Attestazione dello stato di rischio La Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario), in via telematica nell'area riservata del proprio sito internet (xxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del Contratto, purché si sia concluso il periodo di osservazione. L'attestato di rischio è disponibile anche nell'home page del sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) al link "attestato di rischio". Il Contraente e l'avente diritto possono chiedere, nelle modalità descritte ai commi precedenti, il rilascio dell'attestazione di rischio aggiornata nel caso in cui, dopo la conclusione del periodo di osservazione, sia avvenuto: ⚫ il furto del veicolo, l'esportazione definitiva all'estero, la vendita (con risoluzione o cessione del Contratto), la consegna in conto vendita, la demolizione o la cessazione definitiva della circolazione; ⚫ la sospensione della garanzia nel corso del Contratto e la successiva riattivazione. In questo caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. Se il veicolo è cointestato, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal Contraente, si considera assolto: ⚫ per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Compagnia, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in Polizza come proprietario; ⚫ per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni. La Compagnia consegna per via telematica, o per il tramite dell'intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta,l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. Tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo Contratto ma ha valenza puramente informativa, così come da regolamento IVASS n. 9/2015. Nel caso di Contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria. La Società non rilascia l'attestazione nel caso di: ⚫ sospensione di garanzia nel corso del Contratto; ⚫ contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; ⚫ contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio; ⚫ contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso; ⚫ cessione del Contratto contemporanea alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il periodo di osservazione non risulti concluso.
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.
Istruzione e formazione 16/06/2016 Specializzazione in Geriatria conseguita con lode Università Cattolica del Sacro Cuore Titolo della Tesi: DISTURBO DEL CONTROLLO DEGLI IMPULSI E DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO IN UNA POPOLAZIONE ANZIANA NON ISTITUZIONALIZZATA: PREVALENZA E FATTORI CORRELATI 01/07/2011–16/06/2016 Frequenza della Scuola di Specializzazione in Geriatria Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma (Italia) Durata totale 5 anni con frequenza nei vari setting assistenziali suddivisa nel modo seguente: - 24 mesi presso il reparto di Geriatria esercitando attività assistenziale su pazienti con patologia acuta di età superiore ai 65 anni, affetti da sindromi geriatriche, patologie internistiche (tra cui patologia oncologica in neodiagnosi o in fase avanzata); - 12 mesi presso il servizio di continuità assistenziale, esercitando attività assistenziale su pazienti fragili, con patologia acuta e cronica, di età superiore ai 65 anni,affetti da sindromi geriatriche, patologie internistiche (tra cui patologia oncologica in neodiagnosi od in fase avanzata); - 18 mesi presso il reparto di riabilitazione geriatrica, esercitando attività assistenziale su pazienti fragili ricoverati con patologia acuta, di età superiore ai 65 anni, sottoposti ad interventi di chirurgia ortopedica maggiore, esiti di patologie neurologiche e patologia oncologica; - 6 mesi presso il servizio ambulatoriale e di consulenza onco-geriatrica per i reparti di ginecologia- oncologica, radioterapia, senologia esercitato attività di tipo assistenziale e di assessment per il paziente anziano oncologico pre-chirurgia e/o pre trattamento antiblastico. 01/10/2010–31/12/2010 Tirocino e acquisizione dell'abilitazione medica - Esame di stato - Ordine Provinciale Di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx 9, 00161 Roma (Italia) 22/07/2010 Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia conseguita con la votazione di 110/110 con lode.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.
Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)
Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Somministrazione di lavoro In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi: a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio; b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali; c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. n. 626 del 94; d) sostituzione di lavoratori assenti; e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali; f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico; g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente; h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo. In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente3. Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo.
Operazioni di scrutinio Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale. La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della R.S.U. sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet: