Attività in carico all’Operatore Clausole campione

Attività in carico all’Operatore. Sono a carico dell’Operatore gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata sulle proprie infrastrutture, impianti ed apparati co-locati nell’ambito della RPR e sulle infrastrutture di interconnessione fra questa e la propria rete. _ _ _ Quando effettua tali interventi il Concessionario si impegna a: - preavvisare Insiel con anticipo di almeno 15 (quindici) giorni solari consecutivi chiedendo l’autorizzazione all’intervento; - comunicare ad Insiel la localizzazione dell’intervento, la data prevista e il soggetto che effettuerà l’intervento; - comunicare ad Insiel l’avvenuta conclusione dell’intervento. Le attività pianificate che comportino disservizio verranno di norma effettuate dal Concessionario all’interno della fascia oraria (0.00 – 6.00). Interventi al di fuori di tale fascia oraria dovranno essere concordati con Insiel caso per caso. Ove necessario ai fini degli interventi di cui sopra Insiel si impegna a garantire l’accesso accompagnato alle infrastrutture e agli impianti della RPR, nei termini previsti dal Contratto. Qualunque anomalia rilevata dal Concessionario che possa pregiudicare la funzionalità delle infrastrutture e/o impianti della RPR verrà comunicata ad Insiel e, di comune accordo tra le Parti, verranno intraprese le azioni necessarie a ripristinare lo stato ed il corretto funzionamento delle infrastrutture e degli impianti. Il Concessionario si impegna inoltre ad effettuare la verifica di funzionalità a seguito degli interventi di Manutenzione ordinaria e programmata effettuati da Insiel sulle risorse della RPR oggetto di concessione e a fornirne tempestivo riscontro ad Insiel. Insiel si riserva di sorvegliare, con personale proprio o dalla stessa autorizzato, le opere e gli interventi effettuati dal Concessionario e comunque interferenti con la RPR, alle condizioni definite nel Contratto. Le Parti si impegnano a rispettare, nello svolgimento degli interventi di rispettiva competenza, i normali requisiti di sicurezza, in conformità alla normativa vigente in materia e si assumono ogni responsabilità per i casi di infortunio del proprio personale addetto e/o di terzi.

Related to Attività in carico all’Operatore

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.