BENEFICI PER LO SPONSOR Clausole campione

BENEFICI PER LO SPONSOR. Quale beneficio per la realizzazione delle opere in oggetto allo Sponsor, non essendo previsti compensi in denaro, il Comune garantirà: ▪ l’apposizione di cartelloni pubblicitari riportanti la dicitura “opera realizzata da ” con inserimento del logo aziendale da fornire ed installare (a spese dello sponsor) sulla tribuna di nuova installazione, in posizione di massima visibilità, su una targa di dimensioni max 60x30 cm ▪ l’apposizione di numero max 6 supporti pubblicitari a bordo del campo sportivo della misura max 6x1m; La Sponsorizzazione non è soggetta a pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità.
BENEFICI PER LO SPONSOR. Quale beneficio per la realizzazione delle opere in oggetto, non essendo previsti compensi in denaro, i soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione, intesi quali strumenti pubblicitari, previsti dalla vigente normativa, mediante: l’apposizione di adeguati cartelloni pubblicitari riportanti la dicitura “opera realizzata da ……..………………….” con inserimento del logo aziendale da fornire ed installare (a spese dello sponsor) sulle aree compatibili con il vigente Codice della Strada in posizione di massima visibilità, su una targa di dimensioni max 60x30 cm Si evidenzia, sin da ora, che le Sponsorizzazioni attraverso i cartelli che contengono i messaggi pubblicitari sono soggetti al versamento dell’imposta della pubblicità come previsto dal D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, in quanto comunque la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetto all'imposta sulla pubblicità, secondo le modalità applicative di cui all’art.8 del vigente Regolamento comunale. Si ricorda che l’Amministrazione emetterà fattura allo sponsor e che la sponsorizzazione è soggetta alla disciplina dell’IVA che si applica anche quando lo Lo sponsor dovrà emettere fatturaPA in conformità a quanto disciplinato dal D.M. 55/2013 (così come integrato dal D.L. 66/2014).

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).