Altre coperture assicurative Clausole campione

Altre coperture assicurative. Non sono previste altre coperture assicurative. Per il pagamento della prestazione, la Compagnia richiede la consegna tempestiva da parte degli aventi diritto della documentazione dettagliatamente descritta nell’apposita Sezione “Documentazione necessaria in caso di liquidazione” in calce alle Condizioni contrattuali. I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista. Si ricorda che il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
Altre coperture assicurative. Descrivere le modalità di determinazione del capitale in caso di altri eventi assicurati(40), evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato. Rinviare alle Condizioni di contratto per la documentazione che l’investitore-contraente (o il beneficiario) sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni assicurative, specificando i termini di pagamento concessi all’Impresa ed evidenziando i termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente.
Altre coperture assicurative. Il Contratto non prevede ulteriori coperture assicurative. Per la documentazione che l’Investitore-Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per attestare l’obbligo di pagamento ed individuare gli aventi diritto, per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni assicurative, si rinvia alle Condizioni di Contratto. Mediolanum International Life dac eseguirà il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Qualora tale termine non venisse rispettato, Mediolanum International Life dac riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo del pagamento applicando il tasso legale di interesse al momento in vigore. I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in euro. I termini di prescrizione per l’esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, come previsto dalla normativa vigente, si estinguono in dieci anni dalla data di esigibilità delle prestazioni.
Altre coperture assicurative. Non previste
Altre coperture assicurative. Il Contratto non prevede ulteriori coperture assicurative Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione degli aventi diritto la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria. La documentazione necessaria è indicata all’articolo “15 – Pagamento delle prestazioni da parte della Società” delle Condizioni Contrattuali. Nell'ipotesi in cui venisse inviata la domanda di pagamento delle prestazioni dovute alla Data di Scadenza in data anteriore alla Data di Scadenza, il termine decorre da tale data. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento. I pagamenti saranno effettuati dalla Società mediante bonifico bancario (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Società costituisce prova di pagamento) o, laddove espressamente richiesto e concordato con la Società, mediante assegno.
Altre coperture assicurative. Il conduttore risponderà direttamente o indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti, a terzi, all’AMTAB S.p.A. e a cose durante l’espletamento dell’attività ed in conseguenza della medesima derivante dal comportamento proprio o del proprio personale, anche nel caso di danni provocati da negligenza o da una scorretta custodia. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento dell’attività od a cause ad essa connesse, derivasse all’AMTAB S.p.A. od a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del conduttore.
Altre coperture assicurative. Il Contratto non prevede altri eventi assicurati, oltre quelli già indicati nel precedente paragrafo 15.1 (“Copertura assicurativa caso morte”). I termini di pagamento concessi all’impresa sono pari a trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, oltre i quali sono dovuti gli interessi legali. I termini di prescrizione per l’esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, come previsto dalla normativa vigente, art. 2952 codice civile, si estinguono in dieci anni dalla data di esigibilità delle prestazioni. Per la documentazione che l’Investitore-Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni assicurative, si rinvia all’articolo 15 “Documenti richiesti dalla Società” delle Condizioni contrattuali.
Altre coperture assicurative. Il Contratto non prevede ulteriori coperture assicurative. Per la documentazione che l’Investitore-Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per attestare l’obbligo di pagamento ed individuare gli aventi diritto, per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni assicurative, si rinvia alle Condizioni di Contratto. Mediolanum International Life dac eseguirà il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa e a condizione che vengano espletati gli adempimenti normativi di cui al D.Lgs. 231/07 o entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa se successivo al ventesimo giorno, salvo il verificarsi delle ipotesi di sospensione del pagamento delle prestazioni così come previsto dall’art. 15 delle Condizioni di Contratto. Qualora tale termine non venisse rispettato, Mediolanum International Life dac riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo del pagamento, qualora imputabile alla stessa, applicando il tasso legale di interesse al momento in vigore. I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in euro. I termini di prescrizione per l’esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, come previsto dalla normativa vigente, si estinguono in dieci anni dalla data di esigibilità delle prestazioni.
Altre coperture assicurative. COPERTURE ASSICURATIVE FACOLTATIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NEL MODULO DI POLIZZA