Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In riferimento a quanto previsto dalle norme del suddetto Decreto Legislativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di: a) accedere ai luoghi di lavoro nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. A tal fine il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente alla Direzione aziendale le visite di controllo che intende effettuare agli ambienti dì lavoro. Xxxx visite si debbono svolgere di norma congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato. b) essere consultato secondo criteri di effettività e tempestività, su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa. c) ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19 del D. Lgs n. 626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 custodito presso l'azienda o l'unità produttiva ai sensi dell'art. 4 comma 3 del sopracitato Decreto. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi alla igiene e sicurezza del lavoro. Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle informazioni ricevute, nel rispetto del segreto industriale. In applicazione dell'art. 11 del D.Lgs n. 626/94, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, convoca le riunioni periodiche di cui al relativo comma 1, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto. I rappresentanti per la sicurezza possono richiedere la convocazione delle riunioni di cui sopra, al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Delle riunioni viene redatto verbale. Le Parti ritengono opportuno che il rappresentante per la sicurezza, prima di ricorrere all’autorità competente, richieda un incontro urgente al datore di lavoro per esaminare il problema.
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Samples: CCNL Unico Gas Acqua, Contratto Collettivo Di Lavoro
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In riferimento a quanto previsto dalle norme del suddetto Decreto Legislativo, il rappresentante rap- presentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di:
a) accedere ai luoghi di lavoro nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. A tal fine il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente preven- tivamente alla Direzione aziendale le visite di controllo che intende effettuare agli ambienti dì lavoro. Xxxx Tali visite si debbono svolgere di norma congiuntamente al responsabile del servizio ser- vizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
b) essere consultato secondo criteri di effettività e tempestività, su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni previ- sioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte pro- poste formulate dal rappresentante per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
c) ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'artdell’art. 19 50 del D. Lgs Decreto Legislativo n. 626/9481/2008. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'artall’art. 4 comma 2 28 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 81/2008 custodito presso l'azienda l’azienda o l'unità l’unità produttiva ai sensi dell'artdell’art. 29, comma 4 comma 3 del sopracitato Decreto. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni inerenti l'organizzazione l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità l’unità produttiva per gli aspetti relativi alla igiene e sicurezza del lavoro. Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle informazioni ricevute, nel rispetto del segreto industriale. In applicazione dell'artdell’art. 11 35 del D.Lgs Decreto Legislativo n. 626/9481/2008, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, convoca le riunioni periodiche di cui al relativo comma 1, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto. I rappresentanti per la sicurezza possono richiedere la convocazione delle riunioni di cui sopra, al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Delle riunioni viene redatto verbale. Le Parti ritengono opportuno che il rappresentante per la sicurezza, prima di ricorrere all’autorità competente, richieda un incontro urgente al datore di lavoro per esaminare esami- nare il problema.
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Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In riferimento a quanto previsto dalle norme del suddetto Decreto Legislativodecreto legislativo, il rappresentante Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di:
a) accedere ai luoghi di lavoro nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. A tal fine il rappresentante Rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente alla Direzione aziendale le visite di controllo che intende effettuare agli ambienti dì di lavoro. Xxxx visite si debbono svolgere di norma congiuntamente al responsabile del servizio Servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.;
b) essere consultato secondo criteri di effettività e tempestività, su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentanteRappresentante, in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante Rappresentante per la sicurezza. Il rappresentante Rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.;
c) ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lettere lett. e) ed f) del comma 1 1, dell'art. 19 del D. Lgs D.Lgs. n. 626/94626/1994. Lo stesso rappresentante Rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 4, comma 2 del Decreto Legislativo decreto legislativo 19 settembre 1994 1994, n. 626 custodito presso l'azienda o l'unità produttiva ai sensi dell'art. 4 4, comma 3 del sopracitato Decretodecreto. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante Rappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi alla igiene e sicurezza del lavoro. Il rappresentante Rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle informazioni ricevute, nel rispetto del segreto industriale. In applicazione dell'art. 11 del D.Lgs D.Lgs. n. 626/94626/1994, il responsabile del servizio Servizio di prevenzione e protezione dai rischi, convoca le riunioni periodiche di cui al relativo comma 1, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto. I rappresentanti Rappresentanti per la sicurezza possono richiedere la convocazione delle riunioni di cui sopra, al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Delle riunioni viene redatto verbale. Le Parti parti ritengono opportuno che il rappresentante Rappresentante per la sicurezza, prima di ricorrere all’autorità all'autorità competente, richieda un incontro urgente al datore di lavoro per esaminare il problema.
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Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In riferimento a quanto previsto dalle norme del suddetto Decreto Legislativo, il rappresentante rappre- sentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di:
a) accedere ai luoghi di lavoro nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. A tal fine il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente preven- tivamente alla Direzione aziendale le visite di controllo che intende effettuare agli ambienti dì lavoro. Xxxx visite si debbono svolgere di norma congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.;
b) essere consultato secondo criteri di effettività e tempestività, su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. ; Il rappresentante, in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza. ; Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.;
c) ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'artdell’art. 19 del D. Lgs n. 626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'artall’art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 custodito presso l'azienda pres- so l’azienda o l'unità l’unità produttiva ai sensi dell'artdell’art. 4 comma 3 del sopracitato Decreto. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante per la sicurezza, le informazioni infor- mazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni inerenti l'organizzazione l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità l’unità produttiva per gli aspetti relativi alla igiene e sicurezza del lavoro. Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle informazioni ricevute, nel rispetto del segreto industriale. In applicazione dell'artdell’art. 11 del D.Lgs n. 626/94, il responsabile del servizio di prevenzione prevenzio- ne e protezione dai rischi, convoca le riunioni periodiche di cui al relativo comma 1, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto. I rappresentanti per la sicurezza possono richiedere la convocazione delle riunioni di cui sopra, al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Delle riunioni viene redatto verbale. Le Parti ritengono opportuno che il rappresentante per la sicurezza, prima di ricorrere all’autorità competente, richieda un incontro urgente al datore di lavoro per esaminare il problema.
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