Common use of Azionista Venditore e accordi di lock Clause in Contracts

Azionista Venditore e accordi di lock. up Azionista Venditore L’Azionista Venditore assumerà l’impegno nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta Globale dalla data di sottoscrizione dell’accordo di lock-up e fino a 180 giorni de- correnti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MTA a non effettuare direttamente o indirettamente operazioni di vendita, atti di disposizione e/o comunque operazioni che abbiano per oggetto e/o per effetto l’at- tribuzione e/o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, della proprietà o di altro diritto sulle azioni della Società (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, con- vertire in, e/o scambiare con, azioni della Società), nonché a non stipulare contratti derivati sulle azioni della Società e/o comunque effettuare operazioni su strumenti derivati che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato. Tale impegno riguarderà la totalità delle azioni possedute dall’Azionista Venditore, salve le azioni vendute nell’ambito dell’Offerta Globale, le Bonus Shares e le azioni eventualmente oggetto dell’Opzione Greenshoe o del prestito titoli di cui alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.5 del Prospetto Informativo. L’Azionista Xxxxxxxxx s’impegnerà, inoltre, per un medesimo periodo, a non promuo- vere e/o approvare operazioni di aumento di capitale e/o di emissione di prestiti ob- bligazionari convertibili in (e/o scambiabili con) azioni e/o in buoni di acquisto/sotto- scrizione in azioni della Società ovvero di altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che conferiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, scambiare con o convertire in azioni della Società, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell’’Offerta Globale di Vendita, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato. Resta fermo che l’Azionista Venditore potrà vendere o trasferire Azioni, nel rispetto del D.P.C.M. e dei provvedimenti e atti pro tempore vigenti, ad entità controllate, an- che indirettamente, dallo Stato Italiano (al riguardo facendosi riferimento alla nozione di controllo ai sensi dell’art. 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile) o entità sulle quali lo Stato Italiano, anche indirettamente, esercita un’influenza notevole (come definita dall’art. 2359, comma 3, del Codice Civile). Al riguardo l’Azionista Venditore si impegna, prima di effettuare qualsiasi operazione di cui al precedente capoverso, a fare in modo che l’acquirente assuma per iscritto impegni analoghi a quelli disciplinati dall’accordo di lock-up, nonché ad informare preventivamente i Coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita anche per conto degli altri Joint Bookrunner delle operazioni che si intendono effettuare. Restano altresì salve ed escluse dall’accordo di lock-up le ristrutturazioni del capitale e le operazioni collegate ad accordi c.d. stock lending. Gli impegni che precedono non riguarderanno la vendita delle azioni oggetto dell’Offerta Globale di Vendita e il trasferimento delle azioni ordinarie della Società oggetto dell’Opzione Greenshoe. Società La Società assumerà l’impegno nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita dalla data di sottoscrizione dell’accordo di lock-up e fino a 180 giorni decor- renti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle azioni ordinarie della Società a non effettuare direttamente o indirettamente operazioni di vendita, atti di disposizione e/o comunque operazioni che abbiano per oggetto e/o per effetto l’attribuzione e/o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, della proprietà o di altro diritto sulle azioni della Società (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, e/o scambiare con, azioni della Società), nonché a non stipulare contratti derivati sulle azioni ordinarie della Società e/o comunque effettuare operazioni su strumenti derivati che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato. La Società s’impegnerà, inoltre, per un medesimo periodo, a non promuovere e/o approvare operazioni di aumento di capitale e/o di emissione di prestiti obbliga- zionari convertibili in (e/o scambiabili con) azioni e/o in buoni di acquisto/sottoscri- zione in azioni della Società ovvero di altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che conferiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, scambiare con o convertire in azioni della Società, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato. Restano altresì salve ed escluse dall’accordo di lock-up i trasferimenti azionari re- lativi a offerte pubbliche di acquisto ex art. 101-bis e ss. del TUF, le ristrutturazioni del capitale, le operazioni aventi ad oggetto le azioni della Società concluse dalla Società con società dalla stessa controllate o alla stessa collegate, a condizione che e nella misura in cui tali società controllate ovvero collegate assumano impegni ana- loghi all’accordo di lock-up, le operazioni collegate ad accordi c.d. stock lending e le azioni riservate ai piani di incentivazione del management e/o dei dipendenti, tra cui eventuali piani di stock option e/o stock granting della Società. Gli impegni che precedono non riguarderanno la vendita delle azioni oggetto dell’Of- ferta Globale di Vendita e il trasferimento delle azioni ordinarie della Società oggetto dell’Opzione Greenshoe.

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Azionista Venditore e accordi di lock. up Azionista Venditore L’Azionista Venditore assumerà l’impegno nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta dell’Offerta Globale dalla data di sottoscrizione dell’accordo di lock-up e fino fino a 180 giorni de- correnti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MTA a non effettuare effettuare direttamente o indirettamente operazioni di vendita, atti di disposizione e/o comunque operazioni che abbiano per oggetto e/o per effetto effetto l’at- tribuzione e/o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, della proprietà o di altro diritto sulle azioni della Società (ovvero di altri strumenti finanziarifinanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, con- vertire in, e/o scambiare con, azioni della Società), nonché a non stipulare contratti derivati sulle azioni della Società e/o comunque effettuare effettuare operazioni su strumenti derivati che abbiano i medesimi effettieffetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell’Offerta dell’Offerta Globale di Vendita, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato. Tale impegno riguarderà la totalità delle azioni possedute dall’Azionista Venditore, salve le azioni vendute nell’ambito dell’Offerta dell’Offerta Globale, le Bonus Shares e le azioni eventualmente oggetto dell’Opzione Greenshoe o del prestito titoli di cui alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.5 del Prospetto Informativo. L’Azionista Xxxxxxxxx s’impegnerà, inoltre, per un medesimo periodo, a non promuo- vere e/o approvare operazioni di aumento di capitale e/o di emissione di prestiti ob- bligazionari convertibili in (e/o scambiabili con) azioni e/o in buoni di acquisto/sotto- scrizione in azioni della Società ovvero di altri strumenti finanziarifinanziari, anche partecipativi, che conferiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, scambiare con o convertire in azioni della Società, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell’’Offerta dell’’Offerta Globale di Vendita, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato. Resta fermo che l’Azionista Venditore potrà vendere o trasferire Azioni, nel rispetto del D.P.C.M. e dei provvedimenti e atti pro tempore vigenti, ad entità controllate, an- che indirettamente, dallo Stato Italiano (al riguardo facendosi riferimento alla nozione di controllo ai sensi dell’art. 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile) o entità sulle quali lo Stato Italiano, anche indirettamente, esercita un’influenza un’influenza notevole (come definita definita dall’art. 2359, comma 3, del Codice Civile). Al riguardo l’Azionista Venditore si impegna, prima di effettuare effettuare qualsiasi operazione di cui al precedente capoverso, a fare in modo che l’acquirente assuma per iscritto impegni analoghi a quelli disciplinati dall’accordo di lock-up, nonché ad informare preventivamente i Coordinatori dell’Offerta dell’Offerta Globale di Vendita anche per conto degli altri Joint Bookrunner delle operazioni che si intendono effettuareeffettuare. Restano altresì salve ed escluse dall’accordo di lock-up le ristrutturazioni del capitale e le operazioni collegate ad accordi c.d. stock lending. Gli impegni che precedono non riguarderanno la vendita delle azioni oggetto dell’Offerta dell’Offerta Globale di Vendita e il trasferimento delle azioni ordinarie della Società oggetto dell’Opzione Greenshoe. Società La Società assumerà l’impegno nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta dell’Offerta Globale di Vendita dalla data di sottoscrizione dell’accordo di lock-up e fino fino a 180 giorni decor- renti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle azioni ordinarie della Società a non effettuare effettuare direttamente o indirettamente operazioni di vendita, atti di disposizione e/o comunque operazioni che abbiano per oggetto e/o per effetto effetto l’attribuzione e/o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, della proprietà o di altro diritto sulle azioni della Società (ovvero di altri strumenti finanziarifinanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, e/o scambiare con, azioni della Società), nonché a non stipulare contratti derivati sulle azioni ordinarie della Società e/o comunque effettuare effettuare operazioni su strumenti derivati che abbiano i medesimi effettieffetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell’Offerta dell’Offerta Globale di Vendita, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato. La Società s’impegnerà, inoltre, per un medesimo periodo, a non promuovere e/o approvare operazioni di aumento di capitale e/o di emissione di prestiti obbliga- zionari convertibili in (e/o scambiabili con) azioni e/o in buoni di acquisto/sottoscri- zione in azioni della Società ovvero di altri strumenti finanziarifinanziari, anche partecipativi, che conferiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, scambiare con o convertire in azioni della Società, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell’Offerta dell’Offerta Globale di Vendita, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato. Restano altresì salve ed escluse dall’accordo di lock-up i trasferimenti azionari re- lativi a offerte offerte pubbliche di acquisto ex art. 101-bis e ss. del TUF, le ristrutturazioni del capitale, le operazioni aventi ad oggetto le azioni della Società concluse dalla Società con società dalla stessa controllate o alla stessa collegate, a condizione che e nella misura in cui tali società controllate ovvero collegate assumano impegni ana- loghi all’accordo di lock-up, le operazioni collegate ad accordi c.d. stock lending e le azioni riservate ai piani di incentivazione del management e/o dei dipendenti, tra cui eventuali piani di stock option e/o stock granting della Società. Gli impegni che precedono non riguarderanno la vendita delle azioni oggetto dell’Of- ferta Globale di Vendita e il trasferimento delle azioni ordinarie della Società oggetto dell’Opzione Greenshoe.

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