Piano della Qualità Generale Clausole campione

Piano della Qualità Generale. Al fine di assicurare che la fornitura rispetti i requisiti di qualità il Fornitore di ciascun Xxxxx dovrà obbligatoriamente predisporre entro 30 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto Quadro un Piano della Qualità Generale. Il Piano della Qualità Generale definisce le caratteristiche qualitative cui deve sottostare l’intera fornitura relativamente alla erogazione dei singoli servizi ed a quanto previsto per l’erogazione degli stessi tramite il Centro Servizi nel presente capitolo 4. Il Piano della Qualità Generale dovrà essere redatto dal Fornitore sulla base del manuale di qualità e secondo l’Indice del Piano della qualità contenuto nella Deliberazione 49/2000, 9 novembre 2000, - “Regole tecniche e criteri operativi per l’utilizzo della certificazione EN ISO 9000 nell’appalto di contratti relativi a progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati (Pubblicata nella G.U. 20 dicembre 2000, n. 296, S.O.). Consip/AgID si riservano la facoltà di verificare il Piano della Qualità Generale predisposto dal Fornitore e di richiederne, laddove ritenuto necessario, l’integrazione o modifica.
Piano della Qualità Generale. Il Piano della Qualità Generale è descritto nel documento Condizioni di fornitura. Il Fornitore dovrà mantenere il proprio Piano di Qualità aggiornato allo stato della tecnologia, di automazione, misurazione e controllo e potrà specializzare e definire puntuali integrazioni o modifiche al Piano di Qualità Specifico del Contratto esecutivo. Il RUAC è responsabile della piena applicazione ed aggiornamento del Piano di Qualità a qualunque livello: a partire dall’inizio della fornitura e con cadenza massima trimestrale dovrà riferire e pubblicare sul Portale i Rapporti sul rispetto del Piano di Qualità della fornitura ed i Rapporti di conformità su tutti gli impegni assunti in offerta tecnica.
Piano della Qualità Generale. Il Piano di Qualità sarà redatto dalla struttura di Quality Assurance (QA) e sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione contraente nei tempi e nelle modalità indicati al § 3.1. QA sarà altresì responsabile dell’assicurazione di qualità per i servizi erogati e i prodotti realizzati. Il Responsabile Tecnico del Servizio di Supporto Organizzativo (RTSO) è il garante primario della qualità dei prodotti realizzati, dell’efficienza dei servizi erogati e della soddisfazione del Cliente. A tal fine coordina i team e le strutture del Raggruppamento cui è demandata l’erogazione dei servizi di supporto previsti dal Contratto esecutivo. Dal punto di vista operativo, coerentemente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’attivazione degli interventi previsti nell’ambito del servizio di supporto organizzativo, prevede la ricezione di una richiesta da parte dell’Amministrazione al RTSO, che, con il supporto del Consulente Tematico, ingaggia un Capo progetto. Verificata la fattibilità dell’intervento analizzando i requisiti di alto livello in input, si procede con la stima dell’impegno e dei tempi e il Capo progetto redige il Piano di lavoro che sottopone all’approvazione dell’Amministrazione. L’attività è svolta nella fase di Definizione di uno dei cicli previsti dall’Appen- dice 3 al Capitolato e il Piano di lavoro è incentrato sul ciclo di vita (completo, ridotto, ecc.) ritenuto più adatto alla natura dell’intervento richiesto. La richiesta inoltrata dall’Amministrazione corrisponde a uno dei task previsti e “pre-approvati” nel Piano di lavoro generale della fornitura. Qualora la natura dell’intervento dovesse richiedere competenze tecniche e/o funzio- nali non individuabili all’atto dell’approvazione del Piano di lavoro generale, il Resource Manager si avvale dei Centri di Com- petenza per individuare e ingaggiare gli skill necessari.
Piano della Qualità Generale. Il Piano di Qualità sarà sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione contraente entro quindici giorni dalla stipula del Con- tratto Esecutivo. Il Piano descrive le regole per l'applicazione del sistema di qualità nell'ambito dei servizi oggetto della fornitura, in conformità con i requisiti della serie ISO 9001. Il Piano collega i requisiti espressi nel Piano dei Fabbisogni con le procedure del sistema qualità EDGE, esplicita le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dal Raggruppamento per ottenere gli obiettivi tecnici e di qualità contrattuali, dettaglia i metodi di lavoro, e garantisce il corretto evolversi delle attività, la tra- sparenza e la tracciabilità delle decisioni intraprese dalle Parti interessate, nonché l'applicazione coerente dei processi impiegati con le linee guida di Consip, dell’Amministrazione contraente, del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e di AgID. Il Piano della Qualità descriverà altresì i criteri per la personalizzazione (tailoring) di metodologie, processi e strumenti da applicare alla fornitura.
Piano della Qualità Generale. Il Piano di Qualità è un documento nel quale sono indicati i criteri di controllo e gestione che il Fornitore intende attuare per assicurare il livello qualitativo stabilito e descrive le attività, i processi, le risorse e l’organizzazione previsti dal fornitore per soddisfare i requisiti di qualità nell’ambito della fornitura. Il Fornitore dovrà predisporre un Piano della Qualità Generale che: • Fornisca un metodo per misurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità; • Espliciti le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dal Fornitore, allo scopo di raggiungere obiettivi tecnici e di qualità contrattualmente definiti; • Definire il piano di Test che accompagna ogni intervento lungo tutto il ciclo di sviluppo, con particolare riguardo alla loro validazione rispetto ai requisiti dell’utente; • Garantisca il corretto e razionale evolversi delle attività contrattualmente previste, nonché la trasparenza e la tracciabilità di tutte le azioni messe in atto dalle parti in causa. Il piano di Qualità deve essere consegnato dal fornitore entro 2 mesi dalla presa in carico del sistema.
Piano della Qualità Generale. Il Piano della Qualitm Generale è il documento di riscontro per la valutazione della qualitm del servizio erogato, rispetto al quale si valuta il livello qualitativo dei servizi erogati per l’intera durata contrattuale, anche in riferimento alle effettive esigenze dell’utenza. Il Piano della Qualitm Generale dovrm essere consegnato dal Fornitore entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto ed approvato dalla Committente. Il Piano della Qualitm Generale dovrm essere approvato prima dell’avvio delle attivitm contrattuali e potrm essere aggiornato su richiesta della Committente. Le successive versioni o revisioni del Piano della Qualitm Generale saranno consegnate in funzione delle variazioni intervenute. Il Piano della Qualitm Generale sarm redatto dal Fornitore sulla base dello schema esposto nell’Appendice 3 al presente Capitolato Tecnico “Cicli e prodotti” e costituirm il riferimento per le attivitm di verifica e validazione svolte dal Fornitore all’interno dei propri gruppi di lavoro ed all’esterno. Il Piano della Qualitm Generale dovrm essere aggiornato a seguito di significativi cambiamenti di contesto in corso d’opera o, comunque, su richiesta della Committente ogni qualvolta lo reputi opportuno. Il Piano deve essere riconsegnato aggiornato a livello di intero documento, e non per le sole parti variate, e dovrm essere possibile individuare le modifiche effettuate. Il Piano della Qualitm Generale dovrm essere predisposto dal Fornitore e dovrm: - fornire lo strumento per collegare i requisiti specifici dei servizi contrattualmente richiesti con le procedure generali del sistema qualitm e gestione dei rischi del Fornitore gim esistenti; - esplicitare le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dal fornitore, allo scopo di raggiungere gli obiettivi tecnici e di qualitm contrattualmente definiti; - esplicitare le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dal fornitore, allo scopo di determinare la più idonea soluzione tecnica ed economica per la Committente in ciascun servizio affidato e determinare dimensionamenti accurati ed affidabili; - dettagliare i metodi di lavoro messi in atto dal fornitore, facendo riferimento o a procedure relative al proprio sistema, e per ciò descritte nel manuale qualitm, o a procedure sviluppate per lo specifico contrattuale, a supporto delle attivitm in esso descritte (in questo caso da allegare al piano): in particolare, per i servizi realizzativi, dovranno essere esplicitati, con riferimento al conte...
Piano della Qualità Generale. Il piano della Qualità è il documento che precisa le particolari modalità operative, le risorse e le sequenze delle attività relative alla qualità di un determinato prodotto, progetto, o servizio. Il Fornitore deve predisporre un Piano della Qualità Generale che: • Fornisca lo strumento per collegare i requisiti specifici dei servizi contrattualmente richiesti con le procedure generali del sistema qualità del Fornitore già esistenti; • Espliciti le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dal Fornitore, allo scopo di raggiungere gli obiettivi tecnici e di qualità contrattualmente definiti; • Dettagli i metodi di lavoro messi in atto dal Fornitore, facendo riferimento o a procedure relative al proprio sistema o a procedure sviluppate per lo specifico contratto, a supporto delle attività in esso descritte, in questo caso da allegare al piano; • Garantisca il corretto e razionale evolversi delle attività contrattualmente previste, nonché la trasparenza e la tracciabilità di tutte le azioni messe in atto dalle parti in causa. Nella redazione del piano il Fornitore terrà come guida lo schema di riferimento di seguito descritto.
Piano della Qualità Generale. Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del Contratto, il Fornitore Aggiudicatario deve produrre un Piano della Qualità della fornitura che, nel rispetto dei criteri del proprio Sistema di Gestione della Qualità, definisce le caratteristiche qualitative cui deve sottostare l’intera fornitura.

Related to Piano della Qualità Generale

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • RICHIAMATI Il Dlgs 150/2015 che ha disciplinato il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, tra cui le procedure per il rilascio e la conferma dello stato di disoccupazione; - la Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”; - la Legge Regionale 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia”; - la Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”; - il D.D.U.O. n. 7285 del 22 luglio 2010 “procedure relative al rilascio degli attestati di competenza dei percorsi di formazione continua permanente e di specializzazione afferenti a standard regionali”; - il D.D.U.O. n. 7105/2011 “Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia-Istituzione di nuove sezioni e adozioni di nuovi profili”; - le linee guida regionali sui tirocini extracurricolari; - la d.g.r. N° X /7763 del 17/01/2018 “Indirizzi Regionali in materia di tirocini”; - il d.d.s. 6286 del 07/05/2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini – Disposizioni attuative”; - il DL 4/2019 come modificato dalla L 26/2019 - Nel Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura Regione Lombardia ha individuato il tirocinio fra gli strumenti prioritari per la formazione in assetto lavorativo nell’ambito del sostegno all’occupazione; - l’art. 8 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, demanda all'ANCI la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richieda l’intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo; - ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 22/2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ANCI Lombardia è individuata quale componente di diritto dello stesso e fa parte di Tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti Locali (es. patto di stabilità territoriale, ISV, Welfare etc.); - L’ANAC con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017 ha chiarito che, a seguito del D.Lgs. 175/2016, risulta ora pacifico che ANCI, al pari delle altre associazioni di Enti locali, a qualsiasi fine costituite, sia soggetta al D.Lgs. 50/2016, configurandosi pertanto quale amministrazione pubblica aggiudicatrice, che può stipulare accordi di cooperazione ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016; - ANCI Lombardia partecipa all'attività dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI - nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale ed in particolare all’art. 33; associa la quasi totalità dei comuni presenti sul territorio regionale, è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione; - ANCI Lombardia è l’interlocutore in grado di attuare servizi di formazione/orientamento e inserimento/reinserimento al lavoro in stretta collaborazione con i Comuni, partecipando attivamente alla progettazione, realizzazione e valutazione delle iniziative; - per l'espletamento delle attività descritte nella presente convenzione sono necessarie competenze specifiche, con perfetta conoscenza dei sistemi comunali, che ANCI Lombardia è in grado di assicurare, anche attraverso l'operato della propria società partecipata AnciLab su cui esercita attività di direzione, coordinamento; - per l’espletamento delle suddette attività, AnciLab è inserita nell’ Albo Regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro e svolgerà funzioni di Ente Promotore; - Regione Lombardia ed ANCI Lombardia rispondono ad obiettivi comuni di perseguimento dell’efficacia e dell’efficienza amministrativa in quanto fondanti della propria natura istituzionale; - sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 5, co. 6 del D.Lgs. 50/2016; -