Attribuzione dei seggi. 1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. 2. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.8▸. 3. In caso di parità di resti il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A parità di genere al componente anagraficamente più giovane. 4. Nell’ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l’ordine all’interno della lista. 5. Nel caso in cui non sia possibile l’attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista. 6. Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti della RSU di cui all’art. 4 (Numero componenti), fermo restando l’invio dei risultati elettorali all’Aran, le elezioni dovranno essere ripetute attivando ex novo l’intera procedura che dovrà concludersi entro 90 giorni.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Quadro, Accordo Collettivo Nazionale Quadro
Attribuzione dei seggi. 1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.8▸previsti.
3. In caso di parità di resti il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A parità di genere al componente anagraficamente più giovane.
4. Nell’ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l’ordine all’interno della lista.
5. Nel caso in cui non sia possibile l’attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.
6. Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti della RSU di cui all’art. 4 9, comma 5, (Numero componentiXxxxxx e sostituzione), fermo restando l’invio dei risultati elettorali all’Aran, le elezioni dovranno essere ripetute attivando ex novo l’intera procedura che dovrà concludersi entro 90 giorni.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Quadro
Attribuzione dei seggi. 1. Il numero (art.17, parte II, A.C.N.Q. 7/8/1998) Ripartizione e attribuzione dei seggi sarà ripartito (paragrafo 13, circolare ARAN 1/2022) Attribuzione dei seggi alle liste I seggi saranno ripartiti secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. A tal fine è - necessario calcolare il quorum prendendo a base del calcolo il numero dei votanti (schede valide, schede bianche e schede nulle) e il numero dei seggi da attribuire; - successivamente, ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno hanno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi previsti e successivamente quorum. Successivamente, fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.8▸.
3seggi. In caso di parità di resti il seggio viene attribuito voti riportati da liste diverse o di parità di resti, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di votipreferenze. In caso di parità di voti, Il regolamento non chiarisce il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A parità di genere al componente anagraficamente più giovane.
4. Nell’ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l’ordine all’interno della lista.
5. Nel caso in cui non sia possibile l’attribuzione si verifichino contestualmente la parità dei voti alla lista e parità di tutti preferenze ai candidati. La circolare ARAN nr.1/2022, al fine di evitare che i seggi per mancanza non vengano attribuiti, prevede che la Commissione Elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell’ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia il più anziano anagraficamente e, nel caso di ulteriore parità, secondo l’ordine dei candidati è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra listaall’interno delle rispettive liste.
6. Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti della RSU di cui all’art. 4 (Numero componenti), fermo restando l’invio dei risultati elettorali all’Aran, le elezioni dovranno essere ripetute attivando ex novo l’intera procedura che dovrà concludersi entro 90 giorni.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Quadro
Attribuzione dei seggi. 1. Il Ai fini dell’elezione dei componenti della r.s.u., il numero dei seggi seg- gi sarà ripartito ripartito, secondo il criterio proporzionale proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle Nell’ambito delle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.8▸.
3. In caso di parità di resti il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior conseguito un numero di voti. In caso voti suf- ficiente all’attribuzione di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A parità di genere al componente anagraficamente più giovane.
4. Nell’ambito delle listeseggi, i seggi componenti saranno attribuiti in relazione ai individuati se- guendo l’ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidaticandidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all’ordine nella lista. In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di preferenza vale parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze. Qualora anche il numero delle pre- ferenze risulti uguale il seggio viene attribuito secondo l’ordine all’interno della di pre- sentazione delle liste, al candidato più anziano e, a parità di anzianità, secondo l’ordine di presenza nella lista.
5. Nel caso in cui non sia possibile l’attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.
6. Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti della RSU di cui all’art. 4 (Numero componenti), fermo restando l’invio dei risultati elettorali all’Aran, le elezioni dovranno essere ripetute attivando ex novo l’intera procedura che dovrà concludersi entro 90 giorni.
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Attribuzione dei seggi. 1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.8▸.previsti.8F1
3. In caso di parità di resti il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A parità di genere al componente anagraficamente più giovane.
4. Nell’ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l’ordine all’interno della lista.
5. Nel caso in cui non sia possibile l’attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.
6. Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti della RSU di cui all’art. 4 (Numero componenti), fermo restando l’invio dei risultati elettorali all’Aran, le elezioni dovranno essere ripetute attivando ex novo l’intera procedura che dovrà concludersi entro 90 giorni.
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