Austria. Ottemperando a quanto indicato nel 2004 dalla Commissione Europea ne “eHealth Action Plan”, l’anno seguente il Governo austriaco varò una nuova legge sanitaria nazionale per la riforma del sistema, con la quale, tra l’altro, fu prevista l’introduzione di Information and Communication Technology in sanità124. Primi risultati di tale adozione furono “eCard” predisposte per l’individuazione di un’identità elettronica dei cittadini austriaci finalizzata all’assicurazione sanitaria ed alla sicurezza sociale. L’infrastruttura sottesa a questi seppur importanti strumenti digitali non era, tuttavia, sufficientemente compatibile con la memorizzazione di ogni tipologia di informazioni e dati sanitari. Per tale ragione, apparve, allora, fondamentale implementare un sistema informativo sanitario nazionale in grado di mettere in atto le nuove richieste della Commissione europea; in questo contesto si colloca il progetto “ELGA - Elektronische Gesundheitsakte” (ELGA)125. 123 L’accesso senza il consenso del paziente in casi salvavita nei quali non è possibile che sia prestato consenso, segue le stesse regole dell’accesso al pronto soccorso: HCP B manda la richiesta di autenticazione a NCP-A. 124 Gesundheitsreformgesetz 2005, Bundesgesetzblatt für die Republik Ősterreich, Jahrgang 2004, Ausgegeben am 30, Dezember 2004, Teil I, 179. Bundesgesetz. 125 La homepage del Progetto è disponibile all’indirizzo http://www.elga.gv.at/. Ulteriori informazioni su “ELGA” sono accessibili nel sito del Ministero federale della sanità austriaco (“Das Bundesministerium für Gesundheit”) e sul Portale della salute (“Das öffentliche Gesundheitsportal Österreichs”), rispettivamente consultabili agli indirizzi http://www.bmg.gv.at/ e https://www.gesundheit.gv.at.
Austria. La banca centrale austriaca (OeNB) ha avviato nel 2013 una iniziativa di armonizzazione e integrazione dei dati, in collaborazione con gli enti vigilati. Al progetto hanno partecipato diverse banche e società che forniscono servizi finanziari. Il progetto mira a semplificare il regulatory reporting e migliorare la qualità dei dati attraverso la riorganizzazione del sistema di segnalazione della banca centrale austriaca (Kienecker et al., 2018). Gli intermediari che aderiscono all’iniziativa inviano i dati granulari, secondo uno schema predisposto dalla banca centrale, a una piattaforma condivisa, dove vengono eseguite le trasformazioni, attraverso un unico software, per la generazione dei flussi aggregati (secondo un modello dati predefinito e predisposto dalla OeNB), che vengono poi trasmessi alla banca centrale27. Per dar corso a questa iniziativa è stata costituita la Austrian Reporting Services GmbH (AuRep), un fornitore di servizi per il reporting statistico che ha predisposto e gestisce una piattaforma denominata Common Reporting Platform dedicata alla produzione dei report. AuRep supporta le banche che usufruiscono del servizio nella conversione dei dati presenti nei rispettivi sistemi informativi in uno basato sui c.d. “cubi”. Più specificamente, per ciascun ente segnalante i dati estratti dai database aziendali sono conferiti in un unico “basic cube” dal quale le informazioni vengono poi estratte per essere riorganizzate negli “smart cubes”, ciascuno dei quali descrive la struttura delle informazioni che devono essere trasmesse alla OeNB. Il dettaglio del modello informativo è riportato nella Figura 1. 27 Simile soluzione è stata analizzata in Lussemburgo dove alcuni membri dell’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL) hanno avviato uno studio di fattibilità per quantificare costi e benefici derivanti dall’eventuale creazione di un hub che gestisca, sulla base di una logica cooperativa, il reporting previsto dalle normative segnaletiche per il settore bancario. Il progetto si proponeva di fornire servizi per le segnalazioni regolamentari, con l’obiettivo di garantire la trasparenza dei processi di segnalazione, una più elevata qualità dei dati e una maggiore flessibilità nel sistema di reporting, evitando ridondanze informative e riducendo i costi per gli enti segnalanti. Analogamente alla soluzione austriaca, un siffatto sistema avrebbe consentito di realizzare delle economie di scala nella produzione delle segnalazioni delle singol...
Austria a. Il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, le date del documento d´identità della persona interessata.
Austria. Il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, domicilio.
Austria. No. Non è necessario che una procura che consente la redazione di un atto notarile sia essa stessa un atto notarile. È sufficiente una scrittura privata, dove le firme del « dominus » e del « procurator » sono autenticate dal notaio. Di conseguenza, le parti contraenti non sono obbligatoriamente tenute ad essere presenti in contemporanea.
Austria. Per quanto concerne il decesso del procurator, è necessario precisare che esiste una nuova tipologia di procure, che non si estinguono né alla morte, né in caso di incapacità. Si tratta delle « Vorsorgevollmachten », delle quali ci si serve per determinare la volontà in coscienza xxxxxx, vale a dire ciò che il rappresentante è tenuto a fare in caso di decesso o di incapacità del dominus. Una procura di questo tipo va stabilita mediante atto notarile e iscritta nel registro dei poteri, un file conservato presso il Consiglio Superiore del Notariato Austriaco, cui ogni notaio ha accesso diretto. I poteri ordinari si estinguono al momento della morte del procurator. L´incapacità e il fallimento non alterano la validità della procura.
Austria. La procura può essere revocata oralmente. Ciò significa che il procurator informa il rappresentante che è suo desiderio revocare la procura. Per la verifica della revoca, si consiglia di distruggere il documento. In caso di procura contenente le regole dopo la morte o di incapacità (« Vorsorgevollmacht »), è necessario informarne il notaio di riferimento, dal momento che è obbligato ad iscrivere la revoca della procura nel registro centrale.
Austria. Se la procura verrà inserita in un atto notarile, il notaio è tenuto a controllarne i contenuti.
Austria. È una domanda molto delicata. Se il notaio nutre dei sospetti può effettuare delle ricerche, ad esempio può verificare se i beni di una persona sono sotto sequestro o se la stessa ha subito un fallimento; ma dal momento che non esiste un registro centrale che fornisca tali informazioni, il notaio deve fidarsi di quanto gli viene detto. Ecco perché il notaio non può sapere con certezza se la persona firmataria sia incapace o fallita.
Austria. Dipende se si tratta di una procura in atto notarile, come la « Vorsorgevollmacht (1)», oppure se la procura è stata stabilita mediante scrittura privata. Nel secondo caso, il notaio non è tenuto a controllarne i contenuti. Al contrario, la procura con cui il dominus regola i propri affari nell’eventualità di un’incapacità o del decesso, è diversa su questo punto: esiste l’obbligo di verificare che i contenuti della procura corrispondano alla volontà delle parti.