CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
OGGETTO | ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVI ED ESECUTIVI E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE NELLA DISPONIBILITA’ CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA Metropolitana |
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE | Città Metropolitana di Genova |
STAZIONE APPALTANTE | Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana |
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL’ACCORDO QUADRO | Ing. Xxxxxx Xxxx |
RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA | Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx |
Sommario
Articolo 1 Disciplina Contrattuale 2 Articolo 2 Adesione all’Accordo Quadro e successiva attivazione del Contratto Derivato 3 Articolo 3 Corrispettivo 4 Articolo 4 Fatturazione e pagamenti 5
4.1. Condizioni e termini di pagamento 6
4.2 Tracciabilità dei flussi finanziari 7
Articolo 5 Figure professionali – Ruoli contrattuali 8 Articolo 6 Referente Unico Contrattuale del contratto derivato 8 Articolo 7 Modalità di Comunicazione 9 Articolo 8 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 9
Articolo 9 Obblighi in materia di sicurezza 10 Articolo 10 Garanzie Definitiva 10
10.1 Cauzione definitiva sull’Accordo Quadro 10
10.2 Cauzione definitiva sui Contratti Derivati 10
Articolo 11 Procedimento di applicazione delle penali 11 Articolo 12 Termini e crono programma 12 Articolo 13 Variazioni, interruzioni, ordini informali 12 Articolo 14 Estensione contrattuale 13 Articolo 15 Recesso per giusta causa 13 Articolo 16 Diffida ad adempiere 13 Articolo 17 Clausole Risolutive 14
Articolo 18 Risoluzione 15 Articolo 19 Esecuzione in danno 16 Articolo 20 Responsabilità dell’Appaltatore 16 Articolo 21 Cessione del contratto e subappalto 17
21.1 Autorizzazione al subappalto 17
21.2 Gestione del subappalto 18
Articolo 22 Contestazioni dell’Appaltatore 19 Articolo 23 Norme di rinvio 19 Articolo 24 Foro competente 19
Articolo 1 Disciplina Contrattuale
I Contratti Derivati (Ordini di servizio) regolano i rapporti tra Servizio Edilizia della Città Metropolitana di Genova e l’operatore economico nell’esecuzione delle prestazioni richieste e sono disciplinati dai seguenti documenti:
▪ Accordo Quadro;
▪ Condizioni Generali;
▪ Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale;
▪ Offerta presentata dal Soggetto Aggiudicatario.
Nel periodo di validità dell’Accordo Quadro l’Amministrazione Contraente può attivare il Contratto Derivato, nei limiti di capienza dell’Accordo Quadro.
La sottoscrizione dell’Ordine di Servizio costituisce ad ogni effetto e fine la stipula del Contratto Derivato. Non è prevista né possibile nessun’altra forma di stipula del Contratto Derivato.
Articolo 2 Adesione all’Accordo Quadro e successiva attivazione del Contratto Derivato
L’adesione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance - Servizio Edilizia si intende già avvenuta e operativa.
L’affidatario potrà essere destinatario contemporaneamente di più ordini di servizio tenuto conto anche dell’offerta tecnica presentata.
Il processo di attivazione dei Contratti Derivati è articolato nelle seguenti fasi:
1. Invio dell’Ordine di Servizio all’operatore economico aggiudicatario da parte dell’Amministrazione contraente, utilizzando l’apposito modello di Ordine di Servizio “Allegato 1
- Modello ODS Ordine di Servizio”. L’Ordine di Servizio è il documento con cui l’Amministrazione contraente Ordina l’esecuzione del servizio di verifica dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi e/o di supporto alla validazione della progettazione.
Il suddetto Ordine di Servizio deve essere sottoscritto digitalmente e inviato a mezzo pec, all’indirizzo indicato dall’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta, da soggetto autorizzato ad esercitare la potestà negoziale in nome e per conto dell’Amministrazione Contraente, e contenere:
⮚ Nominativo del Responsabile Unico del Procedimento;
⮚ Nominativo del Referente Dell’Accordo Quadro;
⮚ CIG del contratto derivato (Ordine di Servizio);
⮚ L’importo del contratto derivato;
⮚ Cronoprogramma della prestazione;
⮚ Progetto di fattibilità tecnico ed economica e/o definitivo e/o esecutivo oggetto della prestazione;
⮚ Le modalità di fatturazione e pagamento;
⮚ Richiesta della documentazione comprovante la costituzione della garanzia definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 del Codice appalti e secondo modalità indicate nell’Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali;
⮚ Richiesta di copia ricevuta di pagamento premio della Polizza professionale allegata al Contratto Accordo Quadro;
⮚ Indicazione del gruppo lavoro e dei referenti.
2. Invio dell’Accettazione dell’Ordine di Servizio all’Amministrazione Contraente utilizzando l’apposito modello “Allegato 1 - Modello ODS Ordine di Servizio”. L’accettazione è il documento con cui l’operatore economico comunica all’Amministrazione Contraente l’accettazione dell’Ordine di Servizio.
L’ Accettazione deve essere sottoscritta digitalmente da soggetto autorizzato ad esercitare la potestà negoziale in nome e per conto dell’operatore economico all’Amministrazione Contraente entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dell’Ordine di Servizio e contenere:
⮚ Nominativo del Referente Contrattuale;
⮚ Nominativo del soggetto personalmente responsabile dell’incarico di verifica/ supporto al Rup e relativa abilitazione professionale (numero di iscrizione albo ingegneri/architetti).
⮚ Indicazione del gruppo di lavoro;
⮚ Nominativi di altre eventuali Figure Professionali;
⮚ Cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 del Codice appalti e secondo modalità indicate nell’Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali;
⮚ Copia della ricevuta di pagamento del premio della Polizza professionale allegata al Contratto di Accordo quadro;
⮚ L’impegno ad eseguire la prestazione nei tempi e modi contenuti nell’Ordine di Servizio e secondo quanto prescritto dall’Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, dal Capitolato Speciale descrittivo e dalla propria offerta.
⮚ Elezione del domicilio e accettazione quale Xxxx competente esclusivo quello dell’Amministrazione contraente per ogni controversia dovesse insorgere in relazione alle obbligazioni nascenti dall’Ordine di Servizio.
A seguito dell’emissione di ogni ordine di servizio, l’affidatario ha l’obbligo di mettere a disposizione le risorse indicate in sede di offerta tecnica.
Nel caso in cui le citate risorse non siano più disponibili (licenziamento, dimissioni…) l’affidatario dovrà darne immediata comunicazione alla Amministrazione Committente, proponendone contestualmente la sostituzione con personale di pari competenze ed esperienza, per il quale dovrà essere presentato apposito curriculum.
Laddove la Stazione Appaltante non ritenga idonee le nuove risorse, l’operatore economico avrà l’obbligo di sostituirle entro 5 giorni, incorrendo, in caso contrario, ad una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo.
Articolo 3 Corrispettivo
Il corrispettivo di ciascun Ordinativo di Servizio è definito a corpo e viene determinato applicando l’Offerta economica formulata dall’operatore economico all’importo del corrispettivo risultante dall’applicazione delle Tabelle dei corrispettivi di cui al D.M. 17 Giugno 2016 all’importo lavori dell’intervento oggetto di verifica. L’importo così determinato resta fisso ed invariabile.
Sono comprese in ciascun Contratto Derivato tutte le prestazioni, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.
L’esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’operatore economico deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Il corrispettivo si intende remunerativo di tutte le prestazioni previste nel Capitolato Speciale Descrittivo
Prestazionale e secondo quanto formulato in sede di Offerta.
L’operatore economico riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati. Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’art. 1664 comma 1 del codice civile.
Tutti i valori in cifra assoluta indicati nei documenti progettuali della Stazione Appaltante devono intendersi I.V.A. esclusa, ove non diversamente specificato.
Sono a carico della Città Metropolitana gli oneri fiscali e contributivi.
Sono a carico dell’operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alle prestazioni oggetto del servizio previsto in ciascun Contratto derivato, o comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche, la riproduzione e l’invio dei documenti (elaborati grafici, fotografici e descrittivi) alla Città Metropolitana, il tempo necessario per l’illustrazione del servizio nell’ambito di presentazioni ufficiali, conferenze di servizio, procedure amministrative, per l’acquisizione di pareri e autorizzazioni di qualunque genere nonché per ogni altro obbligo previsti dal presente documento.
Articolo 4 Fatturazione e pagamenti
L’operatore economico è tenuto all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di fatturazione, all’esposizione dei dati in modo chiaro, intellegibile e lineare così da rendere i riscontri più facili e immediati.
Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova.
La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche.
Il Committente s’impegna a comunicare i dati per consentire la corretta emissione delle fatture elettroniche, quali in particolare:
a) Descrizione dell’ente per l’intestazione della fattura;
b) Codice Univoco del Committente, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx ).
Le fatture devono essere intestate al Committente e contenere il codice identificativo gara (CIG) derivato.
Le fatture devono, altresì, riportare l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” al fine di consentire alla Amministrazione Committente di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. split payment. Sono liquidati all’operatore economico i soli importi riferiti all’imponibile, mentre sono
trattenute le quote relative all’IVA per il successivo riversamento all’erario.
Il pagamento delle fatture è effettuato, ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” e ss.mm.ii., entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse.
I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria.
I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.
In caso di crediti indebitamente maturati dal Committente a seguito di errori di fatturazione, omissione di servizi, pretesi danni o risarcimenti, o per effetto dell’applicazione di sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto mediante emissione di specifica nota di credito da parte dell’Appaltatore in occasione del primo pagamento utile.
La Stazione Appaltante, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per singoli pagamenti superiori a 5.000 euro, è tenuta a verificare presso l’Agenzia delle Entrata l’esistenza di eventuali cartelle di pagamento già notificate al creditore; qualora la verifica abbia esito positivo, i termini di pagamento potranno subire un ritardo fino a 30 gg e il pagamento potrà essere disposto, in tutto o in parte a favore di terzi creditori per effetto di pignoramenti dagli stessi promossi.
La Stazione Appaltante si impegna ad informare l’operatore economico dell’eventuale blocco dei pagamenti imposto dall’Agenzia delle Entrate.
Nei casi sopra esposti, il ritardo dei termini di pagamento, al pari del pagamento a favore del terzo pignorante, non configurano morosità del Committente e non possono essere eccepiti dall’operatore economico quale causa di sospensione dell’esecuzione del contratto. L’operatore economico non è esonerato dagli obblighi e dagli oneri derivanti dal Contratto in tutti i casi di ritardo nel pagamento da parte del Committente, dovuto a cause di forza maggiore. Le disposizione del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi di pagamento diretto da parte del Committente dei subappaltatori.
4.1. Condizioni e termini di pagamento
La contabilizzazione dei servizi è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale Descrittivo Prestazionale ed in conformità alle disposizioni vigenti. Indipendentemente dalla quantità e dalla tempistica di esecuzione degli interventi, la contabilità e l’emissione del certificato di regolare esecuzione sarà unitaria e relativa al Contratto Derivato.
L’Amministrazione Committente, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’operatore economico l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale del Contratto Derivato entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei servizi, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
L’Amministrazione Committente corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei servizi di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.lgs. 50/2016, non inferiore a quanto stabilito dai Contratti Derivati.
Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
Ai sensi dell’art. 113-bis del Dlgs 50/2016 (articolo così sostituito dall'art. 4 della legge n. 37 del 2019, in
vigore dal 26 maggio 2019) i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei servizi. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei servizi e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei servizi indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che l’importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare l’80% (ottanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.
In caso di crediti maturati dalla Stazione Appaltante, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto mediante emissione di specifica nota d’accredito da parte dell’Appaltatore e in occasione della fatturazione dei corrispettivi relativi al periodo successivo a quello di maturazione del credito, o in ogni caso in occasione del primo pagamento utile.
Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili alla Amministrazione Committente non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.
4.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.
L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.
L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio
oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova.
L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara.
La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.
Articolo 5 Figure professionali – Ruoli contrattuali
Per ciascun contratto derivato e nel rispetto di quanto dichiarato nella propria offerta tecnica l’operatore economico dovrà indicare:
− la struttura tecnico-organizzativa del gruppo di lavoro e l’elenco dei professionisti, con l’indicazione delle relative qualifiche professionali e abilitazioni possedute, costituenti il gruppo di lavoro.
− il professionista personalmente responsabile dell’incarico presente nelle steso gruppo di lavoro,
iscritto agli appositi albi professionali, previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto.
Articolo 6 Referente Unico Contrattuale del contratto derivato
L’operatore economico s’impegna a indicare alla Stazione Appaltante prima dell’inizio delle prestazioni, il nominativo di un soggetto referente unico e dei suoi delegati per tutto quanto concerne l’esecuzione dei Contratti Derivati. In caso di cessazione o assenza temporanea del Referente, l’operatore economico deve immediatamente comunicare il nominativo del sostituto incaricato.
Il Referente contrattuale deve essere in possesso delle competenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell’incarico.
Il Referente contrattuale del contratto derivato deve assicurare lo svolgimento delle attività in modo conforme alla Documentazione Contrattuale, nel rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative.
Tutte le contestazioni relative all’ esecuzione sono comunicate al Referente contrattuale. L’operatore economico deve comunicare alla Stazione Appaltante i recapiti telefonici, di tipo fisso e mobile, di posta elettronica, etc. del Referente contrattuale e dei suoi eventuali delegati.
l Referente unico contrattuale dell’operatore economico ha l’obbligo di fare riferimento al RUP della Stazione Appaltante, per tutte le questioni attinenti il contratto.
Articolo 7 Modalità di Comunicazione
Tutte le comunicazioni relative all’Accordo Quadro e ai contratti derivati sono effettuate a mezzo pec, o in subordine per posta elettronica ordinaria.
Nell’oggetto della PEC o della comunicazione in altra forma deve essere sempre indicato il codice identificativo del contratto.
L’operatore economico deve indicare all’atto della stipula del contratto tutti i recapiti di posta elettronica, certificata e ordinaria, telefonici e di fax, da utilizzare per le comunicazioni, e s’impegna a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.
L’operatore economico s’impegna in particolare a comunicare i recapiti telefonici fissi e mobili, ed eventuali successive variazioni, del Responsabile del contratto e del suo eventuale delegato, nonché degli eventuali sostituti per assicurare la reperibilità richiesta.
Le parti restano responsabili di eventuali inadempimenti, disguidi o disfunzioni, derivanti dall’omissione degli obblighi di comunicazione.
Articolo 8 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
L’operatore economico si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’operatore economico si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L che lo stesso ha dichiarato di applicare nella propria offerta e dagli eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.
Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché tutti gli adempimenti normativi, sono a carico dell’ operatore economico, senza che possa essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione Committente alcuna rivendicazione da parte del personale dell’ operatore economico.
L’Appaltatore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
Il personale dipendente dall’ operatore economico dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure previste dalla normativa vigente, dal C.C.N.L che lo stesso ha dichiarato di applicare nella propria offerta e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio.
Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’ operatore economico anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Amministrazione Committente ha facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L’operatore economico si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l’esecuzione dei controlli.
L’ operatore economico è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori autonomi a progetto, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di
determinazione del costo del lavoro di riferimento.
Articolo 9 Obblighi in materia di sicurezza
L’operatore economico s’impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’operatore economico s’impegna in particolare a rispettare e fare rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l’applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, e della Legge regionale della Regione Liguria 13 agosto 2007, n. 30.
Articolo 10 Garanzie Definitiva
10.1 Cauzione definitiva sull’Accordo Quadro
Il soggetto Aggiudicatario s’impegna a costituire una garanzia definitiva nella misura del 20% (venti per cento) dell’importo corrispondente alla garanzia calcolata sul valore dell’Accordo Quadro secondo le modalità indicate dall’art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.
La garanzia assicura gli obblighi assunti dall’Appaltatore con il presente Accordo Quadro, e in via residuale gli obblighi specifici relativi all’esecuzione dei contratti derivati.
La garanzia definitiva prestata per l’ Accordo Quadro ha durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, in ragione della durata dell’Accordo Quadro stesso, fissata in trantasei mesi, e della durata massima dei contratti derivati, che non può eccedere i dodici mesi successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro.
La garanzia definitiva deve essere adeguata dell’incremento di valore conseguente all’applicazione dall’articolo 106, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 25016, n. 50.
La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell’avanzamento dell’esecuzione; lo svincolo avviene, in un’unica soluzione al termine della validità dell’ultimo dei contratti derivati attivati
10.2 Cauzione definitiva sui Contratti Derivati
Con riferimento a ciascun contratto derivato attivato l’Appaltatore costituisce la garanzia definitiva nella misura dell’80% dell’importo corrispondente alla garanzia calcolata sull’importo del contratto derivato attivato secondo le modalità indicate dall’art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La garanzia assicura gli obblighi assunti dall’Appaltatore per effetto dell’attivazione del relativo contratto derivato.
La garanzia definitiva costituita favore dell’Amministrazione contraente è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.
La garanzia definitiva costituita in funzione del contratto derivato ha validità fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e fino all’avvenuta ultimazione del servizio all’Amministrazione contraente, formalizzata con apposito verbale sottoscritto dalle parti. Lo svincolo ha
luogo con l’emissione del certificato di regolare esecuzione.
In caso di proroga dei contratti derivati, nonché nel caso di attivazione di atti aggiuntivi, e/o di attivazione di servizi analoghi e/o complementari, l’Appaltatore s’impegna ad adeguare la durata e l’importo della cauzione definitiva precedentemente costituita, conformemente alle previsioni dell’articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Le garanzie di cui sopra operano rispettivamente, a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dalla stipula dei Contratti Derivati.
La garanzia definitiva assiste tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore, anche quelle a fronte del cui inadempimento è prevista l’applicazione di penali.
Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell’Amministrazione Contraente.
L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia definitiva prevista per il contratto derivato può costituire motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro e preclude l’attivazione del contratto derivato o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e l’escussione delle cauzioni prestate in loro favore.
L’ Amministrazioni Contraente esercita i poteri di escussione sulla garanzia ad esse prestata. La garanzia dovrà espressamente prevedere a favore della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni Committenti la possibilità reciproca di richiedere l’escussione delle rispettive garanzie in caso di incapienza, con impegno a trasferirsi le somme introitate.
L’ Amministrazione Committente deve comunicare reciprocamente la necessità di svincolo delle garanzie definitive costituite in loro favore con un preavviso minimo di 10 giorni, naturali e consecutivi. Eventuali motivi ostativi allo svincolo devono essere comunicati entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione.
Articolo 11 Procedimento di applicazione delle penali
Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle penali sono contestati all’operatore economico in forma scritta, unitamente alla quantificazione delle penali applicabili.
L’operatore economico ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa.
In caso di mancato riscontro o qualora le controdeduzioni non pervengano nel termine indicato ovvero le giustificazioni, a giudizio del Responsabile Unico del procedimento, non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, se temporale.
Le penali sono portate in deduzione del primo pagamento di fatture effettuato successivamente al verificarsi dell’evento o, in mancanza di queste ultime, sulla cauzione definitiva costituita dal soggetto aggiudicatario, con l’obbligo per questo ultimo di reintegrarla entro 15 giorni dalla richiesta della Città Metropolitana, pena l’eventuale risoluzione del contratto.
In ogni caso le penali temporali decorrono dall’inizio dell’inadempimento.
Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento)
dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura il Committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all’appaltatore.
L’applicazione delle penali indicate non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni che possono derivare al Committente dall’inadempimento dell’operatore economico per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio, o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che il Committente debba sostenere per cause imputabili all’operatore economico.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’operatore economico dall’adempimento dell’obbligazione di cui si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale. Nessuna controversia può in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea delle prestazioni. Qualora l’operatore economico non provveda a rimuovere l’inadempimento, ciò può essere motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 12 Termini e crono programma
Per ciascun contratto derivato le prestazioni dovranno essere svolte nelle forme di cui al Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale e nel rispetto delle seguenti fasi e tempistiche:
Importo dei lavori (i) | Verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica [gg] | Verifica del progetto definitivo [gg] | Verifica del progetto esecutivo [gg] | Supporto alla validazione [gg] | Totale [gg] |
i ≤ soglia Art. 35 DLgs 50/16 | 10 | 15 | 15 | 5 | 45 |
i > soglia Art. 35 DLgs 50/16 | 15 | 20 | 20 | 5 | 60 |
Articolo 13 Variazioni, interruzioni, ordini informali
L’operatore economico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito a quanto previsto.
Nessuna sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, sospensioni o interruzioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal Responsabile Unico del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente al Committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità,
danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico dell’ operatore economico.
L’operatore economico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma precedente.
In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi precedenti, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Committente.
Articolo 14 Estensione contrattuale
L’operatore economico non può apportare modifiche o varianti all’esecuzione delle prestazioni, senza l’espressa autorizzazione del RUP, ancorché previste dai documenti di gara.
L’operatore economico s’impegna ad accettare le modifiche e le varianti richieste dal RUP entro i limiti e con le modalità disciplinate dall’articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il Committente si riserva la facoltà di prevedere una aumento o una diminuzione delle prestazioni conformemente a quanto previsto al comma 12 dell’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il Committente si riserva la facoltà di chiedere all’operatore economico una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’operatore economico è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
Articolo 15 Recesso per giusta causa
Le Amministrazioni Committenti possono esercitare la facoltà di recesso dai Contratti Derivati prevista dall’articolo 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Responsabile Unico del Procedimento fornisce alla Stazione Appaltante copia del provvedimento con cui viene disposto il recesso, entro e non oltre cinque giorni naturali successivi e consecutivi dalla data di adozione dello stesso..
Articolo 16 Diffida ad adempiere
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, l’ Amministrazione Committente si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il Contratto Derivato qualora l’operatore economico si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.
In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali l’ Amministrazione Committente, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contesta formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.
Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.
Qualora l’operatore economico, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, le Amministrazioni Committenti hanno facoltà di risolvere il contratto.
Nel termine sopraindicato l’operatore economico può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalle Amministrazioni Committenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione.
L’ Amministrazione Committente da immediata comunicazione all’operatore economico dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’ operatore economico in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato.
Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei servizi da parte dell’operatore economico.
Articolo 17 Clausole Risolutive
L’ Amministrazione Contraente ha facoltà di risolvere il Contratto Derivato, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dalle Condizioni generali e dal Capitolato Speciale d’oneri.
L’ Amministrazione Contraente può risolvere il Contratto Derivato nei seguenti casi:
a) qualora l’importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del Contratto Derivato;
b) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell’Appaltatore dall’impresa ausiliaria o l’utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 89, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
c) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
d) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero) e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
e) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
g) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell’esecuzione delle prestazioni;
h) l’interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
i) l’illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della stazione appaltante e dell’amministrazione contraente sulla corretta esecuzione del Contratto Derivato ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
j) l’operatore economico non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di
protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei servizi, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento;
k) l’operatore economico abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere.
Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione. L’Amministrazione contraente che procede a risolvere un Contratto Derivato devono trasmettere per conoscenza alla Stazione Appaltante il provvedimento motivato di risoluzione.
Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei servizi da parte dell’operatore economico.
Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l’adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all’interesse del Committente (art. 1455 del codice civile).
Articolo 18 Risoluzione
L’ Amministrazione Committente ha l’obbligo di risolvere i Contratti Derivati nei casi previsti all’art. 108 comma 2 del D.lgs. 50/2016.
L’ Amministrazione Committente ha facoltà di risolvere i Contratti Derivati nei seguenti casi:
1) condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.lgs. 50/2016;
2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei servizi;
3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori;
5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 24.1 (Subappalto) delle presenti Condizioni Generali;
6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
7) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera;
8) inutile decorso del termine assegnato per la consegna dei servizi;
9) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato Descrittivo Prestazionale;
L’ Amministrazione Committente si riserva la facoltà di risolvere i Contratti Derivati in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula del contratto, intervengano altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti dell’operatore economico, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o
l’impiego nell’esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con i Committenti, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali.
Le cause di risoluzione sopra indicate rilevano anche nel caso in cui l’operatore economico sia un raggruppamento temporaneo d’imprese o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L’ Amministrazione Committente espleta la procedura di risoluzione con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi mediante lettera di contestazione, inviata via pec all’operatore economico, del Responsabile Unico del Procedimento con assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.
Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall’ operatore economico non siano ritenuti accoglibili e adeguati, l’Amministrazione Committente adotta i conseguenti provvedimenti e ne danno comunicazione all’Appaltatore.
L’operatore economico è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
L’ Amministrazione Committente è tenuta a segnalare alla Stazione Appaltante tutti i casi di risoluzione, devono trasmettere per conoscenza alla Stazione Appaltante il provvedimento motivato di risoluzione.
Articolo 19 Esecuzione in danno
I servizi oggetto dei Contratti Derivati, nel loro complesso o singolarmente considerati, non possono essere sospesi, interrotti o abbandonati, fatta eccezione per i soli casi di forza maggiore.
In tutti gli altri casi la sospensione, l’interruzione o l’abbandono del servizio costituisce grave violazione degli obblighi contrattuali.
A fronte dell’inadempimento, il committente assegna all’operatore economico, con le modalità previste delle presenti Condizioni Generali, in materia di procedimento di applicazione delle penali, un termine entro il quale provvedere alla ripresa dei servizi, trascorso inutilmente il quale, impregiudicata l’applicazione delle relative penali, può assicurare la continuità dei servizi mediante l’esecuzione d’ufficio degli interventi necessari, anche avvalendosi di altri operatori economici.
I costi del servizio sostitutivo, maggiorati del 10% (dieci per cento), sono posti interamente a carico dell’operatore economico.
L’Amministrazione Committente può compensare i crediti derivanti dall’applicazione del presente articolo portandoli in diminuzione di qualsiasi posizione debitoria sussistente nei confronti dell’operatore economico.
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione Committente di soddisfare il proprio credito rivalendosi sul deposito cauzionale fideiussorio costituito dall’operatore economico, con l’obbligo di quest’ultimo di reintegrarlo nel suo ammontare entro e non oltre settimo giorno naturale consecutivo all’escussione.
Articolo 20 Responsabilità dell’Appaltatore
Compete all’operatore economico ogni responsabilità civile e penale per danni diretti ed indiretti, a persone e/o cose causati dalla propria organizzazione a seguito di eventi verificatisi nell’ambito della
conduzione ed esecuzione dei servizi e assume a proprio esclusivo carico l’integrale risarcimento dei danni che dovessero derivare a terzi (è considerato terzo anche il Committente), esonerando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.
L’operatore economico è responsabile, verso l’ Amministrazione Committente del buon andamento dei servizi assunti e della disciplina dei propri dipendenti.
Articolo 21 Cessione del contratto e subappalto
All’operatore economico non è consentito, in alcun modo e in alcun momento nell’arco della durata contrattuale, cedere a terzi il contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i maggiori danni accertati.
Il subappalto, può essere richiesto all’ Amministrazione Committente nell’esecuzione del Contratto Derivato, sempreché l’Appaltatore abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere di tale facoltà, nel rispetto e di quanto previsto dall’articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nei limiti di quanto previsto dall’art.31, co. 8 del D.lgs 50/2016.
21.1 Autorizzazione al subappalto
La richiesta di subappalto è indirizzata al Committente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
I subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti pubblici e per l’esecuzione delle prestazioni.
Il Committente procede alla verifica del possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in funzione delle prestazioni subappaltate, nonché, se ne ricorrono le condizioni, ad una verifica sul possesso dei requisiti generali soggettivi, ovvero dell’assenza di cause di esclusione o di impedimento alla stipula del contratto.
Il Committente acquisisce e verifica la documentazione di cui all’articolo 105, comma 9, terzo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni.
Le verifiche di cui sopra del Committente relativamente alla sussistenza dei requisiti generali del subappaltatore, devono concludersi entro trenta giorni dal deposito della documentazione relativa al subappalto richiesti, salvo motivata necessità di proroga, che deve essere comunicata all’appaltatore e alla Stazione appaltante o al Committente, a seconda dei casi.
L’operatore economico ha facoltà di sostituire i subappaltatori nel caso la verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione o di impedimento del subappalto.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
21.2 Gestione del subappalto
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’operatore economico, il quale rimane l’unico e il solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante e del Committente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L’operatore economico è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Qualora l'importo dovuto per le prestazioni eseguite in subappalto debba essere corrisposto direttamente al subappaltatore, in caso di inadempimento o ritardo rispetto agli obblighi contributivi e retributivi del subappaltatore nei confronti del proprio personale si applicano le disposizioni previste per i pagamenti all’operatore economico.
In ottemperanza al comunicato del Presidente Anac del 25.11.2020 è prevista, e può essere esercitata per iscritto, previa accettazione dell’Amministrazione Committente, la facoltà per i subappaltatori o subcontraenti di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della Amministrazione Committente.
21.3 Sub-contratti
I sub-contratti e i cottimi che non hanno natura di subappalto e/o non concorrono al limite del subappalto devono essere comunicati al Committente con le stesse modalità previste per il sub- appalto.
Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto l’operatore economico deve comunicare preventivamente al Committente, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e successive modifiche e integrazioni:
1) il nome del subcontraente;
2) l’importo del sub-contratto;
3) l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’operatore economico s’impegna a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti della Stazione appaltante.
Tale cessione, qualora si verificasse, sarebbe comunque inefficace nei confronti della Stazione appaltante e del Committente.
È fatto divieto all’operatore economico e al subappaltatore di cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dall’affidamento dei servizi senza la formale adesione del Committente.
Articolo 22 Contestazioni dell’Appaltatore
Le eccezioni di natura applicativa, interpretativa, tecnica o economica che l’operatore economico intende formulare a qualsiasi titolo nell’ambito dell’esecuzione dei contratti derivati, sono rappresentate al Responsabile Unico del Procedimento, individuato dall’Amministrazione Committente al proprio interno, a mezzo PEC entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui si è avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione.
Nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi l’operatore economico dovrà fare pervenire a mezzo PEC una relazione dettagliata delle situazioni che ritiene ostative alla regolare esecuzione del contratto, corredata da idonea ed analitica documentazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento valuta preliminarmente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle eccezioni espresse, quindi, formula entro 15 giorni dalla prima comunicazione una proposta motivata di composizione della contestazione.
La proposta, qualora accettata, è sottoscritta dalle parti; qualora per effetto della proposta sia previsto a favore dell’operatore economico la corresponsione di un riconoscimento economico, sulla relativa somma sono calcolati gli interessi al tasso legale di sconto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione della proposta sino al giorno dell’effettivo pagamento.
Le modalità di esecuzione definite per effetto della proposta sottoscritta dall’Amministrazione contraente e dell’operatore economico integrano la disciplina di esecuzione del contratto derivato.
Articolo 23 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dall’Accordo Quadro e dagli altri documenti di gara di cui all’articolo 1, si fa rinvio alla normativa vigente in materia contrattuale, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:
A) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;
B) D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nelle parti ancora attualmente in vigore;
C) Codice Civile.
Articolo 24 Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione dei Contratti Derivati o del disciplinare di gara, sarà competente il foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.
Allegati:
− Modello Ordine di servizio.