MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA Clausole campione

MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA. 3.1 Attività in carico a Insiel Insiel effettuerà con periodicità non superiore a 12 mesi interventi di monitoraggio, controllo, verifica e manutenzione sulle risorse RPR oggetto di concessione anche al fine di: - mantenere le infrastrutture di rete e le loro componenti (canalizzazioni, pozzetti, cavi e relative terminazioni, opere fuori terra) in condizioni di perfetto funzionamento; - garantire la regolarità del servizio ed il rispetto degli standard qualitativi concordati; - prevenire, per quanto possibile, le cause di disservizio in genere. Le verifiche sulle fibre ottiche si intendono effettuate sulle Fibre ottiche libere. Qualunque anomalia rilevata da Insiel durante gli interventi di manutenzione ordinaria o programmata e che possa pregiudicare la funzionalità delle risorse RPR oggetto di concessione verrà tempestivamente comunicata al Concessionario e, di comune accordo fra le parti, verranno intraprese le azioni necessarie a ripristinarne il corretto funzionamento. In caso di interventi di manutenzione ordinaria o programmata che non precludono la possibilità di utilizzo della rete da parte degli utenti finali, Insiel interverrà a propria discrezione e senza la necessità di informare preventivamente il Concessionario. In caso di interventi di manutenzione ordinaria o programmata che precludono la possibilità di utilizzo della rete da parte degli utenti finali, Insiel si impegna a preavvisare il Concessionario con anticipo di 15 (quindici) giorni solari consecutivi, comunicando le risorse RPR interessate e la data prevista per l’intervento. E’ cura del Concessionario, almeno cinque giorni prima della data di esecuzione dell’intervento, fornire un riscontro ad Insiel sulla comunicazione ricevuta. Le attività pianificate che comportino disservizio vengono di norma effettuate da Insiel all’interno della fascia oraria (0.00 – 6.00). Interventi al di fuori di tale fascia oraria vengono concordati fra le Parti caso per caso.
MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA. L’azienda appaltatrice dovrà curare la più scrupolosa manutenzione di tutti gli impianti presi in consegna in modo da assicu- rare la migliore conservazione e il più efficiente grado di funzionamento degli stessi e avrà l’obbligo della diligente manuten- zione e conservazione delle relative attrezzature e materiali che avrà ricevuto in consegna. Per servizio di manutenzione ordinaria è da intendersi quella serie di operazioni eseguite, come previsto dalle norme CEI 79- 3 ed altre di competenza e delle norme UNI applicabili, a seconda della necessità dei singoli impianti, o in via preventiva e programmata a scadenza periodica, destinate a mantenere in perfetta efficienza gli impianti medesimi. La ditta appaltatrice dovrà effettuare la manutenzione tesa a prevenire eventuali guasti e mantenere in costante efficienza le apparecchiature, e dovrà prevedere il controllo quadrimestrale di ciascun impianto con le verifiche previste dalle sunnominate norme. La manutenzione verrà effettuata da personale qualificato, con visite quadrimestrali durante le quali si eseguirà la messa a punto per il regolare funzionamento di tutte le parti fisse degli impianti suscettibili di controllo e revisione e di tutti gli accesso- ri degli impianti. Inoltre, per ogni visita di manutenzione programmata effettuata, verrà rilasciata certificazione ai sensi delle normative vigenti firmata dal proprio responsabile tecnico. Alla fine di ogni intervento l’Appaltatore è tenuto a compilare una scheda tecnica, dove dovranno essere riportati i seguenti dati:
MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA. Le informazioni contenute in questo capitolo sono destinate sia all’utilizzatore, o comunque a personale non specializzato, sia al manutentore ordinario.
MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA. 1. Su tutte le opere, parti d'impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere effettuata dai Gestori la manutenzione ordinaria e programmata. La manutenzione programmata riguarda oltre le opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, ecc. I Gestori predispongono uno schema delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata; tale schema deve essere conservato e aggiornato e deve contenere i seguenti elementi: - identificazione dell'opera; - tipo di intervento programmato; - data presunta di effettuazione dell'intervento; - numero di matricola di ogni apparecchiatura; - numero ore lavoro effettuate da ogni apparecchiatura. 2. I Gestori devono programmare e effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali d’uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature. Ogni volta che vengono installati nuovi macchinari e apparecchiature i Gestori devono aggiornare le norme relative alla manutenzione programmata. Di seguito si descrivono i principali interventi, elencati in modo non esaustivo, compresi nella manutenzione ordinaria e programmata: - pulizia delle zone di rispetto e di protezione; - pulizia delle aree di pertinenza degli impianti e delle opere compresa l’eventuale disotturazione di tubi e pozzetti per lo smaltimento delle acque meteoriche; - manutenzione alle aree degli impianti e delle opere, compreso il taglio e l'allontanamento di erbe e arbusti che investono le reti metalliche, sfalcio dell'erba e cura delle essenze arboree; - pulizia delle griglie, raccolta del grigliato (smaltimento mediante trasporto alle pubbliche discariche); - pulizia dei locali e delle apparecchiature in dotazione all'impianto; - verniciature delle parti metalliche; - cambio olio motori secondo un programma suggerito dalle case costruttrici delle macchine e secondo il piano di manutenzione programmata; - lubrificazione e ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del costruttore, hanno necessità di periodico intervento e secondo il piano di manutenzione programmata; - sostituzione e controllo delle parti meccaniche ed elettriche secondo l'indicazione del costruttore e secondo il piano di manutenzione programmata; - sgombero della neve sulla viabilità e i camminamenti interni agli impianti; manutenzione degli impianti elettrici (sostituzione dei fusibili, lampade spia, piccole manutenzioni ai componenti e control...
MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA. Le prestazioni connesse alle attività di manutenzione devono essere effettuate da soggetti abilitati in conformità a quanto previsto all’art. 11, comma 3, del DPR 412/93 e del D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 551.
MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA. Il concessionario si impegna a dotarsi, per tutta la durata della concessione, di sottoscrizione di contratti con imprese specializzate per: a) servizio di verifica semestrale dei presidi di prevenzione incendi, quali estintori, porte REI e sistemi compartimentanti, maniglioni antipanico e impianto idranti a servizio dell’edificio; b) servizio di verifica semestrale dell’impianto di rilevazione e allarme incendio; c) servizio di verifica semestrale dell’impianto di illuminazione di emergenza e dei sistemi di sicurezza dell’impianto elettrico; d) servizio di verifiche secondo cadenze di Legge della Centrale Termica comprendente i controllo e manutenzione di generatore di calore, comprensivo di chiamata, analisi della combustione “con strumento certificato annualmente”, compilazione rapporto di controllo di efficienza energetica di tipo 1 (gruppi termici) aggiornamento del libretto d'impianto e consegna della documentazione agli Uffici competenti o, in alternativa, alla nomina di Terzo Responsabile come previsto dall’Art.7 del D.Lgs 192/2005 e dall’Art.6 del DPR 74/2013. Secondo le risultanze del Documento di Valutazione dei rischi e del piano per il controllo e la valutazione del rischio legionellosi, elaborati dal concessionario, lo stesso si dota dei mezzi e dei servizi prescritti dagli stessi documenti. Il concessionario è altresì tenuto a fare eseguire verifiche biennali dell’impianto di messa a terra da parte di soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/2001 e le verifiche quinquennali della Centrale Termica previste dal DM 01 Dicembre 1975, trasmettendo copia dei relativi atti e verbali al Comune di Argenta. Si riportano all'allegato 2) del presente contratto, gli interventi di manutenzione programmata indicati in via non esaustiva, suscettibili durante la vigenza del contratto di integrazioni normative e delle risultanze del Documento di Valutazione Rischi di cui al precedente art. 5 lett. d).
MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA. 1. Su tutte le opere, parti d'impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere effettuata dal Gestore la manutenzione ordinaria e programmata. La manutenzione programmata riguarda, oltre le opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, ecc. 2. Il Gestore predispone uno schema delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata; tale schema deve essere conservato e aggiornato annualmente e deve contenere i seguenti elementi: 3. Il Gestore deve programmare e effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali d’uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature. Ogni volta che vengono installati nuovi macchinari e apparecchiature il Gestore deve
MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA. L’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione di tutte le opere civili ed elettromeccaniche di proprietà dell'Ente e consegnate all'Appaltatore. A tale scopo dovrà essere dettagliato uno specifico piano di manutenzione. A fine gestione dette opere dovranno essere riconsegnate in perfetto stato.

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  • Cronoprogramma 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.