Valutazione della qualità Clausole campione

Valutazione della qualità. La qualità del servizio offerto sarà valutata attraverso idonei strumenti di rilevazione che tengano conto anche del grado di soddisfazione dall'utente. Eventuali reclami per le prestazioni di competenza dell’Ambito potranno essere presentati da parte dei beneficiari al Responsabile dell'Ufficio di Piano, che, entro i dieci giorni successivi, attiva apposito procedimento di verifica con garanzia di contraddittorio presso il soggetto erogatore volto ad accertare la fondatezza del reclamo. In caso di accertata fondatezza del reclamo l'Ufficio di Piano adotta le iniziative previste dal Regolamento Regionale n. 4/2007. Il procedimento di verifica è concluso entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.
Valutazione della qualità. 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi. 2. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 si applicano ai dati da trasmettere conformemente all'articolo 3 del presente regolamento. 3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi. A tal fine, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità, per la prima volta entro il 31 dicembre ... [l'anno che ha inizio il 1º gennaio una volta che siano trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] e successivamente ogni cinque anni, per i set di dati trasmessi durante il periodo di riferimento. 4. Applicando i criteri qualitativi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 ai dati che devono essere trasmessi in conformità dell'articolo 3 del presente regolamento, la Commissione definisce mediante atti di esecuzione le modalità, la struttura ▌e gli indicatori di valutazione per le relazioni sulla qualità di cui al paragrafo 3 del presente articolo ▌. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, del presente regolamento. Essi non comportano considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri. 5. Gli Stati membri forniscono senza ritardo alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'esecuzione del presente regolamento che potrebbero influenzare in modo sostanziale la qualità dei dati trasmessi. 6. Su richiesta debitamente giustificata da parte della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono, senza ritardo, tutti i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità dei dati statistici. * Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13)."; 3) sono inseriti gli articoli seguenti:
Valutazione della qualità. L’Azienda promuove un percorso continuo di monitoraggio e miglioramento della qualità, che coinvolge tutti i soggetti che “vivono” direttamente o indirettamente il servizio residenziale. L’analisi viene effettuata attraverso diverse metodologie, mirate ad ottenere indicazioni quantitative e qualitative utili al miglioramento dei servizi. Il sistema consente di individuare i punti di forza e di debolezza dei servizi erogati al fine di mantenere la qualità dove c’è e migliorarla dov’è possibile.
Valutazione della qualità. Si chiede di descrivere le modalità che saranno utilizzate dall'Affidatario per valutare la qualità dei prodotti e dei servizi realizzati (output del contratto) prima che tali prodotti e/o servizi vengano consegnati/erogati. In particolare, si chiede di esplicitare: • modalità di misura o di rilevamento dei dati; • modalità di calcolo e di aggregazione delle misure (per il computo di indicatori derivati); • frequenza delle misure; • periodi temporali di riferimento; • le regole con cui si perviene ai giudizi di Approvazione Incondizionata /Approvazione con Riserva / Non Approvazione di un prodotto e/o un servizio considerando i risultati delle misure relative ai singoli attributi di qualità associati al prodotto e/o livelli di servizio associati al servizio.
Valutazione della qualità. 46 3. 3. Definizione dei parametri di valutazion 47 3. 4. Esempio 48 3. 5. Risultato 55
Valutazione della qualità attribuzione dei 70 punti qualità, sulla base dei criteri sotto indicati:
Valutazione della qualità. 1 La fabbricazione del Gruyère è effettuata secondo gli usi locali, leali e costanti. 2 Il latte deve provenire esclusivamente dai produttori autorizzati. Il bacino di raccolta del latte non deve superare i 20 km di distanza dal caseificio. 3 Nel caseificio il latte non deve essere sottoposto ad alcun trattamento. Sono vietate apparecchiature per la battofugazione, l’ultrafiltrazione o la microfiltrazione. 4 Il latte è sottoposto all’azione dei fermenti dell’azienda e del presame. Le colture sul latte possono rappresentare, qualora necessario, un supplemento alle colture sul siero di latte. Sono ammesse le colture CMG (Colture Miste Grezze) 202, 203, 280, 291 e 292 della Stazione federale di ricerche lat- tiere FAM, così come tutte le nuove colture autorizzate dall’organizzazione di categoria e provenienti dall’area geografica del Gruyère. 5 È vietata l’aggiunta successiva di panna di siero. 6 È vietato l’impiego di qualsiasi additivo.
Valutazione della qualità. Dopo che la stazione appaltante ha definito le priorità qualitative assegnando i punti alle categorie, come illustrato nello Step 2, è fondamentale effettuare una valutazione oggettiva per vedere quali offerte soddisfano tali requisiti. Per garantire l’oggettività è possibile ricorrere ai seguenti parametri di valutazione:

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  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle alberature delle aree verdi comunali del Quartiere 1 dx Arno e Cascine, ammonta a €.98.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari lavori rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.

  • DESCRIZIONE DELL’APPALTO L’appalto ha per oggetto l’affidamento della copertura assicurativa kasko e come disciplinata dalla relativa polizza e dalle disposizioni del Capitolato speciale d’oneri. Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al capitolato integrati in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario. L’importo complessivo a base di gara ammonta ad € 3.300,00 (compresi imposte ed oneri). Il servizio è basato su una prestazione ampiamente dematerializzata e può quindi essere assimilato alle prestazioni per le quali l’articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esclude l’esposizione dei costi per la manodopera e degli oneri aziendali ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE La Società non è obbligata ad indennizzare: a) i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti od in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione dei diritti altrui; b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d’arte, ferma restando la risarcibilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate; c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti; e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili; f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche; g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto; i) i danni causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato; La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative condizioni particolari: j) i danni causati da errori di progettazione e di calcolo; k) le opere e gli impianti preesistenti; l) i costi di demolizione e di sgombero; m) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità; n) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione; o) il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere.

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.