Common use of AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO Clause in Contracts

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. La richiesta di subappalto è indirizzata al Committente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’appaltatore deposita il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. I subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti pubblici e per l’esecuzione delle prestazioni. Il Committente procede alla verifica del possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in funzione delle prestazioni subappaltate, nonché, se ne ricorrono le condizioni, ad una verifica sul possesso dei requisiti generali soggettivi, ovvero dell’assenza di cause di esclusione o di impedimento alla stipula del contratto. Il Committente acquisisce e verifica la documentazione di cui all’articolo 105, comma 9, terzo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni. Le verifiche di cui sopra del Committente relativamente alla sussistenza dei requisiti generali del subappaltatore, devono concludersi entro trenta giorni dal deposito della documentazione relativa al subappalto richiesti, salvo motivata necessità di proroga, che deve essere comunicata all’appaltatore e alla Stazione appaltante o al Committente, a seconda dei casi. L’appaltatore ha facoltà di sostituire i subappaltatori nel caso la verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione o di impedimento del subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

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AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. La richiesta di subappalto è indirizzata al Committente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella fase di attivazione del contratto o successivamente. L’appaltatore deposita il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. I subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti pubblici e per l’esecuzione delle prestazioni. Il Committente La Stazione Appaltante procede alla verifica del possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in funzione delle prestazioni subappaltate, nonché, se ne ricorrono le condizioni, ad una nuova verifica sul possesso dei requisiti generali soggettivi, ovvero dell’assenza di cause di esclusione o di impedimento alla stipula del contratto. Il Committente acquisisce e verifica la documentazione di cui all’articolo 105, comma 9, terzo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni. Le verifiche di cui sopra sopra, da parte della Stazione Appaltante relativamente alla capienza e del Committente relativamente alla sussistenza dei requisiti generali del subappaltatore, devono concludersi entro trenta giorni dal deposito della documentazione relativa al subappalto richiesti, salvo motivata necessità di proroga, che deve essere comunicata all’appaltatore e alla Stazione appaltante o al Committente, a seconda dei casi. L’appaltatore L’Appaltatore ha facoltà di sostituire i subappaltatori nel caso la verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione o di impedimento del subappalto. Il subappaltatore, L’appaltatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principalesuperiore al venti per cento. L'affidatario L’appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

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AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. La richiesta di subappalto è indirizzata al Committente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’appaltatore L’operatore economico deposita il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore l’operatore economico trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. I subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti pubblici e per l’esecuzione delle prestazioni. Il Committente procede alla verifica del possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in funzione delle prestazioni subappaltate, nonché, se ne ricorrono le condizioni, ad una verifica sul possesso dei requisiti generali soggettivi, ovvero dell’assenza di cause di esclusione o di impedimento alla stipula del contratto. Il Committente acquisisce e verifica la documentazione di cui all’articolo 105, comma 9, terzo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni. Le verifiche di cui sopra del Committente relativamente alla sussistenza dei requisiti generali del subappaltatore, devono concludersi entro trenta giorni dal deposito della documentazione relativa al subappalto richiesti, salvo motivata necessità di proroga, che deve essere comunicata all’appaltatore e alla Stazione appaltante o al Committente, a seconda dei casi. L’appaltatore L’operatore economico ha facoltà di sostituire i subappaltatori nel caso la verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione o di impedimento del subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

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AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. La richiesta di subappalto è indirizzata al Committente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’appaltatore deposita il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. I subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti pubblici e per l’esecuzione delle prestazioni. Il Committente procede alla verifica del possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in funzione delle prestazioni subappaltate, nonché, se ne ricorrono le condizioni, ad una verifica sul possesso dei requisiti generali soggettivi, ovvero dell’assenza di cause di esclusione o di impedimento alla stipula del contratto. Il Committente acquisisce e verifica la documentazione di cui all’articolo 105, comma 9, terzo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni. Le verifiche di cui sopra del Committente relativamente alla sussistenza dei requisiti generali del subappaltatore, devono concludersi entro trenta giorni dal deposito della documentazione relativa al subappalto richiesti, salvo motivata necessità di proroga, che deve essere comunicata all’appaltatore e alla Stazione appaltante o al Committenteappaltante, a seconda dei casi. L’appaltatore ha facoltà di sostituire i subappaltatori nel caso la verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione o di impedimento del subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

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