Assistenza Fiscale – Visto di conformità (Visto Xxxxxxx) Clausole campione

Assistenza Fiscale – Visto di conformità (Visto Xxxxxxx). Le garanzie di polizza si intendono estese alle Perdite Patrimoniali cagionate ai clienti nell’esercizio dell’attività tributaria svolta nei modi e termini definiti dal D.Lgs n. 241 del 09.07.1997, dal D.M. n.164 del 31.05.1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Relativamente a questa sola estensione di garanzia, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di risarcimento viene fissato in Euro 3.000.000,00, e l'assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di durata del Contratto e relativi all’attività di assistenza fiscale come sopra descritta. Gli Assicuratori inoltre si impegnano a definire tutti i Sinistri, anche per importi inferiori alla Franchigia prevista dalla presente Polizza e l’Assicurato sin d’ora da ampio ed irrevocabile mandato agli Assicuratori a trattare e definire tali Sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata (con il limite della franchigia prevista in polizza) per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta. Ai sensi del citato art. 22 del D.M. n. 164 del 31.05.1999 ed al DL 78/09 - articolo 10, convertito in legge n° 102/09 e successive modifiche viene stabilito che gli Assicuratori si impegnano a dare immediata comunicazione all’ Agenzia delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative. La presente polizza assicurativa come previsto dall’articolo 1 comma 574 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sulla base di quanto chiarito dalla circolare n. 28/E del 25 settembre 2014, è riferita alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione: • del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a, del decreto legislativo n. 241 del 1997; • del visto di conformità di cui all’art. 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previsto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori ad euro 15.000 annui; • del visto di conformità di cui all’art. 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013, sopra citato. Con la firma della presente Polizza l’Assicurato dichiara che il limite di risarcimento di Euro 3.000.000,00, che costituisce autonoma copertura a garanzia dell’attività prestata, è adeguato al numero dei contribuenti assistiti, non...

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