Osservatorio aziendale Clausole campione

Osservatorio aziendale. Nelle imprese che impiegano oltre 50 lavoratori e nei Gruppi industriali - intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell’ambito dell’area settoriale, articolato in più unità produttive dislocate in più zone del territorio nazionale, avente rilevante influenza nel settore industriale in cui opera in quanto strategicamente collegato alle esigenze di sviluppo dell’economia nazionale - ove siano presenti le RSU, dovranno essere costituiti Osservatori aziendali, di natura non negoziale, composti e regolamentati dalle Parti a livello aziendale, quali ambiti in cui dare attuazione annualmente al diritto all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori, previsto dal D.Lgs. n. 25/2007, in merito a: —l’andamento delle attività d’impresa e sua situazione economica —il numero degli addetti e la distinzione per sesso e per classi di età, l’andamento prevedibile dell’occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le misure praticabili per contrastare tale rischio —le tipologie di rapporti di lavoro attivate secondo quanto previsto all’art. 3 —decisioni dell’impresa suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei rapporti di lavoro Gli Osservatori aziendali rappresentano inoltre il luogo di confronto per: —realizzare analisi e valutazioni utili per l’adeguamento dell’Organizzazione del lavoro in relazione alle esigenze della conciliazione tempi di vita/lavoro, della flessibilità organizzativa, della professionalità, della polivalenza e polifunzionalità, della produttività, dei fabbisogni formativi per la crescita professionale dei lavoratori —analizzare gli effetti sull’organizzazione del lavoro, sugli orari, sulle tipologie contrattuali, sull’occupazione (in termini di livelli occupazionali e professionalità), determinati dall’introduzione di innovazioni tecnologiche nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali. In merito sarà valutata la possibilità di realizzare programmi formativi e di 28 • CCNL CHIMICO - FARMACEUTICO - FIBRE CHIMICHE - ABRASIVI - LUBRIFICANTI - GPL riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Per tali aspetti le cadenze saranno quelle richieste dai fatti specifici —affrontare, in particolare, i temi del miglioramento della produttività del lavoro e della flessibilità organizzativa in connessione con il bilanciamento delle esigenze personali e familiari con quelle del lavoro, al fine di valutare la possibilità con la con...
Osservatorio aziendale. A livello d’Impresa potrà essere costituito, con accordo tra le Parti, un Osservatorio aziendale di natura non negoziale, avente le seguenti caratteristiche: In questo ambito si realizzeranno gli obblighi informativi e consultivi previsti dalle norme contrattuali ferme restando le prerogative delle Organizzazioni Sindacali di cui alla Parte Prima del presente Capitolo. Le Parti aziendali possono concordemente prevedere: Per la partecipazione agli incontri dell’Osservatorio dei componenti la RSU e dei dipendenti eventualmente chiamati ad affiancarli si ricorrerà ai permessi retribuiti di cui all’art.58 CCNL. Nell’ambito dell’ OBC, sarà predisposto un piano formativo finalizzato a fornire ai componenti dell’Osservatorio le competenze, gli strumenti e la conoscenza di buone pratiche utili per realizzare tra le Parti un dialogo efficace e costruttivo. Le Parti aziendali informeranno l’Osservatorio Nazionale in merito alla costituzione e alla regolamentazione dell’Osservatorio aziendale.
Osservatorio aziendale. 1) Annualmente, in occasione di uno specifico incontro ASSOVETRO, per i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi aventi più stabilimenti situati nel territorio nazionale - almeno due unità in due differenti regioni - porterà a conoscenza della FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL congiuntamente alle R.S.U.: a) i dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi insediamenti e/o riconversioni produttive o per potenziamento, ammodernamento o trasformazione di quelli esistenti per un esame congiunto dei prevedibili effetti relativi all'occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ambientali, con la necessaria riservatezza; b) le prospettive produttive anche in relazione ai mercati e alle relative implicazioni; c) l'ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti accordate, ai sensi della vigente legislazione, dallo Stato o dalle regioni specificandone le leggi di riferimento; i finanziamenti per la formazione professionale erogati dalla UE; d) il numero degli occupati distinti per sesso e per classi di età, con specificazione dei dati relativi alla composizione dell'occupazione femminile; e) la spesa globale destinata alla ricerca, la sua incidenza sul totale degli investimenti, con l'indicazione delle sue principali finalizzazioni; f) gli effetti sull'organizzazione del lavoro e gli eventuali riflessi sull'occupazione derivanti dall'introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche e da significative ristrutturazioni industriali, in relazione anche all'eventualità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione, natura delle attività, professionale dei lavoratori interessati; g) l'andamento dell'occupazione giovanile e di quella femminile, in relazione agli accordi interconfederali sui contratti di formazione-lavoro e con l'attenzione volta al tema delle pari opportunità, nell'osservanza di quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 nonché delle future specifiche disposizioni legislative in materia; h) elementi conoscitivi sull'utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro, apprendistato, part- time, contratti a termine, nonché prestazioni di fornitura di lavoro temporaneo; i) elementi conoscitivi in merito ai congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti disabili ed i congedi per la formazione disciplinati dalla legge 8 marzo 2000, n. 53; j) l'andamento delle iscrizioni dei lavoratori dell'impresa a FONCHIM...
Osservatorio aziendale. A livello d’impresa potrà essere costituito, con accordo tra le Parti, un Osservatorio aziendale di natura non negoziale, avente le seguenti caratteristiche: — è costituito e regolamentato dalle Parti aziendali; — svolge la sua attività su temi concordati tra le Parti, a fine consul- tivo ed eventualmente istruttorio, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori. In questo ambito si realizzeranno gli obblighi informativi e consultivi previsti dalle norme contrattuali ferme restando le prerogative delle Or- ganizzazioni sindacali di cui alla Parte I del presente Capitolo. Le Parti aziendali possono concordemente prevedere: — in relazione a temi da trattare, la partecipazione agli incontri del- l’Osservatorio di dipendenti, esperti e rappresentanti esterni, di en- trambe le Parti; — in relazione ai temi di welfare e di Responsabilità sociale l’indivi- duazione e partecipazione di un “facilitatore”. Per la partecipazione agli incontri dell’Osservatorio dei componenti la RSU e dei dipendenti eventualmente chiamati ad affiancarli si ricor- rerà ai permessi retribuiti di cui all’art.58 CCNL. Nell’ambito dell’OBC, sarà predisposto un piano formativo finaliz- zato a fornire ai componenti dell’Osservatorio le competenze, gli stru- menti e la conoscenza di buone pratiche utili per realizzare tra le Parti un dialogo efficace e costruttivo. Le Parti aziendali informeranno l’Osservatorio Nazionale in merito alla costituzione e alla regolamentazione dell’Osservatorio aziendale.
Osservatorio aziendale. Nelle imprese che impiegano oltre 50 lavoratori e nei Gruppi industriali - intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito dell'area
Osservatorio aziendale. L’Azienda e le XX.XX. costituiranno un Osservatorio Aziendale con la finalità di monitorare le modalità di interazione tra il personale all’interno di tutte le diverse realtà operative. L’Osservatorio avrà inoltre lo scopo di proporre modelli di comunicazione e di relazione tra i colleghi di tutti i livelli, nonché di miglioramento dei rapporti in un’ottica tesa a preservare la personalità individuale ed a mantenere, in generale, un elevato standard della "qualità" della vita all’interno dell’Azienda. I componenti aziendali dell' Osservatorio Aziendale, del Gruppo di lavoro sulla salute, nonchè della Commissione Misure di Sicurezza, vengono di norma fissati in numero di tre e comunicati alle XX.XX.; i rappresentanti delle XX.XX. vengono designati nella misura di uno per sigla, con indicazione dell'eventuale sostituto.
Osservatorio aziendale. In coerenza con i principi espressi nel “Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario” e nel Capitolo VIII CCNL vigente “Politiche sociali e di salute e sicurezza”, l’Azienda e le XX.XX. costituiscono un Osservatorio Aziendale con la finalità di monitorare le modalità di interazione tra il personale all’interno di tutte le diverse realtà operative, proponendo modelli di comunicazione e di relazione tra i colleghi di tutti i livelli, nonché di miglioramento dei rapporti in un’ottica tesa a preservare la personalità individuale ed a mantenere, in generale, un elevato standard della "qualità" della vita all’interno dell’Azienda. L’attività principale dell’Osservatorio Aziendale sarà dedicata al monitoraggio del sistema dei percorsi professionali, come parte integrante di un programma finalizzato a valutare le qualità professionali delle risorse umane sulla base di parametri condivisi tra le Parti. In considerazione delle previsioni dell’art.60 CCNL, è anche compito dell’Osservatorio Aziendale svolgere uno specifico seguimento di situazioni potenzialmente lesive della dignità dei lavoratori, con particolare riguardo alle vicende di “mobbing” formalmente denunciate. Nel rispetto dell’impegno assunto con il citato Protocollo di adoperarsi attivamente affinché vengano sempre rispettati, ovunque si esplichi l’attività imprenditoriale, i diritti umani fondamentali e i diritti del lavoro, nonché i valori etici fondamentali a cui deve sempre ispirarsi l’attività di impresa (Responsabilità Sociale di Impresa), all’Osservatorio Aziendale sarà anche fornita informativa sui contratti d’appalto di opere e servizi stipulati dalla Banca, in analogia alle informative nei confronti delle XX.XX. a livello sia centrale che periferico. L’Osservatorio Aziendale si riunirà di norma semestralmente, o, per l’esame di situazioni particolari, a richiesta di una delle Parti; si raccorderà per l’esame di problematiche specifiche con la Commissione Pari Opportunità di cui all’art 71 Articolato CIA e con il Gruppo di Lavoro sulla salute di cui al precedente art.54.
Osservatorio aziendale. La prima sezione dell’Indagine conoscitiva è dedicata agli Osservatori Aziendali, nati dall’esperienza positiva e consolidata dell’Osservatorio Nazionale (istituito nel 1986) e disciplinati dall’articolo 46 del CCNL, che ne prevede la costituzione, ove siano presenti RSU, nelle imprese che occupano più di 50 lavoratori e nei Gruppi industriali. Gli Osservatori aziendali rappresentano l’ambito, non negoziale, in cui svolgere attività informativa, istruttoria e consultiva sui temi concordati dalle Parti aziendali e indicati dal CCNL, ai sensi di quanto previsto dalla norma contrattuale. Il 53% delle imprese ha già previsto la costituzione dell’Osservatorio Aziendale al proprio interno. Diverse realtà, pur non avendo ancora formalizzato l’istituzione dell’Osservatorio, sono comunque caratterizzate da Relazioni partecipative in cui le Parti si incontrano con continuità per consultazioni o condivisione d’informazioni in contesti di natura non negoziale. Tavola 1: Imprese che hanno previsto la costituzione dell'Osservatorio Aziendale (% sul tot. delle imprese rispondenti) Tavola 2: Frequenza delle riunioni dell’Oss. Aziendale (% sul tot. delle imprese che ne hanno previsto la costituzione) Tavola 3: Ulteriori partecipanti all’Osservatorio Aziendale, oltre alle Parti (% sul tot. delle imprese che ne hanno previsto la costituzione) 33% 17% 9% 4% 17% Direzioni delle diverse Aree/funzioni aziendali Rappresentanti esterni Nessun ulteriore partecipante

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  • Osservatorio nazionale L'Osservatorio nazionale è lo strumento dell'Ente bilaterale nazionale per il terziario per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare: a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1; b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale; c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento ed apprendistato nonché dei contratti a termine; d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione; e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d'inserimento; f) svolge le funzioni previste dall'art. 63 (Contratti a tempo determinato), dall'art. 41 (Contratti d'inserimento) e dagli artt. da 42 a 62 (Apprendistato). La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene attraverso le modalità e con gli strumenti di cui all'Allegato 3.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • SOCCORSO ISTRUTTORIO Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

  • CONFEZIONAMENTO Il confezionamento e l’etichettatura devono essere conformi alle vigenti norme di legge. Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire la sterilità fino al momento dell’uso. I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l’immagazzinamento per il periodo di validità degli stessi. Sulla confezione, inoltre, devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie a garantire una utilizzazione corretta e sicura del prodotto; nella confezione dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l’uso in lingua italiana. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti, devono essere chiaramente leggibili. Sulle scatole e sulle singole buste dovranno essere riportati, in lingua italiana, la descrizione qualitativa del contenuto, il numero di lotto, la data di scadenza, la data di produzione, la dicitura sterile e monouso, o relativo simbolo, il tipo di sterilizzazione, il nome del produttore. In corso di fornitura i prodotti dovranno essere i medesimi indicati nella documentazione tecnica inviata per la gara.

  • DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinchè, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.

  • DICHIARAZIONI Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KID”), del set informativo e dell’informativa precontrattuale ai sensi dell’Art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prima della sottoscrizione del contratto. Il Contraente, essendo stato avvertito della possibilità di ricevere il set informativo attraverso chiavetta USB (modalità non cartacea) o in modalità cartacea, sceglie la modalità: NON CARTACEA (consegna su chiavetta USB) CARTACEA Dichiara altresì di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze che gli consentono di consultare e gestire autonomamente i documenti in formato file elettronico .PDF, archiviati sul supporto durevole. Resta ferma la possibilità di richiedere gratuitamente al Collocatore copia cartacea della documentazione. Dichiara inoltre di essere consapevole che la versione aggiornata dei predetti documenti è disponibile nel sito della Compagnia e/o presso il Collocatore. Il sottoscritto: ▪ esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile; ▪ dichiara di avere il domicilio (ai sensi dell'art 43, 1° comma, del codice civile) in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; ▪ dichiara di autorizzare la Compagnia a richiedere l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto, riportato di seguito; ▪ dichiara di autorizzare la banca del debitore a procedere con l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto, riportato di seguito; ▪ in deroga alle disposizioni della normativa vigente che prevede la notifica del preavviso di addebito almeno 14 giorni di calendario prima della scadenza, il sottoscritto dichiara che l’allegato A – consegnato contestualmente al mandato consegnato contestualmente alla lettera di conferma e nel quale sono indicati l’importo e la data di scadenza degli addebiti – vale come comunicazione di preavviso; ▪ dichiara di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di assicurazione consegnate; ▪ accetta integralmente il contenuto delle stesse, ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa antiriciclaggio, ove applicabile; ▪ dichiara si essere a conoscenza che il contratto è concluso e produce i propri effetti secondo le modalità definite all’Art. 2 delle Condizioni di assicurazione.

  • Dichiarazione comune Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali pattuite in occasione del presente rinnovo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale

  • Riservatezza Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • DICHIARAZIONE Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione: