AVVERTENZE GENERALI Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato all’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di questo ultimo. Parte "A" La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.
Norme di sicurezza generali 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Norme generali Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue mansioni e di usare modi cortesi e corretti verso i superiori, i colleghi ed il pubblico. Egli ha altresì l'obbligo di non accettare somme od altri compensi da persone, aziende od enti, senza l'autorizzazione del proprio datore di lavoro. Le seguenti norme disciplinari costituiscono il codice di disciplina la cui affissione esaurisce gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7 Legge n. 300/70. La inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano: - rimprovero verbale o scritto; - multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera; - sospensione della retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni. A) il provvedimento del rimprovero scritto si applica al lavoratore - per lievi irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio; B) il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: - ritardi l'inizio del lavoro; - esegua senza la necessaria diligenza il lavoro affidatogli; C) il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3 si applica nei confronti del lavoratore che: - esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli; - ometta parzialmente di eseguire il servizio assegnato; - arrechi danno alle cose ricevute in dotazione od uso con responsabilità; - si assenti per un giorno dal lavoro senza valida giustificazione; - non avverta subito i superiori di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio; - si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; - si addormenti in servizio. D) Licenziamento per giusta causa Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell'indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma: - il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti; - abuso di autorità - l'assenza ingiustificata oltre i cinque giorni consecutivi o assenza per sette giorni complessivi in un anno, sempre senza giustificato motivo; - l'aver taciuto, al momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che avrebbero impedito l'assunzione stessa e che, ove il dipendente fosse stato in servizio ne avrebbe determinato il licenziamento; - la recidività nell'addormentarsi in servizio; - l'ubriacarsi in servizio; - l'assunzione in servizio di sostanze stupefacenti; - l'abbandono del posto; - l'insubordinazione verso i superiori; - l'assunzione diretta di servizi di vigilanza. Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente articolo si richiamano le norme dell'art. 7 Legge 20 maggio 1970 n. 300 (all. 12) e l'importo delle eventuali multe sarà versato a Fondo Adeguamento Pensioni presso l'INPS.
Regole generali Le regole di funzionamento generali andranno previste negli Statuti e sviluppate nei regolamenti dei diversi enti e fondi, con lo scopo di diffondere standard di qualità originati da buone prassi e assicurare criteri di efficacia, efficienza e trasparenza. Tutti gli Enti bilaterali, comunque denominati dovranno prevedere l'assemblea dei soci, costituita dai legali rappresentanti dei soci o loro delegati ed i relativi compiti. Gli Statuti tipo sono allegati al contratto collettivo nazionale di cui fanno parte integrante, con l'obiettivo di rendere i principi e le norme in essi contenuti obbligatori e vincolanti per tutti gli Statuti degli enti/fondi nazionali e degli Enti bilaterali territoriali.
Dati generali collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
Aspetti generali I contributi alla mobilità sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero di attività accademiche circoscritte nel periodo continuativo di mobilità assegnata. Per poter beneficiare della borsa di studio, lo studente assegnatario di mobilità dovrà, tassativamente prima della partenza, firmare il contratto di mobilità e seguire le indicazioni che saranno fornite al momento dell'assegnazione della mobilità stessa. E' consentito fruire del contributo soltanto una volta per ciascun ciclo di studio. La borsa non è cumulabile con altri contribuiti Sapienza (borse per tesi all'estero, borse Erasmus+ o di altri programmi di mobilità), ad esclusione della borsa per il diritto allo studio erogata da Laziodisco.
Condizioni Generali Di Assicurazione Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0107/28 e 0107/29 Data ultimo aggiornamento 25/05/2018
Obbligazioni generali del Fornitore Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti basati sulla presente Accordo Quadro, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nei Contratti Attuativi, ivi inclusi i rispettivi Allegati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati e nell’Atto di Adesione in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Atti di Adesione ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea. Il Fornitore si impegna espressamente a: a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell’Accordo Quadro; b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti; d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o da Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza; f) comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Contratti, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; g) non opporre a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi; h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e Xx.Xx.Xx. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare, acconsente fin d’ora ad erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche all’Accordo Quadro e/o del Contratto, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 106 del X.X.xx. n. 50/2016; Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’affidatario, prima dell’inizio della prestazione, di comunicare, a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed all’Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio o fornitura affidati.