Common use of Assenza di solidarietà Clause in Contracts

Assenza di solidarietà. Le Parti riconoscono e accettano che non sussiste alcun obbligo di solidarietà, attiva e/o passiva, tra il Mandatario e il Mandante nello svolgimento delle rispettive attività e nell’adempimento delle relative obbligazioni previste ai sensi della Convenzione, del Mandato e di ciascun Contratto di Finanziamento; pertanto, da un lato, con riferimento al Finanziamento Agevolato, il Mandatario sarà tenuto all’erogazione in favore del Soggetto Beneficiario delle somme a valere su detto Finanziamento Agevolato solo se e nella misura in cui tali somme siano state messe a disposizione dal Mandante e, dall’altro, con riferimento al Finanziamento Bancario, il Mandante non avrà alcun obbligo nei confronti del Soggetto Beneficiario di corrispondere somme a valere sul Finanziamento Bancario.

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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Nell’ambito Degli Incentivi Alle Imprese Operanti Nel Settore Del Turismo, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Nell’ambito Degli Incentivi Alle Imprese Operanti Nel Settore Del Turismo, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Nell’ambito Degli Incentivi Alle Imprese Operanti Nel Settore Del Turismo

Assenza di solidarietà. Le Parti riconoscono e ed accettano che non sussiste alcun obbligo di solidarietà, attiva e/o passiva, tra il Mandatario e il Mandante nello svolgimento delle rispettive attività e nell’adempimento delle relative obbligazioni previste ai sensi della Convenzione, del Mandato e di ciascun Contratto di Finanziamento; pertanto, da un lato, con riferimento al Finanziamento Agevolatoagevolato, il Mandatario sarà tenuto all’erogazione in favore del Soggetto Beneficiario beneficiario delle somme a valere su detto Finanziamento Agevolato agevolato solo se e nella misura in cui tali somme siano state messe a disposizione dal Mandante e, dall’altro, con riferimento al Finanziamento Bancariobancario, il Mandante non avrà alcun obbligo nei confronti del Soggetto Beneficiario beneficiario di corrispondere somme a valere sul Finanziamento Bancariobancario.

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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Per La Promozione Dei Contratti Di Filiera E Di Distretto, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Per La Promozione Dei Contratti Di Filiera E Di Distretto‌ A Valere Sul Fondo Rotativo Per Il Sostegno Alle Imprese E Gli Investimenti in Ricerca, Legge 30 Dicembre 2004, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Per La Promozione Dei Contratti Di Filiera E Di Distretto

Assenza di solidarietà. Le Parti riconoscono e accettano che non sussiste alcun obbligo di solidarietà, attiva e/o passiva, tra il Mandatario e il Mandante nello svolgimento delle rispettive attività e nell’adempimento delle relative obbligazioni previste ai sensi della Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione, del Mandato e di ciascun Contratto di Finanziamento; pertanto, da un lato, con riferimento al Finanziamento Agevolato, il Mandatario sarà tenuto all’erogazione in favore del Soggetto Beneficiario delle somme a valere su detto Finanziamento Agevolato solo se e nella misura in cui tali somme siano state messe a disposizione dal Mandante e, dall’altro, con riferimento al Finanziamento Bancario, il Mandante non avrà alcun obbligo nei confronti del Soggetto Beneficiario di corrispondere somme a valere sul Finanziamento Bancario.

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Samples: www.cdp.it, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Nell’ambito Del Fondo Per La Crescita Sostenibile

Assenza di solidarietà. Le Parti riconoscono e accettano che non sussiste alcun obbligo di solidarietà, attiva e/o passiva, tra il Mandatario e il Mandante nello svolgimento delle rispettive attività e nell’adempimento delle relative obbligazioni previste ai sensi della Convenzione, del Mandato e di ciascun Contratto di Finanziamento; pertanto, da un lato, con riferimento al Finanziamento Agevolato, il Mandatario sarà tenuto all’erogazione in favore del Soggetto Beneficiario delle somme a valere su detto Finanziamento Agevolato solo se e nella misura in cui tali somme siano state messe a disposizione dal Mandante e, dall’altro, con riferimento al Finanziamento Bancario, il Mandante non avrà alcun obbligo nei confronti del Soggetto Beneficiario di corrispondere somme a valere sul Finanziamento Bancario.

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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Nell’ambito Delle Agevolazioni Alle Imprese Per La Diffusione Ed Il Rafforzamento Dell’economia Sociale

Assenza di solidarietà. Le Parti riconoscono e ed accettano che non sussiste alcun obbligo di solidarietà, attiva e/o passiva, tra il Mandatario e il Mandante nello svolgimento delle rispettive attività e nell’adempimento delle relative obbligazioni previste ai sensi della Convenzione, del Mandato e di ciascun Contratto di Finanziamento; pertanto, da un lato, con riferimento al Finanziamento Agevolato, il Mandatario sarà tenuto all’erogazione in favore del Soggetto Beneficiario delle somme a valere su detto Finanziamento Agevolato solo se e nella misura in cui tali somme siano state messe a disposizione dal Mandante e, dall’altro, con riferimento al Finanziamento Bancario, il Mandante non avrà alcun obbligo nei confronti del Soggetto Beneficiario di corrispondere somme a valere sul Finanziamento Bancario.

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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Per La Promozione Dei Contratti Di Filiera E Di Distretto‌ A Valere Sul Fondo Rotativo Per Il Sostegno Alle Imprese E Gli Investimenti in Ricerca, Legge 30 Dicembre 2004 N. 311 E Successive Modificazioni, Ed Ai Sensi Della Delibera Cipe N. 76 Del 15 Luglio 2005 Di Cui All’art. 1 Comma 356 Della Legge Medesima N. 311/04 Tra Il Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali, La Cassa Depositi E Prestiti s.p.a. E Ciascuna Banca Finanziatrice Per La Gestione Dei Finanziamenti Di Cui Al Titolo I Del Decreto Interministeriale Del 22 Novembre 2007 Del Ministro Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali Di Concerto Con I Ministri Dell’economia E Delle Finanze E Dello Sviluppo Economico

Assenza di solidarietà. Le Parti riconoscono e accettano che non sussiste alcun obbligo di solidarietà, attiva e/o passiva, tra il Mandatario e il Mandante nello svolgimento delle rispettive attività e nell’adempimento delle relative obbligazioni previste ai sensi della Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione, del Mandato e di ciascun Contratto di Finanziamento; pertanto, da un lato, con riferimento al Finanziamento Agevolato, il Mandatario sarà tenuto all’erogazione in favore del Soggetto Beneficiario delle somme a valere su detto Finanziamento Agevolato solo se e nella misura in cui tali somme siano state messe a disposizione dal Mandante e, dall’altro, con riferimento al Finanziamento Bancario, il Mandante non avrà alcun obbligo nei confronti del Soggetto Beneficiario di corrispondere somme a valere sul Finanziamento Bancario.

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Samples: www.cdp.it