Common use of Banca ore Clause in Contracts

Banca ore. 1. Le parti convengono, al fine di mettere i lavoratori in condizione di usufruire più agevolmente dei permessi e/o dei riposi compensativi - come di seguito specificati - ad essi spettanti in forza delle norme del presente contratto, di istituire una Banca ore. 2. La Banca ore è costituita da conti individuali, nei quali confluiscono progressivamente le ore corrispondenti a: a) i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite massimo annuale di cui al punto 15 dell’art. 11; b) i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite di cui al punto 16 dell’ art. 11, qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi nei termini previsti dalla norma citata; c) i permessi per i quali è previsto il godimento obbligatorio a norma dell’ art. 15; d) i riposi spostati in applicazione di quanto previsto dal punto 12 dell’art. 9; e) i riposi compensativi di prestazioni di lavoro supplementare del personale a tempo parziale effettuate oltre i limiti massimi quadrimestrali, bimestrali o annuali di cui ai commi 3, 4 e 5 del punto 6 dell’art. 3, nonché oltre il limite giornaliero di cui all’ ultimo comma del medesimo punto 6. L’accredito delle ore di cui al presente punto sarà effettuato nel mese immediatamente successivo al periodo di maturazione. 3. La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 7 giorni. 4. Le ore saranno fruite, per il personale turnista, in gruppi di 4 o 8 ore e per tutto il personale non potranno essere collocate in connessione con giorni di ferie nel periodo estivo (giugno-settembre). 5. Le richieste di permesso coincidenti con la domenica verranno concesse compatibilmente con le esigenze di servizio. 6. Le richieste avanzate ai sensi del precedente punto 3 verranno accolte entro il limite del 20% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti sul relativo luogo di lavoro nel giorno e/o nelle ore richiesti. Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si farà riferimento all’ordine cronologico delle stesse. Nei casi in cui da tale calcolo derivi una frazione inferiore all’ unità, sarà comunque garantito raccoglimento di una richiesta per ogni giornata. 7. Nel caso in cui non sia rispettato il suddetto termine di preavviso, le ore richieste saranno concesse, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 4, compatibilmente con le esigenze aziendali. 8. Entro il mese di gennaio di ogni anno l’Azienda fornirà al lavoratore l’estratto conto individuale delle ore di sua spettanza, con i relativi movimenti, riferito al 31 dicembre dell’ anno precedente. 9. Per agevolarne la fruizione da parte del lavoratore, le ore risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno restano a sua disposizione per un ulteriore periodo di 12 mesi. Sempre al fine di favorirne la fruizione, per le ore richieste e non assegnate in detto periodo, questo si intende prorogato, in via eccezionale, per ulteriori 9 mesi. Di tale proroga l’Azienda darà comunicazione al lavoratore interessato. In tale fattispecie la richiesta del lavoratore si intende ricompresa nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto 6 ed avrà la precedenza rispetto a quelle da accogliere. In ogni caso al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate non daranno luogo ad alcun trattamento. Dichiarazione a verbale Al fine di perseguire il comune obiettivo che i permessi confluiti, a vario titolo, nella Banca ore, trovino come unica modalità di fruizione il loro effettivo godimento, le Parti convengono di dar luogo ad una verifica a livello di unità produttiva finalizzata ad accertare, sulla base dei dati forniti ai sensi del punto 4 lettera A) sub e) dell’art. 48, l’eventuale sussistenza di scostamenti di rilevante entità tra le ore accantonate e quelle fruite, che possano far prevedere situazioni di mancato godimento entro i termini temporali contrattualmente stabiliti. Per ovviare a tali situazioni e fermo restando che in nessun caso le ore accantonate potranno dar luogo alla loro monetizzazione, saranno individuate, nell’ ambito dei rispettivi ruoli, iniziative e interventi di comunicazione e di sensibilizzazione nei confronti del personale affinché vengano fruite le ore individualmente spettanti. Qualora, invece, dall’analisi sopra richiamata dovesse emergere una situazione che riguarda un numero significativo di lavoratori, l’Azienda, allo scopo di concorrere a riportare la situazione in questione entro ambiti fisiologici con un conseguente ridimensionamento, potrà adottare proprie iniziative, per la fruizione anche collettiva di tali permessi, di cui verrà data informativa alla R.S.U., che saranno portate tempestivamente a conoscenza del personale dell’unità produttiva interessata.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca ore. 1. Le parti convengono, al fine di mettere i lavoratori in condizione di usufruire più agevolmente dei permessi e/o dei riposi compensativi - come di seguito specificati - ad essi spettanti in forza delle norme del presente contratto, di istituire una Banca ore. 2. La Banca ore è costituita da conti individuali, nei quali confluiscono progressivamente le ore corrispondenti a: a) i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite massimo annuale di cui al punto 15 dell’art. 11; b) i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite di cui al punto 16 dell’ artdell’art. 11, qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi nei termini previsti dalla norma citata; c) i permessi per i quali è previsto il godimento obbligatorio a norma dell’ artdell’art. 15; d) i riposi spostati in applicazione di quanto previsto dal punto 12 dell’art. 9; e) i riposi compensativi di prestazioni di lavoro supplementare del personale a tempo parziale effettuate oltre i limiti massimi quadrimestrali, bimestrali o annuali individuati di cui ai commi 3, 4 e 5 del al punto 6 dell’art. 3, nonché oltre il limite giornaliero di cui all’ ultimo comma del al medesimo punto 6. L’accredito delle ore di cui al presente punto sarà effettuato nel mese immediatamente successivo al periodo di maturazione. 3. La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 7 giorni. 4. Le ore saranno fruite, per il personale turnista, in gruppi di 4 o 8 ore e per tutto il personale non potranno essere collocate in connessione con giorni di ferie nel periodo estivo (giugno-giugno- settembre). 5. Le richieste di permesso coincidenti con la domenica verranno concesse compatibilmente con le esigenze di servizio. 6. Le richieste avanzate ai sensi del precedente punto 3 verranno accolte entro il limite del 20% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti sul relativo luogo di lavoro nel giorno e/o nelle ore richiesti. Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si farà riferimento all’ordine cronologico delle stesse. Nei casi in cui da tale calcolo derivi una frazione inferiore all’ unitàall’unità, sarà comunque garantito raccoglimento l’accoglimento di una richiesta per ogni giornata. 7. Nel caso in cui non sia rispettato il suddetto termine di preavviso, le ore richieste saranno concesse, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 4, compatibilmente con le esigenze aziendali. 8. Entro il mese di gennaio di ogni anno l’Azienda fornirà al lavoratore l’estratto conto individuale delle ore di sua spettanza, con i relativi movimenti, riferito al 31 dicembre dell’ anno dell’anno precedente.. UILTRASPORTI – Dipartimento Autostrade – xxxxx Xxx Xxxxxxxxxxx, 000 - Xxxx 9. Per agevolarne la fruizione da parte del lavoratore, le ore risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno restano a sua disposizione per un ulteriore periodo di 12 mesi. Sempre al fine di favorirne la fruizione, per le ore richieste e non assegnate in detto periodo, questo si intende prorogato, in via eccezionale, per ulteriori 9 12 mesi. Di tale proroga l’Azienda darà comunicazione al lavoratore interessato. In tale fattispecie la richiesta del lavoratore si intende ricompresa nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto 6 ed avrà la precedenza rispetto a quelle da accogliere. In ogni caso al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate non daranno luogo ad alcun trattamento. Dichiarazione a verbale Al fine di perseguire il comune obiettivo che i permessi confluiti, a vario titolo, nella Banca oreOre, trovino come unica modalità di fruizione il loro effettivo godimento, le Parti convengono di dar luogo ad una verifica a livello di unità produttiva finalizzata ad accertare, sulla base dei dati forniti ai sensi del punto 4 lettera A) sub e) dell’art. 48, l’eventuale sussistenza di scostamenti di rilevante entità tra le ore accantonate e quelle fruite, che possano far prevedere situazioni di mancato godimento entro i termini temporali contrattualmente stabiliti. Per ovviare a tali situazioni e fermo restando che in nessun caso le ore accantonate potranno dar luogo alla loro monetizzazione, saranno individuate, nell’ ambito nell’ambito dei rispettivi ruoli, iniziative e interventi di comunicazione e di sensibilizzazione nei confronti del personale affinché vengano fruite le ore individualmente spettanti. Qualora, invece, dall’analisi sopra richiamata dovesse emergere una situazione che riguarda un numero significativo di lavoratori, l’Azienda, allo scopo di concorrere a riportare la situazione in questione entro ambiti fisiologici con un conseguente ridimensionamento, potrà adottare proprie iniziative, per la fruizione anche collettiva di tali permessi, di cui verrà data informativa alla R.S.U.RSU o RSA, che saranno portate tempestivamente a conoscenza del personale dell’unità produttiva interessata.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca ore. 1. Le parti convengono, Parti convengono di istituire una banca ore al fine di mettere i consentire ai lavoratori la fruizione delle ore di riposo a compensazione delle ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro di cui al comma 3) e 5) dell’art. 12, nonché delle ore di lavoro prestate in condizione occasione di usufruire più agevolmente dei permessi e/o dei riposi compensativi - come giornate festive e domenicali (in assenza di riposo compensativo), con le modalità di seguito specificati - ad essi spettanti in forza delle norme del presente contratto, di istituire una Banca oreelencate. 2. La Banca ore è costituita da conti individualiL’Azienda che intende avvalersi della banca ore, nei quali confluiscono progressivamente le ore corrispondenti a: a) i riposi compensativi per la totalità dei dipendenti o per categorie omogenee di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite massimo annuale essi (es: divisioni, unità operative, reparti, ecc.), deve darne comunicazione preventiva alle RSA/RSU - XX.XX. territoriali ed ai dipendenti interessati per un confronto in fase di cui al punto 15 dell’art. 11; b) i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite di cui al punto 16 dell’ art. 11, qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi nei termini previsti dalla norma citata; c) i permessi per i quali è previsto il godimento obbligatorio a norma dell’ art. 15; d) i riposi spostati in applicazione di quanto previsto dal punto 12 dell’art. 9; e) i riposi compensativi di prestazioni di lavoro supplementare del personale a tempo parziale effettuate oltre i limiti massimi quadrimestrali, bimestrali o annuali di cui ai commi 3, 4 e 5 del punto 6 dell’art. 3, nonché oltre il limite giornaliero di cui all’ ultimo comma del medesimo punto 6. L’accredito delle ore di cui al presente punto sarà effettuato nel mese immediatamente successivo al periodo di maturazioneprima applicazione. 3. La fruizione delle In caso di necessità di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro il dipendente sarà tenuto a fornire la prestazione entro il limite massimo di 100 ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del lavoratoreanno (comprensive di eventuali ore di straordinario di cui al successivo art. 22 comma 7) nonché 12 ore settimanali, da effettuarsi con un preavviso e potrà rifiutarsi soltanto in caso di almeno 7 giornigiustificate motivazioni. 4. Le ore di lavoro effettuate ai sensi del precedente comma non daranno luogo a pagamenti aggiuntivi (fatte salve le maggiorazioni per lavoro notturno e/o domenicale/festivo ai sensi dell’art. 21, 22 comma 3, art. 13 comma 3 che saranno fruite, per il personale turnista, in gruppi di 4 o 8 ore corrisposte nel mese successivo alla prestazione) e per tutto il personale non potranno essere collocate in connessione con giorni di ferie nel periodo estivo (giugnoalimenteranno un contatore "banca-settembre)ore". 5. Le richieste prestazioni banca-ore accumulate saranno utilizzate come segue: a) mediante riduzioni della prestazione lavorativa settimanale su disposizione aziendale, per il 50% delle ore accumulate b) mediante permessi individuali richiesti dal dipendente con almeno 4 giorni lavorativi di permesso coincidenti con la domenica verranno concesse compatibilmente con le preavviso e fatte salve esigenze di servizio., per il restante 50% 6. Le richieste avanzate ai sensi del precedente punto 3 verranno accolte entro il limite del 20% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti sul relativo luogo di lavoro nel giorno e/o nelle ore richiesti. Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si farà riferimento all’ordine cronologico delle stesse. Nei casi in cui da tale calcolo derivi una frazione inferiore all’ unità, sarà comunque garantito raccoglimento di una richiesta per ogni giornata. 7. Nel caso in cui non sia rispettato il suddetto termine di preavviso, le ore richieste saranno concesse, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 4, compatibilmente con le esigenze aziendali. 8. Entro il mese di gennaio Al 31 dicembre di ogni anno l’Azienda l'azienda fornirà al lavoratore l’estratto l'estratto conto individuale delle ore di sua spettanzadepositate nella banca, con i relativi movimenti, riferito al 31 dicembre dell’ anno precedente. 7. Al 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione le eventuali ore accumulate in banca-ore e non fruite saranno liquidate con maggiorazione del 20%. 8. A livello aziendale e tramite accordo sindacale potranno essere concordate diverse modalità di gestione della banca ore. 9. Per agevolarne la fruizione da parte Decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione del lavoratore, presente accordo le ore risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno restano a sua disposizione parti si incontreranno per un ulteriore periodo di 12 mesi. Sempre al fine di favorirne la fruizione, per le ore richieste verificare i risultati e non assegnate in detto periodo, questo si intende prorogato, in via eccezionale, per ulteriori 9 mesi. Di tale proroga l’Azienda darà comunicazione al lavoratore interessato. In tale fattispecie la richiesta del lavoratore si intende ricompresa nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto 6 ed avrà la precedenza rispetto a quelle da accogliere. In ogni caso al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate non daranno luogo ad alcun trattamento. Dichiarazione a verbale Al fine di perseguire il comune obiettivo che i permessi confluiti, a vario titolo, nella Banca ore, trovino come unica modalità di fruizione il loro effettivo godimento, le Parti convengono di dar luogo ad una verifica a livello di unità produttiva finalizzata ad accertare, sulla base dei dati forniti ai sensi del punto 4 lettera A) sub e) dell’art. 48, l’eventuale sussistenza di scostamenti di rilevante entità tra le ore accantonate e quelle fruite, che possano far prevedere situazioni di mancato godimento entro i termini temporali contrattualmente stabiliti. Per ovviare a tali situazioni e fermo restando che in nessun caso le ore accantonate potranno dar luogo alla loro monetizzazione, saranno individuate, nell’ ambito dei rispettivi ruoli, iniziative e interventi di comunicazione e di sensibilizzazione nei confronti del personale affinché vengano fruite le ore individualmente spettanti. Qualora, invece, dall’analisi sopra richiamata dovesse emergere una situazione che riguarda un numero significativo di lavoratori, l’Azienda, allo scopo di concorrere a riportare la situazione in questione entro ambiti fisiologici con un conseguente ridimensionamento, potrà adottare proprie iniziative, per la fruizione anche collettiva di tali permessi, di cui verrà data informativa alla R.S.U., che saranno portate tempestivamente a conoscenza del personale dell’unità produttiva interessatagli aspetti applicativi/organizzativi dell’istituto.

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali, Esercenti Farmacie

Banca ore. 1. Le parti convengono, Parti convengono di istituire una banca ore al fine di mettere i consentire ai lavoratori la fruizione delle ore di riposo a compensazione delle ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro di cui al comma 3) e 5) dell’art. 12, nonché delle ore di lavoro prestate in condizione occasione di usufruire più agevolmente dei permessi e/o dei riposi compensativi - come giornate festive e domenicali (in assenza di riposo compensativo), con le modalità di seguito specificati - ad essi spettanti in forza delle norme del presente contratto, di istituire una Banca oreelencate. 2. La Banca ore è costituita da conti individualiL’Azienda che intende avvalersi della banca ore, nei quali confluiscono progressivamente le ore corrispondenti a: a) i riposi compensativi per la totalità dei dipendenti o per categorie omogenee di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite massimo annuale essi (es: divisioni, unità operative, reparti, ecc.), deve darne comunicazione preventiva alle RSA/RSU - XX.XX. territoriali ed ai dipendenti interessati per un confronto in fase di cui al punto 15 dell’art. 11; b) i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite di cui al punto 16 dell’ art. 11, qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi nei termini previsti dalla norma citata; c) i permessi per i quali è previsto il godimento obbligatorio a norma dell’ art. 15; d) i riposi spostati in applicazione di quanto previsto dal punto 12 dell’art. 9; e) i riposi compensativi di prestazioni di lavoro supplementare del personale a tempo parziale effettuate oltre i limiti massimi quadrimestrali, bimestrali o annuali di cui ai commi 3, 4 e 5 del punto 6 dell’art. 3, nonché oltre il limite giornaliero di cui all’ ultimo comma del medesimo punto 6. L’accredito delle ore di cui al presente punto sarà effettuato nel mese immediatamente successivo al periodo di maturazioneprima applicazione. 3. La fruizione delle In caso di necessità di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro il dipendente sarà tenuto a fornire la prestazione entro il limite massimo di 100 ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del lavoratoreanno (comprensive di eventuali ore di straordinario di cui al successivo art. 22 comma 7) nonché 12 ore settimanali, da effettuarsi con un preavviso e potrà rifiutarsi soltanto in caso di almeno 7 giornigiustificate motivazioni. 4. Le ore di lavoro effettuate ai sensi del precedente comma non daranno luogo a pagamenti aggiuntivi (fatte salve le maggiorazioni per lavoro notturno e/o domenicale/festivo ai sensi dell’art. 21, 22 comma 3, art. 13 comma 3 che saranno fruite, per il personale turnista, in gruppi di 4 o 8 ore corrisposte nel mese successivo alla prestazione) e per tutto il personale non potranno essere collocate in connessione con giorni di ferie nel periodo estivo (giugnoalimenteranno un contatore “banca-settembre)ore”. 5. Le richieste prestazioni banca-ore accumulate saranno utilizzate come segue: a) mediante riduzioni della prestazione lavorativa settimanale su disposizione aziendale, per il 50% delle ore accumulate b) mediante permessi individuali richiesti dal dipendente con almeno 4 giorni lavorativi di permesso coincidenti con la domenica verranno concesse compatibilmente con le preavviso e fatte salve esigenze di servizio., per il restante 50% 6. Le richieste avanzate ai sensi del precedente punto 3 verranno accolte entro il limite del 20% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti sul relativo luogo di lavoro nel giorno e/o nelle ore richiesti. Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si farà riferimento all’ordine cronologico delle stesse. Nei casi in cui da tale calcolo derivi una frazione inferiore all’ unità, sarà comunque garantito raccoglimento di una richiesta per ogni giornata. 7. Nel caso in cui non sia rispettato il suddetto termine di preavviso, le ore richieste saranno concesse, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 4, compatibilmente con le esigenze aziendali. 8. Entro il mese di gennaio Al 31 dicembre di ogni anno l’Azienda l'azienda fornirà al lavoratore l’estratto l'estratto conto individuale delle ore di sua spettanzadepositate nella banca, con i relativi movimenti, riferito al 31 dicembre dell’ anno precedente. 7. Al 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione le eventuali ore accumulate in banca-ore e non fruite saranno liquidate con maggiorazione del 20%. 8. A livello aziendale e tramite accordo sindacale potranno essere concordate diverse modalità di gestione della banca ore. 9. Per agevolarne la fruizione da parte Decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione del lavoratore, presente accordo le ore risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno restano a sua disposizione parti si incontreranno per un ulteriore periodo di 12 mesi. Sempre al fine di favorirne la fruizione, per le ore richieste verificare i risultati e non assegnate in detto periodo, questo si intende prorogato, in via eccezionale, per ulteriori 9 mesi. Di tale proroga l’Azienda darà comunicazione al lavoratore interessato. In tale fattispecie la richiesta del lavoratore si intende ricompresa nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto 6 ed avrà la precedenza rispetto a quelle da accogliere. In ogni caso al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate non daranno luogo ad alcun trattamento. Dichiarazione a verbale Al fine di perseguire il comune obiettivo che i permessi confluiti, a vario titolo, nella Banca ore, trovino come unica modalità di fruizione il loro effettivo godimento, le Parti convengono di dar luogo ad una verifica a livello di unità produttiva finalizzata ad accertare, sulla base dei dati forniti ai sensi del punto 4 lettera A) sub e) dell’art. 48, l’eventuale sussistenza di scostamenti di rilevante entità tra le ore accantonate e quelle fruite, che possano far prevedere situazioni di mancato godimento entro i termini temporali contrattualmente stabiliti. Per ovviare a tali situazioni e fermo restando che in nessun caso le ore accantonate potranno dar luogo alla loro monetizzazione, saranno individuate, nell’ ambito dei rispettivi ruoli, iniziative e interventi di comunicazione e di sensibilizzazione nei confronti del personale affinché vengano fruite le ore individualmente spettanti. Qualora, invece, dall’analisi sopra richiamata dovesse emergere una situazione che riguarda un numero significativo di lavoratori, l’Azienda, allo scopo di concorrere a riportare la situazione in questione entro ambiti fisiologici con un conseguente ridimensionamento, potrà adottare proprie iniziative, per la fruizione anche collettiva di tali permessi, di cui verrà data informativa alla R.S.U., che saranno portate tempestivamente a conoscenza del personale dell’unità produttiva interessatagli aspetti applicativi/organizzativi dell’istituto.

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali

Banca ore. 1. Le parti convengono, al fine di mettere i lavoratori in condizione di usufruire più agevolmente dei permessi e/o dei riposi compensativi - come di seguito specificati - ad essi spettanti in forza delle norme del presente contratto, di istituire una Banca ore. 2. La Banca ore è costituita da conti individuali, nei quali confluiscono progressivamente le ore corrispondenti a: a) i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite massimo annuale di cui al punto comma 15 dell’art. 11; b) i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite di cui al punto comma 16 dell’ artdell’art. 11, qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi nei termini previsti dalla norma citata; c) i permessi per i quali è previsto il godimento obbligatorio a norma dell’ artcosì come disciplinato dal comma 12 dell’art. 15; d) i riposi spostati in applicazione di quanto previsto dal punto comma 12 dell’art. 9; e) i riposi compensativi di prestazioni di lavoro supplementare del personale a tempo parziale effettuate oltre i limiti massimi quadrimestrali, bimestrali o annuali individuati di cui ai commi 3, 4 e 5 del punto al comma 6 dell’art. 3, nonché oltre il limite giornaliero di cui all’ ultimo al medesimo comma del medesimo punto 6. L’accredito delle ore di cui al presente punto comma sarà effettuato nel mese immediatamente successivo al periodo di maturazione. 3. La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 7 giorni. 4. Le ore saranno fruite, per il personale turnista, in gruppi di 4 o 8 ore e per tutto il personale non potranno essere collocate in connessione con giorni di ferie nel periodo estivo (giugno-settembre). 5. Le richieste di permesso coincidenti con la domenica verranno concesse compatibilmente con le esigenze di servizio. 6. Le richieste avanzate ai sensi del precedente punto comma 3 verranno accolte entro il limite del 20% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti sul relativo luogo di lavoro nel giorno e/o nelle ore richiesti. Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si farà riferimento all’ordine cronologico delle stesse. Nei casi in cui da tale calcolo derivi una frazione inferiore all’ unitàall’unità, sarà comunque garantito raccoglimento l’accoglimento di una richiesta per ogni giornata. 7. Nel caso in cui non sia rispettato il suddetto termine di preavviso, le ore richieste saranno concesse, fermo restando quanto stabilito al precedente punto comma 4, compatibilmente con le esigenze aziendali. 8. Entro il mese di gennaio di ogni anno l’Azienda fornirà al lavoratore l’estratto conto individuale delle ore di sua spettanza, con i relativi movimenti, riferito al 31 dicembre dell’ anno dell’anno precedente. 9. Per agevolarne la fruizione da parte del lavoratore, le ore risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno restano a sua disposizione per un ulteriore periodo di 12 mesi. Sempre al fine di favorirne la fruizione, per le ore richieste e non assegnate in detto periodo, questo si intende prorogato, in via eccezionale, prorogato per ulteriori 9 12 mesi. Di tale proroga l’Azienda darà comunicazione al lavoratore interessato. In tale fattispecie la richiesta del lavoratore si intende ricompresa nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto comma 6 ed avrà la precedenza rispetto a quelle da accogliere. In ogni caso al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate non daranno luogo ad alcun trattamento. Dichiarazione a verbale Al fine di perseguire il comune obiettivo che i permessi confluiti, a vario titolo, nella Banca oreOre, trovino come unica modalità di fruizione il loro effettivo godimento, le Parti convengono di dar luogo ad una verifica a livello di unità produttiva finalizzata ad accertare, sulla base dei dati forniti ai sensi del punto comma 4 lettera A) sub e) dell’art. 48, l’eventuale sussistenza di scostamenti di rilevante entità tra le ore accantonate e quelle fruite, che possano far prevedere situazioni di mancato godimento entro i termini temporali contrattualmente stabiliti. Per ovviare a tali situazioni e fermo restando che in nessun caso le ore accantonate potranno dar luogo alla loro monetizzazione, saranno individuate, nell’ ambito nell’ambito dei rispettivi ruoli, iniziative e interventi di comunicazione e di sensibilizzazione nei confronti del personale affinché vengano fruite le ore individualmente spettanti. Qualora, invece, dall’analisi sopra richiamata dovesse emergere una situazione che riguarda un numero significativo di lavoratori, l’Azienda, allo scopo di concorrere a riportare la situazione in questione entro ambiti fisiologici con un conseguente ridimensionamento, potrà adottare proprie iniziative, per la fruizione anche collettiva di tali permessi, di cui verrà data informativa alla R.S.U.R.S.U. o R.S.A., che saranno portate tempestivamente a conoscenza del personale dell’unità produttiva interessata.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca ore. 1. Le parti convengono, al fine di mettere i lavoratori in condizione di usufruire più agevolmente dei permessi e/o dei riposi compensativi - come di seguito specificati - ad essi spettanti in forza delle norme del presente contratto, di istituire una Banca ore. 2. La Banca ore è costituita da conti individuali, nei quali confluiscono progressivamente le ore corrispondenti a: a) i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite massimo annuale di cui al punto 15 dell’art. 11;; UILTRASPORTI – Dipartimento Autostrade – xxxxx Xxx Xxxxxxxxxxx, 000 - Xxxx b) i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite di cui al punto 16 dell’ artdell’art. 11, qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi nei termini previsti dalla norma citata; c) i permessi per i quali è previsto il godimento obbligatorio a norma dell’ artdell’art. 15; d) i riposi spostati in applicazione di quanto previsto dal punto 12 dell’art. 9; e) i riposi compensativi di prestazioni di lavoro supplementare del personale a tempo parziale effettuate oltre i limiti massimi quadrimestrali, bimestrali o annuali individuati di cui ai commi 3, 4 e 5 del al punto 6 dell’art. 3, nonché oltre il limite giornaliero di cui all’ ultimo comma del al medesimo punto 6. L’accredito delle ore di cui al presente punto sarà effettuato nel mese immediatamente successivo al periodo di maturazione. 3. La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 7 giorni. 4. Le ore saranno fruite, per il personale turnista, in gruppi di 4 o 8 ore e per tutto il personale non potranno essere collocate in connessione con giorni di ferie nel periodo estivo (giugno-giugno- settembre). 5. Le richieste di permesso coincidenti con la domenica verranno concesse compatibilmente con le esigenze di servizio. 6. Le richieste avanzate ai sensi del precedente punto 3 verranno accolte entro il limite del 20% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti sul relativo luogo di lavoro nel giorno e/o nelle ore richiesti. Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si farà riferimento all’ordine cronologico delle stesse. Nei casi in cui da tale calcolo derivi una frazione inferiore all’ unitàall’unità, sarà comunque garantito raccoglimento l’accoglimento di una richiesta per ogni giornata. 7. Nel caso in cui non sia rispettato il suddetto termine di preavviso, le ore richieste saranno concesse, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 4, compatibilmente con le esigenze aziendali. 8. Entro il mese di gennaio di ogni anno l’Azienda fornirà al lavoratore l’estratto conto individuale delle ore di sua spettanza, con i relativi movimenti, riferito al 31 dicembre dell’ anno dell’anno precedente. 9. Per agevolarne la fruizione da parte del lavoratore, le ore risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno restano a sua disposizione per un ulteriore periodo di 12 mesi. Sempre al fine di favorirne la fruizione, per le ore richieste e non assegnate in detto periodo, questo si intende prorogato, in via eccezionale, per ulteriori 9 mesi. Di tale proroga l’Azienda darà comunicazione al lavoratore interessato. In tale fattispecie la richiesta del lavoratore si intende ricompresa nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto 6 ed avrà la precedenza rispetto a quelle da accogliere. In ogni caso al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate non daranno luogo ad alcun trattamento. Dichiarazione a verbale UILTRASPORTI – Dipartimento Autostrade – xxxxx Xxx Xxxxxxxxxxx, 000 - Xxxx Al fine di perseguire il comune obiettivo che i permessi confluiti, a vario titolo, nella Banca oreOre, trovino come unica modalità di fruizione il loro effettivo godimento, le Parti convengono di dar luogo ad una verifica a livello di unità produttiva finalizzata ad accertare, sulla base dei dati forniti ai sensi del punto 4 lettera A) sub e) dell’art. 48, l’eventuale sussistenza di scostamenti di rilevante entità tra le ore accantonate e quelle fruite, che possano far prevedere situazioni di mancato godimento entro i termini temporali contrattualmente stabiliti. Per ovviare a tali situazioni e fermo restando che in nessun caso le ore accantonate potranno dar luogo alla loro monetizzazione, saranno individuate, nell’ ambito nell’ambito dei rispettivi ruoli, iniziative e interventi di comunicazione e di sensibilizzazione nei confronti del personale affinché vengano fruite le ore individualmente spettanti. Qualora, invece, dall’analisi sopra richiamata dovesse emergere una situazione che riguarda un numero significativo di lavoratori, l’Azienda, allo scopo di concorrere a riportare la situazione in questione entro ambiti fisiologici con un conseguente ridimensionamento, potrà adottare proprie iniziative, per la fruizione anche collettiva di tali permessi, di cui verrà data informativa alla R.S.U.RSU o RSA, che saranno portate tempestivamente a conoscenza del personale dell’unità produttiva interessata.

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Banca ore. 1. Le parti convengono, al fine di mettere i lavoratori in condizione di usufruire più agevolmente dei permessi e/o dei riposi compensativi - come di seguito specificati - ad essi spettanti in forza delle norme del presente contratto, di istituire una Banca ore. 2. La Banca ore è costituita da conti individuali, nei quali confluiscono progressivamente le ore corrispondenti a: a) i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite massimo annuale di cui al punto 15 dell’art. 11; b) i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite di cui al punto 16 dell’ artdell’art. 11, qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi nei termini previsti dalla norma citata; c) i permessi per i quali è previsto il godimento obbligatorio a norma dell’ artdell’art. 15; d) i riposi spostati in applicazione di quanto previsto dal punto 12 dell’art. 9; e) i riposi compensativi di prestazioni di lavoro supplementare del personale a tempo parziale effettuate oltre i limiti massimi quadrimestrali, bimestrali o annuali di cui ai commi 3, 4 e 5 del punto 6 dell’art. 3, nonché oltre il limite giornaliero di cui all’ ultimo all’ultimo comma del medesimo punto 6. L’accredito delle ore di cui al presente punto sarà effettuato nel mese immediatamente successivo al periodo di maturazione. 3. La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 7 giorni. 4. Le ore saranno fruite, per il personale turnista, in gruppi di 4 o 8 ore e per tutto il personale non potranno essere collocate in connessione con giorni di ferie nel periodo estivo (giugno-settembre). 5. Le richieste di permesso coincidenti con la domenica verranno concesse compatibilmente con le esigenze di servizio. 6. Le richieste avanzate ai sensi del precedente punto 3 verranno accolte entro il limite del 20% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti sul relativo luogo di lavoro nel giorno e/o nelle ore richiesti. Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si farà riferimento all’ordine cronologico delle stesse. Nei casi in cui da tale calcolo derivi una frazione inferiore all’ unitàall’unità, sarà comunque garantito raccoglimento l’accoglimento di una richiesta per ogni giornata. 7. Nel caso in cui non sia rispettato il suddetto termine di preavviso, le ore richieste saranno concesse, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 4, compatibilmente con le esigenze aziendali. 8. Entro il mese di gennaio di ogni anno l’Azienda fornirà al lavoratore l’estratto conto individuale delle ore di sua spettanza, con i relativi movimenti, riferito al 31 dicembre dell’ anno dell’anno precedente. 9. Per agevolarne la fruizione da parte del lavoratore, le ore risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno restano a sua disposizione per un ulteriore periodo di 12 mesi. Sempre al fine di favorirne la fruizione, per le ore richieste e non assegnate in detto periodo, questo si intende prorogato, in via eccezionale, per ulteriori 9 mesi. Di tale proroga l’Azienda darà comunicazione al lavoratore interessato. In tale fattispecie la richiesta del lavoratore si intende ricompresa nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto 6 ed avrà la precedenza rispetto a quelle da accogliere. In ogni caso al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate non daranno luogo ad alcun trattamento. Dichiarazione a verbale Al fine di perseguire il comune obiettivo che i permessi confluiti, a vario titolo, nella Banca oreOre, trovino come unica modalità di fruizione il loro effettivo godimento, le Parti convengono di dar luogo ad una verifica a livello di unità produttiva finalizzata ad accertare, sulla base dei dati forniti ai sensi del punto 4 lettera A) sub e) dell’art. 48, l’eventuale sussistenza di scostamenti di rilevante entità tra le ore accantonate e quelle fruite, che possano far prevedere situazioni di mancato godimento entro i termini temporali contrattualmente stabiliti. Per ovviare a tali situazioni e fermo restando che in nessun caso le ore accantonate potranno dar luogo alla loro monetizzazione, saranno individuate, nell’ ambito nell’ambito dei rispettivi ruoli, iniziative e interventi di comunicazione e di sensibilizzazione nei confronti del personale affinché vengano fruite le ore individualmente spettanti. Qualora, invece, dall’analisi sopra richiamata dovesse emergere una situazione che riguarda un numero significativo di lavoratori, l’Azienda, allo scopo di concorrere a riportare la situazione in questione entro ambiti fisiologici con un conseguente ridimensionamento, potrà adottare proprie iniziative, per la fruizione anche collettiva di tali permessi, di cui verrà data informativa alla R.S.U., che saranno portate tempestivamente a conoscenza del personale dell’unità produttiva interessata.

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Banca ore. 1. Le parti convengonoParti, al fine di mettere riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di usufruire più agevolmente dei permessi e/o dei utilizzare i riposi compensativi - come di seguito specificati - ad essi spettanti in forza delle norme cui al presente CCNL, che sono a disposizione del presente contrattosingolo lavoratore, convengono di istituire una Banca la banca delle ore. 2. La Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratore. 3. Il prelievo delle ore è costituita maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione. 4. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta. 5. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. 6. Tali ore potranno essere utilizzate anche per l‟osservanza di festività religiose diverse da conti individuali, nei quali confluiscono progressivamente le ore corrispondenti a:quelle individuate dal presente contratto. a) i 7. I riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite massimo annuale di cui al punto 15 dell’art. 11; b) i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite di cui al punto 16 dell’ art. 11, qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi nei termini previsti dalla norma citata; c) nonché i permessi per i quali è previsto il godimento obbligatorio a norma dell’ art. 15; dretribuiti aggiuntivi (banca ore) i riposi spostati in applicazione di quanto previsto dal punto 12 dell’art. 9; e) i riposi compensativi di prestazioni di lavoro supplementare del personale a tempo parziale effettuate oltre i limiti massimi quadrimestrali, bimestrali o annuali di cui ai commi 3, 4 e 5 del punto 6 dell’art. 3, nonché oltre il limite giornaliero di cui all’ ultimo comma del medesimo punto 6. L’accredito delle ore di cui al presente punto sarà effettuato nel mese immediatamente successivo al periodo CCNL non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di maturazione. 3. La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del lavoratoreriduzione, da effettuarsi con un preavviso di almeno 7 giorni. 4. Le ore saranno fruite, per il personale turnista, in gruppi di 4 o 8 ore permessi e per tutto il personale non potranno essere collocate in connessione con giorni di ferie nel periodo estivo (giugno-settembre). 5. Le richieste di permesso coincidenti con la domenica verranno concesse compatibilmente con le esigenze di servizio. 6. Le richieste avanzate ai sensi del precedente punto 3 verranno accolte entro il limite del 20% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti sul relativo luogo di lavoro nel giorno e/o nelle ore richiesti. Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si farà riferimento all’ordine cronologico delle stesse. Nei casi in cui da tale calcolo derivi una frazione inferiore all’ unità, sarà comunque garantito raccoglimento di una richiesta per ogni giornata. 7. Nel caso in cui non sia rispettato il suddetto termine di preavviso, le ore richieste saranno concesse, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 4, compatibilmente con le esigenze aziendaliferie. 8. Entro il mese Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di gennaio di ogni anno l’Azienda fornirà al lavoratore l’estratto conto individuale delle ore di sua spettanza, con i relativi movimenti, riferito al 31 dicembre dell’ anno precedenteflessibilità. 9. Per agevolarne La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall‟Azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la fruizione da parte del lavoratoreflessibilità dell‟orario contrattuale; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, le ore risultanti l‟Azienda è tenuta a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno restano a sua disposizione per un ulteriore periodo di 12 mesi. Sempre al fine di favorirne la fruizione, per le ore richieste e non assegnate in detto periodo, questo si intende prorogato, in via eccezionale, per ulteriori 9 mesi. Di tale proroga l’Azienda darà comunicazione corrispondere al lavoratore interessato. In tale fattispecie la richiesta del lavoratore si intende ricompresa nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto 6 ed avrà la precedenza rispetto a quelle da accogliere. In ogni caso al termine di tale periodo le eventuali il monte ore che risultassero ancora accantonate non daranno luogo ad alcun trattamento. Dichiarazione a verbale Al fine di perseguire il comune obiettivo che i permessi confluiti, a vario titolo, nella Banca ore, trovino come unica modalità di fruizione il loro effettivo godimento, le Parti convengono di dar luogo ad una verifica a livello di unità produttiva finalizzata ad accertare, sulla base dei dati forniti ai sensi del punto 4 lettera A) sub e) dell’art. 48, l’eventuale sussistenza di scostamenti di rilevante entità tra le ore accantonate e quelle fruite, che possano far prevedere situazioni di mancato godimento entro i termini temporali contrattualmente stabiliti. Per ovviare a tali situazioni e fermo restando che in nessun caso le ore accantonate potranno dar luogo alla loro monetizzazione, saranno individuate, nell’ ambito dei rispettivi ruoli, iniziative e interventi di comunicazione e di sensibilizzazione nei confronti del personale affinché vengano fruite le ore individualmente spettanti. Qualora, invece, dall’analisi sopra richiamata dovesse emergere una situazione che riguarda un numero significativo di lavoratori, l’Azienda, allo scopo di concorrere a riportare la situazione in questione entro ambiti fisiologici con un conseguente ridimensionamento, potrà adottare proprie iniziative, per la fruizione anche collettiva di tali permessi, di cui verrà data informativa alla R.S.U., che saranno portate tempestivamente a conoscenza del personale dell’unità produttiva interessatautilizzato.

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Banca ore. 1. Le parti convengono, Parti convengono di istituire una banca ore al fine di mettere i consentire ai lavoratori la fruizione delle ore di riposo a compensazione delle ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro di cui al comma 3) e 5) dell'articolo 12, nonché delle ore di lavoro prestate in condizione occasione di usufruire più agevolmente dei permessi e/o dei riposi compensativi - come giornate festive e domenicali (in assenza di riposo compensativo), con le modalità di seguito specificati - ad essi spettanti in forza delle norme del presente contratto, di istituire una Banca oreelencate. 2. La Banca ore è costituita da conti individualiL'Azienda che intende avvalersi della banca ore, nei quali confluiscono progressivamente le ore corrispondenti a: a) i riposi compensativi per la totalità dei dipendenti o per categorie omogenee di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite massimo annuale essi (es: divisioni, unità operative, reparti, ecc.), deve darne comunicazione preventiva alle R.S.A./R.S.U. - XX.XX. territoriali ed ai dipendenti interessati per un confronto in fase di cui al punto 15 dell’art. 11; b) i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite di cui al punto 16 dell’ art. 11, qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi nei termini previsti dalla norma citata; c) i permessi per i quali è previsto il godimento obbligatorio a norma dell’ art. 15; d) i riposi spostati in applicazione di quanto previsto dal punto 12 dell’art. 9; e) i riposi compensativi di prestazioni di lavoro supplementare del personale a tempo parziale effettuate oltre i limiti massimi quadrimestrali, bimestrali o annuali di cui ai commi 3, 4 e 5 del punto 6 dell’art. 3, nonché oltre il limite giornaliero di cui all’ ultimo comma del medesimo punto 6. L’accredito delle ore di cui al presente punto sarà effettuato nel mese immediatamente successivo al periodo di maturazioneprima applicazione. 3. La fruizione delle In caso di necessità di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro il dipendente sarà tenuto a fornire la prestazione entro il limite massimo di 100 ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del lavoratoreanno (comprensive di eventuali ore di straordinario di cui al successivo articolo 22 comma 7) nonché 12 ore settimanali, da effettuarsi con un preavviso e potrà rifiutarsi soltanto in caso di almeno 7 giornigiustificate motivazioni. 4. Le ore di lavoro effettuate ai sensi del precedente comma non daranno luogo a pagamenti aggiuntivi (fatte salve le maggiorazioni per lavoro notturno e/o domenicale/festivo ai sensi dell'articolo 21, 22 comma 3, articolo 13 comma 3 che saranno fruite, per il personale turnista, in gruppi di 4 o 8 ore corrisposte nel mese successivo alla prestazione) e per tutto il personale non potranno essere collocate in connessione con giorni di ferie nel periodo estivo (giugnoalimenteranno un contatore banca-settembre)ore. 5. Le richieste di permesso coincidenti con la domenica verranno concesse compatibilmente con le esigenze di servizio.prestazioni banca-ore accumulate saranno utilizzate come segue: 6. Le richieste avanzate ai sensi del precedente punto 3 verranno accolte entro a) mediante riduzioni della prestazione lavorativa settimanale su disposizione aziendale, per il limite del 2050% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti sul relativo luogo di lavoro nel giorno e/o nelle ore richiesti. Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si farà riferimento all’ordine cronologico delle stesse. Nei casi in cui da tale calcolo derivi una frazione inferiore all’ unità, sarà comunque garantito raccoglimento di una richiesta per ogni giornata. 7. Nel caso in cui non sia rispettato il suddetto termine di preavviso, le ore richieste saranno concesse, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 4, compatibilmente con le esigenze aziendali. 8. Entro il mese di gennaio di ogni anno l’Azienda fornirà al lavoratore l’estratto conto individuale delle ore di sua spettanza, con i relativi movimenti, riferito al 31 dicembre dell’ anno precedente. 9. Per agevolarne la fruizione da parte del lavoratore, le ore risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno restano a sua disposizione per un ulteriore periodo di 12 mesi. Sempre al fine di favorirne la fruizione, per le ore richieste e non assegnate in detto periodo, questo si intende prorogato, in via eccezionale, per ulteriori 9 mesi. Di tale proroga l’Azienda darà comunicazione al lavoratore interessato. In tale fattispecie la richiesta del lavoratore si intende ricompresa nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto 6 ed avrà la precedenza rispetto a quelle da accogliere. In ogni caso al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate non daranno luogo ad alcun trattamento. Dichiarazione a verbale Al fine di perseguire il comune obiettivo che i permessi confluiti, a vario titolo, nella Banca ore, trovino come unica modalità di fruizione il loro effettivo godimento, le Parti convengono di dar luogo ad una verifica a livello di unità produttiva finalizzata ad accertare, sulla base dei dati forniti ai sensi del punto 4 lettera A) sub e) dell’art. 48, l’eventuale sussistenza di scostamenti di rilevante entità tra le ore accantonate e quelle fruite, che possano far prevedere situazioni di mancato godimento entro i termini temporali contrattualmente stabiliti. Per ovviare a tali situazioni e fermo restando che in nessun caso le ore accantonate potranno dar luogo alla loro monetizzazione, saranno individuate, nell’ ambito dei rispettivi ruoli, iniziative e interventi di comunicazione e di sensibilizzazione nei confronti del personale affinché vengano fruite le ore individualmente spettanti. Qualora, invece, dall’analisi sopra richiamata dovesse emergere una situazione che riguarda un numero significativo di lavoratori, l’Azienda, allo scopo di concorrere a riportare la situazione in questione entro ambiti fisiologici con un conseguente ridimensionamento, potrà adottare proprie iniziative, per la fruizione anche collettiva di tali permessi, di cui verrà data informativa alla R.S.U., che saranno portate tempestivamente a conoscenza del personale dell’unità produttiva interessata.accumulate

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