’opportunità che le assemblee vengano effettuate in giornate in cui non sono presenti eventi che riducono il servizio alla clientela. Locali per le R.S.U. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 della Legge n. 300/1970, l’azienda, nei limiti delle del- le possibilità ed esigenze organizzative, mette a disposizione della R.S.U. un lo- cale locale per le proprie riunioni, attrezzato con adeguati strumenti informatici. Conformemente a quanto indicato nell’art. 4 del presente CCNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende anche attraverso strumenti di partecipazione riferiti ai risultati aziendali, viene prevista una contrattazione triennale a contenuto economico, che ha la funzione di definire una erogazione annua variabile collegata a risultati concreti di redditività, produttività, efficienza e qualità, denominata “premio di risultato”. La realizzazione dei suddetti obiettivi determinerà a consuntivo l’entità dell’eroga- zione. Tale premio ha le finalità di:.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Settore Gas Acqua

Assemblee sindacali del personale. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori dell’orario di lavoro nonché du- rante l’orario di lavoro nei limiti di dodici ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda; in caso di assem- blea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata dell’assenza dal lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all’assemblea fino al suo rientro in servizio. Le riunioni possono essere indette dalla R.S.U. con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione va comunicata alla Direzione azien- dale secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preav- viso di almeno 48 ore. Tre delle dodici suddette ore annue possono essere indette anche dalle strutture sindacali delle OO. SS. stipulanti il CCNL, singolarmente o congiuntamente. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione aziendale, anche dirigenti esterni delle XX.XXOO.SS. rappresentate nella R.S.U. o delle XX.XXOO.SS. stipulanti il CCNL. Le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essib; in ogni caso lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di informare la cittadinanza, di assi- curare l’erogazione del servizio e della necessità di garantire la sicurezza delle per- sone e la salvaguardia degli impianti. Le riunioni dovranno inoltre avvenire senza che venga pregiudicata la normale attività lavorativa dei lavoratori non interessati alle stesse. In relazione a quanto sopra, le parti convengono sull’opportunità che le assemblee vengano effettuate in giornate in cui non sono presenti eventi che riducono il servizio alla clientela. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 della Legge n. 300/1970, l’azienda, nei limiti delle possibilità ed esigenze organizzative, mette a disposizione della R.S.U. un lo- cale per le proprie riunioni, attrezzato con adeguati strumenti informatici. Conformemente a quanto indicato nell’art. 4 del presente CCNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende anche attraverso strumenti di partecipazione riferiti ai risultati aziendali, viene prevista una contrattazione triennale a contenuto economico, che ha la funzione di definire una erogazione annua variabile collegata a risultati concreti di redditività, produttività, efficienza e qualità, denominata “premio di risultato”. La realizzazione dei suddetti obiettivi determinerà a consuntivo l’entità dell’eroga- zione. Tale premio ha le finalità di:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee sindacali del personale. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori dell’orario di lavoro nonché du- rante l’orario di lavoro nei limiti di dodici ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda; in caso di assem- blea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata dell’assenza dal lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all’assemblea fino al suo rientro in servizio. Le riunioni possono essere indette dalla R.S.U. con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione va comunicata alla Direzione azien- dale secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preav- viso di almeno 48 ore. Tre delle dodici suddette ore annue possono essere indette anche dalle strutture sindacali delle OO. SS. stipulanti il CCNL, singolarmente o congiuntamente. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione aziendale, anche dirigenti esterni delle XX.XX. rappresentate nella R.S.U. o delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essibessi; in ogni caso lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di informare la cittadinanza, di assi- curare l’erogazione del servizio e della necessità di garantire la sicurezza delle per- sone e la salvaguardia degli impianti. Le riunioni dovranno inoltre avvenire senza che venga pregiudicata la normale attività lavorativa dei lavoratori non interessati alle stesse. In relazione a quanto sopra, le parti convengono sull’opportunità che le assemblee vengano effettuate in giornate in cui non sono presenti eventi che riducono il servizio alla clientela. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 della Legge n. 300/1970, l’azienda, nei limiti delle possibilità ed esigenze organizzative, mette a disposizione della R.S.U. un lo- cale per le proprie riunioni, attrezzato con adeguati strumenti informatici. Conformemente a quanto indicato nell’art. 4 del presente CCNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende anche attraverso strumenti di partecipazione riferiti ai risultati aziendali, viene prevista una contrattazione triennale a contenuto economico, che ha la funzione di definire una erogazione annua variabile collegata a risultati concreti di redditività, produttività, efficienza e qualità, denominata “premio di risultato”. La realizzazione dei suddetti obiettivi determinerà a consuntivo l’entità dell’eroga- zione. Tale premio ha le finalità di:CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO: PREMIO DI RISULTATO7

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Assemblee sindacali del personale. I Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il C.C.N.L., singolarmente o congiuntamente, possono chiedere ed indire, per la generalità dei lavoratori hanno diritto o gruppi di riunirsi in aziendaessi, assemblee del personale dipendente dell’Agenzia, da tenersi fuori dell’orario l’orario di lavoro lavoro, nonché du- rante durante l’orario di lavoro nei limiti di dodici 12 ore annue, retribuite per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda; in caso di assem- blea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata dell’assenza dal lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all’assemblea fino al suo rientro in servizioogni anno solare. Le riunioni possono essere indette dalla R.S.U. con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione va comunicata alla Direzione azien- dale secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preav- viso di almeno 48 ore. Tre delle dodici suddette ore annue possono essere indette anche dalle strutture sindacali delle OO. SS. stipulanti il CCNLassemblee, singolarmente o congiuntamente. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione aziendale, anche dirigenti esterni delle XX.XX. rappresentate nella R.S.U. o delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Le assemblee che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essib; in ogni caso lo svolgimento essi, sono richieste singolarmente o congiuntamente dalle XX.XX. all’Agenzia, o per il tramite delle assemblee durante strutture sindacali nazionali accreditate con un preavviso minimo di due giorni lavorativi. La richiesta dovrà contenere l’orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto delle esigenze inizio e di informare la cittadinanzatermine dell’assemblea, l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, i gruppi di assi- curare l’erogazione lavoratori interessati e, qualora alle assemblee partecipino dirigenti sindacali non dipendenti dall’Agenzia del servizio e della necessità Demanio, i nominativi di garantire la sicurezza delle per- sone e la salvaguardia degli impiantiquesti ultimi. Le assemblee si svolgono tenuto conto della disponibilità e dell’idoneità dei locali utilizzabili, privilegiando convocazioni di riunioni dovranno inoltre avvenire senza per gruppi di lavoratori e/o per singole sedi e possibilmente, sia in sede che venga pregiudicata fuori sede, all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro, al fine di salvaguardare la normale attività lavorativa dei nonché di evitare interruzioni allo svolgimento delle attività (interruzione del servizio al pubblico, interruzione della trasferta etc.). Per i lavoratori non interessati alle stesse. In relazione a quanto sopra, le parti convengono sull’opportunità che le assemblee vengano effettuate in giornate provenienti da una sede diversa da quella in cui non sono presenti eventi è convocata l’assemblea, gli stessi possono assentarsi per il tempo utile ai fini della partecipazione all’assemblea e il tempo di assenza effettiva dal lavoro sarà giustificato a titolo di permesso assembleare. Il lavoratore che riducono il servizio partecipa alle assemblee è tenuto a timbrare sia all’inizio che alla clientela. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 fine della Legge n. 300/1970, l’azienda, nei limiti delle possibilità ed esigenze organizzative, mette a disposizione della R.S.U. un lo- cale per le proprie riunioni, attrezzato con adeguati strumenti informatici. Conformemente a quanto indicato nell’art. 4 del presente CCNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende anche attraverso strumenti di partecipazione riferiti ai risultati aziendali, viene prevista una contrattazione triennale a contenuto economico, che ha la funzione di definire una erogazione annua variabile collegata a risultati concreti di redditività, produttività, efficienza e qualità, denominata “premio di risultato”partecipazione. La realizzazione dei suddetti obiettivi determinerà partecipazione all’assemblea, anche in sede diversa dal proprio posto di lavoro, non dà diritto a consuntivo l’entità dell’eroga- zione. Tale premio ha le finalità di:nessuna forma di rimborso spese (viaggio, rimborsi chilometrici etc.).

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