Common use of Assenza dal lavoro Clause in Contracts

Assenza dal lavoro. L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'azienda nella giornata in cui si verifica, entro 4 ore dall'inizio del normale orario di lavoro, salvo il caso di accertato impedimento. Nel caso di lavoro a turni, solo per consentire l'adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell'inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento, e sempreché l'azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante l'effettivo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa. L'eventuale prosecuzione dovrà essere comunicata con le stesse modalità ed il certificato medico relativo inviato entro due giorni. L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza. Il lavoratore deve rendersi reperibile, presso il domicilio comunicato all'azienda, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, compresi i giorni domenicali e festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per consentire il controllo dell'incapacità lavorativa, indipendentemente dalla natura dello stato morboso. Nel caso in cui per disposizioni a livello nazionale e/o territoriale le visite di controllo siano effettuate in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno automaticamente adeguate. L'azienda darà comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria e, mediante affissione, ai lavoratori, delle nuove fasce orarie di reperibilità. Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda, salvo casi di obiettivo impedimento. Salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, il lavoratore che non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare e che non abbia dato preventiva comunicazione dell'esigenza di assentarsi, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro, con effetto dal giorno in cui il medico non ha potuto effettuare la visita di controllo e fino al termine dell'assenza. Il lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato. Ogni mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'azienda. In caso di effettuazione di visite di controllo il certificato medico di controllo prevale, ai soli fini del trattamento economico a carico dell'azienda, su ogni altra certificazione. Nel caso di prolungamento della malattia o di inizio di nuova malattia oltre il termine di prognosi indicato dal medico curante e confermato o prolungato dal medico di controllo, il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda entro 24 ore la successiva certificazione del medico curante, ai fini di una ulteriore visita di controllo. La mancata disposizione da parte dell'azienda della visita di controllo si considera accettazione della certificazione. In caso di prescrizione di cure idrotermali i lavoratori usufruiranno del trattamento rispettivamente previsto dalla normativa per la qualifica di appartenenza, ove le cure stesse siano in rapporto ad un'infermità in atto. Per il trattamento economico in caso di malattia si fa riferimento agli artt. 93, 100 e 110 del presente contratto. mesi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assenza dal lavoro. L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'azienda nella giornata in cui si verifica, entro 4 ore dall'inizio del normale orario di lavoro, salvo il caso di accertato impedimento. Nel caso di lavoro a turni, solo per consentire l'adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell'inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento, impedimento e sempreché l'azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni. Inoltre il Il lavoratore deve consegnare o far pervenire comunicare all'azienda, non oltre il terzo primo giorno dall'inizio dell'assenzasuccessivo a quello d'inizio della assenza, telefonicamente oppure tramite telefax o, email o sms, il numero di protocollo identificativo del certificato medico attestante l'effettivo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa. L'eventuale prosecuzione dovrà essere comunicata con le stesse modalità ed il certificato medico relativo inviato entro due giornidi cui sopra. L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza. Il lavoratore deve rendersi reperibile, presso il domicilio comunicato all'azienda, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, compresi i giorni domenicali e festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per consentire il controllo dell'incapacità lavorativa, indipendentemente dalla natura dello stato morboso. Nel caso in cui per disposizioni a livello nazionale e/o territoriale le visite di controllo siano effettuate in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno automaticamente adeguate. L'azienda darà comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria e, mediante affissione, ai lavoratori, delle nuove fasce orarie di reperibilità. Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda, salvo casi di obiettivo impedimento. Salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, il lavoratore che non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare e che non abbia dato preventiva comunicazione dell'esigenza di assentarsi, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro, con effetto dal giorno in cui il medico non ha potuto effettuare la visita di controllo e fino al termine dell'assenza. , Il lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato. Ogni mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'azienda. In caso di effettuazione di visite di controllo il certificato medico di controllo prevale, ai soli fini del trattamento economico a carico dell'azienda, su ogni altra certificazione. Nel caso di prolungamento della malattia o di inizio di nuova malattia oltre il termine di prognosi indicato dal medico curante e confermato o prolungato dal medico di controllo, il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda entro 24 ore la successiva certificazione del medico curante, ai fini di una ulteriore visita di controllonei termini e con le modalità sopra descritti per l'apertura della malattia. La mancata disposizione da parte dell'azienda della visita di controllo si considera accettazione della certificazione. Le assenze e le inosservanze di cui al comma precedente comporteranno l'irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma ultimo, della L. 300/70, con proporzionalità relativa all'infrazione riscontrata e alla sua gravità. In caso di prescrizione di cure idrotermali i lavoratori usufruiranno del trattamento rispettivamente previsto dalla normativa per la qualifica di appartenenza, ove le cure stesse siano in rapporto ad un'infermità in atto. Per il trattamento economico in caso di malattia si fa riferimento agli artt. 9386, 100 98 e 110 108 del presente contratto. mesi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assenza dal lavoro. L'assenza Per consentire l'adozione di adeguate misure organizzative, l'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro, sia nel lavoro a giornata che nel lavoro a turni, deve essere comunicata all'azienda nella giornata in cui si verifica, entro 4 ore dall'inizio del normale orario di lavoro, salvo il caso di accertato impedimento. Nel caso di lavoro a turni, solo per consentire l'adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell'inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento, secondo le modalità comunicate dall'azienda stessa e sempreché l'azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire comunicare all'azienda, non oltre il terzo secondo giorno dall'inizio dell'assenza, il numero di protocollo del certificato medico attestante l'effettivo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa. L'eventuale prosecuzione dovrà essere comunicata con le stesse modalità ed il numero di protocollo del certificato medico relativo inviato comunicato entro due giorni. In ogni caso di mancata trasmissione telematica all'INPS del certificato di malattia da parte del medico, il lavoratore, previo tempestivo avviso all'azienda, consegnerà o farà pervenire all'azienda stessa il certificato medico cartaceo in luogo del numero di protocollo. L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza. Il lavoratore deve rendersi reperibile, presso il domicilio comunicato all'azienda, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, compresi i giorni domenicali e festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per consentire il controllo dell'incapacità lavorativa, indipendentemente dalla natura dello stato morboso. Nel caso in cui per disposizioni a livello nazionale e/o territoriale le visite di controllo siano effettuate in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno automaticamente adeguate. L'azienda darà comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria e, mediante affissione, ai lavoratori, delle nuove fasce orarie di reperibilità. Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda, salvo casi di obiettivo impedimento. Salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, il lavoratore che non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare e che non abbia dato preventiva comunicazione dell'esigenza di assentarsi, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro, con effetto dal giorno in cui il medico non ha potuto effettuare la visita di controllo e fino al termine dell'assenza. Il lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato. Ogni mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'azienda. In caso di effettuazione di visite di controllo il certificato medico di controllo prevale, ai soli fini del trattamento economico a carico dell'azienda, su ogni altra certificazione. Nel caso di prolungamento della malattia o di inizio di nuova malattia oltre il termine di prognosi indicato dal medico curante e confermato o prolungato dal medico di controllo, il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda entro 24 ore la successiva certificazione del medico curante, ai fini di una ulteriore un'ulteriore visita di controllo. La mancata disposizione da parte dell'azienda della visita di controllo si considera accettazione della certificazione. In caso di prescrizione di cure idrotermali i lavoratori usufruiranno del trattamento rispettivamente previsto dalla normativa per la qualifica di appartenenza, ove le cure stesse siano in rapporto ad un'infermità in atto. Per il trattamento economico in caso di malattia si fa riferimento agli artt. 93articoli 94, 100 101 e 110 111 del presente contratto. mesi.

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Samples: Cessione Di Quote Della Retribuzione

Assenza dal lavoro. L'assenza In materia di infortunio e malattia professionale si richiamano le disposizioni di legge, sia per malattia o quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso sia per infortunio non quanto concerne gli obblighi assicurativi. L'infortunio sul lavoro lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere comunicata all'azienda nella giornata denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi informi la Direzione per i provvedimenti del caso. La malattia e l'infortunio non professionale che causano l'assenza del lavoratore devono essere comunicate all'impresa prima dell'inizio della prestazione lavorativa programmata nel giorno in cui si verificaverifica l'assenza stessa, entro 4 ore dall'inizio del normale orario secondo le prassi aziendali in atto per quanto riguarda le modalità di lavorocomunicazione, salvo il caso di accertato giustificato impedimento. Nel caso di lavoro a turniInoltre, solo per consentire l'adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell'inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento, e sempreché l'azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'aziendaall'impresa, non oltre al più presto possibile e comunque entro il terzo giorno dall'inizio successivo all'inizio dell'assenza, salvo il caso di giustificato impedimento da comunicare sempre entro il giorno successivo, il numero di protocollo del certificato medico attestante l'effettivo stato la malattia o l'infortunio non professionale previsto dalle disposizioni di infermità comportante l'incapacità lavorativalegge in materia. L'eventuale prosecuzione dovrà dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata con le stesse modalità ed alla impresa il più presto possibile e comunque prima dell'inizio della prestazione lavorativa programmata nel giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio, salvo il caso di giustificato impedimento. La prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere attestata da successivi certificati medici, e il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'impresa i relativi numeri di protocollo il più presto possibile e comunque entro il giorno successivo alla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico relativo inviato precedente, salvo il caso di giustificato impedimento da comunicare sempre entro due giorniil giorno successivo. L'azienda ha facoltà Nel rispetto delle prassi in atto e di far controllare quanto definito a livello aziendale, la malattia comunicazione del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni numero di protocollo identificativo dovrà avvenire prediligendo strumenti tecnologici che assicurino sia riduzioni in materiatermini di costi e ulteriori oneri per impresa e lavoratori sia certezza e tempestività della comunicazione medesima. In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia, non appena ne abbia constatata l'assenzail lavoratore, previo tempestivo avviso all'impresa, provvederà consegnando o facendo pervenire la certificazione medica in luogo del numero di protocollo, nei termini di cui sopra. Il lavoratore, sulla base della certificazione medica, segnalerà per le vie brevi all'impresa la durata prevista della malattia o della sua prosecuzione. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 300/1970, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia le Parti concordano quanto segue: - il lavoratore deve rendersi reperibileassente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, presso il domicilio ovvero in quello da lui comunicato all'azienda, fin dal primo giorno e per tutto il periodo a norma del successivo penultimo comma della malattia, compresi i giorni domenicali e festivipresente lett. A), dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 19.00, disponibile per consentire il controllo dell'incapacità lavorativa, indipendentemente dalla natura dello stato morboso. Nel caso in cui per disposizioni a livello nazionale e/o territoriale le visite di controllo siano effettuate in (o negli eventuali diversi orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno automaticamente adeguate. L'azienda darà comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria e, mediante affissione, ai lavoratori, delle nuove fasce orarie di reperibilità. Sono che fossero previsti per legge); - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed e accertamenti specialistici, specialistici nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'aziendaall'impresa. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopraindicati, salvo casi di obiettivo impedimento. Salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, il lavoratore a meno che non sia reperito al domicilio comunicato al datore vi siano giuste ragioni di lavoro durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare e che non abbia dato preventiva comunicazione dell'esigenza di assentarsiimpedimento, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro, con effetto dal giorno in cui il medico non ha potuto effettuare la visita di controllo e fino al termine dell'assenza. Il lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificatol'assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro professionale deve essere tempestivamente comunicato all'aziendaall'impresa. In caso di effettuazione di visite di controllo il certificato medico di controllo prevale, ai soli fini del trattamento economico a carico dell'azienda, su ogni altra certificazione. Nel caso di prolungamento Al termine della malattia o di inizio di nuova malattia oltre il termine di prognosi indicato dal medico curante e confermato o prolungato dal medico di controllo, dell'infortunio il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda entro 24 ore la successiva certificazione deve presentarsi immediatamente in impresa per avere disposizioni in ordine alla ripresa del medico curante, ai fini di una ulteriore visita di controllo. La mancata disposizione da parte dell'azienda della visita di controllo si considera accettazione della certificazione. In caso di prescrizione di cure idrotermali i lavoratori usufruiranno del trattamento rispettivamente previsto dalla normativa per la qualifica di appartenenza, ove le cure stesse siano in rapporto ad un'infermità in atto. Per il trattamento economico in caso di malattia si fa riferimento agli artt. 93, 100 e 110 del presente contratto. mesilavoro.

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Samples: www.uiltecfvg.it

Assenza dal lavoro. L'assenza In materia di infortunio e malattia professionale si richiamano le disposizioni di legge, sia per malattia o quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso sia per infortunio non quanto concerne gli obblighi assicurativi. L’infortunio sul lavoro lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere comunicata all'azienda nella giornata denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi informi la Direzione per i provvedimenti del caso. La malattia e l’infortunio non professionale che causano l’assenza del lavoratore devono essere comunicate all’impresa prima dell’inizio della prestazione lavorativa programmata nel giorno in cui si verificaverifica l’assenza stessa, entro 4 ore dall'inizio del normale orario secondo le prassi aziendali in atto per quanto riguarda le modalità di lavorocomunicazione, salvo il caso di accertato giustificato impedimento. Nel caso di lavoro a turniInoltre, solo per consentire l'adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell'inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento, e sempreché l'azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'aziendaall’impresa, non oltre al più presto possibile e comunque entro il terzo giorno dall'inizio dell'assenzasuccessivo all’inizio dell’assenza, salvo il caso di giustificato impedimento da comunicare sempre entro il giorno successivo, il numero di protocollo del certificato medico attestante l'effettivo la malattia o l’infortunio non professionale previsto dalle disposizioni di legge in materia. L’eventuale prosecuzione dello stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa. L'eventuale prosecuzione dovrà inidoneità al servizio deve essere comunicata con le stesse modalità ed alla impresa il più presto possibile e comunque prima dell’inizio della prestazione lavorativa programmata nel giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio, salvo il caso di giustificato impedimento. La prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere attestata da successivi certificati medici, e il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’impresa i relativi numeri di protocollo il più presto possibile e comunque entro il giorno successivo alla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico relativo inviato precedente, salvo il caso di giustificato impedimento da comunicare sempre entro due giorniil giorno successivo. L'azienda ha facoltà Nel rispetto delle prassi in atto e di far controllare quanto definito a livello aziendale, la malattia comunicazione del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni numero di protocollo identificativo dovrà avvenire prediligendo strumenti tecnologici che assicurino sia riduzioni in materiatermini di costi e ulteriori oneri per impresa e lavoratori sia certezza e tempestività della comunicazione medesima. In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia, non appena ne abbia constatata l'assenzail lavoratore, previo tempestivo avviso all’impresa, provvederà consegnando o facendo pervenire la certificazione medica in luogo del numero di protocollo, nei termini di cui sopra. Il lavoratore, sulla base della certificazione medica, segnalerà per le vie brevi all’impresa la durata prevista della malattia o della sua prosecuzione. Fermo restando quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 300/1970, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia le Parti concordano quanto segue: — il lavoratore deve rendersi reperibileassente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, presso il domicilio ovvero in quello da lui comunicato all'azienda, fin dal primo giorno e per tutto il periodo a norma del successivo penultimo comma della malattia, compresi i giorni domenicali e festivipresente lett. A), dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 19.00, disponibile per consentire il controllo dell'incapacità lavorativa, indipendentemente dalla natura dello stato morboso. Nel caso in cui per disposizioni a livello nazionale e/o territoriale le visite di controllo siano effettuate in (o negli eventuali diversi orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno automaticamente adeguate. L'azienda darà comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria e, mediante affissione, ai lavoratori, delle nuove fasce orarie di reperibilità. Sono che fossero previsti per legge); — sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed e accertamenti specialistici, specialistici nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'aziendaall’impresa. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopraindicati, salvo casi di obiettivo impedimento. Salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, il lavoratore a meno che non sia reperito al domicilio comunicato al datore vi siano giuste ragioni di lavoro durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare e che non abbia dato preventiva comunicazione dell'esigenza di assentarsiimpedimento, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro, con effetto dal giorno in cui il medico non ha potuto effettuare la visita di controllo e fino al termine dell'assenza. Il lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificatol’assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro professionale deve essere tempestivamente comunicato all'aziendaall’impresa. In caso di effettuazione di visite di controllo il certificato medico di controllo prevale, ai soli fini del trattamento economico a carico dell'azienda, su ogni altra certificazione. Nel caso di prolungamento Al termine della malattia o di inizio di nuova malattia oltre il termine di prognosi indicato dal medico curante e confermato o prolungato dal medico di controllo, dell’infortunio il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda entro 24 ore la successiva certificazione deve presentarsi immediatamente in impresa per avere disposizioni in ordine alla ripresa del medico curante, ai fini di una ulteriore visita di controllo. La mancata disposizione da parte dell'azienda della visita di controllo si considera accettazione della certificazione. In caso di prescrizione di cure idrotermali i lavoratori usufruiranno del trattamento rispettivamente previsto dalla normativa per la qualifica di appartenenza, ove le cure stesse siano in rapporto ad un'infermità in atto. Per il trattamento economico in caso di malattia si fa riferimento agli artt. 93, 100 e 110 del presente contratto. mesilavoro.

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Samples: www.confindustriatoscananord.it